Art. 5. Imprese di autoriparazione 1. Il termine previsto dall' articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'articolo 2 della stessa legge, e' differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 .
Il termine di cui all' articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' prorogato al 30 giugno 1996.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' sostituita dalla seguente:
" b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva".
3. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purche' in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime".
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 13, comma 1, e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'art. 1, e le attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985 ".
"Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparizione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale".
- Il testo del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, suppl. ord.
- Il testo degli articoli 7, comma 1, lettera b); 13, comma 2;
1, comma 2, e 13 , comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 7, comma 1, lettera b): non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' di autoriparazione".
"Art. 13, comma 2. - Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art. 7".
"Art. 1, comma 2. - Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli".
"Art. 13, comma 4. - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'art. 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3".
Il termine di cui all' articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' prorogato al 30 giugno 1996.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' sostituita dalla seguente:
" b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva".
3. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7, purche' in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 7".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano avviato le procedure necessarie per conseguire le prescritte autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 hanno titolo a rimanere iscritte al registro fino all'avvenuto rilascio delle medesime".
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 13, comma 1, e 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui all'art. 1, e le attivita' specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985 ".
"Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparizione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale".
- Il testo del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, suppl. ord.
- Il testo degli articoli 7, comma 1, lettera b); 13, comma 2;
1, comma 2, e 13 , comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 7, comma 1, lettera b): non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attivita' di autoriparazione".
"Art. 13, comma 2. - Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 2, il responsabile tecnico di cui all'art. 7".
"Art. 1, comma 2. - Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli".
"Art. 13, comma 4. - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'art. 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3".