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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2342/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2342/2024
avente ad oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Zeno Perinelli ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto rimessa in decisione con ordinanza di data 20 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. Pronunzia sullo status. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in matrimonio civile a Saint Vincent
(AO) il 24.02.2004, come da atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Saint Vincent (AO) del registro degli atti di matrimonio, al n. 3 Parte I
Serie Uff., ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito. 2. Condizioni del divorzio.
1. I coniugi continueranno a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro e serbandosi reciproco rispetto;
2. I medesimi prestano reciproco consenso al rilascio di documenti propri e del figlio, validi per l'espatrio;
3. L'alloggio coniugale di proprietà del marito sito a Saint Vincent frazione Le
Tours n. 2 è assegnato definitivamente al marito che continuerà ad abitarlo;
4. Il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi ed avrà residenza Per_1 anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo desidera compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e sportive del minore. Il figlio minore trascorrerà con i genitori le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previa comunicazione all'altro coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. Il signor verserà, a titolo di mantenimento, in favore del figlio minore, un CP_1 assegno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, di € 432,00 mensili (300,00
€ rivalutati al 30.10.2024) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il 10 di ogni mese, il signor contribuirà, inoltre, al versamento del 50% delle spese mediche, CP_1 scolastiche, ludiche e sportive, previamente concordate tra i coniugi o debitamente documentate, entro la fine del mese successivo al loro pagamento”.
per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, la ricorrente – permesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con il Sig. in data 24 febbraio 2004, Controparte_1 dalla cui unione è nato il figlio (16 novembre 2006) – ha chiesto pronunciarsi lo Per_1 scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione.
La ricorrente ha esposto che, con decreto di omologa di data 5 luglio 2011, il Tribunale di Aosta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, diritto Per_1 di visita paterno secondo liberi accordi e obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio nessuno si è costituito per la parte convenuta e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
A seguito della prima udienza, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'articolo 473bis.22 c.p.c., confermando le condizioni previste in sede di separazione dal Tribunale di Aosta.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate ed è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 20 maggio 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto del Tribunale di Aosta di data 5 luglio 2011, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione, come corroborato anche dalla condotta processuale serbata dal sig. . Controparte_1
Nulla deve essere disposto in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e visite del figlio in quanto divenuto maggiorenne nelle more del procedimento. Per_1
Quanto al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, ritiene il Collegio congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma richiesta di euro
432,00 – pari alla somma di euro 300,00 già posta a suo carico in sede di separazione e rivalutata secondo gli indici Istat – tenuto conto dell'età del ragazzo e delle sue correlate esigenze nonché alla luce della condizione reddituale paterna, come risultante dagli atti di causa (dalla documentazione versata in atti risulta che il padre, negli ultimi tre anni, ha percepito redditi di pensione erogati dal sostituto INPS, che nell'anno 2024 sono stati pari ad Euro 23.291, cfr. nota depositata dall'Agenzia delle Entrate in data 11 aprile 2025). Va, inoltre, in questa sede confermato il riparto delle spese straordinarie a metà tra i genitori, come già concordato dalle parti in sede di separazione.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e delle questioni giuridiche affrontate nonché considerato che il convenuto, non costituendosi, non aggravato la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) in Saint Vincent (AO) il 24 febbraio 2004, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Saint Vincent (AO), Parte I, n.
3, Anno 2004;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 432,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a Parte_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive, previamente concordate tra i coniugi o debitamente documentate, entro la fine del mese successivo al loro pagamento;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2342/2024
avente ad oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Zeno Perinelli ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto rimessa in decisione con ordinanza di data 20 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “
1. Pronunzia sullo status. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in matrimonio civile a Saint Vincent
(AO) il 24.02.2004, come da atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Saint Vincent (AO) del registro degli atti di matrimonio, al n. 3 Parte I
Serie Uff., ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito. 2. Condizioni del divorzio.
1. I coniugi continueranno a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro e serbandosi reciproco rispetto;
2. I medesimi prestano reciproco consenso al rilascio di documenti propri e del figlio, validi per l'espatrio;
3. L'alloggio coniugale di proprietà del marito sito a Saint Vincent frazione Le
Tours n. 2 è assegnato definitivamente al marito che continuerà ad abitarlo;
4. Il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi ed avrà residenza Per_1 anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo desidera compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche e sportive del minore. Il figlio minore trascorrerà con i genitori le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previa comunicazione all'altro coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno.
6. Il signor verserà, a titolo di mantenimento, in favore del figlio minore, un CP_1 assegno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, di € 432,00 mensili (300,00
€ rivalutati al 30.10.2024) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il 10 di ogni mese, il signor contribuirà, inoltre, al versamento del 50% delle spese mediche, CP_1 scolastiche, ludiche e sportive, previamente concordate tra i coniugi o debitamente documentate, entro la fine del mese successivo al loro pagamento”.
per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, la ricorrente – permesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con il Sig. in data 24 febbraio 2004, Controparte_1 dalla cui unione è nato il figlio (16 novembre 2006) – ha chiesto pronunciarsi lo Per_1 scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione.
La ricorrente ha esposto che, con decreto di omologa di data 5 luglio 2011, il Tribunale di Aosta ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, diritto Per_1 di visita paterno secondo liberi accordi e obbligo a carico del padre di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio nessuno si è costituito per la parte convenuta e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
A seguito della prima udienza, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'articolo 473bis.22 c.p.c., confermando le condizioni previste in sede di separazione dal Tribunale di Aosta.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e acquisizione di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate ed è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza di data 20 maggio 2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto del Tribunale di Aosta di data 5 luglio 2011, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione, come corroborato anche dalla condotta processuale serbata dal sig. . Controparte_1
Nulla deve essere disposto in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e visite del figlio in quanto divenuto maggiorenne nelle more del procedimento. Per_1
Quanto al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, ritiene il Collegio congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma richiesta di euro
432,00 – pari alla somma di euro 300,00 già posta a suo carico in sede di separazione e rivalutata secondo gli indici Istat – tenuto conto dell'età del ragazzo e delle sue correlate esigenze nonché alla luce della condizione reddituale paterna, come risultante dagli atti di causa (dalla documentazione versata in atti risulta che il padre, negli ultimi tre anni, ha percepito redditi di pensione erogati dal sostituto INPS, che nell'anno 2024 sono stati pari ad Euro 23.291, cfr. nota depositata dall'Agenzia delle Entrate in data 11 aprile 2025). Va, inoltre, in questa sede confermato il riparto delle spese straordinarie a metà tra i genitori, come già concordato dalle parti in sede di separazione.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e delle questioni giuridiche affrontate nonché considerato che il convenuto, non costituendosi, non aggravato la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) in Saint Vincent (AO) il 24 febbraio 2004, trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Saint Vincent (AO), Parte I, n.
3, Anno 2004;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 432,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a Parte_1 entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive, previamente concordate tra i coniugi o debitamente documentate, entro la fine del mese successivo al loro pagamento;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina