Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6502/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6502/2024 promossa da :
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
chiede che codesto Tribunale Ordinario di Genova voglia: 1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
2) ASSEGNARE la casa coniugale, sita in Via L. Controparte_1
Montaldo 9/1 alla moglie in quanto genitore collocatario dei figli minori;
3) DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre;
4) DISCIPLINARE gli incontri padre figli nel rispetto dei tempi e delle modalità ritenuti opportuni dal Tribunale;
5) DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre un importo mensile che il Tribunale riterrà equo, non inferiore ad €. 900 (€. 450 a figlio) a far data dal deposito del presente ricorso, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma adeguabile ISTAT e che partecipi, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessitate e documentate riguardanti i minori, come da verbale della Sezione Famiglia del 15/9/2016; assegno unico come di legge 6) DICHIARARE i coniugi economicamente indipendenti;
7) CONDANNARE il resistente alle spese di giudizio;
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la separazione dei coniugi in causa e ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni della separazione. Chiede inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto del minore e determini le condizioni del divorzio secondo le modalità concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 21/11/2008 presso il Consolato dell'Ecuador in Genova in regime di separazione dei beni, matrimonio regolarmente trascritto in Italia (prod. 2). Dall'unione, a Genova, sono nati due figli: Parte_3
c.f (21/11/2011) e
[...] C.F._3 [...]
c.f (30/12/2013). Parte_4 C.F._4
La casa coniugale di Genova via Montaldo 9/1 ove la coppia risiede è di proprietà del marito ed è gravata da un mutuo ipotecario con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 rata mensile pari ad € 500; il predetto è proprietario anche di un altro immobile sito in Genova Pinetti 41/2 acquistato all'asta (prod.3) La ricorrente lavora come colf con contratto part-time a tempo indeterminato, percepisce un reddito mensile di circa €. 500 ed è titolare di un conto corrente presso , mentre il marito è Controparte_2 lavoratore autonomo nel settore dell'edilizia. Deduce la ricorrente che da tempo il clima famigliare è cambiato e il marito è spesso aggressivo nei confronti della moglie, anche davanti ai figli. La signora descrive il marito come una Parte_1 persona distaccata che coltiva interessi all'esterno della famiglia senza coinvolgere la moglie;
deduce che non mancano le occasioni nelle quali il resistente, rientrato a casa dopo una giornata di lavoro, perda la pazienza davanti all'intero nucleo familiare, procurando turbamento nei figli minori i quali risentono oltremodo delle tensioni create. Deduce ancora la ricorrente che da tempo tra i coniugi non vi è alcuna comunione affettiva e materiale e le discussioni sono quotidiane;
la situazione è peggiorata e recentemente sono stati numerosi gli episodi di scontro, anche davanti ai figli, i quali soffrono oltremodo per l'innalzamento della tensione, tanto che la signora teme per il loro benessere psicofisico. Parte_1
Deduce infine che fino ad oggi sperava che la situazione potesse migliorare ma, nonostante il lungo tempo trascorso, il comportamento del marito è rimasto invariato se non addirittura peggiorato. In data 9/2/23 la ricorrente presentava ricorso per separazione giudiziale ma decideva di ritirare la domanda sperando in un cambiamento del marito: la situazione invece, anziché migliorare, è ulteriormente peggiorata ulteriormente, tanto che in data 4/6/24 il marito colpiva con pugni la moglie davanti ai figli e si allontanava da casa senza farvi più rientro.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Da quel giorno non vi è più stato nessun contatto tra le parti, il marito talvolta rientra per farsi la lavatrice e a volte una doccia ma senza mai incontrare la ricorrente che si trovava al lavoro. Nonostante ciò, la signora non ha presentato alcuna Parte_1 denuncia/querela a carico del marito il quale, vivendo nell'altro immobile di proprietà sito in Genova Via Pinetti 41/2, fa si che i bambini, in sua assenza, siano comunque sereni. La ricorrente ha quindi presentato ricorso per addivenire quanto prima ad una formalizzazione della separazione, con la previsione dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e il versamento di un assegno di mantenimento da porre a carico del resistente;
i tempi di visita padre-figli da stabilirsi secondo le indicazioni del Tribunale. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito. All'udienza la sig.ra ha Parte_1 dichiarato: “Mi richiamo a quanto esposto in ricorso e alle domande nello stesso formulate”. I figli vanno volentieri dal padre. Ci andranno a dormire non appena la casa sarà arredata. Va bene se lo vedono a weekend alternati. I rapporti sono migliorati. Ha una partita IVA ma guadagna bene perché paga il mutuo di due case (quella dove siamo per 550 Euro, quella per via Pinetti credo di 500 Euro al mese). Fa il muratore. Mi sta dando 500 Euro al mese per il mantenimento dei ragazzi. Io lavoro come badante da un signore e guadagno 530 Euro. Mio marito ha comprato le due case all'asta. Un mutuo è con la BNL, l'altro è con Compass. Siamo d'accordo che io prenda l'assegno unico per i figli al 100%: mi ha firmato la domanda.
Va accolta la domanda di affido congiunto dei minori avanzata dalla madre. Va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto genitore collocatario dei minori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Per quanto riguarda la frequentazione padre/figli va stabilita una frequentazione standard come richiesto dalla madre. L'accertamento della GDF ha confermato i redditi dichiarati dalla ricorrente ed ha permesso di accertare un reddito lordo tra 18.000 e 21.000 Euro l'anno per il marito reddito che peraltro non permetterebbe l'acquisto delle due case seppur all'asta, il pagamento del mutuo (per un totale di 1050 Euro al mese) e il versamento di 500 Euro che attualmente il marito sta versando. Si ritiene quindi di stabilire un contributo al mantenimento dei figli di 600 Euro al mese con divisione al 50% delle spese straordinarie.
Spese processuali compensate stante la contumacia e non opposizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione dei coniugi
codice fiscale Parte_1
nato a [...] il [...] C.F._1
e
codice fiscale Controparte_1 nato a [...]/12/1974 il ECUADOR, C.F._2
sposati nel Comune di Genova il 21/11/2008
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori c.f Parte_3 C.F._3
(21/11/2011) e c.f Parte_4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 (30/12/2013) con collocazione degli stessi C.F._4 presso la madre
Assegna la casa coniugale sita in Via L. Montaldo 9/1 alla madre che vi vivrà con i figli.
Il padre potrà vedere i figli, frequentarli e tenerli con sé previ accordi con la madre e tenuto conto delle esigenze scolastiche della figlia stessa. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con se i figli a week end alternati, nonché almeno un giorno infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino a sera, e nelle festività, anch'esse suddivise con la madre in modo alternato e paritetico, nonché per 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive.
Dichiara tenuto il sig. Controparte_1
codice fiscale al versamento di
[...] C.F._2 un assegno per contributo al mantenimento dei figli minorenni che determina in € 300,00 mensili per figli per un totale di Euro 600,00 mensili per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig. codice Controparte_1 fiscale il versamento di tale assegno da C.F._2 corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a decorrere dall'aprile 2025 a favore della sig.ra Parte_1
codice fiscale e da rivalutarsi
[...] C.F._1 annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dall'aprile 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 18/04/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7