Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, in esito alla trattazione dell'udienza del 19 dicembre in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5865/2016 promossa da:
CF elett.te dom.ta in Latina (LT) Via Sgambati n. 7 Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Anna Maria De Filippis che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
CF con il patrocinio dell'Avv. Francesco Di Ciollo CP_1 C.F._2
presso il medesimo elettivamente domiciliata in Latina Via Carducci n. 7 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
CONCLUSIONI
A seguito di decreto di fissazione di cd. udienza di trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per la data del 19 dicembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
all'intestato Tribunale la sorella al fine di sentire accertare e dichiarare che la CP_1
convenuta occupava senza titolo dal settembre 2010 al luglio 2015 l'immobile sito in Fondi, piano terra, Via Edificio Scolastico n. 10 e per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore dell'attrice della somma mensile di € 400,00, a titolo di risarcimento del danno per indennità di occupazione, dal settembre 2010 al luglio 2015, pari complessivamente ad € 23.200,00 ovvero a quella somma maggiore e/o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda si deduceva che, con sentenza n. 331/10 emessa e depositata in data
24.09.2010, all'esito di giudizio di divisione ereditaria, il Tribunale di Latina, Sez. distaccata di
Terracina, aveva assegnato, fra le altre, alla sig.ra la piena proprietà del locale Parte_1
commerciale sito in Fondi, piano terra, Via Edificio Scolastico n. 10, distinto al N.C.E.U. di detto
Comune al foglio 22, particella 1347, sub. 1, di mq 48, detenuto dalla convenuta. Si esponeva inoltre che, nonostante la notifica della sentenza e di atto di precetto di rilascio, la convenuta non aveva provveduto alla riconsegna del bene rendendo necessaria l'instaurazione di procedura esecutiva per consegna ex art. 605 cpc. Veniva inoltre dedotto in narrativa che, dopo numerosi accessi dell'Ufficiale Giudiziario, solo in data 16.01.2014, ovvero dopo numerosi accessi negativi,
l'Ufficiale Giudiziario immetteva la parte intimante nel possesso dell'immobile de quo e, contestualmente, concedeva alla termine di venti giorni per l'asporto dei beni ivi CP_1
rinvenuti all'interno del locale. Nell'interesse di parte attrice si esponeva altresì che rimasto inevaso tale invito, veniva notificato a verbale di offerta per intimazione e che solamente in CP_1 data 20.07.2015, riusciva ad ottenere il possesso dell'immobile, libero da cose e Parte_1
persone, con la contestuale consegna delle chiavi .
Veniva pertanto dedotto in giudizio il pregiudizio subito dall'attrice che sin dalla emissione della sentenza nel 2010 e fino al 2015 non aveva potuto disporre e godere dell'immobile a lei assegnato, con conseguente diritto al risarcimento del danno rapportato al valore commerciale dell'immobile pari ad € 400,00 da moltiplicarsi per i mesi di occupazione sine titulo ovvero da settembre 2010 al mese di luglio 2015.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice ed in via CP_1
preliminare eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito si eccepiva che il bene era stato detenuto dalla convenuta quale coerede senza alcuna opposizione e che nel giudizio divisorio l'attrice aveva formulato domanda risarcitoria nei confronti dei coeredi per il pagamento dei frutti ereditari;
poiché tale domanda era stata accolta solo in parte ovvero fino alla data della sentenza e non fino alla riconsegna, secondo la convenuta si era formato un giudicato preclusivo a nuova domanda di risarcimento del danno. In via subordinata, contestata in ogni caso la quantificazione attorea del danno, si eccepiva che solo a far data dalla notifica in data
23 maggio 2013 della sentenza resa nel giudizio nel quale era risultata contumace CP_1
potesse ritenersi cessata una situazione possessoria tutelata dalla legge.
Disposta l'espletamento della mediazione obbligatoria con esito negativo ed espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva assunta in decisione in esito alla trattazione scritta dell'udienza del 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fissata per la precisazione delle conclusioni, presa visione delle conclusioni scritte delle parti.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
In primo luogo deve respingersi l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita reiterata da parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale dopo che nel corso del giudizio è stato concesso termine per espletamento della mediazione obbligatoria, pervenuta ad esito negativo e senza reiterazione dell'eccezione.
Risulta indubbio che la mediazione demandata, cui parte convenuta ha ritenuto di non partecipare, assolve pienamente alla funzione deflattiva affidata ai mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, tanto più che nel caso di specie si affida ad un soggetto terzo ed imparziale di consentire alle parti di pervenire alla definizione della controversia.
D'altro canto deve anche richiamarsi, in tema di qualificazione giuridica della domanda, il principio consolidato ( da ultimo Cass. Sez. Un. n. 7305 del 28 marzo 2014) secondo cui non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto. L'azione personale di restituzione, è destinata infatti a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes. Sotto tale profilo, la mediazione pertanto risulta legittimamente demandata, atteso che l'art. 3 del
DL 12 settembre 2014, n. 132 conv. con L. 10 novembre 2014, n. 162, nel disporre che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, fa salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con la prevalenza della mediazione in caso di concorrenza teorica dei due istituti.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono. richiede in giudizio il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo rilascio in suo favore Parte_1
dell'immobile assegnatole dalla sentenza n. 331/2010 del 24 settembre 2010del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, nell'ambito del giudizio divisorio avente ad oggetto il patrimonio relitto da , genitore delle parti in causa, giudizio nel quale rimaneva Persona_1 CP_1
contumace.
Tale sentenza assegna a ex pluribus, il locale commerciale sito al piano terra in Fondi Parte_1
via Edificio Scolastico 10. Nella sentenza si legge che veniva escluso ogni conguaglio in denaro, assegnando alle parti gli alloggi posseduti ed occupati, comprendendo sia l'importo spettante alla parte attrice per compensare il mancato godimento dei beni in oggetto dalla apertura Parte_1
della successione alla data della sentenza sia la decurtazione delle quote spettanti agli altri eredi tra cui per il godimento dei beni posseduti e/o locati a terzi nello stesso periodo dalla CP_1
apertura della data della successione ( 1981) alla data della sentenza.
Ne deriva che risulta comprovato e del resto incontestato il diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa come anche l'occupazione da parte della convenuta, destinataria di notifica della sentenza con atto di precetto di rilascio, in data 23 maggio 2013, notificato a mani di come CP_1
anche del preavviso di rilascio in data 6 agosto 2013.
La stessa risulta presente alle operazioni di rilascio instaurate tramite ufficiale CP_1
giudiziario dalla odierna attrice e la medesima a verbale del 16 gennaio 2014 dichiarava di essere disponibile allo sgombero ma di avere necessità di tempo. In quella occasione l'esecutante odierna attrice veniva immessa nel possesso assegnando l'Ufficiale Giudiziario termine a per CP_1
lo sgombero dei beni di proprietà. Stante il mancato adempimento, risulta notificato alla odierna convenuta in data 26 giugno 2015 un verbale di offerta per intimazione a comparire per ricevere la consegna dei beni non asportati. Nel verbale redatto in data 20 luglio 2015, si dava atto che non vi erano beni in quanto asportati da CP_1 Il tenore della sentenza costituente titolo per il rilascio consente in primo luogo di respingere l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta, risultando valutato nel computo delle rispettive quote il danno da mancato godimento dei beni solo fino alla sentenza.
Risulta pertanto, in difetto di elementi diversi circa il tenore della domanda attrice in quella sede, la piena ammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni successivi alla statuizione giudiziale di assegnazione del cespite in proprietà esclusiva.
Nel merito risulta conclamato che la convenuta abbia continuato a detenere l'immobile in questione senza alcun valido titolo, una volta intervenuta la sentenza di divisione ed è pertanto conforme a diritto che la stessa sia tenuta al relativo risarcimento danni.
Quanto al dies a quo della richiesta di risarcimento danni, la diffida datata 19 marzo 2012 risulta priva di prova di ricevimento da parte della destinataria onde deve assumersi come riferimento maggio 2013, coincidente con la notifica del precetto di rilascio.
Quanto al dies ad quem risulta incontestato che debba ravvisarsi nella data di constatazione di avvenuto sgombero dei locali rilasciati ovvero luglio 2015.
In ordine alla quantificazione del danno, devono richiamarsi i principi da ultimo affermati dalle
Sezioni Unite ( Cass. SS. UU. 336645 e 33659 del 15 novembre 2022), al fine di dirimere i diversi orientamenti sulla prova del danno da occupazione senza titolo.
Secondo un orientamento, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. civ., sez. VI, 15/01/2021, n. 659).
Secondo altro orientamento, si è affermato che in caso di occupazione di un immobile sine titulo, il danno subito dal proprietario non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere sempre provato, ancorché attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che comunque rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, dovendo, inoltre, la liquidazione equitativa dello stesso compiersi sulla base di un prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza del pregiudizio nel caso concreto, essendo il giudice chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (così Cass. civ., sez. III, 23/11/2021, n. 36251).
Si è anche affermato che nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue, secondo tale orientamento, che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. civ., sez. III, 25/05/2021, n. 14268).
Le Sezioni Unite hanno affermato che:
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Le prove orali indotte da parte attrice hanno consentito di dimostrare che nel periodo 2010-2015 ricevette proposte di locazione dell'immobile che ancora alla data risultava nel Parte_1
godimento della convenuta, risultando anche comprovato l'anteriore affitto commerciale cui l'immobile era stato destinato in precedenza.
Deve pertanto ritenersi assolto l'onere relativo alla sussistenza del danno patito dal proprietario.
Ai fini della quantificazione del danno subito dall'attrice, avuto riguardo alla documentazione in atti
( valutazione di agenzia immobiliare e valutazione OMI) tenuto conto dei dati catastali, può pervenirsi ad un valore medio mensile pari ad € 400,00 per mancata locazione.
Tenuto conto del periodo come sopra individuato ( da maggio 2013 a luglio 2015) deve pervenirsi ad un conteggio di 26 mensilità per un totale di € 10.400,00. In conseguenza di tanto, deve essere condannata al pagamento della predetta somma CP_1 al valore attuale della moneta di € 10.400,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo in favore dell'attrice Parte_1
Deve essere respinta la richiesta di condanna della convenuta in favore di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cpc;
tale disposizione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Si configura, quindi, come una fattispecie riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, di cui l'art.96 cpc, 1 comma, costituirebbe una species. Presupposti imprescindibili ai fini di una condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo sono la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di aver dovuto resistere in giudizio. Nel caso di specie una determinazione equitativa della condanna della parte convenuta presuppone in ogni caso l'assolvimento dell'onere della prova concernente l'an del pregiudizio non allegato oltre che non provato, ulteriore rispetto al mancato godimento.
Inoltre, se è vero, come da ultimo ritenuto ( Cass. SS.UU. n. 22405/2018), che la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che si realizza attraverso un abuso della potestas agendi, con una utilizzazione del potere di promuovere le liti (di per sé legittimo), per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte e dunque la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non richiede la prova del danno, essendo sufficiente soltanto l'accertamento in capo alla parte soccombente della mala fede, vale a dire della consapevolezza dell'infondatezza della domanda (o della colpa grave) , tuttavia nel caso di specie, non può ritenersi acquisita la prova della malafede o colpa grave della convenuta in ragione dei complessi rapporti familiari con altri coeredi coinvolti nel possesso e della contemporanea pendenza del giudizio di revocazione, definito solo recentemente.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della
Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento in CP_1 favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno della somma di € Parte_1
10.400,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
b) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di CP_1
nella somma di €264,00 per spese ed € 3.380,00 per compensi oltre rimborso Parte_1
forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 5 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri