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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGNI Parte_1 C.F._1
RUGGERO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FREGNI RUGGERO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi pregiudizio morale e patrimoniale nel rispetto dei reciproci diritti e doveri che ancora loro impone il matrimonio, nonostante la separazione.
2) Il marito, sig ha già prima d'ora rilasciato l'immobile, già casa coniugale, nella CP_1
completa disponibilità della moglie sig.r cui viene assegnata la stessa casa Parte_1
familiare;
3) Il marito, sig atteso che è l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile CP_1
già residenza coniugale, si impegna a procurare, qualora necessario, che il conratto di locazione venga volturato alla moglie, sig.r a norma dell'art. 6 della Legge Parte_1
n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) che stabilisce, in caso di separazione, che il coniuge a cui viene assegnata la casa familiare ha diritto a subentrare nel contratto di locazione, anche se quest'ultimo è intestato all'altro coniuge;
4) I mobili di proprietà di entrambi i coniugi che arredano l'appartamento di via San Francesco,
n. 20 in Carpi, vengono definitivamente assegnati alla moglie sig.r con il Parte_1
consenso del marito, sig . CP_1
5) Il sig si impegna a corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento entro il CP_1
giorno dieci di ogni mese la somma di € 200,00 (diconsi Euro Duecento/00). Tale somma verrà corrisposta a far data dal mese successivo all'omologa della presente separazione. La
somma suddetta verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT pubblicati dalla locale
CCIAA di Modena;
6) I coniugi dichiarano, inoltre, di avere già precedentemente regolato ogni altro e diverso rapporto di natura economica e patrimoniale in essere tra loro, fatta eccezione per le pattuizioni quivi contenute, rinunciando espressamente ad ogni diritto riguardante le rispettive attività svolte in passato, dichiarando di nulla avere a pretendere per tali titoli, dandosi reciprocamente atto che le ripartizioni operate tra gli stessi devono considerarsi quale liquidazione definitiva e preclusiva di ogni qualsivoglia successiva richiesta di natura patrimoniale anche in sede di eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese relative al presente procedimento verranno sostenute in parti uguali da entrambi i coniugi.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
03/08/1961 e ato a CARPI (MO) il 26/12/1959 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1986,
atto n.99, Parte II, serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale