Articolo 1 della Legge 12 aprile 1965, n. 457
Articolo 2
Versione
6 giugno 1965
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 35 milioni a favore della Societa' italiana per la Organizzazione internazionale, con sede in Roma (SIOI).
Entrata in vigore il 6 giugno 1965