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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9194 anno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa LA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, appresentata e difesa dall'avv. Ludovico Lucibello ed elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico attrice contro
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ermando Chambery ed elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico convenuta
OGGETTO: servitù di metanodotto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito ) ha Parte_2 Pt_1 convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la al fine di accertare in capo alla CP_1
i diritti di servitù di cui alla scrittura privata autenticata del 14.10.1968 e di ordinare Pt_1 alla convenuta di rimuovere o demolire tutte le opere che si trovano all'interno della fascia asservita e che violano le distanze dal metanodotto.
A sostegno della propria domanda ha dedotto: Pt_1
- che in relazione alla costruzione del metanodotto “Benevento – Cisterna DN 500 64 bar” con scrittura privata autenticata del 14.10.1968, registrata il 26.10.1968, CP_2
costituiva sul fondo di sua proprietà – oggi identificato in catasto al mappale
[...]
5096 (ex 10) del foglio 6 del Comune di Pastorano (CE), una servitù di metanodotto in favore di , autorizzandola allo scavo e all'interramento ad una profondità media di 1 Pt_1 metro di una tubazione trasportante idrocarburi e all'esecuzione delle opere sussidiarie per la manutenzione e la sicurezza, impegnandosi a non costruire nuove opere a distanza inferiore a 11 metri dall'asse della tubazione e a 9 metri previo avviso alla concessionaria, nonché a lasciare a terreno agrario la fascia coassiale alla tubazione dalla larghezza di 2 metri;
- di aver provveduto in esecuzione della predetta scrittura privata alla realizzazione del metanodotto e di aver versato il corrispettivo pattuito al contraente per la costituzione della predetta servitù;
- che con atto del 30.01.1990 il compendio oggetto di causa veniva alienato alla odierna convenuta;
- che durante un'ordinaria attività di ispezione e controllo, verificava la Pt_1
realizzazione all'interno della fascia asservita di opere (in particolare, piazzali brecciati, molteplici strutture in calcestruzzo ed altre opere accessorie) poste a meno di 11 metri dall'asse di tubazione e, dunque, in palese violazione del contratto di costituzione di servitù;
- che nonostante i ripetuti inviti, la non provvedeva alla rimozione delle CP_1
stesse
L'attrice ha chiesto, pertanto, il ripristino dello status quo ante con la demolizione delle indicate opere che ostacolano l'esercizio della servitù, vinti le spese e i costi del procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto rigettarsi la domanda CP_1 attorea, sostenendo che aveva autorizzato l'esecuzione delle opere in contestazione;
Pt_1 ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale, condannarsi la a realizzare, a sue spese, le Pt_1 opere per la messa in sicurezza del metanodotto.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, successivamente, all'esito del deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25.09.2025 è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
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La sussistenza della servitù di metanodotto sul terreno di proprietà della odierna convenuta costituisce circostanza pacifica oltre che documentata in atti, per cui deve ritenersi fatto provato e non contestato.
Nel merito la domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Con contratto del 14.10.1968 e i danti causa dell'odierna convenuta hanno costituito Pt_1 servitù di metanodotto sul terreno oggetto di causa impegnandosi a “non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt 11 dall'asse di tubazione liberamente e a nove metri previo avviso alla cessionaria, affinché questa possa predisporre le eventuali opere di sicurezza previste…”, e a lasciare a terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza 2 metri, consentendo le normali coltivazioni fatta eccezione per le piante d'alto fusto da tenersi ad una distanza di 2 metri dalla condotta astenendosi, la concedente, “dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione…” (artt. 7 e 8).
Ciò detto, la società attrice lamenta la realizzazione, da parte della convenuta, di opere in corrispondenza della fascia asservita al metanodotto, in tal modo violando le clausole contrattuali sopra richiamate.
Ebbene, la CTU tecnica, le cui conclusioni questo giudice fa proprie in quanto adeguatamente argomentate ed immuni da vizi logici e tecnici, ha accertato che “la PRE. ha realizzato due contenitori in cemento armato precompresso che in parte ricadono nelle dette CP_3 fasce di inedificabilità, come anche una piccola parte del basamento in cls della cabina di trasformazione.
Inoltre, lungo il tracciato del metanodotto doveva essere lasciata una fascia a terreno agrario, che invece risulta essere ricoperta da stabilizzato calcareo, sia presso il piazzale che lungo la viabilità interna al fondo.
Per la movimentazione e l'approvvigionamento dei materiali necessari alla produzione, il piazzale e la strada sono utilizzati dai mezzi pesanti anche lungo il tracciato del metanodotto”.
Tra l'altro le operazioni peritali hanno anche evidenziato che, come si evince dalle rappresentazioni grafiche e fotografiche, “i nuovi manufatti oggetto di causa realizzati dalla convenuta, invadono le fasce di inedificabilità di undici e nove metri dall'asse del metanodotto su entrambi i lati, inoltre la fascia coassiale alla tubazione di due metri è ricoperta da una pavimentazione in stabilizzato;
quindi, non è a terreno agrario come prescritto”
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Il CTU ha, dunque, accertato che tali manufatti risultano non rispettosi delle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del contratto di costituzione di servitù.
Dalle operazioni peritali è, in definitiva, emerso che i manufatti realizzati dalla convenuta aggravano indebitamente il diritto di servitù spettante all'attrice, ostacolandone l'esercizio in violazione dell'art. 8 del contratto, che prevede l'obbligo di non ostacolare in alcun modo le attività connesse alla gestione e manutenzione del metanodotto.
Tale condotta configura un aggravamento della servitù vietato anche ai sensi dell'art. 1079
c.c., il quale riconosce al titolare del diritto reale di servitù la facoltà di agire in giudizio per far cessare le turbative e gli impedimenti all'esercizio del proprio diritto.
Priva di pregio, a tal uopo, appare la deduzione di parte convenuta secondo cui detti manufatti sarebbero comunque stati autorizzati dalla . Pt_1
Invero, dalla comunicazione della del 28/03/2008 (in atti) si evince che la convenuta Pt_1 per eseguire le opere oggetto di causa, avrebbe dovuto preventivamente CP_1 definire e verbalizzare le procedure di esecuzione dei lavori con il Centro Snam Rete Gas di
Napoli, circostanza quest'ultima, da quanto emerso nel presente giudizio, non verificatasi.
Né può ricavarsi, dalla documentazione in atti, alcun nulla osta o autorizzazione in tal senso rilasciati dall'attrice.
Per tutto quanto esposto la domanda va accolta con condanna della convenuta alla rimozione delle opere contestate, ed analiticamente indicate nella consulenza tecnica, e al ripristino dello stato preesistente.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la condanna di parte attrice alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del metanodotto, la stessa va rigettata. Manca, infatti, qualsiasi deduzione di parte convenuta circa una qualsivoglia fonte di pericolo da cui deriverebbe la dedotta messa in sicurezza;
ragion per cui tale circostanza non risulta nemmeno oggetto dei quesiti peritali posti.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 147/2022. Le spese di mediazione non risultano invece rimborsabili in mancanza di documentazione che dimostra la quantificazione delle stesse.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
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a) ACCOGLIE la domanda e ORDINA, per l'effetto, alla convenuta la rimozione delle opere realizzate in violazione del contratto di servitù ed indicate nella consulenza tecnica d'ufficio e, dunque, il ripristino dello stato preesistente;
b) ON la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) PONE le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta soccombente.
Santa Maria Capua Vetere, lì 14/11/2025
Il giudice
LA ON
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