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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1756/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
22.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 22.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2212/2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace - responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F.: ), elett.te dom.ta in Capodrise Parte_1 C.F._1
(CE) alla via E. Tazzoli n. 7 presso lo studio dell'avv.to Giovanni de Filippo (C.F.
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), dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti;
C.F._2
-Appellante-
e
(CF. ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Assunta Portento ed elett.te domiciliato in alla via G. CP_1
Siani n. 2, in virtù di procura in atti;
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza odierna trat- tata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La signora in primo grado, ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento danni per le lesioni subite in occasione del
[...] sinistro del 21 novembre 2019, avvenuto in alla via Tagliamento, alle CP_1 ore 08,10 circa, allorquando la stessa, nel mentre percorreva il marciapiede della detta strada, giunta all'altezza della scuola media A. Moro, cadeva al suolo per es- sere inciampata in una insidiosa ed invisibile sconnessione dei blocchetti costituen- ti il pavimento dello stesso.
L'attrice ha precisato che l'insidia era priva di protezione e segnaletica, nonchè oc- cultata da vario materiale.
Con la sentenza n. 350/2025, il Giudice di Pace di S. Maria C.V. ha rigettato la domanda di risarcimento, sostenendo che non risultava provato il nesso causale tra sinistro e lesioni e che l'attrice avrebbe comunque dovuto adottare maggiore dili- genza e prudenza nel camminare sulla strada. ha proposto appello avverso detta statuizione, sostenendo che il Parte_1 giudice abbia errato nella valutazione delle risultanze probatorie.
Ha concluso chiedendo : “–in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sen- tenza n. 350/2025 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V., Giudice Dott.ssa
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B. De Franciscis, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2028/2023, depositata in cancel- leria in data 16.02.2025, notificata il 25.02.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “- Accerti e dichiari la esclusiva responsabilità della convenuta Ente titolare Controparte_2 della strada, nella determinazione del sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art.
2051 c.c. per non aver provveduto alla manutenzione della strada de quo - viale
Tagliamento- e per non aver esercitato il proprio dovere di controllo e vigilanza sulla stessa e di aver omesso di porre in essere tutte le cautele necessarie per evi- tare danni ai terzi;
- per tale effetto la condanni al risarcimento di tutti i danni su- biti dall'istante, nessuno escluso, anche morale, quantificabili nella complessiva somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria successivi alla domanda;
- in via subordinata la condanni al pagamento di quella diversa somma che emergerà in corso di causa, anche a mezzo C.T.U., ovvero da liquidar- si in via equitativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato acco- glimento della domanda proposta in via principale, dichiararsi che il sinistro oc- corso in data 21.11.2019 è dovuto all'esclusiva responsabilità del CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna del medesimo, in
[...] CP_1 persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, nessuno escluso, neanche il danno morale, pari ad euro 5.000,00, il cui preciso ammontare verrà quantificato e dimostrato in corso di causa e che, in mancanza,
l'adito Giudice di Pace vorrà liquidare in via equitativa, oltre rivalutazione mone- taria ed interessi dalla data del sinistro al saldo;
” e di conseguenza disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge re- lativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Il si è costituito nel presente giudizio ed ha chiesto il riget- Controparte_1 to dell'appello, sostenendo che il G.P. non è incorso in alcun errore, avendo infatti valutato correttamente il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. ed il materiale proba- torio acquisito.
Ha concluso chiedendo: “A) Voglia il Giudicante rigettare la domanda proposta in appello, siccome improcedibile, inammissibile ed infondata con conseguente con- ferma della sentenza appellata in ogni suo punto. B) Condannare l'appellante, al
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pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammis- sibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazio- ne delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamen- to della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
In primo luogo, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devo- lutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanzia- le conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressa- mente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugna- zione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statui- zioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibatti- to esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ra- gioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente lo- gico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margi- ni della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscetti- bili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla ba-
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se di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza
n. 2973 del 10/02/2006).
Ciò premesso va osservato (v. Cass. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018,
n.27724) che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostra- zione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ri- coperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
Dunque, in tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire il solo riscontro dell'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che può essere costituito dall'evento imprevedibile, dal fatto del terzo, dal fatto dello stesso danneggiato
(Corte Appello, Napoli, sez. IX, 05/12/2019, n. 5881).
Ciò posto, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato, non potendosi condividere le doglianze poste a fondamento dell'impugnativa.
Ciò si dice per le seguenti ragioni. In primo luogo, va considerato che la testimo- nianza resa dal teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) ri- Testimone_1 sulta di carattere generica con riferimento a questioni rilevanti in merito al fatto storico posto a fondamento della domanda, non consentendo di ricostruire con esattezza la dinamica con cui si sarebbe verificata la caduta. Il teste infatti ha riferi- to la dinamica, in modo approssimativo, ripetendo l'assunto dedotto nell'atto in- troduttivo del presente giudizio, dichiarando che, mentre l'attrice camminava sul marciapiede, finiva in una sconnessione della pavimentazione, senza precisare la dimensione della stessa né riferire delle condizioni di traffico e viabilità, né preci-
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sare se sul posto intervennero autorità, né ha riportando il comportamento del pe- done e l'esatto punto sulla carreggiata ove avvenne la caduta e se il pedone avesse adottato cautele per evitare la buca. In particolare, la teste ha dichiarato: “Ho cer- cato di capire cosa fosse accaduto ed ho notato che coperta da alcuni fogli vi era una disconnessione di una mattonella sul marciapiede che non era né prevedibile né visibile poiché ripeto era coperta da alcuni fogli ed è da lì che la signora era dapprima inciampata e poi per l'effetto caduta a terra” .
Dunque, la teste non ha indicato il punto preciso in cui si sarebbe verificata la ca- duta, la propria posizione rispetto al punto in cui sarebbe avvenuto l'evento, il momento preciso della caduta. Va altresì rilevato, che la stessa non ha precisato se la sede stradale risultava bagnata al momento della caduta. Va altresì considerato che la teste escussa non ha descritto le condizioni della buca, nonostante dall'unica foto allegata al fascicolo emerge con chiarezza che quest'ultima, essendo di medie dimensioni, fosse visibile e dunque evitabile con un adeguato sforzo di diligenza.
A tal proposito, va osservato che il pedone è in ogni caso tenuto a prestare atten- zione alle condizioni del percorso scelto, evitando eventuali situazioni di pericolo.
Dunque, la condotta del terzo che entri in relazione con la cosa richiede, infatti, una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, ricon- ducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo due della costituzione.
Inoltre, va considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conse- guenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con partico- lare rigore.
La genericità delle dichiarazioni rese impediscono di ricostruire la specifica dina- mica del sinistro, escludendo la responsabilità dell'odierna parte appellata ( CP_3 ne di ). A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che CP_1 non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel corso del giudizio di primo grado non può essere valutata unitamente ad elementi probatori di carattere documentale.
Sul punto è opportuno evidenziare che, la teste dichiarava: “Ricordo che la signora aiutata da me e da altre persone fu fatta sedere al suolo, e successivamente ac- compagnata in ospedale con il 118 chiamato dai vigili urbani che si trovavano sul posto a disciplinare il traffico essendoci una scuola. (…) Ricordo che intervennero anche i vigili urbani in servizio nei pressi della scuola ma non posso Per_1 precisare se redigevano la relazione.”
Anche in relazione a tali dichiarazioni non è possibile stabilire con certezza le mo-
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dalità, l'orario e la natura delle lesioni subite, dal momento che dal registro carta- ceo scheda numero 137 registro cartaceo, del presidio ospedaliero di Maddaloni, non risultano né l'indicazione dell'orario di arrivo, né risultano specificate le cir- costanze nelle quali la signora avrebbe subito tali lesioni. Parte_1
Infatti, alla voce “il fatto è avvenuto” è riportato “in data 21.11.2019 in Marciani- se ore 8.10 circa “senza nulla specificare circa le modalità di accadimento dei fatti.
Per completezza va osservato che anche dal verbale di pronto soccorso alla voce - documento di identità n -- risulta indicato “non porta documenti di identità”. Detta circostanza accresce maggiormente l'incertezza in merito alle circostanze in cui si
è verificato il sinistro di cui è causa. Ancora, va tenuto presente che il sinistro si è verificato in pieno giorno e dunque in un momento della giornata cui la visibilità e' ottimale (verso le ore 8.10)'
In ragione di tali considerazioni, si ritiene che la signora con la Parte_1 dovuta prudenza e con l' osservanza anche del minimale precetto di diligenza con- sistente nel guardare per terra, era nelle condizioni di evitare la caduta, essendovi lo spazio sufficiente per percorrere il marciapiedi in sicurezza (essendo detto mar- ciapiede, da quanto emerge dalle foto allegate, molto ampio).
Tra l'altro, tale circostanza è stata confermata dalla teste stessa (cfr.: ricordo che il marciapiedi è largo), sicché l'incidente è unicamente ascrivibile alla incauta con- dotta dell'attrice, idonea ad interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia, per le stesse ragioni, anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
Va poi considerato che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel corso del giudi- zio di primo grado non può essere valutata unitamente ad elementi probatori di ca- rattere documentale. In definitiva, deve affermarsi che elementi emersi inducano a ritenere non provata la responsabilità dell'ente convenuto, Controparte_1
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, la man- canza di riscontri probatori, nonché l'assenza dell'intervento di autorità, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la specifica dinamica con cui si è verificato il fatto storico posto a fondamento della domanda di risarcimento.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
Le spese
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenen- do conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. In particolare, va conside- rato che non è stata espletata in tale grado di giudizio, attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'ente convenuto, che liquida in € Controparte_1
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
22.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 22.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2212/2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace - responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F.: ), elett.te dom.ta in Capodrise Parte_1 C.F._1
(CE) alla via E. Tazzoli n. 7 presso lo studio dell'avv.to Giovanni de Filippo (C.F.
1
), dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti;
C.F._2
-Appellante-
e
(CF. ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Assunta Portento ed elett.te domiciliato in alla via G. CP_1
Siani n. 2, in virtù di procura in atti;
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza odierna trat- tata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza odierna trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La signora in primo grado, ha citato in giudizio il Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento danni per le lesioni subite in occasione del
[...] sinistro del 21 novembre 2019, avvenuto in alla via Tagliamento, alle CP_1 ore 08,10 circa, allorquando la stessa, nel mentre percorreva il marciapiede della detta strada, giunta all'altezza della scuola media A. Moro, cadeva al suolo per es- sere inciampata in una insidiosa ed invisibile sconnessione dei blocchetti costituen- ti il pavimento dello stesso.
L'attrice ha precisato che l'insidia era priva di protezione e segnaletica, nonchè oc- cultata da vario materiale.
Con la sentenza n. 350/2025, il Giudice di Pace di S. Maria C.V. ha rigettato la domanda di risarcimento, sostenendo che non risultava provato il nesso causale tra sinistro e lesioni e che l'attrice avrebbe comunque dovuto adottare maggiore dili- genza e prudenza nel camminare sulla strada. ha proposto appello avverso detta statuizione, sostenendo che il Parte_1 giudice abbia errato nella valutazione delle risultanze probatorie.
Ha concluso chiedendo : “–in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sen- tenza n. 350/2025 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V., Giudice Dott.ssa
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B. De Franciscis, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2028/2023, depositata in cancel- leria in data 16.02.2025, notificata il 25.02.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “- Accerti e dichiari la esclusiva responsabilità della convenuta Ente titolare Controparte_2 della strada, nella determinazione del sinistro per cui è causa, ai sensi dell'art.
2051 c.c. per non aver provveduto alla manutenzione della strada de quo - viale
Tagliamento- e per non aver esercitato il proprio dovere di controllo e vigilanza sulla stessa e di aver omesso di porre in essere tutte le cautele necessarie per evi- tare danni ai terzi;
- per tale effetto la condanni al risarcimento di tutti i danni su- biti dall'istante, nessuno escluso, anche morale, quantificabili nella complessiva somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria successivi alla domanda;
- in via subordinata la condanni al pagamento di quella diversa somma che emergerà in corso di causa, anche a mezzo C.T.U., ovvero da liquidar- si in via equitativa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato acco- glimento della domanda proposta in via principale, dichiararsi che il sinistro oc- corso in data 21.11.2019 è dovuto all'esclusiva responsabilità del CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna del medesimo, in
[...] CP_1 persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, nessuno escluso, neanche il danno morale, pari ad euro 5.000,00, il cui preciso ammontare verrà quantificato e dimostrato in corso di causa e che, in mancanza,
l'adito Giudice di Pace vorrà liquidare in via equitativa, oltre rivalutazione mone- taria ed interessi dalla data del sinistro al saldo;
” e di conseguenza disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge re- lativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Il si è costituito nel presente giudizio ed ha chiesto il riget- Controparte_1 to dell'appello, sostenendo che il G.P. non è incorso in alcun errore, avendo infatti valutato correttamente il disposto di cui all'articolo 2051 c.c. ed il materiale proba- torio acquisito.
Ha concluso chiedendo: “A) Voglia il Giudicante rigettare la domanda proposta in appello, siccome improcedibile, inammissibile ed infondata con conseguente con- ferma della sentenza appellata in ogni suo punto. B) Condannare l'appellante, al
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pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammis- sibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazio- ne delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamen- to della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
In primo luogo, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devo- lutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanzia- le conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressa- mente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugna- zione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statui- zioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibatti- to esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ra- gioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente lo- gico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margi- ni della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscetti- bili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla ba-
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se di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza
n. 2973 del 10/02/2006).
Ciò premesso va osservato (v. Cass. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018,
n.27724) che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostra- zione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ri- coperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
Dunque, in tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire il solo riscontro dell'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che può essere costituito dall'evento imprevedibile, dal fatto del terzo, dal fatto dello stesso danneggiato
(Corte Appello, Napoli, sez. IX, 05/12/2019, n. 5881).
Ciò posto, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato, non potendosi condividere le doglianze poste a fondamento dell'impugnativa.
Ciò si dice per le seguenti ragioni. In primo luogo, va considerato che la testimo- nianza resa dal teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) ri- Testimone_1 sulta di carattere generica con riferimento a questioni rilevanti in merito al fatto storico posto a fondamento della domanda, non consentendo di ricostruire con esattezza la dinamica con cui si sarebbe verificata la caduta. Il teste infatti ha riferi- to la dinamica, in modo approssimativo, ripetendo l'assunto dedotto nell'atto in- troduttivo del presente giudizio, dichiarando che, mentre l'attrice camminava sul marciapiede, finiva in una sconnessione della pavimentazione, senza precisare la dimensione della stessa né riferire delle condizioni di traffico e viabilità, né preci-
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sare se sul posto intervennero autorità, né ha riportando il comportamento del pe- done e l'esatto punto sulla carreggiata ove avvenne la caduta e se il pedone avesse adottato cautele per evitare la buca. In particolare, la teste ha dichiarato: “Ho cer- cato di capire cosa fosse accaduto ed ho notato che coperta da alcuni fogli vi era una disconnessione di una mattonella sul marciapiede che non era né prevedibile né visibile poiché ripeto era coperta da alcuni fogli ed è da lì che la signora era dapprima inciampata e poi per l'effetto caduta a terra” .
Dunque, la teste non ha indicato il punto preciso in cui si sarebbe verificata la ca- duta, la propria posizione rispetto al punto in cui sarebbe avvenuto l'evento, il momento preciso della caduta. Va altresì rilevato, che la stessa non ha precisato se la sede stradale risultava bagnata al momento della caduta. Va altresì considerato che la teste escussa non ha descritto le condizioni della buca, nonostante dall'unica foto allegata al fascicolo emerge con chiarezza che quest'ultima, essendo di medie dimensioni, fosse visibile e dunque evitabile con un adeguato sforzo di diligenza.
A tal proposito, va osservato che il pedone è in ogni caso tenuto a prestare atten- zione alle condizioni del percorso scelto, evitando eventuali situazioni di pericolo.
Dunque, la condotta del terzo che entri in relazione con la cosa richiede, infatti, una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, ricon- ducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo due della costituzione.
Inoltre, va considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conse- guenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con partico- lare rigore.
La genericità delle dichiarazioni rese impediscono di ricostruire la specifica dina- mica del sinistro, escludendo la responsabilità dell'odierna parte appellata ( CP_3 ne di ). A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che CP_1 non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel corso del giudizio di primo grado non può essere valutata unitamente ad elementi probatori di carattere documentale.
Sul punto è opportuno evidenziare che, la teste dichiarava: “Ricordo che la signora aiutata da me e da altre persone fu fatta sedere al suolo, e successivamente ac- compagnata in ospedale con il 118 chiamato dai vigili urbani che si trovavano sul posto a disciplinare il traffico essendoci una scuola. (…) Ricordo che intervennero anche i vigili urbani in servizio nei pressi della scuola ma non posso Per_1 precisare se redigevano la relazione.”
Anche in relazione a tali dichiarazioni non è possibile stabilire con certezza le mo-
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dalità, l'orario e la natura delle lesioni subite, dal momento che dal registro carta- ceo scheda numero 137 registro cartaceo, del presidio ospedaliero di Maddaloni, non risultano né l'indicazione dell'orario di arrivo, né risultano specificate le cir- costanze nelle quali la signora avrebbe subito tali lesioni. Parte_1
Infatti, alla voce “il fatto è avvenuto” è riportato “in data 21.11.2019 in Marciani- se ore 8.10 circa “senza nulla specificare circa le modalità di accadimento dei fatti.
Per completezza va osservato che anche dal verbale di pronto soccorso alla voce - documento di identità n -- risulta indicato “non porta documenti di identità”. Detta circostanza accresce maggiormente l'incertezza in merito alle circostanze in cui si
è verificato il sinistro di cui è causa. Ancora, va tenuto presente che il sinistro si è verificato in pieno giorno e dunque in un momento della giornata cui la visibilità e' ottimale (verso le ore 8.10)'
In ragione di tali considerazioni, si ritiene che la signora con la Parte_1 dovuta prudenza e con l' osservanza anche del minimale precetto di diligenza con- sistente nel guardare per terra, era nelle condizioni di evitare la caduta, essendovi lo spazio sufficiente per percorrere il marciapiedi in sicurezza (essendo detto mar- ciapiede, da quanto emerge dalle foto allegate, molto ampio).
Tra l'altro, tale circostanza è stata confermata dalla teste stessa (cfr.: ricordo che il marciapiedi è largo), sicché l'incidente è unicamente ascrivibile alla incauta con- dotta dell'attrice, idonea ad interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia, per le stesse ragioni, anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
Va poi considerato che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel corso del giudi- zio di primo grado non può essere valutata unitamente ad elementi probatori di ca- rattere documentale. In definitiva, deve affermarsi che elementi emersi inducano a ritenere non provata la responsabilità dell'ente convenuto, Controparte_1
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, la man- canza di riscontri probatori, nonché l'assenza dell'intervento di autorità, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la specifica dinamica con cui si è verificato il fatto storico posto a fondamento della domanda di risarcimento.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
Le spese
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenen- do conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. In particolare, va conside- rato che non è stata espletata in tale grado di giudizio, attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'ente convenuto, che liquida in € Controparte_1
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 22.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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