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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 871/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
13.01.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. tra
, con l'avv. Ottone Martelli;
Parte_1
opponente
e
(P. Iva Gruppo RU AL , C.f. ), società CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di RU S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'AL del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, per mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1940/2022 emesso dal Tribunale Parte_1 di Cosenza in data 30.12.2022 e notificato in data 17.01.2023, ottenuto dalla società per la somma di €.18.748,33 oltre interessi e spese e compenso della CP_1
procedura, quale cessionaria del credito vantato dalla società in forza del Controparte_2 rapporto contrattuale n.10042781, sottoscritto dalla opponente, precedentemente ceduto ad Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'istante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, in difetto di prova della inclusione del credito nelle cessioni indicate in monitorio, la prescrizione del credito e la mancanza dei requisiti di certezza del credito.
Ha resistito all'opposizione la società opposta, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Concessa la provvisoria esecuzione ed espletata la mediazione, la causa viene per la decisione.
L'opposizione è fondata, per le ragioni che seguono.
Occorre procedere con priorità al vaglio del primo motivo di censura, relativo alla insussistenza del difetto di legittimazione attiva in capo alla società odierna appellata, in quanto assorbente di tutte le altre contestazioni del credito.
Sul punto, sia consentito evidenziare che la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposta, attrice in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.. Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. Civ., Sez. III,
31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I,
22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del
2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine da due contratti di finanziamento contrassegnati al medesimo n. 5020286 stipulati con la società
[...]
Parte_2
Nella ricostruzione fornita dalla società oggi appellata il credito derivante dal contratto per cui è causa avrebbe subito i seguenti passaggi: dalla società Unicredit Credit
Management Bank S.p.a. alla società dalla Società Controparte_3 CP_3 alla società
[...] Controparte_1
E tuttavia, risulta depositato il solo estratto del contratto di cessione da Controparte_3 ad mentre con riferimento alla I cessione non è stata fornita alcuna prova della CP_1
esistenza del contratto di cessione crediti e della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Detto altrimenti, la società ha depositato soltanto l'estratto dell'avviso di CP_1
cessione di crediti da di talchè, in difetto di dimostrazione certa del precedente CP_3 trasferimento alla cedete, non risulta provato se e come quest'ultima lo abbia a sua volta acquistato dall'originaria parte mutuante del finanziamento.
Né tale prova può considerarsi raggiunta dalla mera circostanza che sia in Controparte_1 possesso del contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_1 Controparte_4
Gruppo Unicredit atteso che costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass. n. 2780/2019).
In difetto di prova della titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, ai minimi tabellari, stante il limitato perimetro del giudizio. Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, , deve disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ ACCOGLIE l'OPPOSIZIONE e per l'effetto REVOCA il d.i. opposto;
➢ CONDANNA la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nell'importo prenotato a debito, quanto agli esborsi vivi, ed in € 2.540,00 quanto ai compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'erario.
Cosenza, 10.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 871/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
13.01.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. tra
, con l'avv. Ottone Martelli;
Parte_1
opponente
e
(P. Iva Gruppo RU AL , C.f. ), società CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di RU S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca
d'AL del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, per mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1940/2022 emesso dal Tribunale Parte_1 di Cosenza in data 30.12.2022 e notificato in data 17.01.2023, ottenuto dalla società per la somma di €.18.748,33 oltre interessi e spese e compenso della CP_1
procedura, quale cessionaria del credito vantato dalla società in forza del Controparte_2 rapporto contrattuale n.10042781, sottoscritto dalla opponente, precedentemente ceduto ad Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'istante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, in difetto di prova della inclusione del credito nelle cessioni indicate in monitorio, la prescrizione del credito e la mancanza dei requisiti di certezza del credito.
Ha resistito all'opposizione la società opposta, chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
Concessa la provvisoria esecuzione ed espletata la mediazione, la causa viene per la decisione.
L'opposizione è fondata, per le ragioni che seguono.
Occorre procedere con priorità al vaglio del primo motivo di censura, relativo alla insussistenza del difetto di legittimazione attiva in capo alla società odierna appellata, in quanto assorbente di tutte le altre contestazioni del credito.
Sul punto, sia consentito evidenziare che la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposta, attrice in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.. Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. Civ., Sez. III,
31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I,
22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del
2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine da due contratti di finanziamento contrassegnati al medesimo n. 5020286 stipulati con la società
[...]
Parte_2
Nella ricostruzione fornita dalla società oggi appellata il credito derivante dal contratto per cui è causa avrebbe subito i seguenti passaggi: dalla società Unicredit Credit
Management Bank S.p.a. alla società dalla Società Controparte_3 CP_3 alla società
[...] Controparte_1
E tuttavia, risulta depositato il solo estratto del contratto di cessione da Controparte_3 ad mentre con riferimento alla I cessione non è stata fornita alcuna prova della CP_1
esistenza del contratto di cessione crediti e della pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Detto altrimenti, la società ha depositato soltanto l'estratto dell'avviso di CP_1
cessione di crediti da di talchè, in difetto di dimostrazione certa del precedente CP_3 trasferimento alla cedete, non risulta provato se e come quest'ultima lo abbia a sua volta acquistato dall'originaria parte mutuante del finanziamento.
Né tale prova può considerarsi raggiunta dalla mera circostanza che sia in Controparte_1 possesso del contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_1 Controparte_4
Gruppo Unicredit atteso che costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito (Cass. n. 2780/2019).
In difetto di prova della titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna opposta e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa, ai minimi tabellari, stante il limitato perimetro del giudizio. Rilevato, tuttavia, che trattasi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, , deve disporsi che il pagamento sia eseguito a favore dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ ACCOGLIE l'OPPOSIZIONE e per l'effetto REVOCA il d.i. opposto;
➢ CONDANNA la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole nell'importo prenotato a debito, quanto agli esborsi vivi, ed in € 2.540,00 quanto ai compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'erario.
Cosenza, 10.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei