Articolo 70 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 69Articolo 71
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29 marzo 1961
Art. 70. (Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge)

Per le infrazioni disciplinari, commesse anteriormente alla data della entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzione ivi previste, salvo che le disposizioni precedentemente vigenti prevedevano per la stessa infrazione una sanzione di minore gravita'.
Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralita' di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma piu' favorevole all'operaio.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961