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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/12/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MATTIACCIO NICOLINO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA, N. 183/A, 47900 RIMINI presso il difensore avv. MATTIACCIO NICOLINO ATTORE - RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORE Controparte_1 P.IVA_1 GIANLUCA, elettivamente domiciliato in V. F. BRUNELLESCHI, N. 119, 48124 RAVENNA presso il difensore avv. DETTORE GIANLUCA
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 26.11.2025 ed, in particolare:
- parte attrice / ricorrente come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.11.2025, ovvero “- in conformità a quanto stabilito nella consulenza tecnica depositata il 22.11.2024, ad integrazione di quella esperita nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, accertare e dichiarare che in relazione alla liquidazione della quota spettante alla ricorrente in virtù della esclusione della medesima dalla compagine sociale della è dovuta alla Controparte_1 Sig.ra la somma di €. 270.549,49 Parte_1 (duecentosettantamilacinquecentoquarantanove/49) a titolo di ristoro della propria quota;
- di conseguenza e per l'effetto condannare la società convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma come sopra determinata, oltre interessi maturandi;
- voglia inoltre condannare la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di consulenza tecnica d'ufficio complessivamente ammontanti ad €.17.417,55, oltre interessi maturandi, già anticipate e corrisposte alla nominata consulente dalla Sig.ra
[...]
, in conformità a quanto stabilito dall'intestato Tribunale nelle due fasi del giudizio (docc. Per_1 11, 12 e 13); - Con vittoria delle spese legali sia della fase di accertamento tecnico preventivo che del presente giudizio”; pagina 1 di 7 - parte convenuta / resistente come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.11.2025, ovvero “previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via principale - rigettare e disattendere ogni domanda e istanza avversaria, - accertare il diritto dalla ricorrente alla liquidazione del controvalore della quota sociale in un importo equo e di giustizia, non superiore a Euro 100.000, senza interessi per il ritardo, ovvero nell'importo anche inferiore rideterminato come richiesto in atti e, comunque, ritenuto congruo e di giustizia. Spese di causa rifuse. Salvis iuribus. In via istruttoria all'occorrenza e per mero scrupolo difensivo si chiede che la CTU venga chiamata a rendere chiarimenti sulle questioni oggetto di osservazioni e controdeduzioni tecniche anche mediante Con confronto con i consulenti tecnici di parte;
sempre per mero scrupolo difensivo si riporta alle prove non ammesse precisate mediante memoria istruttoria ex art. 281-duodecies co.4 c.p.c. datata 3.4.2024, da ritenersi qui riprodotte. Fatta salva ogni precisazione, replica e facoltà all'udienza di discussione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, (di seguito anche solo socio Parte_1 estromesso), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (di Controparte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo società), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 26.11.2025. Previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa e dell'intervenuta decisione ad opera dell'assemblea dei soci di estrometterla dalla compagine sociale appresa con raccomandata A/R ricevuta in data 24.06.2019, parte attrice / ricorrente deduceva di aver richiesto Parte_1 formalmente alla società, in data 26.07.2019, la liquidazione spettante al socio ai sensi dell'art. 2289 c.c., risultando titolare di una quota societaria pari al 25% ed allegava l'inadempimento della controparte, anche scaduto il termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale. Inoltre, parte ricorrente documentava di aver depositato in data 25.01.2021, innanzi al Tribunale di Forlì, ricorso per l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c., avente ad oggetto la stima dell'effettiva consistenza del patrimonio della società all'atto di esclusione del socio e la quantificazione del controvalore, a prezzi di mercato, della relativa quota al momento dell'estromissione dalla compagine sociale e che il giudice, con decreto del 16.02.2021, notificato alla controparte in data 23.02.2021, nominava CTU la dott.ssa la quale all'udienza del Persona_2 14.04.2021 prestava giuramento, con conferimento dell'incarico, previa declaratoria di contumacia della società convenuta non costituita Controparte_1
Parte attrice / ricorrente deduceva come la perizia tecnica avesse accertato la legittima titolarità della quota sociale vantata dalla ricorrente e il quantum alla stessa liquidabile alla data di esclusione dalla compagine societaria pari ad euro 227.007,24. In aggiunta, chiedeva la rifusione della complessiva somma pari ad euro 13.672,97 versata nelle more in favore del CTU dott.ssa Persona_2 Parte ricorrente con il proprio ricorso ex art. 281 decies c.p.c. riassumeva la domanda già proposta nei confronti della controparte con ricorso di merito ex art. 702 bis c.p.c. innanzi il Tribunale di Rimini, che ha poi declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Forlì. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.2023, si costituiva
[...]
con sede legale in Savignano Sul Rubicone, preliminarmente dando atto della Controparte_1 sospensione di tutti i termini processuali per i soggetti presenti nelle zone colpite dall'alluvione nel mese di maggio 2023 fino al 31.07.2023 (cfr. decreto legge n. 61 del 1.06.2023 – legge n. 100 del 31.07.2023 n.100) e del mancato rispetto, anche considerata la sospensione feriale dei termini, del termine a difesa di giorni quaranta, chiedendo di conseguenza il differimento della prima udienza.
pagina 2 di 7 Inoltre, sempre in via preliminare evidenziava come la domanda proposta non fosse incontestata e la causa non di pronta e facile soluzione, rimettendosi a giustizia in merito alla prosecuzione del giudizio con il rito prescelto dalla controparte. Quanto al merito, parte resistente eccepiva la nullità - inutilizzabilità della CTU espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e per mancata trasmissione della bozza da parte del CTU dott.ssa alla società convenuta Persona_2 Con
, costituitasi in giudizio in via telematica in data 19.05.2021 – in ritardo per motivi tecnici - con richiesta di nomina quale CTP del dott. di Cervia;
conseguentemente chiedeva la Persona_3 rinnovazione dell'accertamento tecnico peritale. Ancora ed in ogni caso, parte resistente criticava la consulenza tecnica d'ufficio preventiva sul piano metodologico e operativo, nonché in ordine all'adeguatezza degli accertamenti condotti, avendo il CTU sovradimensionato il controvalore della quota sociale del socio escluso e non avendo ben ponderato né il valore commerciale degli immobili della società, né l'effettivo rendimento dell'attività sociale, indicando specifici profili da valorizzare sul punto.
Con decreto del 19.09.2023, il giudice, visto l'art. 2, comma 4, d.l. n. 61 del 1.06.2023, dava atto che nel presente fascicolo i termini processuali sono sospesi ex lege nel periodo compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e riprenderanno, o inizieranno, a decorrere dal 1 agosto, salva la sospensione feriale ove applicabile, e differiva, per l'effetto, l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa ex art. 281 duodecies c.p.c. in presenza al giorno 13.12.2023. Con ordinanza del 14.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2023, il giudice, su richiesta delle parti, fissava udienza ai sensi dell'art. 185 c.p.c. per comparizione personale delle parti e tentativo di conciliazione al giorno 21.02.2024. All'udienza del 21.02.2024, all'esito di ampio ed approfondito tentativo di conciliazione giudiziale, il giudice prendeva atto dell'attuale distanza delle posizioni delle parti in ordine ad un eventuale conciliazione del presente giudizio e, su richiesta di entrambe le parti, concedeva i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. con decorrenza differita, per poter prendere posizione e replicare, anche in via istruttoria, alle difese di cui agli atti introduttivi della rispettiva controparte;
fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 27.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice non ammetteva le prove orali richieste da parte convenuta / resistente ed affidava ad integrazione della consulenza tecnica d'ufficio preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., già ritualmente acquisita in atti, al CTU, dott.ssa il seguente Persona_2 quesito integrativo: “Esame degli atti e dei documenti prodotti nel presente giudizio di merito. Esecuzione dei necessari ed opportuni accertamenti e sopralluoghi, ove ritenuti necessari. Ferma l'autorizzazione a farsi assistere, sotto la propria responsabilità, dall'ausiliario già intervenuto in sede di procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite. Tutto ciò premesso, il CTU:
1. confermi, integri e/o modifichi le risultanze di cui all'elaborato peritale già depositato in sede di ATP in data 19.10.2021, instaurando il pieno contraddittorio tecnico tra le parti e, quindi, anche alla luce delle deduzioni ed osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte resistente;
2. svolga ogni ulteriore utile considerazione e tenti la conciliazione”. All'udienza del 9.07.2024, il CTU nominato prestava giuramento e in data 22.11.2024 depositava telematicamente la propria relazione peritale definitiva. All'udienza del 11.12.2024, svoltasi unicamente con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta esaustiva ai fini del decidere la consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 26.11.2025, dando atto sia dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione al ruolo (2020,
pagina 3 di 7 2021 e 2022), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del CCII, sia della prosecuzione del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 26.11.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
***
Le domande di parte attrice / ricorrente , in qualità di socio escluso dalla Parte_1 compagine sociale della società convenuta / resistente sono fondate e, Controparte_1 dunque, vengono accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente, si ribadisce che, stante la natura sostanzialmente giuridica e documentale della controversia, anche alla luce delle risultanze tecniche acquisite in via preventiva in sede di consulenza tecnica d'ufficio ex art. 696 bis c.p.c. (procedimento recante r.g. n. 228/2021), il presente giudizio di merito è senza dubbio trattabile nelle forme di cui al rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., non richiedendo le originarie domande ed eccezioni proposte dalle parti in ogni caso un'istruzione particolarmente complessa, anche tenuto conto del diffuso e condivisibile orientamento giurisprudenziale – formatosi peraltro sotto la vigenza del precedente e diverso rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. – per cui un eventuale approfondimento tecnico (nella specie, già in presenza di un precedente accertamento tecnico preventivo) non è di per sé stesso in radice incompatibile con la trattazione maggiormente snella e più agile posta alla base del rito semplificato di cognizione prescelto ab origine per la trattazione della controversia in esame, certamente di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
2. Sempre in via preliminare, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali pacificamente sussumibili nell'alveo della disciplina codicistica del contratto di società ed in particolare dell'esclusione del socio, nonché della liquidazione della quota del socio uscente nell'ambito di una società di persone (nella specie, società in nome collettivo). Come noto, in generale e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto poi allo specifico caso in esame avente ad oggetto l'allegato inadempimento di parte resistente / convenuta rispetto alla propria obbligazione ex lege di liquidazione della quota in favore del socio per cui è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale, ci si limita a richiamare testualmente, quanto disposto dall'art. 2289 c.c. in base al quale testualmente “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”; inoltre, con riferimento alle modalità “La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime” (commi 2 e 3) e con riferimento alle tempistiche “Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto del valore della quota” (comma 4). In aggiunta, sempre in tema di valutazione e stima della quota sociale del socio uscente, per qualsiasi ragione, ex art. 2289 c.c., ci si limita a richiamare i consolidati e condivisibili orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità sia con riferimento alla datazione della situazione patrimoniale della società (cfr. Cass. n. 5449 del 18.03.2015 e Cass. n. 22346 del 5.08.2021), sia con specifico riferimento alle operazioni in corso (cfr. Cass. n. 26501 del 08.09.2022 e Cass. n. 8233 del pagina 4 di 7 22.04.2016); rilevando sin d'ora come gli stessi principi giuridici siano stati parimenti seguiti dal CTU incaricato, dott.ssa nel corso degli accertamenti tecnici condotti in relazione ai fatti Persona_2 per cui è causa (cfr. relazione ex art. 696 bis c.p.c. r.g. n. 228/2021 cfr. doc. n. 8 parte ricorrente ed acquisita del presente procedimento, nonché relazione integrativa del 22.11.2024). 3. Ancora preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, è necessario rilevare che, fermo il netto contrasto tra le ricostruzioni contabili proposte dalle parti processuali in relazione alla complessiva valutazione della situazione patrimoniale alla data dello scioglimento del rapporto sociale con , le vicende fattuali di rilievo nel presente giudizio di merito Parte_1 risultano essere adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione ed, in ogni caso, non sono state di fatto specificamente contestate, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 16782 del 21.06.2019 e Cass. n. 17889 del 27.08.2020). Il presente giudizio trae origine, da un lato, dalla delibera assembleare adottata in data 24.06.2019, dai soci , , , e CP_2 CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 [...]
, titolari complessivamente della quota pari al 75% del capitale sociale di CP_5 Controparte_1 di estromettere il socio dalla compagine sociale, dandone alla stessa
[...] Parte_1 comunicazione con raccomandata A.R. n. 15355299984-8 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente) e, dall'altro lato, dalla sostanziale acquiescenza manifestata al socio titolare della restante quota del 25 % del capitale sociale ad una tale decisione assembleare, con formale e reiterata richiesta, a far data dal 26.07.2019, di liquidazione della propria quota sociale ai sensi dell'art. 2289 c.c., in qualità di socio uscente (cfr. doc. nn. 4 e 5 parte ricorrente). Parimenti documentati in atti sono l'atto dichiarativo di intervenuta esclusione di socio
[...]
, datata 5.11.2020, con sottoscrizioni autenticate dal Notaio, dott. (cfr. Parte_1 Persona_4 doc. n. 3 parte ricorrente), nonché la scadenza, già alla data di proposizione del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., del termine legale semestrale di cui all'art. 2289, comma 4, c.c. per provvedere al pagamento della quota di liquidazione spettante al socio uscente. 4. Ciò puntualmente premesso ed accertato in fatto, in primo luogo, la domanda attorea di Con accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile a parte resistente / convenuta è senza dubbio fondata con riferimento all'an debeatur, sussistendone prova documentale dei relativi presupposti ovvero il diritto del socio uscente dalla società in nome collettivo alla liquidazione della propria quota sociale, alla data dello scioglimento del rapporto sociale, pari al 25% (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e relazione peritale ex art. 696 bis c.p.c. pagg. 21 e ss.). In tal senso, infatti, a fronte della sostanziale non contestazione dell'astratto diritto del socio uscente alla liquidazione della propria quota pari al 25% del capitale sociale, parte Parte_1 Con convenuta / resistente , al contrario, non ha fornito adeguata prova di un eventuale e anche solo parziale pagamento del proprio debito nei confronti del socio uscente, né tantomeno contestato la quota sociale dalla stessa detenuta sino alla data di scioglimento del rapporto sociale (24.06.2019). In secondo luogo, con specifico riferimento alla valorizzazione della quota sociale alla data di scioglimento del rapporto sociale dell'odierna parte ricorrente / attrice, dirimente è l'accertamento tecnico estimativo della situazione patrimoniale della società, tenuto conto anche degli utili e delle perdite inerenti ad operazioni in corso alla data dell'uscita del socio, condotto dal CTU, dott.ssa in sede di consulenza tecnica d'ufficio preventiva nell'ambito del procedimento di Persona_2 istruzione preventiva r.g. n. 228/2021 ritualmente acquisita in atti (cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016) e doverosamente integrata nel corso del presente giudizio di merito, nel pieno contraddittorio tecnico Con anche con parte resistente / convenuta , che ha offerto in comunicazione plurima ulteriore documentazione (cfr. doc. nn. 4-8 bis e 12 parte resistente) considerata ai fini della valutazione economico – patrimoniale della società alla data del 24.06.2019, Controparte_1 determinata in complessivi euro 664.156,50 (cfr. pagg. 22 e ss. relazione peritale del 22.11.2024).
pagina 5 di 7 A tale specifico proposito, oltre a ribadire l'assoluta necessità dell'indagine tecnica in oggetto, si ritiene indispensabile precisare che non si rinvengono profili atti a determinare la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata e, anche in considerazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, occorre senza dubbio confermare la legittimità dell'operato del consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali complessivamente espletate, nel rispetto dei due limiti invalicabili del divieto di indagare questioni ultronee rispetto al thema decidendum e del divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. S.U. n. 3086 del 1.02.2022). Dall'analisi della consulenza definitiva depositata in data 22.11.2024, unitamente ai relativi allegati e alla relazione già depositata nel corso del procedimento di istruzione preventiva r.g. n. 228/2021 – dove Con per ragioni certamente imputabili alla stessa parte convenuta (dedotte “ragioni tecniche”) la stessa non risultava costituita alla data del conferimento dell'incarico peritale – emerge tanto il rispetto della garanzia del contraddittorio tecnico tra le parti, avendo il CTU condotto le operazioni peritali tenendo informate entrambe le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali per il tramite dei propri consulenti tecnici di parte, instaurando tra le stesse il contraddittorio sulle principali questioni tecniche emerse, quanto, il rispetto dei limiti di indagine tecnica affidata. Il consulente tecnico d'ufficio nominato, infatti, ha risposto attenendosi sostanzialmente entro i limiti del quesito affidatogli sia in sede di ATP che nell'ambito del presente giudizio di merito, utilizzando la documentazione presente in atti, nonché effettuando nel corso dell'operazioni peritali sopralluoghi, verifiche e misurazioni, anche per il tramite del proprio ausiliario autorizzato, geometra
[...]
, valutando le varie poste attive e passive sulla base di parametri razionali, oggettivamente Per_5 individuati e motivati, nonché tenendo conto nella formulazione delle proprie sintetiche conclusioni delle osservazioni e delle contrapposte opinioni tecniche di entrambi i CTP. L'accertamento tecnico condotto, come emerge dalla complessiva lettura degli elaborati peritali definitivo ed integrativo, è stato posto in essere nel pieno contraddittorio tra le parti e si deve precisare che i criteri valutativi e tecnici utilizzati dal CTU risultano ragionevoli e non contraddittori alla luce delle concrete possibilità di analisi in capo al consulente tecnico d'ufficio che in ogni caso motiva congruamente le proprie scelte operative e valutazioni propriamente tecniche. È, quindi, pienamente utilizzabile, ai fini della decisione del presente giudizio ordinario di cognizione. Dagli atti del presente giudizio, sono dunque emerse sufficienti prove sia con riferimento al valore della quota del socio uscente (corrispondente al 25% del capitale sociale) Parte_1 alla data del 24.06.2019 pari a complessivi euro 166.039,12 (cfr. pag. 102 relazione peritale del 22.11.2024), oltre interessi di mora, sia con riferimento utili pregressi e non riscossi, quantificati in linea capitale in complessivi euro 14.768,50 (cfr. pagg. 75 e ss. relazione peritale del 22.11.2024). Inoltre, si deve precisare che l'obbligazione che sorge in capo alla società di persone (cfr. Cass. n. 22539 del 26.07.2023) di liquidare la quota del socio uscente prevista dall'art. 2289 c.c. configura un'obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico ex art. 1277 c.c. e produttiva di frutti civili ai sensi dell'art. 1284 c.c., salva la prova del maggior danno eventualmente subito dalla parte attrice che in ogni caso nella specie non è stato debitamente provato dal richiedente. Pertanto, come meglio indicato in dispositivo e nei limiti della domanda proposta, la somma di denaro in linea capitale spettante al socio uscente , viene riconosciuta unitamente agli Parte_1 interessi moratori legali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine semestrale di pagamento ai sensi dell'art. 2289, comma 4, c.c., dovendosi qualificare la fattispecie in esame come rapporto, senza dubbio, di natura commerciale ai fini dell'applicazione del d. lgs. n. 231/2002. 5. Infine, le spese di lite del presente giudizio ordinario di cognizione e del procedimento di istruzione preventiva recante r.g. n. 228/2021 (cfr. Cass. n. 12759 del 23.12.1993 e Cass. n. 26573 del 22.10.2018), seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi per le fasi introduttive e di studio di entrambi i procedimenti giudiziali, nonché in relazione pagina 6 di 7 alla fase di trattazione ed istruttoria del presente giudizio di merito ed in relazione alla fase decisoria, nei valori tabellari minimi tenuto conto che la stessa si è in concreto svolta mediante partecipazione ad un'unica udienza di discussione orale previa redazione di brevi note scritte conclusive nelle forme semplificate di cui agli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte resistente / convenuta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione, e non ravvisandosi alcuna ipotesi tipica per provvedere alla compensazione, anche solo parziale, delle stesse ex art. 92 c.p.c.. Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate e dunque, che in relazione alla specifica domanda di parte ricorrente, devono essere riconosciute, altresì, le somme dalla stessa già sostenute nel corso del richiesto accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio (cfr. doc. nn. 11, 12 e 13 parte ricorrente). Nella specie, infatti, i costi della consulenza tecnica d'ufficio estimativa svolta in sede di procedimento di istruzione preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nonché quelli dell'integrazione espletata nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, sono definitivamente posti a carico Con di parte resistente / convenuta , in ragione del fatto che sostanzialmente vi ha dato causa e tenuto conto delle stesse risultanze degli accertamenti tecnici contabili resisi necessari ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1332/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte ricorrente / attrice nei Parte_1 confronti di parte resistente / convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in Controparte_1 motivazione.
2. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte resistente / convenuta Controparte_1 al pagamento in favore di parte ricorrente / attrice della somma pari ad euro
[...] Parte_1
180.807,62, a titolo di quota di liquidazione del socio uscente ai sensi dell'art. 2298 c.c., oltre interessi moratori legali ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 27.12.2019 fino alla proposizione della domanda giudiziale (3.05.2023) ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente / convenuta e, per l'effetto, CONDANNA la stessa parte resistente / Controparte_1 convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente / attrice Controparte_1 [...]
delle somme sostenute per il pagamento degli onorari del CTU, dott.ssa Parte_1 Persona_2 documentate in atti e pari a complessivi euro 17.416,06. 4. CONDANNA parte resistente / convenuta al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente / attrice delle spese di lite del presente giudizio di merito, Parte_1 nonché del precedente procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., che si liquidano complessivamente in euro 16.229,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MATTIACCIO NICOLINO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA, N. 183/A, 47900 RIMINI presso il difensore avv. MATTIACCIO NICOLINO ATTORE - RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORE Controparte_1 P.IVA_1 GIANLUCA, elettivamente domiciliato in V. F. BRUNELLESCHI, N. 119, 48124 RAVENNA presso il difensore avv. DETTORE GIANLUCA
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 26.11.2025 ed, in particolare:
- parte attrice / ricorrente come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.11.2025, ovvero “- in conformità a quanto stabilito nella consulenza tecnica depositata il 22.11.2024, ad integrazione di quella esperita nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, accertare e dichiarare che in relazione alla liquidazione della quota spettante alla ricorrente in virtù della esclusione della medesima dalla compagine sociale della è dovuta alla Controparte_1 Sig.ra la somma di €. 270.549,49 Parte_1 (duecentosettantamilacinquecentoquarantanove/49) a titolo di ristoro della propria quota;
- di conseguenza e per l'effetto condannare la società convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma come sopra determinata, oltre interessi maturandi;
- voglia inoltre condannare la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di consulenza tecnica d'ufficio complessivamente ammontanti ad €.17.417,55, oltre interessi maturandi, già anticipate e corrisposte alla nominata consulente dalla Sig.ra
[...]
, in conformità a quanto stabilito dall'intestato Tribunale nelle due fasi del giudizio (docc. Per_1 11, 12 e 13); - Con vittoria delle spese legali sia della fase di accertamento tecnico preventivo che del presente giudizio”; pagina 1 di 7 - parte convenuta / resistente come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.11.2025, ovvero “previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via principale - rigettare e disattendere ogni domanda e istanza avversaria, - accertare il diritto dalla ricorrente alla liquidazione del controvalore della quota sociale in un importo equo e di giustizia, non superiore a Euro 100.000, senza interessi per il ritardo, ovvero nell'importo anche inferiore rideterminato come richiesto in atti e, comunque, ritenuto congruo e di giustizia. Spese di causa rifuse. Salvis iuribus. In via istruttoria all'occorrenza e per mero scrupolo difensivo si chiede che la CTU venga chiamata a rendere chiarimenti sulle questioni oggetto di osservazioni e controdeduzioni tecniche anche mediante Con confronto con i consulenti tecnici di parte;
sempre per mero scrupolo difensivo si riporta alle prove non ammesse precisate mediante memoria istruttoria ex art. 281-duodecies co.4 c.p.c. datata 3.4.2024, da ritenersi qui riprodotte. Fatta salva ogni precisazione, replica e facoltà all'udienza di discussione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e poi ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, (di seguito anche solo socio Parte_1 estromesso), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (di Controparte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo società), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 26.11.2025. Previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa e dell'intervenuta decisione ad opera dell'assemblea dei soci di estrometterla dalla compagine sociale appresa con raccomandata A/R ricevuta in data 24.06.2019, parte attrice / ricorrente deduceva di aver richiesto Parte_1 formalmente alla società, in data 26.07.2019, la liquidazione spettante al socio ai sensi dell'art. 2289 c.c., risultando titolare di una quota societaria pari al 25% ed allegava l'inadempimento della controparte, anche scaduto il termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale. Inoltre, parte ricorrente documentava di aver depositato in data 25.01.2021, innanzi al Tribunale di Forlì, ricorso per l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 bis c.p.c., avente ad oggetto la stima dell'effettiva consistenza del patrimonio della società all'atto di esclusione del socio e la quantificazione del controvalore, a prezzi di mercato, della relativa quota al momento dell'estromissione dalla compagine sociale e che il giudice, con decreto del 16.02.2021, notificato alla controparte in data 23.02.2021, nominava CTU la dott.ssa la quale all'udienza del Persona_2 14.04.2021 prestava giuramento, con conferimento dell'incarico, previa declaratoria di contumacia della società convenuta non costituita Controparte_1
Parte attrice / ricorrente deduceva come la perizia tecnica avesse accertato la legittima titolarità della quota sociale vantata dalla ricorrente e il quantum alla stessa liquidabile alla data di esclusione dalla compagine societaria pari ad euro 227.007,24. In aggiunta, chiedeva la rifusione della complessiva somma pari ad euro 13.672,97 versata nelle more in favore del CTU dott.ssa Persona_2 Parte ricorrente con il proprio ricorso ex art. 281 decies c.p.c. riassumeva la domanda già proposta nei confronti della controparte con ricorso di merito ex art. 702 bis c.p.c. innanzi il Tribunale di Rimini, che ha poi declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Forlì. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.2023, si costituiva
[...]
con sede legale in Savignano Sul Rubicone, preliminarmente dando atto della Controparte_1 sospensione di tutti i termini processuali per i soggetti presenti nelle zone colpite dall'alluvione nel mese di maggio 2023 fino al 31.07.2023 (cfr. decreto legge n. 61 del 1.06.2023 – legge n. 100 del 31.07.2023 n.100) e del mancato rispetto, anche considerata la sospensione feriale dei termini, del termine a difesa di giorni quaranta, chiedendo di conseguenza il differimento della prima udienza.
pagina 2 di 7 Inoltre, sempre in via preliminare evidenziava come la domanda proposta non fosse incontestata e la causa non di pronta e facile soluzione, rimettendosi a giustizia in merito alla prosecuzione del giudizio con il rito prescelto dalla controparte. Quanto al merito, parte resistente eccepiva la nullità - inutilizzabilità della CTU espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e per mancata trasmissione della bozza da parte del CTU dott.ssa alla società convenuta Persona_2 Con
, costituitasi in giudizio in via telematica in data 19.05.2021 – in ritardo per motivi tecnici - con richiesta di nomina quale CTP del dott. di Cervia;
conseguentemente chiedeva la Persona_3 rinnovazione dell'accertamento tecnico peritale. Ancora ed in ogni caso, parte resistente criticava la consulenza tecnica d'ufficio preventiva sul piano metodologico e operativo, nonché in ordine all'adeguatezza degli accertamenti condotti, avendo il CTU sovradimensionato il controvalore della quota sociale del socio escluso e non avendo ben ponderato né il valore commerciale degli immobili della società, né l'effettivo rendimento dell'attività sociale, indicando specifici profili da valorizzare sul punto.
Con decreto del 19.09.2023, il giudice, visto l'art. 2, comma 4, d.l. n. 61 del 1.06.2023, dava atto che nel presente fascicolo i termini processuali sono sospesi ex lege nel periodo compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e riprenderanno, o inizieranno, a decorrere dal 1 agosto, salva la sospensione feriale ove applicabile, e differiva, per l'effetto, l'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa ex art. 281 duodecies c.p.c. in presenza al giorno 13.12.2023. Con ordinanza del 14.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2023, il giudice, su richiesta delle parti, fissava udienza ai sensi dell'art. 185 c.p.c. per comparizione personale delle parti e tentativo di conciliazione al giorno 21.02.2024. All'udienza del 21.02.2024, all'esito di ampio ed approfondito tentativo di conciliazione giudiziale, il giudice prendeva atto dell'attuale distanza delle posizioni delle parti in ordine ad un eventuale conciliazione del presente giudizio e, su richiesta di entrambe le parti, concedeva i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. con decorrenza differita, per poter prendere posizione e replicare, anche in via istruttoria, alle difese di cui agli atti introduttivi della rispettiva controparte;
fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 27.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, il giudice non ammetteva le prove orali richieste da parte convenuta / resistente ed affidava ad integrazione della consulenza tecnica d'ufficio preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., già ritualmente acquisita in atti, al CTU, dott.ssa il seguente Persona_2 quesito integrativo: “Esame degli atti e dei documenti prodotti nel presente giudizio di merito. Esecuzione dei necessari ed opportuni accertamenti e sopralluoghi, ove ritenuti necessari. Ferma l'autorizzazione a farsi assistere, sotto la propria responsabilità, dall'ausiliario già intervenuto in sede di procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite. Tutto ciò premesso, il CTU:
1. confermi, integri e/o modifichi le risultanze di cui all'elaborato peritale già depositato in sede di ATP in data 19.10.2021, instaurando il pieno contraddittorio tecnico tra le parti e, quindi, anche alla luce delle deduzioni ed osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte resistente;
2. svolga ogni ulteriore utile considerazione e tenti la conciliazione”. All'udienza del 9.07.2024, il CTU nominato prestava giuramento e in data 22.11.2024 depositava telematicamente la propria relazione peritale definitiva. All'udienza del 11.12.2024, svoltasi unicamente con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta esaustiva ai fini del decidere la consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 26.11.2025, dando atto sia dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione al ruolo (2020,
pagina 3 di 7 2021 e 2022), nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del CCII, sia della prosecuzione del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 26.11.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
***
Le domande di parte attrice / ricorrente , in qualità di socio escluso dalla Parte_1 compagine sociale della società convenuta / resistente sono fondate e, Controparte_1 dunque, vengono accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminarmente, si ribadisce che, stante la natura sostanzialmente giuridica e documentale della controversia, anche alla luce delle risultanze tecniche acquisite in via preventiva in sede di consulenza tecnica d'ufficio ex art. 696 bis c.p.c. (procedimento recante r.g. n. 228/2021), il presente giudizio di merito è senza dubbio trattabile nelle forme di cui al rito semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., non richiedendo le originarie domande ed eccezioni proposte dalle parti in ogni caso un'istruzione particolarmente complessa, anche tenuto conto del diffuso e condivisibile orientamento giurisprudenziale – formatosi peraltro sotto la vigenza del precedente e diverso rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. – per cui un eventuale approfondimento tecnico (nella specie, già in presenza di un precedente accertamento tecnico preventivo) non è di per sé stesso in radice incompatibile con la trattazione maggiormente snella e più agile posta alla base del rito semplificato di cognizione prescelto ab origine per la trattazione della controversia in esame, certamente di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
2. Sempre in via preliminare, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali pacificamente sussumibili nell'alveo della disciplina codicistica del contratto di società ed in particolare dell'esclusione del socio, nonché della liquidazione della quota del socio uscente nell'ambito di una società di persone (nella specie, società in nome collettivo). Come noto, in generale e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto poi allo specifico caso in esame avente ad oggetto l'allegato inadempimento di parte resistente / convenuta rispetto alla propria obbligazione ex lege di liquidazione della quota in favore del socio per cui è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale, ci si limita a richiamare testualmente, quanto disposto dall'art. 2289 c.c. in base al quale testualmente “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota”; inoltre, con riferimento alle modalità “La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime” (commi 2 e 3) e con riferimento alle tempistiche “Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto del valore della quota” (comma 4). In aggiunta, sempre in tema di valutazione e stima della quota sociale del socio uscente, per qualsiasi ragione, ex art. 2289 c.c., ci si limita a richiamare i consolidati e condivisibili orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità sia con riferimento alla datazione della situazione patrimoniale della società (cfr. Cass. n. 5449 del 18.03.2015 e Cass. n. 22346 del 5.08.2021), sia con specifico riferimento alle operazioni in corso (cfr. Cass. n. 26501 del 08.09.2022 e Cass. n. 8233 del pagina 4 di 7 22.04.2016); rilevando sin d'ora come gli stessi principi giuridici siano stati parimenti seguiti dal CTU incaricato, dott.ssa nel corso degli accertamenti tecnici condotti in relazione ai fatti Persona_2 per cui è causa (cfr. relazione ex art. 696 bis c.p.c. r.g. n. 228/2021 cfr. doc. n. 8 parte ricorrente ed acquisita del presente procedimento, nonché relazione integrativa del 22.11.2024). 3. Ancora preliminarmente e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, è necessario rilevare che, fermo il netto contrasto tra le ricostruzioni contabili proposte dalle parti processuali in relazione alla complessiva valutazione della situazione patrimoniale alla data dello scioglimento del rapporto sociale con , le vicende fattuali di rilievo nel presente giudizio di merito Parte_1 risultano essere adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione ed, in ogni caso, non sono state di fatto specificamente contestate, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 16782 del 21.06.2019 e Cass. n. 17889 del 27.08.2020). Il presente giudizio trae origine, da un lato, dalla delibera assembleare adottata in data 24.06.2019, dai soci , , , e CP_2 CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 [...]
, titolari complessivamente della quota pari al 75% del capitale sociale di CP_5 Controparte_1 di estromettere il socio dalla compagine sociale, dandone alla stessa
[...] Parte_1 comunicazione con raccomandata A.R. n. 15355299984-8 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte ricorrente) e, dall'altro lato, dalla sostanziale acquiescenza manifestata al socio titolare della restante quota del 25 % del capitale sociale ad una tale decisione assembleare, con formale e reiterata richiesta, a far data dal 26.07.2019, di liquidazione della propria quota sociale ai sensi dell'art. 2289 c.c., in qualità di socio uscente (cfr. doc. nn. 4 e 5 parte ricorrente). Parimenti documentati in atti sono l'atto dichiarativo di intervenuta esclusione di socio
[...]
, datata 5.11.2020, con sottoscrizioni autenticate dal Notaio, dott. (cfr. Parte_1 Persona_4 doc. n. 3 parte ricorrente), nonché la scadenza, già alla data di proposizione del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., del termine legale semestrale di cui all'art. 2289, comma 4, c.c. per provvedere al pagamento della quota di liquidazione spettante al socio uscente. 4. Ciò puntualmente premesso ed accertato in fatto, in primo luogo, la domanda attorea di Con accertamento dell'inadempimento contrattuale imputabile a parte resistente / convenuta è senza dubbio fondata con riferimento all'an debeatur, sussistendone prova documentale dei relativi presupposti ovvero il diritto del socio uscente dalla società in nome collettivo alla liquidazione della propria quota sociale, alla data dello scioglimento del rapporto sociale, pari al 25% (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente e relazione peritale ex art. 696 bis c.p.c. pagg. 21 e ss.). In tal senso, infatti, a fronte della sostanziale non contestazione dell'astratto diritto del socio uscente alla liquidazione della propria quota pari al 25% del capitale sociale, parte Parte_1 Con convenuta / resistente , al contrario, non ha fornito adeguata prova di un eventuale e anche solo parziale pagamento del proprio debito nei confronti del socio uscente, né tantomeno contestato la quota sociale dalla stessa detenuta sino alla data di scioglimento del rapporto sociale (24.06.2019). In secondo luogo, con specifico riferimento alla valorizzazione della quota sociale alla data di scioglimento del rapporto sociale dell'odierna parte ricorrente / attrice, dirimente è l'accertamento tecnico estimativo della situazione patrimoniale della società, tenuto conto anche degli utili e delle perdite inerenti ad operazioni in corso alla data dell'uscita del socio, condotto dal CTU, dott.ssa in sede di consulenza tecnica d'ufficio preventiva nell'ambito del procedimento di Persona_2 istruzione preventiva r.g. n. 228/2021 ritualmente acquisita in atti (cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016) e doverosamente integrata nel corso del presente giudizio di merito, nel pieno contraddittorio tecnico Con anche con parte resistente / convenuta , che ha offerto in comunicazione plurima ulteriore documentazione (cfr. doc. nn. 4-8 bis e 12 parte resistente) considerata ai fini della valutazione economico – patrimoniale della società alla data del 24.06.2019, Controparte_1 determinata in complessivi euro 664.156,50 (cfr. pagg. 22 e ss. relazione peritale del 22.11.2024).
pagina 5 di 7 A tale specifico proposito, oltre a ribadire l'assoluta necessità dell'indagine tecnica in oggetto, si ritiene indispensabile precisare che non si rinvengono profili atti a determinare la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata e, anche in considerazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, occorre senza dubbio confermare la legittimità dell'operato del consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali complessivamente espletate, nel rispetto dei due limiti invalicabili del divieto di indagare questioni ultronee rispetto al thema decidendum e del divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. S.U. n. 3086 del 1.02.2022). Dall'analisi della consulenza definitiva depositata in data 22.11.2024, unitamente ai relativi allegati e alla relazione già depositata nel corso del procedimento di istruzione preventiva r.g. n. 228/2021 – dove Con per ragioni certamente imputabili alla stessa parte convenuta (dedotte “ragioni tecniche”) la stessa non risultava costituita alla data del conferimento dell'incarico peritale – emerge tanto il rispetto della garanzia del contraddittorio tecnico tra le parti, avendo il CTU condotto le operazioni peritali tenendo informate entrambe le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali per il tramite dei propri consulenti tecnici di parte, instaurando tra le stesse il contraddittorio sulle principali questioni tecniche emerse, quanto, il rispetto dei limiti di indagine tecnica affidata. Il consulente tecnico d'ufficio nominato, infatti, ha risposto attenendosi sostanzialmente entro i limiti del quesito affidatogli sia in sede di ATP che nell'ambito del presente giudizio di merito, utilizzando la documentazione presente in atti, nonché effettuando nel corso dell'operazioni peritali sopralluoghi, verifiche e misurazioni, anche per il tramite del proprio ausiliario autorizzato, geometra
[...]
, valutando le varie poste attive e passive sulla base di parametri razionali, oggettivamente Per_5 individuati e motivati, nonché tenendo conto nella formulazione delle proprie sintetiche conclusioni delle osservazioni e delle contrapposte opinioni tecniche di entrambi i CTP. L'accertamento tecnico condotto, come emerge dalla complessiva lettura degli elaborati peritali definitivo ed integrativo, è stato posto in essere nel pieno contraddittorio tra le parti e si deve precisare che i criteri valutativi e tecnici utilizzati dal CTU risultano ragionevoli e non contraddittori alla luce delle concrete possibilità di analisi in capo al consulente tecnico d'ufficio che in ogni caso motiva congruamente le proprie scelte operative e valutazioni propriamente tecniche. È, quindi, pienamente utilizzabile, ai fini della decisione del presente giudizio ordinario di cognizione. Dagli atti del presente giudizio, sono dunque emerse sufficienti prove sia con riferimento al valore della quota del socio uscente (corrispondente al 25% del capitale sociale) Parte_1 alla data del 24.06.2019 pari a complessivi euro 166.039,12 (cfr. pag. 102 relazione peritale del 22.11.2024), oltre interessi di mora, sia con riferimento utili pregressi e non riscossi, quantificati in linea capitale in complessivi euro 14.768,50 (cfr. pagg. 75 e ss. relazione peritale del 22.11.2024). Inoltre, si deve precisare che l'obbligazione che sorge in capo alla società di persone (cfr. Cass. n. 22539 del 26.07.2023) di liquidare la quota del socio uscente prevista dall'art. 2289 c.c. configura un'obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico ex art. 1277 c.c. e produttiva di frutti civili ai sensi dell'art. 1284 c.c., salva la prova del maggior danno eventualmente subito dalla parte attrice che in ogni caso nella specie non è stato debitamente provato dal richiedente. Pertanto, come meglio indicato in dispositivo e nei limiti della domanda proposta, la somma di denaro in linea capitale spettante al socio uscente , viene riconosciuta unitamente agli Parte_1 interessi moratori legali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine semestrale di pagamento ai sensi dell'art. 2289, comma 4, c.c., dovendosi qualificare la fattispecie in esame come rapporto, senza dubbio, di natura commerciale ai fini dell'applicazione del d. lgs. n. 231/2002. 5. Infine, le spese di lite del presente giudizio ordinario di cognizione e del procedimento di istruzione preventiva recante r.g. n. 228/2021 (cfr. Cass. n. 12759 del 23.12.1993 e Cass. n. 26573 del 22.10.2018), seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi per le fasi introduttive e di studio di entrambi i procedimenti giudiziali, nonché in relazione pagina 6 di 7 alla fase di trattazione ed istruttoria del presente giudizio di merito ed in relazione alla fase decisoria, nei valori tabellari minimi tenuto conto che la stessa si è in concreto svolta mediante partecipazione ad un'unica udienza di discussione orale previa redazione di brevi note scritte conclusive nelle forme semplificate di cui agli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte resistente / convenuta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione, e non ravvisandosi alcuna ipotesi tipica per provvedere alla compensazione, anche solo parziale, delle stesse ex art. 92 c.p.c.. Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate e dunque, che in relazione alla specifica domanda di parte ricorrente, devono essere riconosciute, altresì, le somme dalla stessa già sostenute nel corso del richiesto accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio (cfr. doc. nn. 11, 12 e 13 parte ricorrente). Nella specie, infatti, i costi della consulenza tecnica d'ufficio estimativa svolta in sede di procedimento di istruzione preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nonché quelli dell'integrazione espletata nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, sono definitivamente posti a carico Con di parte resistente / convenuta , in ragione del fatto che sostanzialmente vi ha dato causa e tenuto conto delle stesse risultanze degli accertamenti tecnici contabili resisi necessari ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1332/2023; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte ricorrente / attrice nei Parte_1 confronti di parte resistente / convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in Controparte_1 motivazione.
2. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte resistente / convenuta Controparte_1 al pagamento in favore di parte ricorrente / attrice della somma pari ad euro
[...] Parte_1
180.807,62, a titolo di quota di liquidazione del socio uscente ai sensi dell'art. 2298 c.c., oltre interessi moratori legali ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 27.12.2019 fino alla proposizione della domanda giudiziale (3.05.2023) ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente / convenuta e, per l'effetto, CONDANNA la stessa parte resistente / Controparte_1 convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente / attrice Controparte_1 [...]
delle somme sostenute per il pagamento degli onorari del CTU, dott.ssa Parte_1 Persona_2 documentate in atti e pari a complessivi euro 17.416,06. 4. CONDANNA parte resistente / convenuta al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente / attrice delle spese di lite del presente giudizio di merito, Parte_1 nonché del precedente procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c., che si liquidano complessivamente in euro 16.229,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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