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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8907 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 10714/2023 Verbale dell'udienza del 7/10/2025 È presente per la Sig.ra l'avv. Fabio Fucile per delega dell'avv. Antonio Parte_1
Fucile. E altresì presente per e per essa la sua mandataria l'Avv. Controparte_1
SC ZZ. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Fucile si riporta ai propri scritti tutti ivi comprese le note depositate telematicamente in data 6.10.2025 e richiede l'integrale accoglimento delle istanze, eccezioni, documenti e conclusioni ivi formulate. Impugna tutto quanto "ex adverso" prodotto, dedotto e depositato in quanto infondato sia in fatto nonché in diritto. In particolare, impugna le avverse note in quanto, tra l'altro, non autorizzare. Reitera la richiesta di prova per interpello testi come meglio articolata nelle memorie ex art. 183, cpc II termine, nonché si insiste per la nomina di un C.t.u. L'Avv. ZZ conclude affinchè il Tribunale voglia rigettare l'opposizione proposta siccome inammissibile per difetto di legittimazione dell'opponente e per inopponibilità alla procedura espropriativa del contratto di locazione stipulato in forza di procura speciale in favore del Sig. ed infondata anche nel merito, con vittoria di spese e Parte_2 compensi del giudizio. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 10714 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Fucile, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Piazzale Tecchio n. 45, OPPONENTE E c.f.: in persona del l.r.p.t., e per essa la Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SC ZZ, presso il cui studio CP_3 elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6, OPPOSTA NONCHE'
, Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] CP_6 Parte_2
OPPOSTI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione agli Parte_1 atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del 17.11.2022, comunicata in data 18.11.2022, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 958/1995, intrapresa da oggi , Controparte_7 Controparte_1 contro ed avente ad oggetto l'immobile sito in Marano di Napoli, alla via CP_6
Lazio, n. 31, identificato catastalmente al foglio 7, p.lla 109, sub 30, nella parte in cui si autorizzava il pagamento della somma pari ad € 75.000,00 quale indennità di occupazione del detto immobile, in favore del creditore fondiario. La sig.ra ha dedotto, in buona sostanza, l'inesistenza del diritto del creditore a Pt_1 percepire per intero i frutti derivanti dal contratto di locazione stipulato in data 1.9.2014 e registrato il 25.9.2014 tra il sig. , nella qualità di procuratore speciale di Parte_2
, ed il Centro Revisioni Carbone s.r.l., in quanto la locazione riguarda non CP_6 solo l'immobile pignorato (foglio 7, p.lla 109, sub 30) ma anche quello censito al foglio 7, p.lla 109, sub. 109, non pignorato, di proprietà dell'opponente, rivendicando, così, in proprio favore, almeno la misura del 50% del canone di locazione. Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda, mentre le Controparte_2 altre parti convenute, benché regolarmente citate, sono rimaste contumaci. L'opposizione è inammissibile. Preliminarmente, appare opportuno riportare le conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto introduttivo: 1)= In via preliminare in accoglimento della formulata opposizione accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore istante a godere per intero dei frutti derivanti dal contratto di locazione stipulato in data 1.9.2014 e registrato il 25.9.2014 tra il sig. , nella qualità di procuratore speciale di , ed Parte_2 CP_6 il Centro Revisioni Carbone s.r.l. non solo in relazione all'immobile pignorato ma anche in relazione all'immobile di proprietà dell'istante sig.ra
[...]
[…] accertare e dichiarare: 2.1)= l'inefficacia e/o la risoluzione ipso Parte_1 iure del contratto di locazione stipulato dal sig. in data 1.9.2014 e Parte_2 registrato il 25.9.2014, con il Centro Revisioni Carbone s.r.l., per il venir meno dei presupposti di legge o quanto meno la prosecuzione dello stesso in modo paritario con l'altro proprietario sig.ra , in caso di accordo tra i due Parte_1 contraenti;
2.2)= l'inesistenza del diritto del creditore istante a godere per intero dei frutti riscossi dal contratto di locazione stipulato in data 1.9.2014 e registrato il 25.9.2014 tra il sig. , nella qualità di procuratore speciale di Parte_2 [...]
, ed il Centro Revisioni Carbone s.r.l. in relazione all'immobile di proprietà CP_6 dell'istante sig.ra […] 2.3)= Accertato e dichiarato quanto Parte_1 sopra dichiarare nullo, invalido o comunque annullare, revocare o comunque caducare e/o modificare il provvedimento reso dal G.E. in data 17.11.2022 e comunicato in data 18.11.2021, con la quale il Tribunale di Napoli, 5° sezione civile, R.E. N. 958/1995, G.E. dr. GIULIO CATALDI, approvava il progetto di distribuzione come predisposto dal professionista delegato Notaio Persona_1
nel procedimento di esecuzione immobiliare iniziato contro il terzo datore di
[...] ipoteca sig. , ad istanza del creditore CP_6 Parte_3 attribuendo, di contro, in sede di riparto, alla sig.ra
[...] [...]
, quale proprietaria, il 50% dell'intero canone di locazione pari ad € Parte_1
2.500,00 mensili, riscosso dalla procedura dall'unico contratto di locazione, o comunque di quota parte delle stesse rendite riscosse dal custode giudiziario per conto della procedura, pari per il totale ad € 75.000, giusto rendiconto finale del dr.
del 24.5.2022, per i motivi esposti, stante la proprietà dei beni Persona_2 immobili per l'unico contratto di locazione in capo a due diversi proprietari. Come si evince da tali conclusioni, l'interesse dell'attrice all'accertamento della situazione di fatto dedotta in lite è teso unicamente alla modifica del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura immobiliare n. 958/1995. Già il giudice dell'esecuzione, nel pronunciarsi in via interinale su tale opposizione, come da ricorso depositato in data 8/12/2022, ha evidenziato condivisibilmente che l'odierna attrice non è uno di quei soggetti chiamati a partecipare alla discussione del progetto di distribuzione con relativa facoltà di proporre controversia ex art. 512 c.p.c. e successiva opposizione ex art. 617 c.p.c.. Invero, la sig.ra non è esecutata né è mai intervenuta Pt_1 quale parte creditrice, avendo unicamente contestato la percezione dei canoni di locazione- indennità di occupazione da parte del custode in favore della procedura. Anche ove avesse un titolo per coltivare la presente azione, essa attrice non ha presentato tempestivamente la propria contestazione all'udienza del 17/11/2022 e, sotto tale profilo, l'art. 597 c.p.c. è chiaro nel precisare che “La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598”. L'istante non è stata rimessa in termini né ha riproposto tale istanza nella presente sede. Ciò chiarito, va anche detto che, già nella sentenza depositata in data 14/09/2023 n. 8428, in analogo giudizio tra le stesse parti deciso dallo scrivente, è stato rimarcato che Parte_1
non è parte del contratto di locazione stipulato nel settembre 2014.
[...]
L'attrice, sin dalla prima opposizione di novembre 2019, non ha chiarito in forza di quali accordi il sig. avesse la disponibilità del bene di sua proprietà né dimostrato di avere CP_6 esercitato azioni o pretese verso lo stesso o verso il conduttore. L'azione giudiziaria è insorta unicamente a seguito della percezione, da parte del custode, dal luglio 2018, dei canoni di locazione (rectius, indennità di occupazione, trattandosi di contratto non opponibile al creditore pignorante) nell'interesse della procedura. Nessun rapporto, tuttavia, esistite tra la sig.ra e la custodia medesima. Pt_1
Il custode ha semplicemente chiesto il pagamento di un'indennità all'occupante, che nulla ha eccepito. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il proprietario di un bene concesso da altri in locazione può rivendicare tale bene, ciò che costituisce di per sé inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del concedente. Il conduttore, di conseguenza, è tutelato dall'azione di inadempimento (art. 1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) da promuoversi nei confronti del concedente, salvo nell'uno e nell'altro caso il risarcimento del danno. Se però il terzo proprietario non avanzi pretese di sorta nei confronti del conduttore, il contratto di locazione (o affine) da quest'ultimo stipulato a non domino resta valido ed efficace inter partes (Cass. 25339/2024). Dunque, ove l'attrice avesse proposto simile azione, ciò che appare essere quella più appropriata in una situazione del genere, il conduttore avrebbe avuto un interesse ad agire per la risoluzione del contratto (ovvero corrispondere un canone all'attrice e chiedere alla custodia una riduzione dell'indennità di occupazione). Secondo altra prospettazione, l'attrice avrebbe potuto ratificare il contratto, rivendicando, contestualmente (proprio in forza dell'intervenuta implicita ratifica della conclusione di quel contratto) il pagamento a sé dei canoni (Cass. 2786/2025). Anche in questa ipotesi, tuttavia, sarebbe sorto un interesse in capo al conduttore a rivedere le condizioni del contratto e eventualmente chiedere una riduzione dell'indennità di occupazione alla custodia. La sig.ra aveva a disposizione diversi rimedi nei confronti del conduttore ma non Pt_1 ne ha coltivato nessuno. Le somme percepite dalla custodia, in nessun caso, possono essere considerate spettanti, anche solo pro quota, alla sig.ra . Pt_1
Ove, infatti, volesse superarsi il dato dell'inerzia dell'attrice nel tutelarsi dall'occupazione indebita del conduttore, al fine di condividere l'assunto dell'attrice medesima secondo cui il “conduttore ha pagato alla procedura negli anni l'intero canone di locazione e si è quindi liberato dal proprio debito anche nei confronti del locatore – proprietario, per dette somme”, occorrerebbe la prova della buona fede di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che esso conduttore era ignaro della titolarità reale del bene. A prescindere che tale questione dovrebbe essere dimostrata dal conduttore chiamato a corrispondere somme eventualmente già versate alla custodia, ad ogni modo, si rileva ad abundantiam, che a fronte di un contratto di locazione di per sé equivoco - ove si legge che il sig. “vuole concedere in locazione il locale di sua proprietà (individuato con i dati Pt_1 catastali) … più appartamento soprastante” (così tenendo distinti i cespiti) - l'istante vorrebbe provare la buona fede mediante una testimonianza dello stesso interessato, ciò che risulta inammissibile. Se tale buona fede non è dimostrata per il passato, non può poi ritenersi sussistente dopo la richiesta (seppur tardivamente) avanzata dalla sig.ra , Pt_1 allorchè ha palesato la propria qualità. La domanda va, in conclusione, dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, ai valori medi previsti dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna la sig.ra al pagamento delle competenze di lite, in favore della Parte_1
che liquida in € 7.616,00, oltre IVA, CPA e spese generali al Controparte_2
15%. Così deciso in Napoli, il 7/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Fucile. E altresì presente per e per essa la sua mandataria l'Avv. Controparte_1
SC ZZ. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Fucile si riporta ai propri scritti tutti ivi comprese le note depositate telematicamente in data 6.10.2025 e richiede l'integrale accoglimento delle istanze, eccezioni, documenti e conclusioni ivi formulate. Impugna tutto quanto "ex adverso" prodotto, dedotto e depositato in quanto infondato sia in fatto nonché in diritto. In particolare, impugna le avverse note in quanto, tra l'altro, non autorizzare. Reitera la richiesta di prova per interpello testi come meglio articolata nelle memorie ex art. 183, cpc II termine, nonché si insiste per la nomina di un C.t.u. L'Avv. ZZ conclude affinchè il Tribunale voglia rigettare l'opposizione proposta siccome inammissibile per difetto di legittimazione dell'opponente e per inopponibilità alla procedura espropriativa del contratto di locazione stipulato in forza di procura speciale in favore del Sig. ed infondata anche nel merito, con vittoria di spese e Parte_2 compensi del giudizio. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 10714 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi TRA
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Fucile, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Piazzale Tecchio n. 45, OPPONENTE E c.f.: in persona del l.r.p.t., e per essa la Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SC ZZ, presso il cui studio CP_3 elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6, OPPOSTA NONCHE'
, Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] CP_6 Parte_2
OPPOSTI CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione agli Parte_1 atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione del 17.11.2022, comunicata in data 18.11.2022, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. 958/1995, intrapresa da oggi , Controparte_7 Controparte_1 contro ed avente ad oggetto l'immobile sito in Marano di Napoli, alla via CP_6
Lazio, n. 31, identificato catastalmente al foglio 7, p.lla 109, sub 30, nella parte in cui si autorizzava il pagamento della somma pari ad € 75.000,00 quale indennità di occupazione del detto immobile, in favore del creditore fondiario. La sig.ra ha dedotto, in buona sostanza, l'inesistenza del diritto del creditore a Pt_1 percepire per intero i frutti derivanti dal contratto di locazione stipulato in data 1.9.2014 e registrato il 25.9.2014 tra il sig. , nella qualità di procuratore speciale di Parte_2
, ed il Centro Revisioni Carbone s.r.l., in quanto la locazione riguarda non CP_6 solo l'immobile pignorato (foglio 7, p.lla 109, sub 30) ma anche quello censito al foglio 7, p.lla 109, sub. 109, non pignorato, di proprietà dell'opponente, rivendicando, così, in proprio favore, almeno la misura del 50% del canone di locazione. Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda, mentre le Controparte_2 altre parti convenute, benché regolarmente citate, sono rimaste contumaci. L'opposizione è inammissibile. Preliminarmente, appare opportuno riportare le conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto introduttivo: 1)= In via preliminare in accoglimento della formulata opposizione accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore istante a godere per intero dei frutti derivanti dal contratto di locazione stipulato in data 1.9.2014 e registrato il 25.9.2014 tra il sig. , nella qualità di procuratore speciale di , ed Parte_2 CP_6 il Centro Revisioni Carbone s.r.l. non solo in relazione all'immobile pignorato ma anche in relazione all'immobile di proprietà dell'istante sig.ra
[...]
[…] accertare e dichiarare: 2.1)= l'inefficacia e/o la risoluzione ipso Parte_1 iure del contratto di locazione stipulato dal sig. in data 1.9.2014 e Parte_2 registrato il 25.9.2014, con il Centro Revisioni Carbone s.r.l., per il venir meno dei presupposti di legge o quanto meno la prosecuzione dello stesso in modo paritario con l'altro proprietario sig.ra , in caso di accordo tra i due Parte_1 contraenti;
2.2)= l'inesistenza del diritto del creditore istante a godere per intero dei frutti riscossi dal contratto di locazione stipulato in data 1.9.2014 e registrato il 25.9.2014 tra il sig. , nella qualità di procuratore speciale di Parte_2 [...]
, ed il Centro Revisioni Carbone s.r.l. in relazione all'immobile di proprietà CP_6 dell'istante sig.ra […] 2.3)= Accertato e dichiarato quanto Parte_1 sopra dichiarare nullo, invalido o comunque annullare, revocare o comunque caducare e/o modificare il provvedimento reso dal G.E. in data 17.11.2022 e comunicato in data 18.11.2021, con la quale il Tribunale di Napoli, 5° sezione civile, R.E. N. 958/1995, G.E. dr. GIULIO CATALDI, approvava il progetto di distribuzione come predisposto dal professionista delegato Notaio Persona_1
nel procedimento di esecuzione immobiliare iniziato contro il terzo datore di
[...] ipoteca sig. , ad istanza del creditore CP_6 Parte_3 attribuendo, di contro, in sede di riparto, alla sig.ra
[...] [...]
, quale proprietaria, il 50% dell'intero canone di locazione pari ad € Parte_1
2.500,00 mensili, riscosso dalla procedura dall'unico contratto di locazione, o comunque di quota parte delle stesse rendite riscosse dal custode giudiziario per conto della procedura, pari per il totale ad € 75.000, giusto rendiconto finale del dr.
del 24.5.2022, per i motivi esposti, stante la proprietà dei beni Persona_2 immobili per l'unico contratto di locazione in capo a due diversi proprietari. Come si evince da tali conclusioni, l'interesse dell'attrice all'accertamento della situazione di fatto dedotta in lite è teso unicamente alla modifica del provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura immobiliare n. 958/1995. Già il giudice dell'esecuzione, nel pronunciarsi in via interinale su tale opposizione, come da ricorso depositato in data 8/12/2022, ha evidenziato condivisibilmente che l'odierna attrice non è uno di quei soggetti chiamati a partecipare alla discussione del progetto di distribuzione con relativa facoltà di proporre controversia ex art. 512 c.p.c. e successiva opposizione ex art. 617 c.p.c.. Invero, la sig.ra non è esecutata né è mai intervenuta Pt_1 quale parte creditrice, avendo unicamente contestato la percezione dei canoni di locazione- indennità di occupazione da parte del custode in favore della procedura. Anche ove avesse un titolo per coltivare la presente azione, essa attrice non ha presentato tempestivamente la propria contestazione all'udienza del 17/11/2022 e, sotto tale profilo, l'art. 597 c.p.c. è chiaro nel precisare che “La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598”. L'istante non è stata rimessa in termini né ha riproposto tale istanza nella presente sede. Ciò chiarito, va anche detto che, già nella sentenza depositata in data 14/09/2023 n. 8428, in analogo giudizio tra le stesse parti deciso dallo scrivente, è stato rimarcato che Parte_1
non è parte del contratto di locazione stipulato nel settembre 2014.
[...]
L'attrice, sin dalla prima opposizione di novembre 2019, non ha chiarito in forza di quali accordi il sig. avesse la disponibilità del bene di sua proprietà né dimostrato di avere CP_6 esercitato azioni o pretese verso lo stesso o verso il conduttore. L'azione giudiziaria è insorta unicamente a seguito della percezione, da parte del custode, dal luglio 2018, dei canoni di locazione (rectius, indennità di occupazione, trattandosi di contratto non opponibile al creditore pignorante) nell'interesse della procedura. Nessun rapporto, tuttavia, esistite tra la sig.ra e la custodia medesima. Pt_1
Il custode ha semplicemente chiesto il pagamento di un'indennità all'occupante, che nulla ha eccepito. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il proprietario di un bene concesso da altri in locazione può rivendicare tale bene, ciò che costituisce di per sé inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del concedente. Il conduttore, di conseguenza, è tutelato dall'azione di inadempimento (art. 1218 c.c.) o da quella di risoluzione (art. 1453 c.c.) da promuoversi nei confronti del concedente, salvo nell'uno e nell'altro caso il risarcimento del danno. Se però il terzo proprietario non avanzi pretese di sorta nei confronti del conduttore, il contratto di locazione (o affine) da quest'ultimo stipulato a non domino resta valido ed efficace inter partes (Cass. 25339/2024). Dunque, ove l'attrice avesse proposto simile azione, ciò che appare essere quella più appropriata in una situazione del genere, il conduttore avrebbe avuto un interesse ad agire per la risoluzione del contratto (ovvero corrispondere un canone all'attrice e chiedere alla custodia una riduzione dell'indennità di occupazione). Secondo altra prospettazione, l'attrice avrebbe potuto ratificare il contratto, rivendicando, contestualmente (proprio in forza dell'intervenuta implicita ratifica della conclusione di quel contratto) il pagamento a sé dei canoni (Cass. 2786/2025). Anche in questa ipotesi, tuttavia, sarebbe sorto un interesse in capo al conduttore a rivedere le condizioni del contratto e eventualmente chiedere una riduzione dell'indennità di occupazione alla custodia. La sig.ra aveva a disposizione diversi rimedi nei confronti del conduttore ma non Pt_1 ne ha coltivato nessuno. Le somme percepite dalla custodia, in nessun caso, possono essere considerate spettanti, anche solo pro quota, alla sig.ra . Pt_1
Ove, infatti, volesse superarsi il dato dell'inerzia dell'attrice nel tutelarsi dall'occupazione indebita del conduttore, al fine di condividere l'assunto dell'attrice medesima secondo cui il “conduttore ha pagato alla procedura negli anni l'intero canone di locazione e si è quindi liberato dal proprio debito anche nei confronti del locatore – proprietario, per dette somme”, occorrerebbe la prova della buona fede di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che esso conduttore era ignaro della titolarità reale del bene. A prescindere che tale questione dovrebbe essere dimostrata dal conduttore chiamato a corrispondere somme eventualmente già versate alla custodia, ad ogni modo, si rileva ad abundantiam, che a fronte di un contratto di locazione di per sé equivoco - ove si legge che il sig. “vuole concedere in locazione il locale di sua proprietà (individuato con i dati Pt_1 catastali) … più appartamento soprastante” (così tenendo distinti i cespiti) - l'istante vorrebbe provare la buona fede mediante una testimonianza dello stesso interessato, ciò che risulta inammissibile. Se tale buona fede non è dimostrata per il passato, non può poi ritenersi sussistente dopo la richiesta (seppur tardivamente) avanzata dalla sig.ra , Pt_1 allorchè ha palesato la propria qualità. La domanda va, in conclusione, dichiarata inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, ai valori medi previsti dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna la sig.ra al pagamento delle competenze di lite, in favore della Parte_1
che liquida in € 7.616,00, oltre IVA, CPA e spese generali al Controparte_2
15%. Così deciso in Napoli, il 7/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco