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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi,
Fabio Ganci e Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rinaldi;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 (di seguito Parte_1 semplicemente la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il
[...]
per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del Controparte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di diversi contratti a tempo determinato:
“2020/2021 I.I.S. P. Sraffa - Crema Sostegno 06/09/20 08/06/21 18
2021/2022 I.I.S. P. Sraffa - Crema Sostegno 06/09/21 30/06/22 18
2022/2023 I.I.S. P. Sraffa - Crema Sostegno 15/09/22 30/06/23 18 2023/2024 01/09/23 30/06/24 18 Controparte_2
2024/2025 13/09/24 31/08/25 18”. Controparte_3
Ha chiesto pertanto: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24,
2024/25; condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_4 anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”. Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) per le plurime ragioni indicate in memoria.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma;
5. rigettare le istanze istruttorie;
6. rigettare la richiesta di maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
***********
Preliminarmente, in conformità alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio.
Occorre verificare la virtuale soccombenza poiché il ha chiesto la condanna alle CP_1 spese di lite.
Queste, considerato che riconoscimento del beneficio relativo all'a.s. 2024/2025 è avvenuto solo in pendenza di questo giudizio, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cremona, 18.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2024 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi,
Fabio Ganci e Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rinaldi;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 (di seguito Parte_1 semplicemente la ricorrente per brevità) ha convenuto in giudizio il
[...]
per ottenere il riconoscimento del diritto a usufruire del Controparte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di diversi contratti a tempo determinato:
“2020/2021 I.I.S. P. Sraffa - Crema Sostegno 06/09/20 08/06/21 18
2021/2022 I.I.S. P. Sraffa - Crema Sostegno 06/09/21 30/06/22 18
2022/2023 I.I.S. P. Sraffa - Crema Sostegno 15/09/22 30/06/23 18 2023/2024 01/09/23 30/06/24 18 Controparte_2
2024/2025 13/09/24 31/08/25 18”. Controparte_3
Ha chiesto pertanto: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24,
2024/25; condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_4 anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”. Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) per le plurime ragioni indicate in memoria.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma;
5. rigettare le istanze istruttorie;
6. rigettare la richiesta di maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
***********
Preliminarmente, in conformità alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio.
Occorre verificare la virtuale soccombenza poiché il ha chiesto la condanna alle CP_1 spese di lite.
Queste, considerato che riconoscimento del beneficio relativo all'a.s. 2024/2025 è avvenuto solo in pendenza di questo giudizio, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cremona, 18.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino