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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1103 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 281 pubblicata il 30 gennaio 2023 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cf ads80030620639), domiciliata presso i suoi uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11 (per le comunicazioni:
; Email_1
appellante
e
del (cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Raffaele Lamparelli (cf , elettivamente domiciliato nello studio C.F._2
1 del difensore in Benevento, Via Saragat, 30, giusta mandato alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec - fax Email_2
08241900253);
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. Del Mese Antonio richiedeva e otteneva dal Tribunale di Benevento ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1
, dell'importo di € 198.933,90, per compensi professionali afferenti
[...] all'attività di patrocinio giudiziale svolta nell'interesse dell'TE in molteplici contenziosi, ente del quale era Dirigente del Settore Avvocatura.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'Avvocatura dello Stato eccependo, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore del Giudice del Lavoro di Napoli, sede alla quale era addetto il pubblico dipendente, nel merito contestava la pretesa creditoria esclusivamente nel quantum, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la restituzione dell'importo di
€ 8.452,50, erroneamente pagato dall' . Pt_1
Il Tribunale riservava la decisione sull'eccezione preliminare che accoglieva con la seguente motivazione: “Occorre, infatti, rilevare che per costante giurisprudenza, i compensi professionali degli avvocati dipendenti che hanno diritto oltre allo stipendio tabellare, anche ad una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali, hanno natura retributiva, andando di fatto a determinare il trattamento economico complessivo, costituendone una parte e non un mero accessorio della stessa;
ad ulteriore conferma di tale assunto anche gli importi degli onorari sono soggetti alla contribuzione previdenziale ed assistenziale, nonché alle ritenute erariali previsti dalle leggi vigenti in materia del personale dipendente.
Deriva da quanto detto che la competenza a decidere su ogni questione che involga tale aspetto deve essere attribuita al giudice del lavoro e, nel caso di specie al Giudice del Lavoro presso il tribunale di Napoli ex art. 413 comma 5 c.p.c.”.
2 Il Giudice, per la novità della questione e l'esito della decisione, compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la decisione proponeva appello l'Avvocatura erariale, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 febbraio 2023, invocandone la riforma con esclusivo riguardo al regolamento delle spese, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e per l'effetto, in riforma in parte qua della decisione, condannare l'appellato alle spese di lite del primo grado da liquidarsi secundum valoris litis (da €.52.000,01 sino ad €.260.000,00), applicando le tabelle di cui al
D.M. n.55 del 2014 (come aggiornato dal D.M. n.147/2022), per le fasi ivi previste ad eccezione della fase istruttoria (e quindi fase di studio, introduttiva e decisionale); condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello”.
Con comparsa depositata il 16 giugno 2023, si costituiva in giudizio del Parte_2 chiedendo, in via preliminare, sospendersi il processo ex art. 295 cpc, per essere stato interposto avverso la decisione regolamento di competenza, nel merito invocava il rigetto del gravame.
La Corte, con ordinanza del 18/21 luglio 2023 sospendeva il processo che veniva tempestivamente riassunto dall'Avvocatura con ricorso depositato il 20 ottobre 2023 e ritualmente notificato nel termine assegnato, a seguito della pubblicazione dell'ordinanza 28349 del 10 ottobre 2023, la quale, decidendo sul proposto regolamento di competenza, lo rigettava enunciando il seguente principio di diritto
“L'avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all'attività di difesa in giudizio dell'ente datore di lavoro svolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ.”.
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellato anche memoria di replica conclusionale.
3 L'appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “VIOLAZIONE
DELL'ART. 92, 2 CO, C.P.C. – VIOLAZIONE DEL CANONE DELLA SOCCOMBENZA
E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCESSO EX ART.111 COST. –
INUSSISTENZA DELLE RAGIONI IDONEE AD UNA COMPENSAZIONE DELLE
SPESE DI LITE – MOTIVAZIONE ASSENTE E - OMESSA CP_1
CONSIDERAZIONE DEL CONTEGNO PROCESSUALE DELL'APPELLATO.
ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA IN PARTE QUA DELLA DECISIONE”, col quale sostanzialmente lamenta:
- la genericità della motivazione della sentenza che sorreggerebbe, con formula di stile, la compensazione delle spese, disapplicando il disposto dell'art. 92 cpc. Nel caso in esame non ricorrerebbero, difatti, né la reciproca soccombenza né l'assoluta novità della questione, tanto in ragione della copiosa giurisprudenza prodotta nel grado di giudizio, dalla quale si evincerebbe che analoghe pretese sarebbe sempre state fatte valere dinanzi al giudice del lavoro, per la innegabile natura retributiva delle cd propine.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità impone l'esplicita indicazione in motivazione che legittimi la compensazione anche parziale delle spese, spese che vanno liquidate anche quando venga resa una decisione in rito.
Non potrebbe, poi, non tenersi conto del comportamento processuale dell'opposto, il quale in luogo di aderire all'eccezione, favorendo il sollecito svolgimento del processo, vi si era opposto, dando corso a ulteriore attività processuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Occorre, in primo luogo, contestualizzare la vicenda processuale, rammentando che del , come risulta dai documenti prodotti in giudizio, aveva ottenuto, in Parte_2 precedenza, dal Tribunale di Benevento, tre ingiunzioni di pagamento, due non opposte da , la quale, anzi, aveva, in relazione alle richiamate ingiunzioni, Pt_1 sottoscritto un accordo con l'Avv. Del Mese firmato il 1 febbraio 2021 (doc. 24 prod.
Opposto I grado); tanto anche a fronte dei pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale richiamati anche nell'accordo.
L'appellato ha dedotto nel presente giudizio che analogo ricorso per ingiunzione era stato presentato da altro avvocato dipendente dell'ente e accolto dal Tribunale di
Salerno con decreto 186/2021, contenzioso definito anch'esso con conciliazione,
4 circostanza questa non contestata dall'Avvocatura.
Inoltre, la contestazione nel merito della pretesa, svolta con opposizione al decreto ingiuntivo per cui è processo – la cui prima udienza, a fronte di una citazione notificata il 23 dicembre 2021, è stata fissata dall'opponente Avvocatura per il 21 settembre 2022
– non verteva sull'an bensì esclusivamente sul quantum, avendo la difesa erariale espressamente affermato nell'atto di opposizione “ … non si contesta il diritto dell'opposto a percepire i compensi professionali per l'attività prestata quale legale dell'Autorità ma se ne contesta l'entità …”.
Non può non rammentarsi, a questo punto, che l'Avvocatura dello Stato è tenuta a rispettare i principi di buon andamento e imparzialità, come ogni altra pubblica amministrazione, tanto traducendosi nell'obbligo di agire con efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, nel perseguimento dell'interesse pubblico, come, peraltro, già avvenuto in precedenza nel contenzioso tra l'Avv. del Mese e l'TE datore di lavoro.
Tanto premesso, la motivazione posta a fondamento del Tribunale, il quale ha ritenuto che la novità delle questioni trattate e l'esito della decisione giustificassero la compensazione delle spese, non appare mera clausola di stile.
In primis, come si è detto, l'an della pretesa non era in contestazione, dunque, il diritto dell'opposto a percepire i compensi, pur da determinarsi nel quantum, era ed è certo.
In secondo luogo, dalla lettura dell'ordinanza della Cassazione che ha deciso sul regolamento di competenza, si evince chiaramente che la questione processuale non è stata oggetto di precedenti specifiche pronunce.
La Corte, infatti, ha richiamato l'orientamento di legittimità che ritiene come per i pubblici dipendenti i compensi spettanti per l'attività di patrocinio svolta in favore dell'ente di appartenenza vadano qualificati come emolumenti retributivi o accessori alla retribuzione, con riferimento a precedenti pronunce, da tanto facendo discendere la competenza funzionale del giudice del lavoro.
I precedenti richiamati nell'ordinanza sono:
1) Cass. SU 182/1999: “Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso (nella specie, la Regione) non è riconducibile, per la
5 sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente territoriale. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario, mentre le modalità con cui le relative prestazioni siano state in concreto effettuate (con carattere di libera attività professionale, ovvero in regime di
"parasubordinazione"), sono influenti sul fondamento nel merito della domanda, ma non sulla giurisdizione” e le conformi Cass SU 216/1999 e 3875/2002; 13970/2004, che vertono, tutte, non già sulla competenza bensì sulla giurisdizione del giudice ordinario;
2) Cass. SU 6326/2003 “In considerazione del rapporto di impiego, non rientra nel contratto d'opera intellettuale (caratterizzato, in quanto tale, dall'autonomia del prestatore) l'attività svolta da un avvocato, dipendente nel ruolo amministrativo dell'TE pubblico, il quale abbia, in virtù di apposita delibera, ricevuto l'incarico per il patrocinio dello stesso TE negli affari contenziosi pendenti. Da ciò consegue che, in questi casi, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro - sia devoluta alla competenza per materia del giudice del lavoro la controversia relativa al pagamento del compenso”.
Tale precedente, piuttosto remoto e afferente a fattispecie non del tutto sovrapponibile alla presente (dibattendosi nuovamente dei compensi da versare a dipendente nel ruolo amministrativo), sebbene sorretta dai medesimi principi, è
l'unico che consta;
dunque, la questione, come affermato dal primo giudice, era caratterizzata da assoluta novità.
Anche il riferimento operato dal primo giudice all'esito della decisione integra, a parere della Corte, ulteriori gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese, giacché, come sopra evidenziato, per un profilo, la pretesa creditoria era incontestata nell'an e, per altro aspetto, l'opposto aveva già ottenuto dal
Tribunale di Benevento tre ingiunzioni di pagamento nei confronti dell'TE (a tacer di quella emesse dal Tribunale di Salerno in controversia tra l'TE e altro dipendente) non opposte.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in considerazione dell'estrema sinteticità della motivazione della sentenza di primo grado, che ha richiesto
6 approfondimenti e integrazione della motivazione medesima, dell'esistenza di un unico precedente specifico, reso in corso di causa dalla Cassazione a seguito di regolamento di competenza, del non chiaro orientamento della giurisprudenza di merito in ordine alla competenza a conoscere il merito la controversia, avendo entrambe le parti citato precedenti provvedimenti coi quali i Tribunali, sezioni ordinarie e lavoro, hanno deciso nel merito analoghe contese, dichiarandosi implicitamente competenti, possono essere anch'esse integralmente compensate.
La proposizione del gravame da parte di un ente pubblico statale, articolazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comporta l'inapplicabilità dell'art. 13, comma I quater Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 281 pubblicata il 30 gennaio 2023, proposto da
[...]
nei confronti di del Mese Antonio, così Parte_1 dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1103 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 281 pubblicata il 30 gennaio 2023 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(cf Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cf ads80030620639), domiciliata presso i suoi uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11 (per le comunicazioni:
; Email_1
appellante
e
del (cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Raffaele Lamparelli (cf , elettivamente domiciliato nello studio C.F._2
1 del difensore in Benevento, Via Saragat, 30, giusta mandato alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (per le comunicazioni: pec - fax Email_2
08241900253);
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. Del Mese Antonio richiedeva e otteneva dal Tribunale di Benevento ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1
, dell'importo di € 198.933,90, per compensi professionali afferenti
[...] all'attività di patrocinio giudiziale svolta nell'interesse dell'TE in molteplici contenziosi, ente del quale era Dirigente del Settore Avvocatura.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'Avvocatura dello Stato eccependo, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore del Giudice del Lavoro di Napoli, sede alla quale era addetto il pubblico dipendente, nel merito contestava la pretesa creditoria esclusivamente nel quantum, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la restituzione dell'importo di
€ 8.452,50, erroneamente pagato dall' . Pt_1
Il Tribunale riservava la decisione sull'eccezione preliminare che accoglieva con la seguente motivazione: “Occorre, infatti, rilevare che per costante giurisprudenza, i compensi professionali degli avvocati dipendenti che hanno diritto oltre allo stipendio tabellare, anche ad una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali, hanno natura retributiva, andando di fatto a determinare il trattamento economico complessivo, costituendone una parte e non un mero accessorio della stessa;
ad ulteriore conferma di tale assunto anche gli importi degli onorari sono soggetti alla contribuzione previdenziale ed assistenziale, nonché alle ritenute erariali previsti dalle leggi vigenti in materia del personale dipendente.
Deriva da quanto detto che la competenza a decidere su ogni questione che involga tale aspetto deve essere attribuita al giudice del lavoro e, nel caso di specie al Giudice del Lavoro presso il tribunale di Napoli ex art. 413 comma 5 c.p.c.”.
2 Il Giudice, per la novità della questione e l'esito della decisione, compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la decisione proponeva appello l'Avvocatura erariale, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 febbraio 2023, invocandone la riforma con esclusivo riguardo al regolamento delle spese, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e per l'effetto, in riforma in parte qua della decisione, condannare l'appellato alle spese di lite del primo grado da liquidarsi secundum valoris litis (da €.52.000,01 sino ad €.260.000,00), applicando le tabelle di cui al
D.M. n.55 del 2014 (come aggiornato dal D.M. n.147/2022), per le fasi ivi previste ad eccezione della fase istruttoria (e quindi fase di studio, introduttiva e decisionale); condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello”.
Con comparsa depositata il 16 giugno 2023, si costituiva in giudizio del Parte_2 chiedendo, in via preliminare, sospendersi il processo ex art. 295 cpc, per essere stato interposto avverso la decisione regolamento di competenza, nel merito invocava il rigetto del gravame.
La Corte, con ordinanza del 18/21 luglio 2023 sospendeva il processo che veniva tempestivamente riassunto dall'Avvocatura con ricorso depositato il 20 ottobre 2023 e ritualmente notificato nel termine assegnato, a seguito della pubblicazione dell'ordinanza 28349 del 10 ottobre 2023, la quale, decidendo sul proposto regolamento di competenza, lo rigettava enunciando il seguente principio di diritto
“L'avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all'attività di difesa in giudizio dell'ente datore di lavoro svolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ.”.
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellato anche memoria di replica conclusionale.
3 L'appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “VIOLAZIONE
DELL'ART. 92, 2 CO, C.P.C. – VIOLAZIONE DEL CANONE DELLA SOCCOMBENZA
E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCESSO EX ART.111 COST. –
INUSSISTENZA DELLE RAGIONI IDONEE AD UNA COMPENSAZIONE DELLE
SPESE DI LITE – MOTIVAZIONE ASSENTE E - OMESSA CP_1
CONSIDERAZIONE DEL CONTEGNO PROCESSUALE DELL'APPELLATO.
ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA IN PARTE QUA DELLA DECISIONE”, col quale sostanzialmente lamenta:
- la genericità della motivazione della sentenza che sorreggerebbe, con formula di stile, la compensazione delle spese, disapplicando il disposto dell'art. 92 cpc. Nel caso in esame non ricorrerebbero, difatti, né la reciproca soccombenza né l'assoluta novità della questione, tanto in ragione della copiosa giurisprudenza prodotta nel grado di giudizio, dalla quale si evincerebbe che analoghe pretese sarebbe sempre state fatte valere dinanzi al giudice del lavoro, per la innegabile natura retributiva delle cd propine.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità impone l'esplicita indicazione in motivazione che legittimi la compensazione anche parziale delle spese, spese che vanno liquidate anche quando venga resa una decisione in rito.
Non potrebbe, poi, non tenersi conto del comportamento processuale dell'opposto, il quale in luogo di aderire all'eccezione, favorendo il sollecito svolgimento del processo, vi si era opposto, dando corso a ulteriore attività processuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Occorre, in primo luogo, contestualizzare la vicenda processuale, rammentando che del , come risulta dai documenti prodotti in giudizio, aveva ottenuto, in Parte_2 precedenza, dal Tribunale di Benevento, tre ingiunzioni di pagamento, due non opposte da , la quale, anzi, aveva, in relazione alle richiamate ingiunzioni, Pt_1 sottoscritto un accordo con l'Avv. Del Mese firmato il 1 febbraio 2021 (doc. 24 prod.
Opposto I grado); tanto anche a fronte dei pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale richiamati anche nell'accordo.
L'appellato ha dedotto nel presente giudizio che analogo ricorso per ingiunzione era stato presentato da altro avvocato dipendente dell'ente e accolto dal Tribunale di
Salerno con decreto 186/2021, contenzioso definito anch'esso con conciliazione,
4 circostanza questa non contestata dall'Avvocatura.
Inoltre, la contestazione nel merito della pretesa, svolta con opposizione al decreto ingiuntivo per cui è processo – la cui prima udienza, a fronte di una citazione notificata il 23 dicembre 2021, è stata fissata dall'opponente Avvocatura per il 21 settembre 2022
– non verteva sull'an bensì esclusivamente sul quantum, avendo la difesa erariale espressamente affermato nell'atto di opposizione “ … non si contesta il diritto dell'opposto a percepire i compensi professionali per l'attività prestata quale legale dell'Autorità ma se ne contesta l'entità …”.
Non può non rammentarsi, a questo punto, che l'Avvocatura dello Stato è tenuta a rispettare i principi di buon andamento e imparzialità, come ogni altra pubblica amministrazione, tanto traducendosi nell'obbligo di agire con efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, nel perseguimento dell'interesse pubblico, come, peraltro, già avvenuto in precedenza nel contenzioso tra l'Avv. del Mese e l'TE datore di lavoro.
Tanto premesso, la motivazione posta a fondamento del Tribunale, il quale ha ritenuto che la novità delle questioni trattate e l'esito della decisione giustificassero la compensazione delle spese, non appare mera clausola di stile.
In primis, come si è detto, l'an della pretesa non era in contestazione, dunque, il diritto dell'opposto a percepire i compensi, pur da determinarsi nel quantum, era ed è certo.
In secondo luogo, dalla lettura dell'ordinanza della Cassazione che ha deciso sul regolamento di competenza, si evince chiaramente che la questione processuale non è stata oggetto di precedenti specifiche pronunce.
La Corte, infatti, ha richiamato l'orientamento di legittimità che ritiene come per i pubblici dipendenti i compensi spettanti per l'attività di patrocinio svolta in favore dell'ente di appartenenza vadano qualificati come emolumenti retributivi o accessori alla retribuzione, con riferimento a precedenti pronunce, da tanto facendo discendere la competenza funzionale del giudice del lavoro.
I precedenti richiamati nell'ordinanza sono:
1) Cass. SU 182/1999: “Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso (nella specie, la Regione) non è riconducibile, per la
5 sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente territoriale. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario, mentre le modalità con cui le relative prestazioni siano state in concreto effettuate (con carattere di libera attività professionale, ovvero in regime di
"parasubordinazione"), sono influenti sul fondamento nel merito della domanda, ma non sulla giurisdizione” e le conformi Cass SU 216/1999 e 3875/2002; 13970/2004, che vertono, tutte, non già sulla competenza bensì sulla giurisdizione del giudice ordinario;
2) Cass. SU 6326/2003 “In considerazione del rapporto di impiego, non rientra nel contratto d'opera intellettuale (caratterizzato, in quanto tale, dall'autonomia del prestatore) l'attività svolta da un avvocato, dipendente nel ruolo amministrativo dell'TE pubblico, il quale abbia, in virtù di apposita delibera, ricevuto l'incarico per il patrocinio dello stesso TE negli affari contenziosi pendenti. Da ciò consegue che, in questi casi, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro - sia devoluta alla competenza per materia del giudice del lavoro la controversia relativa al pagamento del compenso”.
Tale precedente, piuttosto remoto e afferente a fattispecie non del tutto sovrapponibile alla presente (dibattendosi nuovamente dei compensi da versare a dipendente nel ruolo amministrativo), sebbene sorretta dai medesimi principi, è
l'unico che consta;
dunque, la questione, come affermato dal primo giudice, era caratterizzata da assoluta novità.
Anche il riferimento operato dal primo giudice all'esito della decisione integra, a parere della Corte, ulteriori gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese, giacché, come sopra evidenziato, per un profilo, la pretesa creditoria era incontestata nell'an e, per altro aspetto, l'opposto aveva già ottenuto dal
Tribunale di Benevento tre ingiunzioni di pagamento nei confronti dell'TE (a tacer di quella emesse dal Tribunale di Salerno in controversia tra l'TE e altro dipendente) non opposte.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in considerazione dell'estrema sinteticità della motivazione della sentenza di primo grado, che ha richiesto
6 approfondimenti e integrazione della motivazione medesima, dell'esistenza di un unico precedente specifico, reso in corso di causa dalla Cassazione a seguito di regolamento di competenza, del non chiaro orientamento della giurisprudenza di merito in ordine alla competenza a conoscere il merito la controversia, avendo entrambe le parti citato precedenti provvedimenti coi quali i Tribunali, sezioni ordinarie e lavoro, hanno deciso nel merito analoghe contese, dichiarandosi implicitamente competenti, possono essere anch'esse integralmente compensate.
La proposizione del gravame da parte di un ente pubblico statale, articolazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comporta l'inapplicabilità dell'art. 13, comma I quater Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 281 pubblicata il 30 gennaio 2023, proposto da
[...]
nei confronti di del Mese Antonio, così Parte_1 dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
7