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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1133/2022
TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Valentina Pizzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1133/2022
promossa da
nato a V a [...] g u a r n e r a C a r o p e p e ( E N ) il 10.06.1952 e d Parte_1
i v i d e c e d u t o i n d a t a 0 6 . 0 7 . 2 0 2 3 , c o n c o n s e g u e n t e i n t e r r u z i o n e d e l p r o c e s s o e x a r t . 3 0 0 c . p . c . d i c h i a r a t a c o n p r o v v e d i m e n t o d e l 2 . 1 1 . 2 0 2 3 .
e r i a s s u n t o i n d a t a 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4 d a
nata ad [...] il [...] C.F.: CP_1 CodiceFiscale_1 in qualità di erede e moglie dell'opponente, elettivamente domiciliata in
V a l g u a r n e r a C a r o p e p e ( E N ) alla via Cagliari n. 12, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Caruso (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Di Barca (C.F.:
), giusta procura in atti C.F._3
-Opponente-
contro
C.F./P.IVA: , con sede in Lecce, via Lodi n. 38, in nome CP_2 P.IVA_1
e per conto di C.F./P.IVA: elettivamente domiciliata in CP_3 P.IVA_2 Milano alla Piazza IV Novembre n.4, presso lo studio dell'Avv. Clara Gualtieri
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
All'udienza di decisione a seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta in data 11 novembre 2025, le parti hanno così concluso:
“Parte opponente insiste negli atti di causa e contesta quelli avversi.
Preliminarmente, insiste nell'ammissione della chiesta CTU, così come formula in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e in senso alla memoria ex art. 183 comma 6 n2 c.p.c. depositata il 29.11.2024. In subordine, precisa le conclusioni così come formulate in atti da intendersi integralmente riportate e trascritte a verbale e nel cui contenuto si insiste e se ne chiede l'integrale accoglimento, chiede il rigetto delle conclusioni di parte avversa.
Parte opposta precisa le conclusioni come in atti e si riporta integralmente a tutte le difese in essi svolte e chiede il rigetto della presente opposizione.”
Conclusioni di parte opponente in atto di citazione: “in via preliminare accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta – opposta per tutti i motivi di cui al presente atto di opposizione;
- nel merito, in ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, accogliere tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli attori – opponenti con il presente atto e quindi, accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 182/2022 del 17.06.2022, r.g. n. 319/2022, emesso dal Tribunale di Enna in data 07.06.2022 in persona del Giudice dott.ssa Vincenza
Maniaci, notificato all'odierno attore - opponente in data 04.07.2022, opposto con il
Pag. 2 di 15 presente atto, revocandone l'efficacia e gli effetti;
- condannare parte convenuta – opposta al pagamento in favore di parte attrice – opponente delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte opposta in comparsa di costituzione: “In via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 319/2022 (R.G.
182/2022) del Tribunale di Enna, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento in favore di rappresentata Parte_1 CP_3
nel presente giudizio da della somma di Euro 13.850,17, oltre agli CP_2
interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da di quella CP_3 CP_2
maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA
e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 convenuto in giudizio la in nome e per conto di chiedendo CP_2 CP_3 la revoca del decreto ingiuntivo n. 319/2021 (R.G. n. 182/2022), emesso dal
Tribunale di Enna in data 07.06.2022 e depositato il 17.06.2022, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di €
13.850,17, per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi legali dalla data del presente decreto, come da domanda, sino al soddisfo, e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese
Pag. 3 di 15 generali, C.P.A. e IVA nella misura legalmente dovuta.
A sostegno della propria richiesta l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento
MPS n. 3209035,81 (già Banca Antonveneta), stipulato in data 20.03.2006 (cfr. doc.
3 ricorso monitorio), il contratto di conto corrente n. 10934,52 del 21.02.2006 (cfr. doc. 4 ricorso monitorio) e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. aggiornato alla data del 23.12.2019.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la società ha specificato che è Parte_1 debitore della complessiva somma di € 13.850,17, di cui € 3.365,83, oltre interessi, quale debito residuo del finanziamento ed € 10.484,34, oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente.
La stessa ha inoltre rilevato che la ha ceduto detto NTroparte_4 credito alla società con contratto di cessione di crediti pro-soluto del CP_5
23.12.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II n. 7, del 16.01.2020 (cfr. doc. 8 ricorso monitorio), comunicato ex art. 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-1999
(cfr. doc. 9 ricorso monitorio) e poi da quest'ultima società lo ha ceduto pro soluto alla con contratto del 04.02.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II CP_3
n. 23, del 22.02.2020 (cfr. doc. 10 ricorso monitorio) e anch'esso comunicato ex art. 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-1999 (cfr. doc. 11 ricorso monitorio). In ultimo la società ha allegato al ricorso monitorio la procura speciale del 31.03.2020, con cui NT è stata nominata special servicer di detta cartolarizzazione da e sub servicer intra alia per riscossione, gestione, amministrazione e incasso con potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. (cfr. doc. 2 ricorso monitorio).
Con atto di opposizione l'opponente ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della in quanto non si evince dalla CP_2 documentazione allegata in atti che nelle cessioni in blocco di crediti pro-soluto rientri la propria posizione debitoria, evidenziando che la cessione si sarebbe dovuta notificare al debitore ceduto, che l'avrebbe dovuta accettare per la sua validità.
Inoltre, l'opponente ha rilevato la mancata prova del vantato credito, per cui non è adeguato l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e a riguardo si è riservata di chiedere CTU in fase istruttoria, per provare l'esatto ammontare del credito.
Ancora, l'opponente ha rilevato l'errato calcolo degli interessi domandati in fase
Pag. 4 di 15 monitoria.
Infine, si è opposto alla concessione della provvisoria esecuzione, in quanto il credito non è certo, liquido né esigibile e ha chiesto la revoca del decreto
In data 29.03.2023 si è costituita la società opposta rilevando di aver adeguatamente fornito prova del titolo del vantato credito attraverso la produzione, già in fase monitoria, del contratto di finanziamento e di quello di conto corrente, da cui è scaturito.
Inoltre, l'opposta ha rilevato di aver fornito prova dell'avvenuta comunicazione al debitore del passaggio del credito in sofferenza e dell'avviso, ex art. 7 della Legge di
Cartolarizzazione, delle due cessioni pro- soluto con indicati i numeri NDG di tutte le posizioni debitorie cedute, tra cui quella di , oltre ad aver provato Parte_1 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In ultimo l'opposta ha evidenziato di essere cessionaria della solo posizione creditoria e non anche dei contratti da cui essa scaturisce e, quindi, non possono nei suoi confronti contestarsi condizioni economiche debitamente accettate al momento della stipula.
Pertanto, la società ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del credito e la conferma dello stesso, con rigetto dell'opposizione e condanna ex art. 96
c.p.c. di controparte.
All'udienza del 31.10.2023 il processo è stato dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c.
a seguito della comunicazione della morte di da parte del difensore. Parte_1
In data 31.01.2024 il giudizio è stato riassunto da in qualità di CP_1 moglie ed erede dell'opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il G.I. ha altresì concesso i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis vigente.
Nelle memorie istruttorie le parti hanno insistito nelle difese già spiegate in atti.
In particolare, parte opponente ha chiesto ammettersi CTU per determinare l'esatto ammontare del credito ed accertare la presenza di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed interessi in misura superiore a quella legale in violazione dei divieti di legge in materia di usura.
Pag. 5 di 15 Mentre parte opposta, eccependo l'irrilevanza e il carattere meramente dilatorio della chiesta CTU, ha insistito nel rigetto dell'opposizione con conferma del decreto e, in subordine, nel caso di revoca, nella condanna di nella qualità di CP_1 erede di al pagamento della somma in esso indicata. Parte_1
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e decisione a seguito di trattazione orale all'udienza dell'11.11.2025 ad esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- NEL MERITO SULLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL VANTATO CREDITO
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia. (Cass.4974/2005;
Cass.10704/1999; Cass.3319/1996; Cass.1052/1995).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I,
31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il
Pag. 6 di 15 procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente.
Nel caso in esame parte opposta ha dato piena prova della sussistenza della pretesa creditoria, provando con adeguata documentazione agli atti i titoli da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
In particolare, è stato allegato in giudizio, il contratto di finanziamento MPS n.
3209035,81 (già Banca Antonveneta), stipulato in data 20.03.2006 da Pt_1
(cfr. doc. 3 ricorso monitorio), e il contratto di conto corrente n. 10934,52
[...] del 21.02.2006 (cfr. doc. 4 ricorso monitorio), documenti che forniscono piena prova dei titoli azionati dalla società opposta, quindi dell'esistenza dell'an del credito.
A riguardo, va rilevato che parte opponente non ha disconosciuto tali contratti stipulati con la banca MPS, né ha contestato in alcun modo l'avvenuta stipula degli stessi.
In merito al principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., la Corte di
Cassazione ha di recente evidenziato che il convenuto che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba, nella comparsa di risposta, prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda. In caso di mancanza di questa specifica contestazione, precisa la Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori (Cass. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Essendo stata fornita prova documentale dei contratti e non essendo stato in alcun modo contestata dall'opponente- ingiunto la stipulazione degli stessi, possono considerarsi validamente provati i titoli contrattuali posti a fondamento della pretesa creditoria azionata.
Pag. 7 di 15 - IN MERITO ALLA TITOLARITÀ E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI PARTE
OPPOSTA.
L'ingiunto in atto di opposizione ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva della pretesa creditoria da parte della società cessionaria opposta, evidenziando che dalla documentazione allegata in atti non si evince che nella cessione in blocco di crediti pro-soluto, effettuata dalla MPS in favore di e in quella effettuata CP_5 poi da quest'ultima in favore dell'opposta, rientri la propria posizione debitoria, non essendo sufficiente a tal fine la prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'eccezione va rigettata, in quanto la società opposta ha dato piena prova anche di essere titolare del credito azionato.
Ed invero, già in fase monitoria, l'opposta ha fornito piena prova sia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II n. 7, del 16.01.2020 del contratto di cessione di crediti pro-soluto effettuato da in NTroparte_4 favore di stipulato 23.12.2019(cfr. doc. 8 ricorso monitorio), sia della CP_5 sua comunicazione di tale cessione ex art. 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-
1999 (cfr. doc. 9 ricorso monitorio). L'avvenuta cessione da è NTroparte_6 stata ulteriormente corroborata nel giudizio di opposizione attraverso la produzione dell'avvenuta annotazione della stessa nel registro delle imprese (cfr. doc. 4 pag.26- visura società . CP_5
Del pari si è fornita piena prova della seconda cessione di crediti in blocco pro- soluto da alla società con contratto del 04.02.2020, già in fase CP_5 CP_3 monitoria, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte II n. 23, del
22.02.2020 (cfr. doc. 10 ricorso monitorio) e la comunicazione ex art. 7 Legge di
Cartolarizzazione - L.130-1999 (cfr. doc. 11 ricorso monitorio).
Di tale seconda cessione l'opposta ha fornito ulteriore prova nel giudizio di opposizione allegando le dichiarazioni di avvenuta cessione sottoscritte dalla società
(cfr. doc. 6 costituzione) e dalla società (cfr. doc. 7 CP_5 CP_3 costituzione) e l'avvenuta annotazione della cessione nel registro delle imprese (cfr. doc. 5 pag.
4- visura società . CP_3
In ultimo la società opposta ha allegato al ricorso monitorio la procura speciale del
31.03.2020, con cui è stata nominata special servicer di detta cartolarizzazione da
Pag. 8 di 15 NT
e sub servicer intra alia per riscossione, gestione, amministrazione e incasso con potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. (cfr. doc. 2 ricorso monitorio).
Dall'analisi della documentazione allegata in atti emerge pertanto incontrovertibilmente la prova del passaggio di titolarità attiva del credito.
Tuttavia, controparte ha eccepito che è necessario che l'istituto cessionario dei crediti Con in blocco, in questo caso la società e per essa l'odierna opposta, provi che l'atto di cessione include lo specifico credito azionato.
Ed invero, la Cassazione ha in merito precisato come “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta”(Cass. Sez.
6- Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Orbene, anche tale onere probatorio è stato assolto da parte opposta, che ha prodotto, già in fase monitoria, la lista dei crediti ceduti allegata alle comunicazioni delle cessioni in blocco ex art 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-1999.
In particolare, nella comunicazione della prima cessione, stipulata il 23.12.2019 tra
MPS e (cfr. doc. 9 ricorso monitorio) a pag. 537 nel dettaglio dei crediti CP_5 ceduti è riportata la posizione creditoria recante NDG n. 3620633, corrispondente a quella dell'opponente, riportata anche nella comunicazione della seconda cessione, Con stipulata il 04.02.3030 tra a pag. 236 del dettaglio dei crediti ceduti CP_7
(cfr. doc. 11 ricorso monitorio).
Inoltre, con raccomandata del 30.06.2020 (cfr. doc. 12 ricorso monitorio) la CP_2 ha espressamente comunicato l'avvenuta cessione del credito, pur non essendo
[...] tale obbligo previsto dalla legislazione speciale in materia.
Per quanto esposto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va rigettata.
- IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA
Accertati sia il titolo sotteso al credito che la titolarità e la legittimazione attiva in capo alla società opponente, occorre passare alla valutazione del quantum del credito
Pag. 9 di 15 azionato da per conto di CP_2 CP_3
Sul tema l'opponente ha eccepito l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito, evidenziando che la mancata produzione degli estratti conti, relativi al rapporto di credito, costituisce una lesione del proprio diritto di difesa, in quanto non permette di accertare eventuali erronee operazioni contabili, di controllare i tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, né tantomeno la sussistenza di eventuali interessi anatocistici.
Parte opponente rileva, inoltre, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto la SOREC. ha fondato la domanda monitoria sulla produzione CP_5 dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB rilasciato da MPS con in conteggi alla data del 23.12.2019, non idoneo a dare prova del quantum del credito.
In primo luogo occorre evidenziare che “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. Sez. 3, Sentenza n.21092 del 19/10/2016).
Va pertanto precisato che, in sede di richiesta emissione del provvedimento monitorio, l'opposta ha sufficientemente provato il quantum del credito, attraverso l'allegazione dell'estratto saldaconto ex art. 50 TUB rilasciato dall'istituto cessionario cedente il credito.
È anche vero che tale documentazione, che costituisce prova sufficiente per la richiesta del provvedimento monitorio, non ha adeguata valenza probatoria nella successiva fase di contestazione del credito, attraverso l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Pag. 10 di 15 La questione inerente all'insufficienza probatoria dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB risulta, però, superata dalla successiva produzione, in memoria istruttoria n.
2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. di tutti gli estratti conto completi dell'ultimo decennio antecedente alla proposizione del giudizio, dettagliatamente attestanti tutte le operazioni contabili inerenti al rapporto di credito dal marzo 2013 sino al dicembre
2018, data della chiusura del conto.
Sul punto va evidenziato che la banca ha l'obbligo di conservare gli estratti conto degli ultimi dieci anni. Ed invero, secondo la Cassazione, “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022).
Va inoltre ricordato che “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023).
A riguardo è necessario evidenziare che non risulta che parte opponente abbia negli anni contestato gli estratti conto periodicamente ricevuti, né tanto meno li ha contestati specificamente nel corso del presente giudizio.
Pag. 11 di 15 Se infatti parte opposta ha adempiuto tutti gli oneri probatori sulla stessa incombenti,
l'opponente si è limitato a contestare genericamente l'ammontare del credito CTU per accertare interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed interessi in misura superiore a quella legale in violazione dei divieti di legge in materia di usura, senza specificare nel dettaglio in cosa le movimentazioni e i dati riportati dagli estratti conto non rispecchiano le condizioni economiche pattuite o i divieti di legge.
In ultimo, sulla richiesta di CTU reiterata da parte opponente anche in sede di precisazione delle conclusioni, il quale ha evidenziato l'obbligo di suo espletamento in ambito di contratti bancari, va evidenziato che la CTU non rappresenta, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio, spettando al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna e, fermo restando l'onere probatorio delle parti, che non può considerarsi assolto dalla mera allegazione di una consulenza tecnica di parte, “che per sua natura non può essere considerata documento probante delle allegazioni avanzate, quanto piuttosto una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, ovvero un mero indizio soprattutto quando non sia supportato da altri elementi di prova certi” (Tribunale di Roma, sentenza n. 5183 del 25 marzo 2021).
Orbene la stessa Cassazione sul tema ha più volte ribadito che “Tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti”(Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 212 del 11/01/2006).
Concludendo, la consulenza tecnica d'ufficio non ha “la funzione di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 1132 del 02/02/2000).
Pag. 12 di 15 NT Per quanto esposto il credito vantato dalla per conto di risulta CP_2 adeguatamente provato nel suo ammontare, pari ad euro € 13.850,17 di cui €
3.365,83, oltre interessi, quale debito residuo del finanziamento ed € 10.484,34, oltre interessi, quale saldo debitore per la sua sorte capitale, oltre relativi interessi, come attestato dal saldo dell'ultimo estratto conto del dicembre 2018, prodotto agli atti.
- IN MERITO ALLA RCHIESTA DI DA PER LITE TEMERARIA EX ART.
96 C.P.C. SPEGATA DA PARTE OPPOSTA.
Va disattesa, poi, la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata da parte opposta.
Una tale condanna, invero, può essere pronunciata soltanto a condizione che la parte abbia agito o resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della patente infondatezza della domanda, ovvero in presenza di un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (cfr. Cass. n. 19976/2005).
Ciò, in quanto l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grave, intesa nel senso della consapevolezza – o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, tutto ciò non è emerso dal comportamento della parte, né si ricava altrimenti dagli atti.
*****
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, emerge la piena prova documentale dell'an concernente la pretesa creditoria vantata da parte opposta, attraverso la produzione del contratto di finanziamento MPS n. 3209035,81
Pag. 13 di 15 (già Banca Antonveneta), stipulato in data 20.03.2006 del contratto di conto corrente n. 10934,52 del 21.02.2006, non disconosciuti dall'opponente e già prodotti in fase monitoria.
È stata inoltre confermata legittimazione attiva e titolarità del credito da parte dell'opposta, già provata in fase monitoria con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e le conseguenti comunicazioni delle cessioni blocco dei crediti pro-soluto, nelle quali rientra la pretesa creditoria azionata.
Considerato che parte opponente non ha fornito piena prova di eventi modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria nei suoi confronti fatta valere, mentre l'opposta, per i motivi esposti in parte motiva ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio del quantum del credito vantato.
Per quanto sopra motivato, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 319/2021 (R.G. n. 182/2022), emesso dal
Tribunale di Enna- Dott.ssa Vincenza Maniaci- in data 07.06.2022 e depositato il
17.06.2022, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 13.850,17, per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi legali dalla data del presente decreto, come da domanda, sino al soddisfo, e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A. e IVA nella misura legalmente dovuta.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico di parte opponente, e liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M.
n. 147 del 13/08/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi il Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, nei valori minimi, in considerazione del valore della domanda e della complessità del giudizio (e, pertanto, € 460 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale).
Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di parte opponente per quanto evidenziato in motivazione.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott.sa Valentina Pizzino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in qualità CP_1 di coniuge ed erede di , defunto nelle more del giudizio, e per Parte_1
l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
319/2021 (R.G. n. 182/2022), emesso dal Tribunale di Enna- Dott.ssa Vincenza
Maniaci- in data 07.06.2022 e depositato il 17.06.2022;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
DA al pagamento, in favore di in qualità di CP_1 CP_2 special servicer di delle spese processuali del presente giudizio, che liquida CP_3 in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed
IVA come per legge, e se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, lì 9 Dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Valentina Pizzino
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TRIBUNALE DI ENNA Sezione civile
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Valentina Pizzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1133/2022
promossa da
nato a V a [...] g u a r n e r a C a r o p e p e ( E N ) il 10.06.1952 e d Parte_1
i v i d e c e d u t o i n d a t a 0 6 . 0 7 . 2 0 2 3 , c o n c o n s e g u e n t e i n t e r r u z i o n e d e l p r o c e s s o e x a r t . 3 0 0 c . p . c . d i c h i a r a t a c o n p r o v v e d i m e n t o d e l 2 . 1 1 . 2 0 2 3 .
e r i a s s u n t o i n d a t a 3 1 . 0 1 . 2 0 2 4 d a
nata ad [...] il [...] C.F.: CP_1 CodiceFiscale_1 in qualità di erede e moglie dell'opponente, elettivamente domiciliata in
V a l g u a r n e r a C a r o p e p e ( E N ) alla via Cagliari n. 12, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Caruso (C.F.: , che la rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Di Barca (C.F.:
), giusta procura in atti C.F._3
-Opponente-
contro
C.F./P.IVA: , con sede in Lecce, via Lodi n. 38, in nome CP_2 P.IVA_1
e per conto di C.F./P.IVA: elettivamente domiciliata in CP_3 P.IVA_2 Milano alla Piazza IV Novembre n.4, presso lo studio dell'Avv. Clara Gualtieri
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
All'udienza di decisione a seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta in data 11 novembre 2025, le parti hanno così concluso:
“Parte opponente insiste negli atti di causa e contesta quelli avversi.
Preliminarmente, insiste nell'ammissione della chiesta CTU, così come formula in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e in senso alla memoria ex art. 183 comma 6 n2 c.p.c. depositata il 29.11.2024. In subordine, precisa le conclusioni così come formulate in atti da intendersi integralmente riportate e trascritte a verbale e nel cui contenuto si insiste e se ne chiede l'integrale accoglimento, chiede il rigetto delle conclusioni di parte avversa.
Parte opposta precisa le conclusioni come in atti e si riporta integralmente a tutte le difese in essi svolte e chiede il rigetto della presente opposizione.”
Conclusioni di parte opponente in atto di citazione: “in via preliminare accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna convenuta – opposta per tutti i motivi di cui al presente atto di opposizione;
- nel merito, in ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, accogliere tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli attori – opponenti con il presente atto e quindi, accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 182/2022 del 17.06.2022, r.g. n. 319/2022, emesso dal Tribunale di Enna in data 07.06.2022 in persona del Giudice dott.ssa Vincenza
Maniaci, notificato all'odierno attore - opponente in data 04.07.2022, opposto con il
Pag. 2 di 15 presente atto, revocandone l'efficacia e gli effetti;
- condannare parte convenuta – opposta al pagamento in favore di parte attrice – opponente delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio”.
Conclusioni di parte opposta in comparsa di costituzione: “In via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa e con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 319/2022 (R.G.
182/2022) del Tribunale di Enna, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al pagamento in favore di rappresentata Parte_1 CP_3
nel presente giudizio da della somma di Euro 13.850,17, oltre agli CP_2
interessi legali dall'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero al pagamento in favore di rappresentata nel presente giudizio da di quella CP_3 CP_2
maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA
e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 convenuto in giudizio la in nome e per conto di chiedendo CP_2 CP_3 la revoca del decreto ingiuntivo n. 319/2021 (R.G. n. 182/2022), emesso dal
Tribunale di Enna in data 07.06.2022 e depositato il 17.06.2022, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di €
13.850,17, per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi legali dalla data del presente decreto, come da domanda, sino al soddisfo, e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese
Pag. 3 di 15 generali, C.P.A. e IVA nella misura legalmente dovuta.
A sostegno della propria richiesta l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento
MPS n. 3209035,81 (già Banca Antonveneta), stipulato in data 20.03.2006 (cfr. doc.
3 ricorso monitorio), il contratto di conto corrente n. 10934,52 del 21.02.2006 (cfr. doc. 4 ricorso monitorio) e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. aggiornato alla data del 23.12.2019.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la società ha specificato che è Parte_1 debitore della complessiva somma di € 13.850,17, di cui € 3.365,83, oltre interessi, quale debito residuo del finanziamento ed € 10.484,34, oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente.
La stessa ha inoltre rilevato che la ha ceduto detto NTroparte_4 credito alla società con contratto di cessione di crediti pro-soluto del CP_5
23.12.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II n. 7, del 16.01.2020 (cfr. doc. 8 ricorso monitorio), comunicato ex art. 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-1999
(cfr. doc. 9 ricorso monitorio) e poi da quest'ultima società lo ha ceduto pro soluto alla con contratto del 04.02.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, parte II CP_3
n. 23, del 22.02.2020 (cfr. doc. 10 ricorso monitorio) e anch'esso comunicato ex art. 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-1999 (cfr. doc. 11 ricorso monitorio). In ultimo la società ha allegato al ricorso monitorio la procura speciale del 31.03.2020, con cui NT è stata nominata special servicer di detta cartolarizzazione da e sub servicer intra alia per riscossione, gestione, amministrazione e incasso con potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. (cfr. doc. 2 ricorso monitorio).
Con atto di opposizione l'opponente ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della in quanto non si evince dalla CP_2 documentazione allegata in atti che nelle cessioni in blocco di crediti pro-soluto rientri la propria posizione debitoria, evidenziando che la cessione si sarebbe dovuta notificare al debitore ceduto, che l'avrebbe dovuta accettare per la sua validità.
Inoltre, l'opponente ha rilevato la mancata prova del vantato credito, per cui non è adeguato l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. e a riguardo si è riservata di chiedere CTU in fase istruttoria, per provare l'esatto ammontare del credito.
Ancora, l'opponente ha rilevato l'errato calcolo degli interessi domandati in fase
Pag. 4 di 15 monitoria.
Infine, si è opposto alla concessione della provvisoria esecuzione, in quanto il credito non è certo, liquido né esigibile e ha chiesto la revoca del decreto
In data 29.03.2023 si è costituita la società opposta rilevando di aver adeguatamente fornito prova del titolo del vantato credito attraverso la produzione, già in fase monitoria, del contratto di finanziamento e di quello di conto corrente, da cui è scaturito.
Inoltre, l'opposta ha rilevato di aver fornito prova dell'avvenuta comunicazione al debitore del passaggio del credito in sofferenza e dell'avviso, ex art. 7 della Legge di
Cartolarizzazione, delle due cessioni pro- soluto con indicati i numeri NDG di tutte le posizioni debitorie cedute, tra cui quella di , oltre ad aver provato Parte_1 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In ultimo l'opposta ha evidenziato di essere cessionaria della solo posizione creditoria e non anche dei contratti da cui essa scaturisce e, quindi, non possono nei suoi confronti contestarsi condizioni economiche debitamente accettate al momento della stipula.
Pertanto, la società ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del credito e la conferma dello stesso, con rigetto dell'opposizione e condanna ex art. 96
c.p.c. di controparte.
All'udienza del 31.10.2023 il processo è stato dichiarato interrotto ex art. 300 c.p.c.
a seguito della comunicazione della morte di da parte del difensore. Parte_1
In data 31.01.2024 il giudizio è stato riassunto da in qualità di CP_1 moglie ed erede dell'opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il G.I. ha altresì concesso i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis vigente.
Nelle memorie istruttorie le parti hanno insistito nelle difese già spiegate in atti.
In particolare, parte opponente ha chiesto ammettersi CTU per determinare l'esatto ammontare del credito ed accertare la presenza di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed interessi in misura superiore a quella legale in violazione dei divieti di legge in materia di usura.
Pag. 5 di 15 Mentre parte opposta, eccependo l'irrilevanza e il carattere meramente dilatorio della chiesta CTU, ha insistito nel rigetto dell'opposizione con conferma del decreto e, in subordine, nel caso di revoca, nella condanna di nella qualità di CP_1 erede di al pagamento della somma in esso indicata. Parte_1
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e decisione a seguito di trattazione orale all'udienza dell'11.11.2025 ad esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- NEL MERITO SULLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL VANTATO CREDITO
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.
In tale giudizio il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia. (Cass.4974/2005;
Cass.10704/1999; Cass.3319/1996; Cass.1052/1995).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I,
31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il
Pag. 6 di 15 procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente.
Nel caso in esame parte opposta ha dato piena prova della sussistenza della pretesa creditoria, provando con adeguata documentazione agli atti i titoli da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
In particolare, è stato allegato in giudizio, il contratto di finanziamento MPS n.
3209035,81 (già Banca Antonveneta), stipulato in data 20.03.2006 da Pt_1
(cfr. doc. 3 ricorso monitorio), e il contratto di conto corrente n. 10934,52
[...] del 21.02.2006 (cfr. doc. 4 ricorso monitorio), documenti che forniscono piena prova dei titoli azionati dalla società opposta, quindi dell'esistenza dell'an del credito.
A riguardo, va rilevato che parte opponente non ha disconosciuto tali contratti stipulati con la banca MPS, né ha contestato in alcun modo l'avvenuta stipula degli stessi.
In merito al principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., la Corte di
Cassazione ha di recente evidenziato che il convenuto che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba, nella comparsa di risposta, prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dall'attore a fondamento della propria domanda. In caso di mancanza di questa specifica contestazione, precisa la Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori (Cass. ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021).
Essendo stata fornita prova documentale dei contratti e non essendo stato in alcun modo contestata dall'opponente- ingiunto la stipulazione degli stessi, possono considerarsi validamente provati i titoli contrattuali posti a fondamento della pretesa creditoria azionata.
Pag. 7 di 15 - IN MERITO ALLA TITOLARITÀ E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI PARTE
OPPOSTA.
L'ingiunto in atto di opposizione ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva della pretesa creditoria da parte della società cessionaria opposta, evidenziando che dalla documentazione allegata in atti non si evince che nella cessione in blocco di crediti pro-soluto, effettuata dalla MPS in favore di e in quella effettuata CP_5 poi da quest'ultima in favore dell'opposta, rientri la propria posizione debitoria, non essendo sufficiente a tal fine la prova della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L'eccezione va rigettata, in quanto la società opposta ha dato piena prova anche di essere titolare del credito azionato.
Ed invero, già in fase monitoria, l'opposta ha fornito piena prova sia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte II n. 7, del 16.01.2020 del contratto di cessione di crediti pro-soluto effettuato da in NTroparte_4 favore di stipulato 23.12.2019(cfr. doc. 8 ricorso monitorio), sia della CP_5 sua comunicazione di tale cessione ex art. 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-
1999 (cfr. doc. 9 ricorso monitorio). L'avvenuta cessione da è NTroparte_6 stata ulteriormente corroborata nel giudizio di opposizione attraverso la produzione dell'avvenuta annotazione della stessa nel registro delle imprese (cfr. doc. 4 pag.26- visura società . CP_5
Del pari si è fornita piena prova della seconda cessione di crediti in blocco pro- soluto da alla società con contratto del 04.02.2020, già in fase CP_5 CP_3 monitoria, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte II n. 23, del
22.02.2020 (cfr. doc. 10 ricorso monitorio) e la comunicazione ex art. 7 Legge di
Cartolarizzazione - L.130-1999 (cfr. doc. 11 ricorso monitorio).
Di tale seconda cessione l'opposta ha fornito ulteriore prova nel giudizio di opposizione allegando le dichiarazioni di avvenuta cessione sottoscritte dalla società
(cfr. doc. 6 costituzione) e dalla società (cfr. doc. 7 CP_5 CP_3 costituzione) e l'avvenuta annotazione della cessione nel registro delle imprese (cfr. doc. 5 pag.
4- visura società . CP_3
In ultimo la società opposta ha allegato al ricorso monitorio la procura speciale del
31.03.2020, con cui è stata nominata special servicer di detta cartolarizzazione da
Pag. 8 di 15 NT
e sub servicer intra alia per riscossione, gestione, amministrazione e incasso con potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. (cfr. doc. 2 ricorso monitorio).
Dall'analisi della documentazione allegata in atti emerge pertanto incontrovertibilmente la prova del passaggio di titolarità attiva del credito.
Tuttavia, controparte ha eccepito che è necessario che l'istituto cessionario dei crediti Con in blocco, in questo caso la società e per essa l'odierna opposta, provi che l'atto di cessione include lo specifico credito azionato.
Ed invero, la Cassazione ha in merito precisato come “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta”(Cass. Sez.
6- Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Orbene, anche tale onere probatorio è stato assolto da parte opposta, che ha prodotto, già in fase monitoria, la lista dei crediti ceduti allegata alle comunicazioni delle cessioni in blocco ex art 7 Legge di Cartolarizzazione - L.130-1999.
In particolare, nella comunicazione della prima cessione, stipulata il 23.12.2019 tra
MPS e (cfr. doc. 9 ricorso monitorio) a pag. 537 nel dettaglio dei crediti CP_5 ceduti è riportata la posizione creditoria recante NDG n. 3620633, corrispondente a quella dell'opponente, riportata anche nella comunicazione della seconda cessione, Con stipulata il 04.02.3030 tra a pag. 236 del dettaglio dei crediti ceduti CP_7
(cfr. doc. 11 ricorso monitorio).
Inoltre, con raccomandata del 30.06.2020 (cfr. doc. 12 ricorso monitorio) la CP_2 ha espressamente comunicato l'avvenuta cessione del credito, pur non essendo
[...] tale obbligo previsto dalla legislazione speciale in materia.
Per quanto esposto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va rigettata.
- IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA
Accertati sia il titolo sotteso al credito che la titolarità e la legittimazione attiva in capo alla società opponente, occorre passare alla valutazione del quantum del credito
Pag. 9 di 15 azionato da per conto di CP_2 CP_3
Sul tema l'opponente ha eccepito l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito, evidenziando che la mancata produzione degli estratti conti, relativi al rapporto di credito, costituisce una lesione del proprio diritto di difesa, in quanto non permette di accertare eventuali erronee operazioni contabili, di controllare i tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, né tantomeno la sussistenza di eventuali interessi anatocistici.
Parte opponente rileva, inoltre, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto la SOREC. ha fondato la domanda monitoria sulla produzione CP_5 dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB rilasciato da MPS con in conteggi alla data del 23.12.2019, non idoneo a dare prova del quantum del credito.
In primo luogo occorre evidenziare che “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. Sez. 3, Sentenza n.21092 del 19/10/2016).
Va pertanto precisato che, in sede di richiesta emissione del provvedimento monitorio, l'opposta ha sufficientemente provato il quantum del credito, attraverso l'allegazione dell'estratto saldaconto ex art. 50 TUB rilasciato dall'istituto cessionario cedente il credito.
È anche vero che tale documentazione, che costituisce prova sufficiente per la richiesta del provvedimento monitorio, non ha adeguata valenza probatoria nella successiva fase di contestazione del credito, attraverso l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Pag. 10 di 15 La questione inerente all'insufficienza probatoria dell'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB risulta, però, superata dalla successiva produzione, in memoria istruttoria n.
2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. di tutti gli estratti conto completi dell'ultimo decennio antecedente alla proposizione del giudizio, dettagliatamente attestanti tutte le operazioni contabili inerenti al rapporto di credito dal marzo 2013 sino al dicembre
2018, data della chiusura del conto.
Sul punto va evidenziato che la banca ha l'obbligo di conservare gli estratti conto degli ultimi dieci anni. Ed invero, secondo la Cassazione, “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022).
Va inoltre ricordato che “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023).
A riguardo è necessario evidenziare che non risulta che parte opponente abbia negli anni contestato gli estratti conto periodicamente ricevuti, né tanto meno li ha contestati specificamente nel corso del presente giudizio.
Pag. 11 di 15 Se infatti parte opposta ha adempiuto tutti gli oneri probatori sulla stessa incombenti,
l'opponente si è limitato a contestare genericamente l'ammontare del credito CTU per accertare interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed interessi in misura superiore a quella legale in violazione dei divieti di legge in materia di usura, senza specificare nel dettaglio in cosa le movimentazioni e i dati riportati dagli estratti conto non rispecchiano le condizioni economiche pattuite o i divieti di legge.
In ultimo, sulla richiesta di CTU reiterata da parte opponente anche in sede di precisazione delle conclusioni, il quale ha evidenziato l'obbligo di suo espletamento in ambito di contratti bancari, va evidenziato che la CTU non rappresenta, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio, spettando al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna e, fermo restando l'onere probatorio delle parti, che non può considerarsi assolto dalla mera allegazione di una consulenza tecnica di parte, “che per sua natura non può essere considerata documento probante delle allegazioni avanzate, quanto piuttosto una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, ovvero un mero indizio soprattutto quando non sia supportato da altri elementi di prova certi” (Tribunale di Roma, sentenza n. 5183 del 25 marzo 2021).
Orbene la stessa Cassazione sul tema ha più volte ribadito che “Tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste -non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti”(Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 212 del 11/01/2006).
Concludendo, la consulenza tecnica d'ufficio non ha “la funzione di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 1132 del 02/02/2000).
Pag. 12 di 15 NT Per quanto esposto il credito vantato dalla per conto di risulta CP_2 adeguatamente provato nel suo ammontare, pari ad euro € 13.850,17 di cui €
3.365,83, oltre interessi, quale debito residuo del finanziamento ed € 10.484,34, oltre interessi, quale saldo debitore per la sua sorte capitale, oltre relativi interessi, come attestato dal saldo dell'ultimo estratto conto del dicembre 2018, prodotto agli atti.
- IN MERITO ALLA RCHIESTA DI DA PER LITE TEMERARIA EX ART.
96 C.P.C. SPEGATA DA PARTE OPPOSTA.
Va disattesa, poi, la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata da parte opposta.
Una tale condanna, invero, può essere pronunciata soltanto a condizione che la parte abbia agito o resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della patente infondatezza della domanda, ovvero in presenza di un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza (cfr. Cass. n. 19976/2005).
Ciò, in quanto l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grave, intesa nel senso della consapevolezza – o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, tutto ciò non è emerso dal comportamento della parte, né si ricava altrimenti dagli atti.
*****
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, emerge la piena prova documentale dell'an concernente la pretesa creditoria vantata da parte opposta, attraverso la produzione del contratto di finanziamento MPS n. 3209035,81
Pag. 13 di 15 (già Banca Antonveneta), stipulato in data 20.03.2006 del contratto di conto corrente n. 10934,52 del 21.02.2006, non disconosciuti dall'opponente e già prodotti in fase monitoria.
È stata inoltre confermata legittimazione attiva e titolarità del credito da parte dell'opposta, già provata in fase monitoria con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e le conseguenti comunicazioni delle cessioni blocco dei crediti pro-soluto, nelle quali rientra la pretesa creditoria azionata.
Considerato che parte opponente non ha fornito piena prova di eventi modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa creditoria nei suoi confronti fatta valere, mentre l'opposta, per i motivi esposti in parte motiva ha adeguatamente adempiuto all'onere probatorio del quantum del credito vantato.
Per quanto sopra motivato, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 319/2021 (R.G. n. 182/2022), emesso dal
Tribunale di Enna- Dott.ssa Vincenza Maniaci- in data 07.06.2022 e depositato il
17.06.2022, con il quale ha ingiunto all'odierno opponente il pagamento della complessiva somma di € 13.850,17, per le causali di cui al ricorso, oltre gli interessi legali dalla data del presente decreto, come da domanda, sino al soddisfo, e le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, C.P.A. e IVA nella misura legalmente dovuta.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico di parte opponente, e liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M.
n. 147 del 13/08/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi il Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, nei valori minimi, in considerazione del valore della domanda e della complessità del giudizio (e, pertanto, € 460 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale).
Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. di parte opponente per quanto evidenziato in motivazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott.sa Valentina Pizzino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in qualità CP_1 di coniuge ed erede di , defunto nelle more del giudizio, e per Parte_1
l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
319/2021 (R.G. n. 182/2022), emesso dal Tribunale di Enna- Dott.ssa Vincenza
Maniaci- in data 07.06.2022 e depositato il 17.06.2022;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta;
DA al pagamento, in favore di in qualità di CP_1 CP_2 special servicer di delle spese processuali del presente giudizio, che liquida CP_3 in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed
IVA come per legge, e se ed in quanto dovuta.
Così deciso in Enna, lì 9 Dicembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Valentina Pizzino
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