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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 60/2024
tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
contro
Controparte_1
e contro
BE nella qualità di procuratrice speciale di CP_2 Controparte_3
società unipersonale
CONVENUTE/OPPOSTE
Oggi 9 maggio 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: il dott. Leonardo Buzzo in sost. avv. Fabiola Ceolin per parte attrice/opponente, l'avvocato Nisco Bernardi per BE Banca SPA.
Nessuno è comparso per , che viene dichiarata Controparte_4
contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Il dott. Buzzo conclude come da note conclusive.
L'avv. Nisco Bernardi conclude come da note conclusive.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11,50
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 60/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CEOLIN FABIOLA, giusto mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
e contro
GUBER BANCA S.p.A., nella qualità di procuratrice speciale di CP_3
società unipersonale, con l'avv. Alessandro Marsico e l'avv. Nisco
[...]
Bernardi, giusto mandati in atti
CONVENUTI/OPPOSTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 736/2011, R.g. n.
1739/2011 emesso in data 18.05.2011 e pubblicato in pari data, il Tribunale di pagina 3 di 8 Pordenone ingiungeva, tra gli altri, al sig. in qualità di garante della Parte_1
società di pagare, in favore di quale Controparte_5 Parte_2
procuratore di (poi Controparte_6 [...]
, immediatamente e senza dilazione, la complessiva somma di RT
€ 201.790,03, oltre interessi come liquidati in decreto, nonché oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in complessivi €. 2.489,13 di cui €.
811,00 per diritti, €. 1.150,00 per onorari ed il resto per spese, il tutto oltre accessori.
Il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data
20.05.2011, veniva regolarmente notificato al predetto sig. in data Parte_1
31.05.2011. Non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge, il decreto ingiuntivo de quo era divenuto definitivo.
A seguito del fallimento della società dichiarato in Controparte_5
data 25.02.2011, quale procuratore di Cassa di Risparmio Parte_2
del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., depositava istanza di ammissione al passivo fallimentare, in via chirografaria, per la complessiva somma di € 182.814,63
vantata in relazione alle linee di credito portate dal suddetto decreto ingiuntivo ed è stata ammessa, in via chirografaria tardiva, come da domanda.
in forza di contratto di cessione pro-soluto di Controparte_8
crediti stipulato in data 25 giugno 2021 acquistava da RT
(con annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 143 del 2 dicembre
2021) un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” tra i quali era compreso quello vantato nei confronti del debitore esecutato.
Successivamente, la società in forza di contratto di Controparte_3
cessione di crediti stipulato in data 22 novembre 2021, a sua volta acquistava pro
soluto ai sensi dell'art. 58 TUB da con effetti Controparte_8
economici alla data del 31 dicembre 2020, un portafoglio di crediti pecuniari pagina 4 di 8 individuabili “in blocco”.
Della avvenuta cessione veniva data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 148,
del 14/12/2021.
Tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti della società (NDG 0000147408674000) Controparte_5
e dei garanti e , con annessi privilegi, garanzie e Parte_1 CP_9
accessori.
in virtù di procura speciale del 18 gennaio 2022, n. Controparte_3
8013 di Repertorio, registrato il 20/01/2022 al n. 3420 serie 1T, conferiva a
BE Banca S.p.A. (cfr. doc. 1 – comparsa BE) l'attività di amministrazione,
gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio
ex artt. 77 e 111 c.p.c.
BE Banca S.p.a., nella qualità ut supra, agiva esecutivamente per il recupero dei propri crediti nei confronti dell'odierno opponente, notificando pignoramento mobiliare presso terzi all' Controparte_10
il quale rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Nell'ambito della suddetta proc. esecutiva mobiliare, iscritta al R.G.E. n.
575/2023 di questo Tribunale, il G.E., sulla scorta dei principi di cui alla pronuncia SS.UU. n. 9476/2023, assegnava all'esecutato, sig. , Parte_1
termine per introdurre eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sul presupposto che potesse rivestire la qualità di consumatore.
L'odierno opponente, asserendo di essere consumatore, introduceva il presente giudizio con atto di citazione del 05.01.2024.
Con comparsa del 26.03.2024 si costituivaa BE Banca S.p.A. rilevando l'assoluta inammissibilità/infondatezza dell'opposizione. pagina 5 di 8 All'udienza del 18 ottobre 2024 pur regolarmente Controparte_4
citata, non compariva né si costituiva, mentre comparivano i procuratori del sig.
e di BE Banca Spa. Parte_1
Con provvedimento del 18.10.2024 il G.I. esclusa la natura di consumatore in capo all'opponente, rinviava il presente giudizio all'odierna udienza per la precisione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281sexies
c.p.c.
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. come formulata da parte opponente è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione con sentenza n. 9479 del 6.4.2023 hanno affermato che qualora un decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto un contratto concluso tra un
consumatore e un professionista, non abbia esplicitamente motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole inserite nel contratto oggetto dell'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad effettuare d'ufficio il controllo dell'eventuale abusività delle suddette clausole e ad informare le parti dell'esito del controllo svolto, avvertendo il consumatore che ha la facoltà di proporre, entro il termine di 40 giorni, opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c. al solo fine di far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto dell'ingiunzione.
I principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema si applicano a chi è consumatore, ma l'odierno opponente (tardivo) non ha mai rivestito tale qualifica relativamente ai fatti di causa: il sig. è stato destinatario del Parte_1
provvedimento monitorio in causa nella sua qualità di amministratore unico della società sin dal 05.05.1997 (la nomina è anteriore alla stipula della prima fideiussione del 17.06.1997), come risulta dall'annotazione dell'atto di nomina
(cfr. visura camerale, pagina 6 – doc. 2 comparsa BE), nonché titolare delle pagina 6 di 8 quote societarie.
I rapporti azionati dalla banca con il D.I. oggi opposto, ovvero il rapporto di anticipazione fatture ed il mutuo chirografario, sono stati stipulati dal sig.
nella riferita qualità di legale rappresentante della società e le Parte_1
relative somme sono state dallo stesso gestite in via esclusiva, rivestendo la carica di amministratore unico.
Parte opponente non allega neanche un indizio di prova dal quale poter evincere l'invocata qualità di consumatore che non può essere certamente presunta e che, anzi, dev'essere provata secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
La mancanza della qualità di consumatore in capo al sig. Parte_1
rende inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella cit. sentenza, e rende, pertanto, superfluo l'esame nel merito delle doglianze fatte valere dalla parte.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi ed attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, per le ragioni di cui alla parte motiva, inammissibile l'opposizione come formulata da ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; Parte_1
2) condanna a rifondere a BE Banca S.p.A., nella qualità Parte_1
di procuratrice speciale di , in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che pagina 7 di 8 si liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 37 del 2018
e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 9 maggio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 60/2024
tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
contro
Controparte_1
e contro
BE nella qualità di procuratrice speciale di CP_2 Controparte_3
società unipersonale
CONVENUTE/OPPOSTE
Oggi 9 maggio 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: il dott. Leonardo Buzzo in sost. avv. Fabiola Ceolin per parte attrice/opponente, l'avvocato Nisco Bernardi per BE Banca SPA.
Nessuno è comparso per , che viene dichiarata Controparte_4
contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
Il dott. Buzzo conclude come da note conclusive.
L'avv. Nisco Bernardi conclude come da note conclusive.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. pagina 1 di 8 Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11,50
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 60/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CEOLIN FABIOLA, giusto mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
e contro
GUBER BANCA S.p.A., nella qualità di procuratrice speciale di CP_3
società unipersonale, con l'avv. Alessandro Marsico e l'avv. Nisco
[...]
Bernardi, giusto mandati in atti
CONVENUTI/OPPOSTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 736/2011, R.g. n.
1739/2011 emesso in data 18.05.2011 e pubblicato in pari data, il Tribunale di pagina 3 di 8 Pordenone ingiungeva, tra gli altri, al sig. in qualità di garante della Parte_1
società di pagare, in favore di quale Controparte_5 Parte_2
procuratore di (poi Controparte_6 [...]
, immediatamente e senza dilazione, la complessiva somma di RT
€ 201.790,03, oltre interessi come liquidati in decreto, nonché oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in complessivi €. 2.489,13 di cui €.
811,00 per diritti, €. 1.150,00 per onorari ed il resto per spese, il tutto oltre accessori.
Il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data
20.05.2011, veniva regolarmente notificato al predetto sig. in data Parte_1
31.05.2011. Non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge, il decreto ingiuntivo de quo era divenuto definitivo.
A seguito del fallimento della società dichiarato in Controparte_5
data 25.02.2011, quale procuratore di Cassa di Risparmio Parte_2
del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., depositava istanza di ammissione al passivo fallimentare, in via chirografaria, per la complessiva somma di € 182.814,63
vantata in relazione alle linee di credito portate dal suddetto decreto ingiuntivo ed è stata ammessa, in via chirografaria tardiva, come da domanda.
in forza di contratto di cessione pro-soluto di Controparte_8
crediti stipulato in data 25 giugno 2021 acquistava da RT
(con annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 143 del 2 dicembre
2021) un portafoglio di crediti classificati “a sofferenza” tra i quali era compreso quello vantato nei confronti del debitore esecutato.
Successivamente, la società in forza di contratto di Controparte_3
cessione di crediti stipulato in data 22 novembre 2021, a sua volta acquistava pro
soluto ai sensi dell'art. 58 TUB da con effetti Controparte_8
economici alla data del 31 dicembre 2020, un portafoglio di crediti pecuniari pagina 4 di 8 individuabili “in blocco”.
Della avvenuta cessione veniva data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 148,
del 14/12/2021.
Tra i crediti oggetto della predetta cessione era compreso quello vantato nei confronti della società (NDG 0000147408674000) Controparte_5
e dei garanti e , con annessi privilegi, garanzie e Parte_1 CP_9
accessori.
in virtù di procura speciale del 18 gennaio 2022, n. Controparte_3
8013 di Repertorio, registrato il 20/01/2022 al n. 3420 serie 1T, conferiva a
BE Banca S.p.A. (cfr. doc. 1 – comparsa BE) l'attività di amministrazione,
gestione, recupero e riscossione, in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione di cui sopra, con il correlativo potere di stare in giudizio
ex artt. 77 e 111 c.p.c.
BE Banca S.p.a., nella qualità ut supra, agiva esecutivamente per il recupero dei propri crediti nei confronti dell'odierno opponente, notificando pignoramento mobiliare presso terzi all' Controparte_10
il quale rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Nell'ambito della suddetta proc. esecutiva mobiliare, iscritta al R.G.E. n.
575/2023 di questo Tribunale, il G.E., sulla scorta dei principi di cui alla pronuncia SS.UU. n. 9476/2023, assegnava all'esecutato, sig. , Parte_1
termine per introdurre eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sul presupposto che potesse rivestire la qualità di consumatore.
L'odierno opponente, asserendo di essere consumatore, introduceva il presente giudizio con atto di citazione del 05.01.2024.
Con comparsa del 26.03.2024 si costituivaa BE Banca S.p.A. rilevando l'assoluta inammissibilità/infondatezza dell'opposizione. pagina 5 di 8 All'udienza del 18 ottobre 2024 pur regolarmente Controparte_4
citata, non compariva né si costituiva, mentre comparivano i procuratori del sig.
e di BE Banca Spa. Parte_1
Con provvedimento del 18.10.2024 il G.I. esclusa la natura di consumatore in capo all'opponente, rinviava il presente giudizio all'odierna udienza per la precisione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281sexies
c.p.c.
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. come formulata da parte opponente è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione con sentenza n. 9479 del 6.4.2023 hanno affermato che qualora un decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto un contratto concluso tra un
consumatore e un professionista, non abbia esplicitamente motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole inserite nel contratto oggetto dell'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad effettuare d'ufficio il controllo dell'eventuale abusività delle suddette clausole e ad informare le parti dell'esito del controllo svolto, avvertendo il consumatore che ha la facoltà di proporre, entro il termine di 40 giorni, opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c. al solo fine di far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto dell'ingiunzione.
I principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema si applicano a chi è consumatore, ma l'odierno opponente (tardivo) non ha mai rivestito tale qualifica relativamente ai fatti di causa: il sig. è stato destinatario del Parte_1
provvedimento monitorio in causa nella sua qualità di amministratore unico della società sin dal 05.05.1997 (la nomina è anteriore alla stipula della prima fideiussione del 17.06.1997), come risulta dall'annotazione dell'atto di nomina
(cfr. visura camerale, pagina 6 – doc. 2 comparsa BE), nonché titolare delle pagina 6 di 8 quote societarie.
I rapporti azionati dalla banca con il D.I. oggi opposto, ovvero il rapporto di anticipazione fatture ed il mutuo chirografario, sono stati stipulati dal sig.
nella riferita qualità di legale rappresentante della società e le Parte_1
relative somme sono state dallo stesso gestite in via esclusiva, rivestendo la carica di amministratore unico.
Parte opponente non allega neanche un indizio di prova dal quale poter evincere l'invocata qualità di consumatore che non può essere certamente presunta e che, anzi, dev'essere provata secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
La mancanza della qualità di consumatore in capo al sig. Parte_1
rende inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella cit. sentenza, e rende, pertanto, superfluo l'esame nel merito delle doglianze fatte valere dalla parte.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi ed attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, per le ragioni di cui alla parte motiva, inammissibile l'opposizione come formulata da ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; Parte_1
2) condanna a rifondere a BE Banca S.p.A., nella qualità Parte_1
di procuratrice speciale di , in persona del Parte_3
legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che pagina 7 di 8 si liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex D.M. n. 37 del 2018
e ss. modifiche.
Così deciso in Pordenone, il 9 maggio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 8 di 8