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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5327 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Claudia Consarino
-appellante-
E
(c.f. ), con l'avvocato Alessandro Palasciano CP_1 C.F._1
-appellato-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro;
pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 27/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 6/7/2016, proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2016, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro, con il quale veniva condannato a pagare, in favore della , la somma Parte_1
Pag. 1 a 12 complessiva di € 3.920,00, oltre interessi legali, spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di falegnameria commissionati nel settembre-ottobre 2014 ed analiticamente indicati nella fattura n. 1 dell'1/2/2016.
A sostegno della domanda, eccepiva: la mancanza di prova dei suddetti lavori e del corrispettivo pattuito;
la non effettuazione a regola d'arte di parte delle opere;
di aver corrisposto complessivamente all'opposto somme per € 4.800,00.
Nel giudizio di prime cure, si costituiva la Dis.Eco di , eccependo Parte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa oralmente e documentalmente, il Giudice di Pace di Catanzaro, con la sentenza n. 1089/2018, qui impugnata, accoglieva l'opposizione e, ritenendo insussistente il credito azionato in via monitoria, revocava il decreto ingiuntivo n. 570/2016 e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata appellata dalla , che ne ha chiesto Parte_1 la riforma, sulla base dei motivi articolati nell'atto di citazione introduttivo dell'odierna fase, deducendo: a) la nullità della sentenza per mancanza di motivazione;
b) l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto l'inesistenza del credito vantato nei confronti dell'appellato; c) il travisamento delle prove e, in particolare, l'attribuzione di rilievo probatorio alle testimonianze de relato actoris rese dai testi della controparte;
d)
l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 2226 c.c., in ordine alla questione relativa alla cattiva esecuzione dei lavori.
L'appellato ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione e ne ha domandato il rigetto, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'appello è fondato.
Occorre premettere, data la struttura del giudizio introdotto dinanzi al Giudice di
Pace, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione,
Pag. 2 a 12 che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass.,
19 ottobre 2015, n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come una impugnazione del medesimo, limitata alla sola verifica della legittimità della sua emissione, bensì si estende all'intero rapporto controverso, priva di rilevanza è la questione relativa alla correttezza della fatturazione effettuata dall'opposto (odierno appellante).
Ciò che è, invece, oggetto di controversia e che, dunque, costituisce il thema decidendum ed il thema probandum, è la sussistenza – o meno – del credito dedotto in lite.
Applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, si rileva come la abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, dimostrando, innanzitutto, Pt_1 la fonte dell'obbligazione dell'appellato.
Il teste , ex dipendente dell' e collaboratore di quest'ultimo, ha _1 Pt_1 riferito di aver assistito personalmente, presso il laboratorio del suo datore di lavoro, all'incontro tra questi ed il , avvenuto nel periodo settembre/ottobre 2014, nel corso CP_1 del quale le parti hanno concordato che l'appellante avrebbe dovuto eseguire dei lavori consistenti nel restauro di una vetrina, di una servante e di un tavolino in teak, nella modifica del colore dei mobili suddetti, nel restauro di un comò, con inversione dell'apertura delle ante, e di un piano di una scrivania di epoca neorinascimentale, nonché la disinfestazione,
Pag. 3 a 12 mediante utilizzo di antitarlo con atmosfera modificata, dei mobili indicati nella fattura n.
1/2016. Il teste ha, poi, confermato che il corrispettivo per l'esecuzione delle opere venne pattuito in € 3.920,00 e che i mobili vennero consegnati nel dicembre 2014, mediante la ditta di trasporti avendo, peraltro, egli stesso provveduto al loro imballaggio (cfr. verbale Pt_2
d'udienza del 28/6/2017).
Né sono emersi elementi tali da sconfessare il narrato del teste o da minarne _1
l'attendibilità, non essendo evincibile un suo interesse diretto, concreto ed attuale rispetto all'esito della lite (dovendosi ribadire in questa sede che l'interesse che determina l'incapacità
a testimoniare deve essere tale da consentire la partecipazione del teste al giudizio, essendo, per contro irrilevante, un interesse di mero fatto che, nella fattispecie, non pare comunque ravvisabile, avendo il escluso di avere ragioni di credito nei confronti dell' e _1 Pt_1 non essendo state acquisite risultanze di segno contrario).
Peraltro, quanto dichiarato dal teste circa la consegna dei mobili nel mese di _1 dicembre 2014, è corroborato dall'escussione del teste il quale ha Testimone_2 confermato, in qualità di titolare della ditta dei trasporti, che i mobili interessati dai lavori commissionati dall'appellato vennero consegnati a quest'ultimo nel mese di dicembre 2014, alla presenza di , moglie del , la quale, per come riferito dagli operai Testimone_3 CP_1 del nulla ebbe da eccepire all'atto della consegna (cfr. verbale d'udienza del Pt_2
28/6/2017).
Infine, ulteriore sostegno al narrato del teste è dato dall'escussione del teste _1
, estraneo rispetto alle parti in causa e presente al momento della Testimone_4 consegna dei mobili, il quale ha confermato l'epoca della suddetta consegna (dicembre
2014), la presenza della sola moglie del e non anche di quest'ultimo, l'assenza di CP_1 obiezioni mosse dalla (cfr. verbale d'udienza del 28/6/2017). Tes_3
Appare, pertanto, sufficientemente provato sia che il commissionò CP_1 all' , nel settembre/ottobre 2014, i lavori compendiati nella fattura n. 1/2016, per un Pt_1 corrispettivo di € 3.920,00, sia che le opere vennero consegnate nel dicembre 2014, mediante la ditta di trasporti Pt_2
Pag. 4 a 12 Né, a smentire il quantum del credito vantato dall'appellante, possono valere le considerazioni effettuate dal , circa lo scarso valore del mobilio su cui l'appellante CP_1 ha operato.
Gli scontrini prodotti in primo grado, dai quali emergono tre acquisti di importo pari ad € 450,00, € 270,00 ed € 118,00, effettuati presso la di , non CP_2 Persona_1 contengono indicazioni tali da ricondurli univocamente alla vetrina, alla servante o al tavolino in teak e non sono, dunque, idonei a comprovare l'effettivo valore degli stessi.
A fronte di siffatte risultanze, nonché dell'allegazione, da parte del creditore, dell'inadempimento del debitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, sarebbe spettato all'odierno appellato dedurre e dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa.
Detto onere, tuttavia, non è stato assolto.
In particolare, alcuna rilevanza può avere l'eccepita esecuzione delle opere non a regola d'arte, sia perché, in parte, le doglianze dell'appellato si riferiscono all'esecuzione di lavori diversi rispetto a quelli di cui alla fattura n. 1/2016 e, quindi, estranei dal perimetro del presente giudizio (cucina su misura e mobile bagno – sulla espressa esclusione della cucina dai lavori di cui alla fattura n. 1/2016, cfr. teste : “Specifico che nella somma _1 di € 3.920,00 non erano compresi i lavori relativi alla cucina”), sia perché, per la parte relativa alle opere oggetto di causa, è maturata la decadenza di cui all'art. 2226 c.c.
(ritualmente eccepita dall'appellante in primo grado e su cui il Giudice di pace ha, in effetti, omesso qualsivoglia pronuncia).
La disposizione appena richiamata prescrive che “L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna”.
Orbene, nel caso di specie, al netto dei vizi inerenti ai mobili della cucina e del bagno
(oggetto di un diverso contratto d'opera, che ha avuto, peraltro, esecuzione nel mese di
Pag. 5 a 12 giugno 2015 – cfr. teste ), le difformità lamentate dall'appellato nell'esecuzione delle _1 opere affidate all'appellante consistono nella inversione delle ante di un mobile della camera da letto, senza la realizzazione delle fessure per la chiusura a chiave, e nella scorretta lucidatura dei mobili.
Si tratta, dunque, di difetti immediatamente percepibili all'atto della consegna dei mobili, nel corso della quale, tuttavia, come ricostruito in sede di istruttoria orale, la moglie del non sollevò alcuna contestazione: sicché l'opera doveva ritenersi CP_1 complessivamente accettata, con conseguente liberazione del prestatore d'opera da eventuali responsabilità per i vizi dei lavori.
Peraltro, anche a voler considerare dette difformità occulte, non è emerso che, a fronte della consegna dei mobili effettuata nel dicembre 2014, l'appellato abbia mai contestato alcunché all'appellante nei termini previsti dall'art. 2226, co. 2, c.c.: la prima rimostranza mossa dal committente, infatti, è la raccomandata del 16/2/2016 (a distanza di più di un anno dalla consegna delle opere), con la quale è stata riscontrata la richiesta di pagamento della CP_3
per come affermato da Cass. 24400/2015, “l'art. 1667 c.c., ma lo stesso vale per
[...] la normativa di cui all'art. 2226 c.c., specifica che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro (otto giorni e/o) sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Ciò significa che il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226 c.c., e/o dell'art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perché sarebbe facilmente superabile”.
Dunque, in base a tale condivisibile principio giurisprudenziale, l'appellato non poteva opporre le difformità e i vizi dell'opera in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”, in mancanza di prova della tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità.
Pag. 6 a 12 Del resto, è vero che, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (cfr. Cass. 19979/2024, che richiama Cass. 7041/2023 e 9333/2004). Tuttavia, va evidenziato che tale orientamento giurisprudenziale consente al committente di opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera (mediante eccezione di inadempimento) anche laddove la domanda di garanzia sia prescritta, ma non a prescindere dalla tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi
(necessaria secondo Cass. 24400/2015).
Da quanto sin qui esposto, consegue che, non essendovi prova che il committente abbia tempestivamente denunciato all'appellante i difetti delle opere realizzate, l'appellato
è decaduto dalla possibilità di opporre al creditore eccezione di inadempimento circa l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori affidati.
Né può sostenersi che l' abbia cercato di porre rimedio ai vizi riscontrati, con Pt_1 ciò assumendo una autonoma obbligazione soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. n. 25541/2015).
Ed invero l'appellato ha sostenuto in primo grado che “solo per ammortizzare i disagi ed i danni causati nel montaggio della cucina e di quant'altro contestato, era stato consentito di effettuare una pulizia ed una lucidatura dei mobili in teak (di scarso valore;
vds scontrini di acquisto) a tinta degli altri mobili di maggior pregio, il tutto per euro
200,00: il risultato è stato che i mobili sono risultati rossicci e a chiazze, altro che lavoro a regola d'arte” (cfr. pag. 7 dell'opposizione).
La deduzione, tuttavia, si scontra: a) con il dato per il quale i lavori relativi ai mobili della cucina sono stati effettuati nel giugno 2015 (cfr. teste ), mentre le opere di cui _1 alla fattura n. 1/2016 sono state consegnate a dicembre 2014; sicché appare poco plausibile che queste ultime siano state effettuate per porre rimedio ai vizi relativi ai primi;
b) con la constatazione per cui, in ogni caso, manca la prova che l' si sia impegnato a porre Pt_1 rimedio alle difformità relative alle opere di cui alla fattura n. 1/2016.
Pag. 7 a 12 Sul punto, nessuno dei testi addotti da parte opponente è stato in grado di riferire circostanze utili ai fini della decisione.
Nello specifico, la teste ha riferito di aver assistito in una circostanza, Testimone_5 plausibilmente nel 2015, ad una discussione tra il e l' , nel corso della quale CP_1 Pt_1 il primo lamentava il ritardo nell'esecuzione dei mobili della cucina ed il fatto che detti mobili non erano in asse e non erano di colore uguale agli altri (cfr. verbale d'udienza del
286/2017).
Il teste ha dichiarato di non essere stato presente nel momento in Testimone_6 cui l'appellato contestò all'appellante la non corretta esecuzione dei lavori (cfr. verbale d'udienza del 286/2017).
Il teste ha esposto di aver assistito anch'egli, nel 2015 (in una data Tes_7 imprecisata) ad una discussione durante la quale il lamentava lo scarso impegno CP_1 dell'appellante circa i tempi di consegna di alcuni lavori non finiti nella cucina, nonché la non corretta esecuzione dei lavori sugli altri mobili (cfr. verbale d'udienza del 286/2017).
Posto che, dall'istruttoria orale, sembra emerso che la discussione tra le parti circa difetti dei lavori effettuati sui mobili dell'appellato sia insorta soltanto nell'anno 2015, nessuno dei testi ha riferito di un espresso impegno dell'appellante, finalizzato a rimuovere vizi o difformità nelle opere realizzate.
Deve, pertanto, ritenersi applicabile la decadenza di cui all'art. 2226 c.c. e non l'ordinaria prescrizione decennale. E non essendo stata dimostrata la tempestività della denunzia dei difetti (che era onere del committente fornire), le doglianze dell'appellato circa la non corretta esecuzione delle opere da parte dell'appellante non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria di quest'ultimo.
Infine, non è emerso che l'appellato abbia adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, essendo rimasta, peraltro, indimostrata finanche la circostanza che il CP_1 corrispose all' l'importo di € 4.800,00. Pt_1
Posto che, all'esito delle deposizioni testimoniali, non è emerso neppure se detta somma riguardasse soltanto i lavori della cucina o fosse comprensiva anche delle opere di cui alla fattura n. 1/2016 (nulla hanno saputo riferire in merito i testi e il teste Tes_5 Tes_6
Pag. 8 a 12 ha espressamente escluso che l'importo di € 3.920,00 pattuito in sua presenza _1 comprendesse anche i lavori relativi alla cucina;
il teste ha dichiarato genericamente Tes_7 che, su € 4.800,00, € 400,00 era il compenso dell' , mentre la restante somma era Pt_1 destinata all'acquisto dei materiali, salvo poi, subito dopo, contraddirsi affermando di non ricordare che il compenso di fosse effettivamente di € 400,00), l'effettiva Pt_1 corresponsione dell'importo non è stata in alcun modo confermata, non essendo all'uopo idonee a corroborare gli assunti dell'opponente le propalazioni rese dai testi e Tes_5 Tes_6
i quali hanno appreso le circostanze relative al pagamento di € 4.800,00 direttamente dallo stesso Regolo (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/02/2025, n.4530: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
Il teste , invece, ha dedotto di aver assistito alla corresponsione di € 300,00 in Tes_7 contanti, ma nulla ha chiarito in ordine all'imputazione del pagamento, dal momento che, anche in tal caso, il Notaro ha appreso direttamente dal che la dazione della suddetta CP_1 cifra era il saldo del corrispettivo dei lavori commissionati all'appellante, pari a complessivi
€ 4.800,00.
Del resto, appare inverosimile, alla luce della qualità delle parti, dell'entità dell'importo erogato dal committente e dell'andamento anomalo del rapporto (in ragione dei dedotti ritardi e difetti nell'esecuzione delle opere), che l'appellato non abbia fatto in modo di ottenere, dal creditore, le ricevute delle somme via via incassate.
In definitiva, la pretesa creditoria vantata dall'appellante è fondata.
Ne consegue che, in riforma della sentenza gravata, l'opposizione spiegata da CP_1
avverso il d.i. n. 570/2016 deve essere respinta.
[...]
3. Dalla riforma della decisione impugnata discende l'obbligo, per l'appellato, integralmente vittorioso in primo grado, di restituire alla odierna parte appellante quanto da quest'ultima versato in suo favore in esecuzione della pronuncia medesima, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento.
Pag. 9 a 12 Quanto all'entità della restituzione, l'appellante ha dedotto e documentato di aver versato, in favore del procuratore dell'appellato, la somma complessiva di € 2.500,00
(mediante cinque bonifici di € 500,00 ciascuno, effettuati in data 7/5/2019, 6/6/2019,
9/7/2019, 29/7/2019 e 13/9/2019 – cfr. documenti allegati alle note di trattazione scritta del
28/10/2020).
Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (vedi, tra le altre, Cass. n. 5391/2013; cfr. anche Cass.
n.21699/2011: «Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento»).
Al riguardo, deve essere, esclusa l'inammissibilità della suddetta domanda: l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. ord.
5.2.2024 n.
3187; Cass.
3.8.2004 n. 14816; Cass.
8.8.2002 n. 12011).
Orbene, nel caso di specie, la domanda di restituzione azionata dalla parte appellante
è stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note di trattazione scritta del
28/10/2020), sulla base di pagamenti effettuati dopo la notificazione dell'atto di appello e
Pag. 10 a 12 sotto questo profilo va esclusa, alla luce della giurisprudenza appena ricordata, la tardività della stessa (e la tardività della produzione documentale posta a corredo dell'istanza, in quanto anch'essa sopravveniente rispetto alla pendenza della lite).
4. Dalla riforma, sia pur parziale, della sentenza discende, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo:
per il primo grado di giudizio, € 1.205,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, nella versione applicabile ratione temporis, tenuto conto della tipologia di controversia (giudizio dinanzi al giudice di pace), del suo valore (€ 3.920,00), delle singole fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e del medio tariffario;
per il secondo grado di giudizio, € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€
3.920,00), delle singole fasi del giudizio (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto svolgimento) e del medio tariffario.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla di , avverso la sentenza n. 1089/2018 del Parte_1 Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: a) rigetta l'opposizione proposta da;
b) conferma e CP_1 dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 570/2016, emesso dal Giudice di Pace di
Catanzaro;
Pag. 11 a 12
2. condanna parte appellata alla restituzione, in favore della parte appellante, della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3. condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 1.205,00 per onorari, oltre accessori di legge;
e per il secondo grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 16/09/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 12 a 12