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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica e nella persona del giudice Dott.ssa Maria Teresa De
Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1795 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 2.12.2024 promossa da:
Dott. (CF: residente in Controparte_1 C.F._1
Monaco (PRINCIPATO DI MONACO), 7 Rue Boviés (98000 – MC) e la Dott.ssa
(CF.: ) residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Grand-rue n. 19 (1180 – CH), rappresentati e difesi dall'Avv. Pier Mario Telmon (CF.:
) del Foro di Imperia, presso il cui Studio in 18038 Sanremo C.F._3
(IM), Via San Francesco, n. 53, sono elettivamente domiciliati, giusta procure in calce al ricorso,
Ricorrenti
CONTRO
Il , C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Giuseppe Luppino (C.F. PEC C.F._4
, e Giovanni Nuvoloni (C.F. Email_1 C.F._5
PEC con elezione di domicilio presso Email_2
l'Avvocatura Comunale, sita in Sanremo Corso Cavallotti 59;
Resistente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, proprietari dell'appartamento monumentale, soggetto a vincolo storico e architettonico, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sanremo Foglio 44, mappale 280, sub. 35 e sub. 70, sito in 18038 Sanremo (IM), Via Matteotti n. 143, al secondo piano nobile (terzo piano fuori terra) del “Palazzo Monumentale Borea
d'Olmo”, hanno proposto azione, dopo la riconsegna dell'immobile, volta ad ottenere:
– in via principale, l'accertamento e la declaratoria di “intervenuto perfezionamento dell'accordo relativo al risarcimento dei danni da locazione, a fronte dell'intervenuta accettazione da parte dei ricorrenti in data 16.12.2019 della proposta formulata il 09.12.2019 dal con Controparte_3
quantificazione dell'obbligo di risarcimento a carico del predetto in misura pari ad CP_3 CP_3
€ 190.000,00 omnia” con conseguente condanna del convenuto a pagare in CP_3
favore dei ricorrenti la somma di € 190.000,00 omnia;
-in via subordinata, la condanna del al risarcimento dei danni Controparte_3
cagionati dall'inadempimento da parte di quest'ultimo all'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 cod. civ. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta in forza del contratto di locazione passiva stipulato in data 29.07.2011,
Rep. n. 7357 e del relativo Addendum del 30.10.2014, deducendo anche il risarcimento dei (pretesi) danni consistenti nel deterioramento della cosa locata comportato da addizioni non autorizzate;
Il convenuto si è costituito resistendo alle domande avversarie e chiedendo di CP_3
“dichiarare la nullità del preteso accordo transattivo datato 16/12/2019 per mancata previsione dell'impegno di spesa corrispondente, assenza dei pareri di regolarità contabile e comunque accertarne e dichiararne l'invalidità in ragione del difetto di legittimazione in capo all'avvocato civico e per difetto dei requisiti propri del negozio ex art. 1965 c.c.” e concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria perché non dimostrata, in ragione della mancata prova in ordine allo stato originario dell'immobile e alla riconducibilità dei danni lamentati all'uso della cosa conforme al contratto;
A fondamento della domanda proposta in via principale, i ricorrenti hanno dedotto che con comunicazione del 09.12.2019, il Sindaco del , per il tramite Controparte_3
dell'Ufficio Legale, aveva proposto di definire l'insorgenda controversia sulla quantificazione dei danni all'immobile locato, con il pagamento in favore dei ricorrenti della somma onnicomprensiva di € 190.000,00. A sostegno probatorio delle svolte allegazioni, parte ricorrente ha prodotto (vd. All. n. 18) corrispondenza email intercorsa tra il legale della proprietà e l'avvocato civico in data 3, 9 e 10 dicembre 2019.
La domanda in esame è infondata per le ragioni che seguono.
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023; Cass. n. 7478/2020, n. 25631/2017; n.
12540/2016) che “i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista ex lege di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione - sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti”.
Il requisito della forma scritta ad substantiam, dunque, pur se non postula la necessaria contestualità di proposta e accettazione, richiede in via necessaria che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo.
Nella specie l'allegato 18 al ricorso non soddisfa i requisiti di forma prescritti dall'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 con conseguente nullità dell'evocato accordo transattivo ex artt. 1350, 1325 e 1418 c.c., in quanto detto allegato non contiene il medesimo testo contrattuale che risulti sottoscritto dai Dottori e Controparte_1
e che sia stato allegato - e richiamato quale sua parte integrante - Controparte_2
ad apposita delibera della Giunta Comunale di accettazione della proposta;
A ciò si aggiunga che, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (in tal senso: Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 29/11/2024) 09/03/2025, n. 6298),
“Alla transazione è estendibile il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9364 del 05/04/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 33768 del
19/12/2019). Pertanto, ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D.Lgs. n. 267 del 2000. La violazione del suddetto obbligo di legge comporta la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (..) (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 24303-11, Cass. Sez. 1 n.
17465-13, Cass. Sez. 3 n. 33768-19)”.
Poste tali premesse teoriche, con riferimento al caso di specie va rilevata la carenza della prova della copertura finanziaria del contratto di transazione e dunque, dell'esistenza dell'impegno di spesa ordinario in cui sia stato fissato il pagamento della somma di €
190.000;
Va pertanto rilevata la nullità dell'accordo transattivo invocato dai ricorrenti sulla scorta di quanto prodotto (all. 18), che appare riferibile invero alla fase delle trattative.
La domanda di accertamento del perfezionamento di un accordo transattivo “con quantificazione dell'obbligo di risarcimento dei danni da locazione in misura pari ad € 190.000,00 omnia” proposta in via principale dai ricorrenti va pertanto rigettata.
La causa va rimessa in istruttoria in relazione alla domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento dei danni che si assumono essere derivati dall'inadempimento del conduttore all'obbligo previsto dall'art. 1590 cod. civ. in relazione al contratto di locazione passiva stipulato in data 29.07.2011, Rep. n. 7357 e del relativo Addendum del
30.10.2014, già cessati nella loro efficacia e al danno per deterioramento da addizioni non autorizzate.
Alla luce di quanto sopra, viene disposta la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1795/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- 1) rigetta la domanda proposta in via principale dalla parte ricorrente;
- 2) dichiara la nullità dell'accordo transattivo che si assume datato 16/12/2019;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata;
- 3) spese al definitivo.
Imperia, il 13.4.2025.
Il Giudice
Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica e nella persona del giudice Dott.ssa Maria Teresa De
Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1795 del Ruolo Generale per l'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 2.12.2024 promossa da:
Dott. (CF: residente in Controparte_1 C.F._1
Monaco (PRINCIPATO DI MONACO), 7 Rue Boviés (98000 – MC) e la Dott.ssa
(CF.: ) residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Grand-rue n. 19 (1180 – CH), rappresentati e difesi dall'Avv. Pier Mario Telmon (CF.:
) del Foro di Imperia, presso il cui Studio in 18038 Sanremo C.F._3
(IM), Via San Francesco, n. 53, sono elettivamente domiciliati, giusta procure in calce al ricorso,
Ricorrenti
CONTRO
Il , C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Giuseppe Luppino (C.F. PEC C.F._4
, e Giovanni Nuvoloni (C.F. Email_1 C.F._5
PEC con elezione di domicilio presso Email_2
l'Avvocatura Comunale, sita in Sanremo Corso Cavallotti 59;
Resistente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, proprietari dell'appartamento monumentale, soggetto a vincolo storico e architettonico, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sanremo Foglio 44, mappale 280, sub. 35 e sub. 70, sito in 18038 Sanremo (IM), Via Matteotti n. 143, al secondo piano nobile (terzo piano fuori terra) del “Palazzo Monumentale Borea
d'Olmo”, hanno proposto azione, dopo la riconsegna dell'immobile, volta ad ottenere:
– in via principale, l'accertamento e la declaratoria di “intervenuto perfezionamento dell'accordo relativo al risarcimento dei danni da locazione, a fronte dell'intervenuta accettazione da parte dei ricorrenti in data 16.12.2019 della proposta formulata il 09.12.2019 dal con Controparte_3
quantificazione dell'obbligo di risarcimento a carico del predetto in misura pari ad CP_3 CP_3
€ 190.000,00 omnia” con conseguente condanna del convenuto a pagare in CP_3
favore dei ricorrenti la somma di € 190.000,00 omnia;
-in via subordinata, la condanna del al risarcimento dei danni Controparte_3
cagionati dall'inadempimento da parte di quest'ultimo all'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 cod. civ. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta in forza del contratto di locazione passiva stipulato in data 29.07.2011,
Rep. n. 7357 e del relativo Addendum del 30.10.2014, deducendo anche il risarcimento dei (pretesi) danni consistenti nel deterioramento della cosa locata comportato da addizioni non autorizzate;
Il convenuto si è costituito resistendo alle domande avversarie e chiedendo di CP_3
“dichiarare la nullità del preteso accordo transattivo datato 16/12/2019 per mancata previsione dell'impegno di spesa corrispondente, assenza dei pareri di regolarità contabile e comunque accertarne e dichiararne l'invalidità in ragione del difetto di legittimazione in capo all'avvocato civico e per difetto dei requisiti propri del negozio ex art. 1965 c.c.” e concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria perché non dimostrata, in ragione della mancata prova in ordine allo stato originario dell'immobile e alla riconducibilità dei danni lamentati all'uso della cosa conforme al contratto;
A fondamento della domanda proposta in via principale, i ricorrenti hanno dedotto che con comunicazione del 09.12.2019, il Sindaco del , per il tramite Controparte_3
dell'Ufficio Legale, aveva proposto di definire l'insorgenda controversia sulla quantificazione dei danni all'immobile locato, con il pagamento in favore dei ricorrenti della somma onnicomprensiva di € 190.000,00. A sostegno probatorio delle svolte allegazioni, parte ricorrente ha prodotto (vd. All. n. 18) corrispondenza email intercorsa tra il legale della proprietà e l'avvocato civico in data 3, 9 e 10 dicembre 2019.
La domanda in esame è infondata per le ragioni che seguono.
E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023; Cass. n. 7478/2020, n. 25631/2017; n.
12540/2016) che “i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista ex lege di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione - sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti”.
Il requisito della forma scritta ad substantiam, dunque, pur se non postula la necessaria contestualità di proposta e accettazione, richiede in via necessaria che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo.
Nella specie l'allegato 18 al ricorso non soddisfa i requisiti di forma prescritti dall'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 con conseguente nullità dell'evocato accordo transattivo ex artt. 1350, 1325 e 1418 c.c., in quanto detto allegato non contiene il medesimo testo contrattuale che risulti sottoscritto dai Dottori e Controparte_1
e che sia stato allegato - e richiamato quale sua parte integrante - Controparte_2
ad apposita delibera della Giunta Comunale di accettazione della proposta;
A ciò si aggiunga che, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione (in tal senso: Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 29/11/2024) 09/03/2025, n. 6298),
“Alla transazione è estendibile il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9364 del 05/04/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 33768 del
19/12/2019). Pertanto, ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D.Lgs. n. 267 del 2000. La violazione del suddetto obbligo di legge comporta la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (..) (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 24303-11, Cass. Sez. 1 n.
17465-13, Cass. Sez. 3 n. 33768-19)”.
Poste tali premesse teoriche, con riferimento al caso di specie va rilevata la carenza della prova della copertura finanziaria del contratto di transazione e dunque, dell'esistenza dell'impegno di spesa ordinario in cui sia stato fissato il pagamento della somma di €
190.000;
Va pertanto rilevata la nullità dell'accordo transattivo invocato dai ricorrenti sulla scorta di quanto prodotto (all. 18), che appare riferibile invero alla fase delle trattative.
La domanda di accertamento del perfezionamento di un accordo transattivo “con quantificazione dell'obbligo di risarcimento dei danni da locazione in misura pari ad € 190.000,00 omnia” proposta in via principale dai ricorrenti va pertanto rigettata.
La causa va rimessa in istruttoria in relazione alla domanda subordinata avente ad oggetto il risarcimento dei danni che si assumono essere derivati dall'inadempimento del conduttore all'obbligo previsto dall'art. 1590 cod. civ. in relazione al contratto di locazione passiva stipulato in data 29.07.2011, Rep. n. 7357 e del relativo Addendum del
30.10.2014, già cessati nella loro efficacia e al danno per deterioramento da addizioni non autorizzate.
Alla luce di quanto sopra, viene disposta la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 1795/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- 1) rigetta la domanda proposta in via principale dalla parte ricorrente;
- 2) dichiara la nullità dell'accordo transattivo che si assume datato 16/12/2019;
- rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata;
- 3) spese al definitivo.
Imperia, il 13.4.2025.
Il Giudice
Maria Teresa De Sanctis