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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE X
GIUDICE UNICO dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.20116 2020 del R.G.A.C., pendente
TRA
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Castellammare di Stabia, via Marconi n. 95 presso lo studio dell' avv.to
BARILE GIOVANNI , che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
E
elett. dom. in Via Aiano di Sopra 4/A Capri Controparte_1 C.F._4 presso lo studio dell'avv.D'ANGIOLA GIANLUIGI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 14.10.2024 le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi .
MOTIVI DELA DECISIONE
1
1.Con atto di citazione regolarmente notificato , in qualità di coniuge di Parte_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Capri il 12.1.2011, e Persona_1
e in qualità di figli del predetto Parte_3 Parte_2 Per_1
, convenivano in giudizio , chiedendo la condanna al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis patiti a seguito del decesso del predetto congiunto, verificatosi mentre lavorava a Capri quale dipendente di fatto della di cui era legale rappresentante e Controparte_2 Controparte_1 responsabile del servizio di prevenzione e protezione, a causa della condotta colposa tenuta da quest'ultimo in violazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 36, comma 1, lett.
a), 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008
A fondamento delle domande, gli attori hanno esposto che era stato Controparte_1 definitivamente condannato per il reato di omicidio colposo ex art 589 c.p., avendo cagionato la morte di che accusava un malore per lo sforzo fisico Persona_2 compiuto nel trasportare un contenitore colmo di detriti. mentre lavorava a Marina
Piccola a Capri, come da sentenza penale della Corte di Appello di Napoli del
31.10.2017 n. 9886 divenuta irrevocabile a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 1465/2018 ; in tale sede era stata disposta la condanna la risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da determinarsi in separato giudizio, salva la corresponsione di una provvisionale di € 150.000,00.
Pertanto chiedevano a titolo di risarcimento del danno iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale, nella misura da determinarsi sulla base delle tabelle del
Tribunale di AN, il danno morale e psicofisico patito per l'evento luttuoso vissuto, nonchè a titolo di danno iure hereditatis il c.d. danno da lucida agonia o danno catastrofale, in ragione della sofferenza provata dalla vittima prima dell'exitus finale, il danno patrimoniale da lucro cessante in considerazione della perdita economica subita dai figli e dal coniuge e per le spese funerarie sostenute . Parte_1
Con comparsa di risposta si costituiva che eccepiva preliminarmente la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva degli attori, non avendo dimostrato la loro qualità, nonché la carenza di legittimazione passiva dello stesso, in quanto sarebbe stato convenuto in giudizio in proprio e non quale legale rappresentante della
[...]
e la prescrizione del credito, in considerazione del tempo decorso dai Controparte_2 fatti;
quindi, nel merito contestava radicalmente la pretesa attorea sia in ordine all'an che
2 al quantum debeatur, evidenziando che l'INAIL avrebbe già attribuito in favore della sig.ra una rendita annua . Pt_1
Concessi i termini dell'art 183 VI comma c.p.c. , il G.U. conferiva incarico al CTU dott.
per accertare il danno psicofisico patito dagli attori per effetto Persona_3 dell'evento luttuoso;
depositata la relazione peritale, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024, nella quale il GU assumeva la causa in decisione con i termini dell'art 190 c.p.c.
2.Preliminarmente va affermata la legittimazione attiva degli attori , Parte_1
e in qualità rispettivamente di coniuge e figli Parte_3 Parte_2 di come da certificato di stato famiglia integrale allegato in atti. Persona_1
Al riguardo, giova osservare che il certificato di stato di famiglia integrale secondo la giurisprudenza di legittimità costituisce documento idoneo ad attestare la sussistenza del vincolo coniugale e di parentela con i soggetti appartenenti al nucleo familiare, nonché la qualità di chiamati all'eredità .
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede ( cfr.Cassazione civile sez. III, 11/01/2021,
n.210.)
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto che sarebbe stato citato in proprio e non quale legale rappresentante della . Controparte_2
Ed invero la qualità di di legale rappresentante della suddetta società Controparte_1 emerge in modo chiaro ed inequivoco dal contenuto e dal tenore complessivo dell'atto introduttivo, ove viene rappresentata la vicenda ed indicato a chiare lettere che il convenuto era “ amministratore unico, rappresentate legale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della predetta società nonché Controparte_2 datore di lavoro del . Pertanto del tutto irrilevante è la mancata Persona_1
3 indicazione nella vocatio in ius del ruolo rivestito dal nell'ambito della Controparte_1 società, a fronte del contenuto complessivo dell'atto di citazione.
D'altro canto la qualità di legale rappresentante di è stata documentata Controparte_1 dai procuratori degli attori che fin dall'atto introduttivo hanno allegato la visura legale della Controparte_2
3.Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito.
Al riguardo, occorre considerare che il termine di prescrizione quinquennale ex art 2947
c.c. decorrente dal fatto illecito ovvero dal decesso di il 12.1.2011, Persona_1
è stato tempestivamente interrotto dalla costituzioni di , Parte_1 Parte_3
e quali parti civili nell'ambito del procedimento penale.
[...] Parte_2
Inoltre, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di
Napoli, n.9886/2017, con la pronuncia di rigetto della Corte di Cassazione del
13.6.2018 n. 15392 si è verificata la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale ex art 2953 c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “Nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del
"quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza
(nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione.” ( cfr.Cassazione civile sez. III, 18/06/2019,
n.16289)
4.Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La responsabilità di quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
e datore di lavoro di per la morte dello stesso verificatasi a causa
[...] Persona_1 delle mansioni estremamente faticose alle quali era stato adibito, senza averlo preventivamente sottoposto alle visite mediche prescritte ed informato dei rischi connessi, è stata definitivamente accertata con sentenza del Tribunale di Napoli n.
4 13058/2014, e della Corte di Appello di Napoli n. 9886/2017, passata in giudicato stante l'efficacia della sentenza penale in ambito civile prevista dall'art 651 co. 1° c.p.p
Al riguardo trova applicazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perchè il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il
Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del “quantum”, procedere ad una nuova valutazione nell' “an” della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art.
1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cass. civ., 9 marzo
2018, n. 5660).
La condanna generica irrevocabile, dunque, presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal
Giudice civile. Ciò in quanto, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte, “Il
Giudice penale, in tal caso, è stato infatti chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi
5 dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo – attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, rispetto al criterio del “più probabile che non” ritenuto sufficiente nel giudizio civile –, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonchè effetto vincolante quanto alla pronuncia di generica condanna al risarcimenti (cfr.Cass. Sez. 3, 27/08/2014 n. 18352
e Cass. civ., 9 marzo 2018, n. 5660).
5. Passando all'analisi delle poste di danno allegate in citazione, gli attori hanno diritto al ristoro del danno non patrimoniale, in quanto il fatto illecito imputabile al convenuto integra il reato previsto dall'art. 589 cod. pen. (cfr. combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen) e incide su interessi relativi alla persona umana tutelati dalla
Costituzione.
Il pregiudizio alla sfera personale lamentato dagli istanti consiste nella perdita del rapporto parentale. Con tale formula descrittiva si individuano quelle conseguenze negative di carattere esistenziale che derivano dalla morte di uno stretto congiunto.
Tale evento lede, in modo irreparabile, l'interesse “all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia” e quello “alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia” (cfr. Cass. n. 8827 del
31/05/2003). Si tratta di interessi di natura personale, direttamente protetti dagli artt.
2, 29 e 30 della Costituzione (danno evento).
I pregiudizi che in concreto possono derivare dalla lesione del rapporto parentale (danno conseguenza) consistono principalmente: - nello sconvolgimento, in senso peggiorativo, delle abitudini di vita del congiunto superstite;
- nel turbamento irreparabile dell'armonia familiare;
- nella sofferenza patita nel periodo immediatamente successivo all'evento luttuoso (danno definito “morale” dall'orientamento tradizionale della giurisprudenza); - nella sofferenza che accompagnerà il familiare superstite nel corso dell'intera sua esistenza.
6 Si tratta di conseguenze lesive tra loro intimamente connesse, che devono essere ristorate mediante l'attribuzione di un'unica somma di denaro al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 11/11/2008).
La prova dei danni summenzionati può essere desunta, in via presuntiva e salva la prova contraria, dallo stretto rapporto di parentela esistente tra la vittima primaria e coloro che agiscono per il risarcimento (cfr. Cass. n. 10823 del 11/05/2007, Cass. n. 16018 del
07/07/2010, Cass. n. 10527 del 13/05/2011). Infatti, “l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre
l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale” (cfr. Cass. n. 20188 del 22/07/2008; nello stesso senso, Cass. n. 1203 del
19/01/2007, Cass. n. 16018 del 07/07/2010, Cass. n. 3767 del 15/02/2018).
Dunque, per quanto riguarda, il danno in esame può ritenersi provato in considerazione del rapporto di coniugio e del rapporto di filiazione che legavano, rispettivamente,
a ed il primo ad e . Persona_1 Parte_1 Pt_3 Parte_2
Per la liquidazione del danno, la scrivente si avvale della tabella del Tribunale di AN dell'anno 2024; come osservato dal giudice di legittimità, quest'ultima costituisce un valido parametro di riferimento a cui ancorare la valutazione, necessariamente equitativa, del pregiudizio in esame (Cass. n. 10924 del 09/06/2020, Cass. n. 29495 del
14/11/2019, Cass. n. 27953 del 07/12/2020). Inoltre, l'applicazione della tabella di
AN è stata esplicitamente invocata dagli attori (vedi atto di citazione e comparsa conclusionale), sicché il suo utilizzo è imposto dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato .
La suddetta tabella ,recentemente modificata dall'Osservatorio di AN prevede l'attribuzione di una somma quale multiplo del punto di invalidità pari ad €3911,00, che è calcolata sulla base di un punteggio che varia in ragione del rapporto di parentela, dell'età della vittima e dell'avente diritto, del numero dei parenti stretti superstiti, e della sussistenza del rapporto di convivenza.
Per stabilire gli importi in concreto spettanti agli attori occorre considerare che: - al momento del decesso aveva 43 anni, la moglie aveva Persona_1 Parte_1
41 anni, mentre per quanto riguarda i figli, aveva 19 anni, e 15 e gli Pt_3 Pt_2 stessi convivevano con i genitori, ed il nucleo familiare era costituito da oltre tre persone.
7 Pertanto, considerato un legame affettivo di media intensità, non emergendo dall'istruttoria processuale peculiari riflessi negativi nella sfera esistenziale di ciascuno degli attori, atti a giustificare la massima liquidazione appare congruo riconoscere a ed il risarcimento nella misura media prevista dalle tabelle pari ad € Pt_2 Pt_3
301147,00 in favore di ciascuno ed € 277681,00 per . Parte_1
6. Inoltre all'esito della perizia medio legale svolta dal CTU nominato dott. Per_3
è emerso che la morte improvvisa di ha prodotto effetti
[...] Persona_1 traumatici sulla sfera psichica della moglie e del figlio causando un danno Pt_2 all'integrità psico-fsica degli stessi .
Segnatamente il CTU ha accertato che è affetta da ”un disturbo Parte_1 dell'adattamento con umore depresso e sintomi ansiosi di grado moderato” e tale patologia
è stata determinata sul piano eziologico dalla morte del marito, come illustrato nella relazione in atti ( relazione del 26.12.2022 pg 17,18).
Pertanto il perito ha stimato la lesione all'integrità psicofisica nella misura dell'8%, e l'invalidità temporanea nei seguenti termini: ITP al 75% di giorni 10, ITP al 50% di giorni
20, ITP al 25% di giorni 30.
Parimenti per , il CTU ha accertato che lo stesso ,” è affetto da un Parte_2 disturbo dell'adattamento complicato con sintomi ansiosi e disturbi da somatizzazione” e che tale patologia è stata causata dalla perdita del padre subita in giovane età.
La psicopatologia evidenziata ha determinato una lesione all'integrità psicofisica valutabile nella misura del 12%, mentre ha escluso un inabilità temporanea in quanto
“la condizione psicopatologica patita dal signor ha avuto uno sviluppo Parte_2 nel tempo con evoluzione delle varie complicanze per cui non è possibile evidenziare una inabilità temporanea”.
Per quanto concerne il CTU ha affermato che dalla morte di Parte_3
”è derivata allo stesso una lesione dell'integrità psicofisica a carattere Persona_1 transeunte, durata tre anni, che si è espressa in una sindrome depressiva mascherata da comportamento da etilista”, tuttavia non sono residuati dall'evento traumatico postumi permanenti.
La condizione psicopatologica ha determinato nel solo una inabilità Parte_3 temporanea che in assenza di postumi permanenti non dà luogo ad un danno risarcibile
Anche a i fini della quantificazione del danno psicofisico occorre fare riferimento alle tabelle del Tribunale di AN del 2024 .
8 In applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle va dunque riconosciuta a
, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 14490,00 per l'inabilità Parte_1 permanente ed € 2875,00,00 per inabilità temporanea, per un importo complessivo di €
17365,00 ed a titolo di risarcimento danni, la somma di € 31827,00 Parte_2 per l'inabilità permanente ed € 2485,80 per inabilità temporanea, per un importo complessivo di € 34312,80.
7.Passando ad esaminare il danno iure hereditatis la Suprema Corte ha ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo un'apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo ( cfr.Cass. n. 26727 del 2018; n. 21060 del 2016; n. 23183 del 2014; n. 22228 del 2014; n. 15491 del 2014) e di danno morale "terminale o catastrofale o catastrofico", ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi ( cfr.Cass. n. 13537 del 2014; n. 7126 del 2013; n. 2564 del
2012).
In particolare per danno catastrofale si intende il danno consistente nella "sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine"
(così Cass. Sez. 3, ord. 30 agosto 2019, n. 21837), ovvero una situazione in cui versa, almeno di regola, "la vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte", il quale subisce, pertanto, una "sofferenza di massima intensità anche se di durata contenuta" (così, in motivazione, Cass. sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n.
26972), avendo la vittima nello stato di agonia percezione della morte imminente.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione, anche in via presuntiva della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, - 02; Sez. 3, Sentenza
n. 16992 del 20/08/2015,).
Nel caso di specie ritiene questo Giudice che tale voce di danno non sia stata provata, dal momento che gli attori non hanno fornito, come era loro onere, alcuna specifica allegazione in ordine al tempo decorso tra il malore accusato dal ed il Controparte_3 decesso , ed alle condizioni fisiche in cui versava lo stesso in tale arco di tempo, tali da
9 consentirgli di avere un'effettiva percezione dell'evento mortale che lo aveva colpito e dell'imminente esito finale.
Né alcun elemento può trarsi dalle sentenze penali di primo e secondo grado, in relazione al reato di cui art 589 c.p.c. a carico di , che nel descrivere i Controparte_1 fatti, si limitano a riportare che il sentitosi male mentre stava lavorando, era Per_1 stato trasportato immediatamente all'ospedale Capilupi a Capri, che si trovava a breve distanza dal cantiere, ove il medico di turno non poteva prestare alcun soccorso, essendo costretto a constatare l'avvenuto decesso del Per_1
Analoghe considerazioni devono svolgersi per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante che gli attori avrebbero subito a seguito della perdita dell'apporto economico fornito dal con il proprio Persona_1 lavoro al mantenimento della moglie e dei figlio.
Ed invero, al riguardo del tutto carente è l'allegazione cui è tenuta parte attrice prima ancora dell'onere probatori , dal momento che non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla qualifica lavorativa di alla sussistenza di uno stabile Persona_1 rapporto di lavoro, alla retribuzione mediamente percepita mensilmente.
Per contro occorre considerare da un lato, che dalla sentenza del Tribunale di Napoli
n. 13058/2014, e della Corte di Appello di Napoli n. 9886/2017 è emerso che era un dipendente di mero fatto della non Persona_1 Controparte_2 sussistendo un regolare e stabile contratto di lavoro, e d'altro è verosimile ritenere che i figli e dopo poco tempo dalla morte del padre abbiano iniziato a Pt_3 Pt_2 lavorare, rendendosi economicamente autonomi .
A ciò si aggiunga che per quanto riguarda a seguito del sinistro di cui è Parte_1 stato vittima la stessa percepisce, come documentato da Persona_1 controparte, una rendita annua erogata dall'INPS che ha in questo modo integrato le sue condizioni reddituali.
Parimenti vai rigettata la domanda di risarcimento delle spese funerarie sostenute dagli attori, in assenza di documentazione atta a provare l'an ed il qauntum delle stesse.
8.In definitiva quindi sulla base dell'analisi fin qui svolta, va Controparte_1 condannato al pagamento a titolo di danno iure proprio in favore di di € Parte_1
277681,00 per danno parentale ed € 17365,00 per danno non patrimoniale, in favore di di € 301147,00 per danno parentale, ed € 34312,80 per danno Parte_2 non patrimoniale, ed in favore di di € 301147,00 per danno Parte_3 parentale, detratta la somma di € 50.000,00 già corrisposta in favore di ciascuno a titolo di provvisionale .
10 Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché
Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore degli attori degli interessi al tasso legale dalla data del decesso di (12.1.2011) , su ciascuno degli importi sopra Persona_1 indicati a titolo di danno iure proprio in base agli indici ISTAT, al 12.1.2011 -quale momento in cui è insorto il danno iure proprio e, quindi, anno per anno, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
9.Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificato dal DM
147 del 2022 per lo scaglione di valore da € 520.000,00 ad € 1000.001,00, riducendo ai minimi i compensi perla fase istruttoria e decisionale in considerazione dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU rimangono definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Casoria, in persona del G.M., Dr. Maria Rosaria
Giugliano, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n 20116/2020 del
R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni ogni contraria istanza disattesa, così
11 provvede:
1. accoglie le domande proposte dagli attori nei confronti di , quale Controparte_1 legale rappresentante della per quanto di ragione;
Controparte_2 per l'effetto:
2. condanna ,al pagamento a titolo di danno iure proprio in favore di Controparte_1
di € 277681,00 per danno parentale ed € 17365,00 per danno non Parte_1 patrimoniale, in favore di di € 301147,00 per danno parentale, ed € Parte_2
34312,80 per danno non patrimoniale, ed in favore di di € 301147,00 Parte_3 per danno parentale, detratta per ciascuno la somma di € 50.000,00 già corrisposta a titolo di provvisionale;
3.rigetta le altre domande di risarcimento del danno;
4. . condanna alla corresponsione degli interessi al tasso legale dalla Controparte_1 data del decesso di (12.1.2011) e fino al deposito della presente Persona_1 sentenza, su ciascuno degli importi liquidati al capo 2. ma devalutato, in base agli indici ISTAT, alla data del 12.1.2011 e, quindi, anno per anno, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate;
5. condanna altresì al pagamento degli interessi legali sulle somme Controparte_1 indicate al capo 2 dalla data del deposito della presente sentenza fino al soddisfo;
6. condanna al pagamento delle spese processuali in favore degli attori Controparte_1 che liquida in complessivi € 18420,00 per competenze professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge da attribuire all'avv. Giovanni Barile dichiaratosi antistatario.
7. pone definitivamente le spese di CTU come liquidate con separato decreto a carico di . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 1.2.2025 Il Giudice
Dr. Maria Rosaria Giugliano
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