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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 311/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
responsabilità ha pronunciato la seguente
extracontrattuale non S E N T E N Z A ricomprese nelle altre nella causa civile n. 311/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del materie. 7.05.2023, promossa
DA
(C.F. ), rappresenta e _1 C.F._1
difeso fagli avv. Maria Delmiglio e Andrea Cirelli del foro di Cremona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Casalmaggiore via Romani n.
giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Mirri Achille Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 81/2023 emessa dal Tribunale di
Cremona pubblicata in data 23.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello promosso,
1) riformare integralmente la sentenza n. 81/2023 pubblicata il 23/02/2023,
pronunciata dal Tribunale di Cremona - Sezione Civile – nella persona del giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, il 21/02/2023 nel giudizio R.G. n. 2760/2019
notificata il 28/02/2023 e conseguentemente respingere la domanda originariamente proposta da , in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto e per l'effetto mandare esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti di , anche in conformità alla sentenza definitiva n. 494/24, CP_1
corredata dell'attestazione di irrevocabilità in data 13.06.2024, con cui il
Tribunale di Cremona Sezione Penale, nella persona del Giudice dr. Francesco
Panchieri, ha assolto il signor dal reato previsto dall'art. _1
582 c.p., per non averlo commesso (depositata in copia conforme all'originale nel presente giudizio in data 14/02/2025);
2) condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di CP_1
pagina 2 di 13 entrambi i gradi di giudizio, disponendone la distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, richiesta, deduzione sia preliminare, che di merito ed istruttoria,
Nel merito: respingere l'appello proposto da , in quanto _1
totalmente infondato, in fatto e diritto, per le motivazioni già esposte in atti, con conferma della sentenza impugnata;
- conseguentemente, disporsi la correzione della sentenza impugnata (Trib.
Cremona n. 81/2023) mediante l'inserimento, nel dispositivo, delle parole:
“Pone altresì a carico del convenuto le spese di C.T.U. e per l'effetto condanna
al pagamento dell'importo di €. 610,00 in favore _1
dell'attore ” dopo le parole “Condanna a CP_1 _1
rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro CP_1
545,00 per esborsi (C.U. e marca da bollo) ed in euro 5.077,00 per compensi,
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con rifusione delle spese e competenze legali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 31.10.2019, conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Cremona esponendo che in data 4.11.2017, _1
verso le ore 2.00, si era recato in compagnia del fratello e di due amici Per_1
pagina 3 di 13 presso il locale Juliette sito in Cremona alla via Mantova n. 88 e, mentre si stava dirigendo assieme a due amiche al bar posto all'interno del locale, veniva accerchiato da tre ragazzi sconosciuti e, poco dopo, mentre saliva i gradini vicino alla consolle posta al centro, era stato improvvisamente colpito da un pugno violento sulla parte sinistra del volto;
che all'uscita aveva riconosciuto l'autore del fatto mentre stava discutendo con suo fratello che era stato Per_1
portato dal collega di lavoro al P.S. ove gli era stata diagnosticato “un trauma
facciale con frattura scomposta corpo mandibolare destro tra 43 e 44 con
perdita dell'occlusione e infrazione con modesta scomposizione a livello
dell'angolo mandibolare sinistro ove è presente 38 in inclusione ossea a livello
del focolaio di frattura”; che dalla successiva visita il suo medico legale dott.
aveva diagnosticato la presenza di postumi permanenti nella Persona_2
misura del 6/7% con invalidità temporanea e necessità di spese odontoiatriche future;
che in data 19.12.2017 aveva sporto denuncia querela verso _1
, riconosciuto come autore del fatto illecito, e che in data 10.01.2018
[...]
la sede di Cremona aveva manifestato la volontà di esercitare la surroga ex CP_2
art. 1916 c.c. in ragione dell'indennità di malattia corrisposta.
Alla luce di queste premesse, parte attrice chiedeva il risarcimento del danno nella misura di € 28.665,50 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia.
, con sintetica comparsa, resisteva allegando di non essere _1
l'autore del fatto illecito.
Istruita la lite con testi e con consulenza medico legale affidata alla dott. Per_3
pagina 4 di 13 il giudice adito accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione in € Per_4
8.999, oltre interessi e rivalutazione. A detta del primo giudice, le concordanti dichiarazioni dei testi attorei e Testimone_1 Testimone_2 CP_3
avevano avvalorato la versione data dall'attore, ossia che
[...] CP_1
era stato attinto da un pugno e che l'autore dell'aggressione era stato identificato grazie alla testimone oculare che aveva rivelato il suo nome Testimone_3
chiamandolo ” e poi l'aggressore era stato riconosciuto mediante una Per_5
fotografia inviata alla parte offesa. Il Tribunale aggiungeva che le dichiarazioni di , ex fidanzata del convenuto, secondo cui l'autore del fatto Testimone_3
sarebbe stato non erano credibili così come quelle rese da Persona_6
e da secondo cui il figlio , quella Controparte_4 Testimone_4 _1
sera, era rimasto a causa in quanto in partenza per Tenerife.
proponeva appello a cui resisteva . _1 CP_1
Parte appellante rinunciava all'istanza ex art. 283 c.p.c.; il consigliere istruttore rinviava al causa all'udienza del 7.05.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini di legge per la precisazione elle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e complesso motivo di gravame, l'appellante _1
censura la sentenza per malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la sua responsabilità per l'aggressione a CP_1
. Lamenta che le tre deposizioni poste a fondamento della decisione non
[...]
pagina 5 di 13 sono convergenti in quanto solo ha affermato di aver sentito Testimone_2
chiamare il presunto aggressore , ma la stessa ha smentito Tes_3 Per_5 Tes_3
detta affermazione. Allega che nessuno dei tre testi ha mai dichiarato di conoscere il convenuto prima del fatto e assolutamente ambigua è
l'affermazione del riconoscimento da una fotografia in quanto detto rilievo non è
mai prodotto in giudizio e non è dato sapere quale fotografia abbiano visto i testimoni valorizzati in sentenza. Deduce che numerose erano le incongruenze che il primo giudice ha qualificato come semplici dettagli in quanto il racconto dei testi neppure collima con quello esposto nella denuncia querela: le contraddizioni denotano che i testi di parte attrice erano in stato confusionale per via dell'assunzione di bevande alcoliche, come attestato dalla circostanza che
, alle ore 4.08 del 4.11.2017, presentava alitosi alcolica e alle ore CP_1
5.30 dello stesso giorno un tasso alcolemico pari a 2,07gr./l.
Il motivo merita accoglimento non essendo stata raggiunta la prova che l'autore del fatto materiale di lesioni sia stato proprio l'odierno appellante.
In primo luogo, va dato conto del fatto che medio tempore il Tribunale penale di
Cremona ha emesso la sentenza n. 494 in data 13.05.2024, irrevocabile dal
13.06.2024, con cui ha assolto per non aver commesso il _1
fatto dal reato di lesioni nei confronti di su concorde richiesta del CP_1
P.M. e della difesa.
I fatti oggetto della sentenza penale assolutoria sono gli stessi del presente processo e il giudice, dopo aver dato contezza delle risultanze delle deposizioni pagina 6 di 13 testimoniali, in gran parte coincidenti con quelle assunte dal giudice civile in primo grado, affermava che gli elementi raccolti non consentivano di affermare,
oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato fosse proprio la persona che aveva colpito con un pugno alle prime ore del 4.11.2017 all'interno della CP_1
discoteca Juliette di Cremona.
A detta del giudice penale, era dirimente osservare che i) il P.M. non aveva svolto alcuna formale attività di identificazione dell'aggressore mediante l'acquisizione di immagini dalle telecamere di sorveglianza o la predisposizione di album da esibire alla persona offesa;
ii) al nome di si era _1
giunti con modalità non chiarite e mediante ricerche della madre della p.o. che avrebbe ottenuto un'immagine dell'imputato grazie all'aiuto del padre di Tes_3
o della sua compagna;
iii) le deposizioni dei testi e prive
[...] Tes_3 Tes_5
di interesse in causa, erano convincenti nella loro esposizione;
iv) il padre dell'imputato aveva confermato che il figlio quella sera era in casa e di tanto aveva conservato la memoria in quanto la data del 4 novembre coincide con la festa di S. Carlo;
v) la stessa vittima, confermando l'incertezza sulla persona dell'aggressore, aveva rivolto analoghe istanze nei confronti di Per_6
[...]
Si tratta di sentenza dibattimentale che, nonostante non sia vincolante in questa sede a mente dell'art. 652 c.p.p. in quanto non si è mai costituito CP_1
parte civile e ha esercitato prima l'azione civile e dunque è operante l'inciso
“salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a
pagina 7 di 13 norma dell'articolo 75 comma 2”, nondimeno si tratta di provvedimento che ben può essere valorizzato in questo processo in quanto il giudice penale, con formula assolutoria piena, ha ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli stessi testi che non esistesse la prova che l'autore materiale delle lesioni fosse l'odierno appellante.
A giudizio della Corte, il materiale probatorio raccolto dal primo giudice non offre la sicura dimostrazione che si trovasse nella Controparte_5
discoteca Juliette la notte del fatto e che, per un movente mai accertato, abbia sferrato un pugno a . CP_1
Il teste riferiva che quella sera si era recato al locale con i Testimone_1
fratelli e con che mentre si stava spostando CP_1 Testimone_2 CP_1
verso il bancone per prendere da bere e parlare con due ragazze ( e Persona_7
, in realtà , era stato raggiunto da tre ragazzi Persona_8 Testimone_3
che non conoscevano e che dall'atteggiamento era evidente che i tre avessero detto a di lasciare stare le ragazze (e tanto gli era stato riferito da CP_1
in un secondo momento); che uno dei tre sconosciuti aveva sferrato un Tes_3
pugno a;
che l'aggressore era stato fermato dalla sicurezza e fuori dal CP_1
locale aveva chiesto il motivo di quell'aggressione. In merito CP_1
all'identificazione, il teste riferiva che già la stessa sera avevano cercato sul profilo Facebook di la foto del ragazzo e che, dopo qualche giorno, sul Tes_3
suo telefono era arrivata da una foto con la richiesta di conoscere se CP_1
fosse proprio l'aggressore e di averlo quindi riconosciuto da questa fotografia -
pagina 8 di 13 fotografia che a sua volta aveva avuto dai genitori di - e che la CP_1 Tes_3
persona raffigurata era _1
, ribadita la dinamica, riferiva che aveva detto loro Testimone_2 Tes_3
che l'aggressore era il suo ex ragazzo che chiamava , ma nulla ricordava Per_5
della fotografia mandata qualche giorno dopo.
fratello della parte offesa, riferiva che aveva detto a CP_3 Tes_3
qualcuno di loro che l'aggressore era il suo ex fidanzato, senza rivelare il nominativo in quanto aveva precedenti penali, a quel punto sua madre si era fatta mandare una fotografia dalla madre di dell'ex ragazzo e da questa era Tes_3
stato riconosciuto l'autore del fatto.
padre della p.o., confermava che, dopo qualche giorno dal fatto, CP_6
sua moglie si era fatta inviare una foto dell'ex fidanzato di , poi Tes_3
identificato in questa foto era stata mostrata ai figli che _1
avevano riconosciuto l'autore materiale delle lesioni.
Di contro padre del presunto aggressore, narrava che il figlio Controparte_4
si trovava a casa in quel giorno in cui a Casalmaggiore dovendo poi partire il giorno seguente per Tenerife. Di analogo tenore la deposizione di
[...]
madre di Tes_4 _1
La teste dopo aver confermato di trovarsi alla Testimone_6
discoteca quella sera, riferiva che non era presente quella _1
sera; che aveva accompagnato al Pronto Soccorso insieme a e che CP_1 Per_7
fuori dal locale il gruppo di ragazzi che aveva aggredito se ne stava CP_1
pagina 9 di 13 andando;
che la situazione all'esterno era tesa in quanto tutti avevano bevuto molto e, a espressa domanda, confermava di aver scritto un messaggio
WhatsApp al fratello di scrivendo che il fratello di , CP_1 _1
quest'ultimo suo ex fidanzato per circa sei anni, voleva scusarsi per l'accaduto temendo per un'eventuale denuncia e ribadiva che quella era non era _1
presente.
La teste , madre di raccontava di aver contattato Testimone_7 CP_1
la compagna del padre di e, attraverso Facebook o via WhatsApp, erano Tes_3
state acquisite fotografie di che aveva fatto vedere al figlio _1
che aveva confermato essere la persona che aveva aggredito . Per_1 CP_1
Queste risultanze probatorie, che in buona sostanza sono sovrapponibili a quelle del processo penale di cui si è detto, non consentono, a parere del collegio, di affermare con la dovuta certezza che l'autore del fatto delittuoso sia proprio individuabile nella persona di _1
A parte che nelle deposizioni introdotte dall'originario attore esistono significative contraddizioni (ad es. su quanto avrebbe loro riferito Tes_3
nell'immediatezza dei fatti), il punto dolente della ricostruzione, più volte rimarcato nell'atto di appello, risiede nelle concrete modalità con cui si è giunti ad affermare che sia stato l'autore del reato. _1
È piuttosto strano che non vi sia stata l'identificazione appena accaduto il fatto dal momento che poi il gruppo è uscito dalla discoteca e trasportato in CP_1
Pronto Soccorso;
nel corso delle indagini non vi è stata alcuna formale pagina 10 di 13 identificazione dell'autore del fatto, nonostante la presenza di numerosi testi preferendo ricorrere ad impropri canali di identificazione non affatto rassicuranti. La madre della p.o. avrebbe chiesto ad una sua amica, compagna del padre di , di mandarle delle fotografie dell'ex fidanzato di Testimone_3
e da queste si sarebbe giunti ad identificare in Tes_3 Controparte_5
l'autore delle lesioni.
Di queste fotografie non vi è alcuna evidenza nel processo per comprendere se effettivamente raffigurano l'odierno appellante, tanto più che Testimone_7
neppure dichiarava di aver ricevuto queste fotografie ma che “ … io ho
contattato la compagnia del padre di che era mia amica. Attraverso Tes_3
Facebook o via Wattsapp lei mi ha dato indicazioni sull'esistenza di fotografie
di questo che ho acquisito e poi fatto vedere a che _1 Per_1
mi ha confermato essere la persona che ha aggredito ”. CP_1
Stando a dette dichiarazioni, la compagna del padre di neppure Testimone_3
avrebbe inviato le foto di , ma avrebbe fornito le indicazioni per _1
reperirle dai social media, ma non esiste alcuna prova che le fotografie trovate e mostrate ai presenti fossero proprio di _1
Trattasi all'evidenza di un modus operandi incontrollato per poter affermare una qualsivoglia forma di responsabilità, penale o civile che sia, in capo ad un soggetto e, non a caso, il giudice penale è giunto ad una piena sentenza assolutoria su concorde richiesta delle parti, Pubblica Accusa inclusa.
A conforto poi milita la deposizione della teste che sempre ha negato la Tes_3
pagina 11 di 13 presenza di in discoteca quella sera e dei genitori dell'appellante che _1
concordemente hanno affermato che il figlio era a casa quella sera, precisamente individuata, in quanto coincidente con la festa patronale di Casalmaggiore.
In definitiva, neppure si può affermare che tra le prove dichiarative esista un contrasto tale da giustificare la trasmissione degli atti al P.M. sede per eventuali violazioni dell'art. 372 c.p.
Come detto, i testi introdotti dalla difesa dell'originario attore non conoscevano affatto e sono giunti alla sua identificazione attraverso delle _1
fotografie che agli atti non esistono e dalle quali neppure si può evincere che la persona ivi raffigurata fosse proprio . _1
La sentenza gravata va pertanto riformata e la domanda risarcitoria avanzata in primo grado da va rigettata. CP_1
va condannato a rifondere a le spese del CP_1 _1
doppio grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo. Le spese del primo grado vengono liquidate in ragione del valore medio dello scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità, mentre per il presente grado secondo il valore medio dello scaglione per le cause aventi valore compreso tra €
5.201 ed € 26.000 – il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Anche gli esborsi per la consulenza svolta in primo grado, di cui non è stato rinvenuto nel processo telematico un decreto di liquidazione, vengono definitivamente poste a carico del soccombente.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza _1
n. 81/2023 emessa dal Tribunale di Cremona in data 23.02.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di;
CP_1 _1
- condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_2
liquida, per il primo grado, in € 7.616 per compenso (di cui € 1.701 per la fase di studio della controversia, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge e, per il presente grado, in € 382,50 per anticipazioni e in € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
responsabilità ha pronunciato la seguente
extracontrattuale non S E N T E N Z A ricomprese nelle altre nella causa civile n. 311/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del materie. 7.05.2023, promossa
DA
(C.F. ), rappresenta e _1 C.F._1
difeso fagli avv. Maria Delmiglio e Andrea Cirelli del foro di Cremona ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Casalmaggiore via Romani n.
giusta delega allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Mirri Achille Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 81/2023 emessa dal Tribunale di
Cremona pubblicata in data 23.02.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello promosso,
1) riformare integralmente la sentenza n. 81/2023 pubblicata il 23/02/2023,
pronunciata dal Tribunale di Cremona - Sezione Civile – nella persona del giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, il 21/02/2023 nel giudizio R.G. n. 2760/2019
notificata il 28/02/2023 e conseguentemente respingere la domanda originariamente proposta da , in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto e per l'effetto mandare esente l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti di , anche in conformità alla sentenza definitiva n. 494/24, CP_1
corredata dell'attestazione di irrevocabilità in data 13.06.2024, con cui il
Tribunale di Cremona Sezione Penale, nella persona del Giudice dr. Francesco
Panchieri, ha assolto il signor dal reato previsto dall'art. _1
582 c.p., per non averlo commesso (depositata in copia conforme all'originale nel presente giudizio in data 14/02/2025);
2) condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di CP_1
pagina 2 di 13 entrambi i gradi di giudizio, disponendone la distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, rigettata ogni contraria domanda,
eccezione, richiesta, deduzione sia preliminare, che di merito ed istruttoria,
Nel merito: respingere l'appello proposto da , in quanto _1
totalmente infondato, in fatto e diritto, per le motivazioni già esposte in atti, con conferma della sentenza impugnata;
- conseguentemente, disporsi la correzione della sentenza impugnata (Trib.
Cremona n. 81/2023) mediante l'inserimento, nel dispositivo, delle parole:
“Pone altresì a carico del convenuto le spese di C.T.U. e per l'effetto condanna
al pagamento dell'importo di €. 610,00 in favore _1
dell'attore ” dopo le parole “Condanna a CP_1 _1
rifondere le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro CP_1
545,00 per esborsi (C.U. e marca da bollo) ed in euro 5.077,00 per compensi,
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con rifusione delle spese e competenze legali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 31.10.2019, conveniva innanzi al CP_1
Tribunale di Cremona esponendo che in data 4.11.2017, _1
verso le ore 2.00, si era recato in compagnia del fratello e di due amici Per_1
pagina 3 di 13 presso il locale Juliette sito in Cremona alla via Mantova n. 88 e, mentre si stava dirigendo assieme a due amiche al bar posto all'interno del locale, veniva accerchiato da tre ragazzi sconosciuti e, poco dopo, mentre saliva i gradini vicino alla consolle posta al centro, era stato improvvisamente colpito da un pugno violento sulla parte sinistra del volto;
che all'uscita aveva riconosciuto l'autore del fatto mentre stava discutendo con suo fratello che era stato Per_1
portato dal collega di lavoro al P.S. ove gli era stata diagnosticato “un trauma
facciale con frattura scomposta corpo mandibolare destro tra 43 e 44 con
perdita dell'occlusione e infrazione con modesta scomposizione a livello
dell'angolo mandibolare sinistro ove è presente 38 in inclusione ossea a livello
del focolaio di frattura”; che dalla successiva visita il suo medico legale dott.
aveva diagnosticato la presenza di postumi permanenti nella Persona_2
misura del 6/7% con invalidità temporanea e necessità di spese odontoiatriche future;
che in data 19.12.2017 aveva sporto denuncia querela verso _1
, riconosciuto come autore del fatto illecito, e che in data 10.01.2018
[...]
la sede di Cremona aveva manifestato la volontà di esercitare la surroga ex CP_2
art. 1916 c.c. in ragione dell'indennità di malattia corrisposta.
Alla luce di queste premesse, parte attrice chiedeva il risarcimento del danno nella misura di € 28.665,50 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia.
, con sintetica comparsa, resisteva allegando di non essere _1
l'autore del fatto illecito.
Istruita la lite con testi e con consulenza medico legale affidata alla dott. Per_3
pagina 4 di 13 il giudice adito accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione in € Per_4
8.999, oltre interessi e rivalutazione. A detta del primo giudice, le concordanti dichiarazioni dei testi attorei e Testimone_1 Testimone_2 CP_3
avevano avvalorato la versione data dall'attore, ossia che
[...] CP_1
era stato attinto da un pugno e che l'autore dell'aggressione era stato identificato grazie alla testimone oculare che aveva rivelato il suo nome Testimone_3
chiamandolo ” e poi l'aggressore era stato riconosciuto mediante una Per_5
fotografia inviata alla parte offesa. Il Tribunale aggiungeva che le dichiarazioni di , ex fidanzata del convenuto, secondo cui l'autore del fatto Testimone_3
sarebbe stato non erano credibili così come quelle rese da Persona_6
e da secondo cui il figlio , quella Controparte_4 Testimone_4 _1
sera, era rimasto a causa in quanto in partenza per Tenerife.
proponeva appello a cui resisteva . _1 CP_1
Parte appellante rinunciava all'istanza ex art. 283 c.p.c.; il consigliere istruttore rinviava al causa all'udienza del 7.05.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini di legge per la precisazione elle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e complesso motivo di gravame, l'appellante _1
censura la sentenza per malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la sua responsabilità per l'aggressione a CP_1
. Lamenta che le tre deposizioni poste a fondamento della decisione non
[...]
pagina 5 di 13 sono convergenti in quanto solo ha affermato di aver sentito Testimone_2
chiamare il presunto aggressore , ma la stessa ha smentito Tes_3 Per_5 Tes_3
detta affermazione. Allega che nessuno dei tre testi ha mai dichiarato di conoscere il convenuto prima del fatto e assolutamente ambigua è
l'affermazione del riconoscimento da una fotografia in quanto detto rilievo non è
mai prodotto in giudizio e non è dato sapere quale fotografia abbiano visto i testimoni valorizzati in sentenza. Deduce che numerose erano le incongruenze che il primo giudice ha qualificato come semplici dettagli in quanto il racconto dei testi neppure collima con quello esposto nella denuncia querela: le contraddizioni denotano che i testi di parte attrice erano in stato confusionale per via dell'assunzione di bevande alcoliche, come attestato dalla circostanza che
, alle ore 4.08 del 4.11.2017, presentava alitosi alcolica e alle ore CP_1
5.30 dello stesso giorno un tasso alcolemico pari a 2,07gr./l.
Il motivo merita accoglimento non essendo stata raggiunta la prova che l'autore del fatto materiale di lesioni sia stato proprio l'odierno appellante.
In primo luogo, va dato conto del fatto che medio tempore il Tribunale penale di
Cremona ha emesso la sentenza n. 494 in data 13.05.2024, irrevocabile dal
13.06.2024, con cui ha assolto per non aver commesso il _1
fatto dal reato di lesioni nei confronti di su concorde richiesta del CP_1
P.M. e della difesa.
I fatti oggetto della sentenza penale assolutoria sono gli stessi del presente processo e il giudice, dopo aver dato contezza delle risultanze delle deposizioni pagina 6 di 13 testimoniali, in gran parte coincidenti con quelle assunte dal giudice civile in primo grado, affermava che gli elementi raccolti non consentivano di affermare,
oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato fosse proprio la persona che aveva colpito con un pugno alle prime ore del 4.11.2017 all'interno della CP_1
discoteca Juliette di Cremona.
A detta del giudice penale, era dirimente osservare che i) il P.M. non aveva svolto alcuna formale attività di identificazione dell'aggressore mediante l'acquisizione di immagini dalle telecamere di sorveglianza o la predisposizione di album da esibire alla persona offesa;
ii) al nome di si era _1
giunti con modalità non chiarite e mediante ricerche della madre della p.o. che avrebbe ottenuto un'immagine dell'imputato grazie all'aiuto del padre di Tes_3
o della sua compagna;
iii) le deposizioni dei testi e prive
[...] Tes_3 Tes_5
di interesse in causa, erano convincenti nella loro esposizione;
iv) il padre dell'imputato aveva confermato che il figlio quella sera era in casa e di tanto aveva conservato la memoria in quanto la data del 4 novembre coincide con la festa di S. Carlo;
v) la stessa vittima, confermando l'incertezza sulla persona dell'aggressore, aveva rivolto analoghe istanze nei confronti di Per_6
[...]
Si tratta di sentenza dibattimentale che, nonostante non sia vincolante in questa sede a mente dell'art. 652 c.p.p. in quanto non si è mai costituito CP_1
parte civile e ha esercitato prima l'azione civile e dunque è operante l'inciso
“salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a
pagina 7 di 13 norma dell'articolo 75 comma 2”, nondimeno si tratta di provvedimento che ben può essere valorizzato in questo processo in quanto il giudice penale, con formula assolutoria piena, ha ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli stessi testi che non esistesse la prova che l'autore materiale delle lesioni fosse l'odierno appellante.
A giudizio della Corte, il materiale probatorio raccolto dal primo giudice non offre la sicura dimostrazione che si trovasse nella Controparte_5
discoteca Juliette la notte del fatto e che, per un movente mai accertato, abbia sferrato un pugno a . CP_1
Il teste riferiva che quella sera si era recato al locale con i Testimone_1
fratelli e con che mentre si stava spostando CP_1 Testimone_2 CP_1
verso il bancone per prendere da bere e parlare con due ragazze ( e Persona_7
, in realtà , era stato raggiunto da tre ragazzi Persona_8 Testimone_3
che non conoscevano e che dall'atteggiamento era evidente che i tre avessero detto a di lasciare stare le ragazze (e tanto gli era stato riferito da CP_1
in un secondo momento); che uno dei tre sconosciuti aveva sferrato un Tes_3
pugno a;
che l'aggressore era stato fermato dalla sicurezza e fuori dal CP_1
locale aveva chiesto il motivo di quell'aggressione. In merito CP_1
all'identificazione, il teste riferiva che già la stessa sera avevano cercato sul profilo Facebook di la foto del ragazzo e che, dopo qualche giorno, sul Tes_3
suo telefono era arrivata da una foto con la richiesta di conoscere se CP_1
fosse proprio l'aggressore e di averlo quindi riconosciuto da questa fotografia -
pagina 8 di 13 fotografia che a sua volta aveva avuto dai genitori di - e che la CP_1 Tes_3
persona raffigurata era _1
, ribadita la dinamica, riferiva che aveva detto loro Testimone_2 Tes_3
che l'aggressore era il suo ex ragazzo che chiamava , ma nulla ricordava Per_5
della fotografia mandata qualche giorno dopo.
fratello della parte offesa, riferiva che aveva detto a CP_3 Tes_3
qualcuno di loro che l'aggressore era il suo ex fidanzato, senza rivelare il nominativo in quanto aveva precedenti penali, a quel punto sua madre si era fatta mandare una fotografia dalla madre di dell'ex ragazzo e da questa era Tes_3
stato riconosciuto l'autore del fatto.
padre della p.o., confermava che, dopo qualche giorno dal fatto, CP_6
sua moglie si era fatta inviare una foto dell'ex fidanzato di , poi Tes_3
identificato in questa foto era stata mostrata ai figli che _1
avevano riconosciuto l'autore materiale delle lesioni.
Di contro padre del presunto aggressore, narrava che il figlio Controparte_4
si trovava a casa in quel giorno in cui a Casalmaggiore dovendo poi partire il giorno seguente per Tenerife. Di analogo tenore la deposizione di
[...]
madre di Tes_4 _1
La teste dopo aver confermato di trovarsi alla Testimone_6
discoteca quella sera, riferiva che non era presente quella _1
sera; che aveva accompagnato al Pronto Soccorso insieme a e che CP_1 Per_7
fuori dal locale il gruppo di ragazzi che aveva aggredito se ne stava CP_1
pagina 9 di 13 andando;
che la situazione all'esterno era tesa in quanto tutti avevano bevuto molto e, a espressa domanda, confermava di aver scritto un messaggio
WhatsApp al fratello di scrivendo che il fratello di , CP_1 _1
quest'ultimo suo ex fidanzato per circa sei anni, voleva scusarsi per l'accaduto temendo per un'eventuale denuncia e ribadiva che quella era non era _1
presente.
La teste , madre di raccontava di aver contattato Testimone_7 CP_1
la compagna del padre di e, attraverso Facebook o via WhatsApp, erano Tes_3
state acquisite fotografie di che aveva fatto vedere al figlio _1
che aveva confermato essere la persona che aveva aggredito . Per_1 CP_1
Queste risultanze probatorie, che in buona sostanza sono sovrapponibili a quelle del processo penale di cui si è detto, non consentono, a parere del collegio, di affermare con la dovuta certezza che l'autore del fatto delittuoso sia proprio individuabile nella persona di _1
A parte che nelle deposizioni introdotte dall'originario attore esistono significative contraddizioni (ad es. su quanto avrebbe loro riferito Tes_3
nell'immediatezza dei fatti), il punto dolente della ricostruzione, più volte rimarcato nell'atto di appello, risiede nelle concrete modalità con cui si è giunti ad affermare che sia stato l'autore del reato. _1
È piuttosto strano che non vi sia stata l'identificazione appena accaduto il fatto dal momento che poi il gruppo è uscito dalla discoteca e trasportato in CP_1
Pronto Soccorso;
nel corso delle indagini non vi è stata alcuna formale pagina 10 di 13 identificazione dell'autore del fatto, nonostante la presenza di numerosi testi preferendo ricorrere ad impropri canali di identificazione non affatto rassicuranti. La madre della p.o. avrebbe chiesto ad una sua amica, compagna del padre di , di mandarle delle fotografie dell'ex fidanzato di Testimone_3
e da queste si sarebbe giunti ad identificare in Tes_3 Controparte_5
l'autore delle lesioni.
Di queste fotografie non vi è alcuna evidenza nel processo per comprendere se effettivamente raffigurano l'odierno appellante, tanto più che Testimone_7
neppure dichiarava di aver ricevuto queste fotografie ma che “ … io ho
contattato la compagnia del padre di che era mia amica. Attraverso Tes_3
Facebook o via Wattsapp lei mi ha dato indicazioni sull'esistenza di fotografie
di questo che ho acquisito e poi fatto vedere a che _1 Per_1
mi ha confermato essere la persona che ha aggredito ”. CP_1
Stando a dette dichiarazioni, la compagna del padre di neppure Testimone_3
avrebbe inviato le foto di , ma avrebbe fornito le indicazioni per _1
reperirle dai social media, ma non esiste alcuna prova che le fotografie trovate e mostrate ai presenti fossero proprio di _1
Trattasi all'evidenza di un modus operandi incontrollato per poter affermare una qualsivoglia forma di responsabilità, penale o civile che sia, in capo ad un soggetto e, non a caso, il giudice penale è giunto ad una piena sentenza assolutoria su concorde richiesta delle parti, Pubblica Accusa inclusa.
A conforto poi milita la deposizione della teste che sempre ha negato la Tes_3
pagina 11 di 13 presenza di in discoteca quella sera e dei genitori dell'appellante che _1
concordemente hanno affermato che il figlio era a casa quella sera, precisamente individuata, in quanto coincidente con la festa patronale di Casalmaggiore.
In definitiva, neppure si può affermare che tra le prove dichiarative esista un contrasto tale da giustificare la trasmissione degli atti al P.M. sede per eventuali violazioni dell'art. 372 c.p.
Come detto, i testi introdotti dalla difesa dell'originario attore non conoscevano affatto e sono giunti alla sua identificazione attraverso delle _1
fotografie che agli atti non esistono e dalle quali neppure si può evincere che la persona ivi raffigurata fosse proprio . _1
La sentenza gravata va pertanto riformata e la domanda risarcitoria avanzata in primo grado da va rigettata. CP_1
va condannato a rifondere a le spese del CP_1 _1
doppio grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo. Le spese del primo grado vengono liquidate in ragione del valore medio dello scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità, mentre per il presente grado secondo il valore medio dello scaglione per le cause aventi valore compreso tra €
5.201 ed € 26.000 – il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Anche gli esborsi per la consulenza svolta in primo grado, di cui non è stato rinvenuto nel processo telematico un decreto di liquidazione, vengono definitivamente poste a carico del soccombente.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza _1
n. 81/2023 emessa dal Tribunale di Cremona in data 23.02.2023, così provvede:
- in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di;
CP_1 _1
- condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_2
liquida, per il primo grado, in € 7.616 per compenso (di cui € 1.701 per la fase di studio della controversia, € 1.204 per la fase introduttiva, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a., come per legge e, per il presente grado, in € 382,50 per anticipazioni e in € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte appellata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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