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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3377 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arcangelo Fele e Parte_1
Daniela Sodano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al
Corso Ponticelli n. 52;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: fondo di garanzia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 , ex dipendente Parte_1
della Gepin S.r.l. poi dichiarata fallita e ammessa al passivo fallimentare con riguardo al tfr per la somma di 20.426,15 €, lamentando l'illegittimità della trattenuta di 4.501,86 € operata dall' in sede di liquidazione del tfr in CP_1
sostituzione del datore di lavoro insolvente con l'intervento del fondo di garanzia, chiedeva che l fosse condannato al pagamento del predetto CP_1
importo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sottolineando l'esattezza dell'importo liquidato e chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Parte_1
ragioni che si vengono qui a indicare.
Indiscusso il diritto della ricorrente a beneficiare dell'intervento sostitutivo del
Fondo di Garanzia, oggetto del contendere è solo la quantificazione dell'importo spettante in concreto alla ricorrente. Nello specifico, la ricorrente lamenta la doppia applicazione delle ritenute previste dalla legge. Sul tema giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
lav. 25016/2017): “il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze
retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l , CP_1
nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto
d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia
stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare”.
Dunque, ne discende che l , nel caso in cui la trattenuta sia già avvenuta, CP_1
non possa insistere nuovamente sull'ammontare complessivo del credito,
applicando per una seconda volta le ritenute previste dalla legge.
In tal senso, consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Lav.
Sentenza n. 18044/2015, n. 3375/2011, n. 21010/2013, n. 18584/2008), ha statuito che le spettanze del lavoratore maturano al lordo. Dunque, da ciò
discende che laddove il lavoratore pretendesse in giudizio il pagamento di somme al netto, dovrebbe dimostrare che siano già state operate le dovute ritenute fiscali.
Inoltre, al paragrafo 3.1.1, lett. C, ultimo capoverso, la Circolare n. 74 del CP_1
2008 prevede che “l'ammissione del credito nello stato passivo determina la
misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia”.
Orbene, la ricorrente, con la documentazione prodotta ha dimostrato che il proprio credito, a titolo di saldo tfr, pari all'importo di 20.426,15 € è stato ammesso al passivo, nella misura predetta, già al netto delle ritenute fiscali. Pertanto, la liquidazione da parte dell' dell'importo di 18.677,67 € CP_1
comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, al netto delle ritenute di legge pari ad € 4.501,86, è illegittima.
L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
somma residua di 4.501,86 € oltre accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da 1.101.00
€ a 5.200,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del calcolo già al netto del tfr in sede fallimentare, impone,
tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che non sia stata svolta effettiva attività istruttoria esclude che possa tenersi conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3377 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede: 1) condanna l al pagamento in favore della della residua CP_1 Parte_1
somma di 4.501,86 € oltre accessori di legge dalla maturazione del credito fino al suo effettivo soddisfo;
2) condanna l al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi 886,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 14.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3377 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arcangelo Fele e Parte_1
Daniela Sodano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al
Corso Ponticelli n. 52;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: fondo di garanzia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 , ex dipendente Parte_1
della Gepin S.r.l. poi dichiarata fallita e ammessa al passivo fallimentare con riguardo al tfr per la somma di 20.426,15 €, lamentando l'illegittimità della trattenuta di 4.501,86 € operata dall' in sede di liquidazione del tfr in CP_1
sostituzione del datore di lavoro insolvente con l'intervento del fondo di garanzia, chiedeva che l fosse condannato al pagamento del predetto CP_1
importo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sottolineando l'esattezza dell'importo liquidato e chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è fondato e va, pertanto, accolto per le Parte_1
ragioni che si vengono qui a indicare.
Indiscusso il diritto della ricorrente a beneficiare dell'intervento sostitutivo del
Fondo di Garanzia, oggetto del contendere è solo la quantificazione dell'importo spettante in concreto alla ricorrente. Nello specifico, la ricorrente lamenta la doppia applicazione delle ritenute previste dalla legge. Sul tema giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
lav. 25016/2017): “il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze
retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l , CP_1
nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto
d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia
stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare”.
Dunque, ne discende che l , nel caso in cui la trattenuta sia già avvenuta, CP_1
non possa insistere nuovamente sull'ammontare complessivo del credito,
applicando per una seconda volta le ritenute previste dalla legge.
In tal senso, consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Lav.
Sentenza n. 18044/2015, n. 3375/2011, n. 21010/2013, n. 18584/2008), ha statuito che le spettanze del lavoratore maturano al lordo. Dunque, da ciò
discende che laddove il lavoratore pretendesse in giudizio il pagamento di somme al netto, dovrebbe dimostrare che siano già state operate le dovute ritenute fiscali.
Inoltre, al paragrafo 3.1.1, lett. C, ultimo capoverso, la Circolare n. 74 del CP_1
2008 prevede che “l'ammissione del credito nello stato passivo determina la
misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia”.
Orbene, la ricorrente, con la documentazione prodotta ha dimostrato che il proprio credito, a titolo di saldo tfr, pari all'importo di 20.426,15 € è stato ammesso al passivo, nella misura predetta, già al netto delle ritenute fiscali. Pertanto, la liquidazione da parte dell' dell'importo di 18.677,67 € CP_1
comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, al netto delle ritenute di legge pari ad € 4.501,86, è illegittima.
L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore della ricorrente della CP_1
somma residua di 4.501,86 € oltre accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da 1.101.00
€ a 5.200,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del calcolo già al netto del tfr in sede fallimentare, impone,
tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che non sia stata svolta effettiva attività istruttoria esclude che possa tenersi conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3377 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede: 1) condanna l al pagamento in favore della della residua CP_1 Parte_1
somma di 4.501,86 € oltre accessori di legge dalla maturazione del credito fino al suo effettivo soddisfo;
2) condanna l al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi 886,00 € oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 14.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro