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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6699 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudi- ce dott.ssa Barbara Di Tonto , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4221 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Frattamaggiore (Na) alla Via Roma n.25 presso lo studio dell'Avv. CIMINO VINCENZO (c.f.: dal quale è rap- C.F._2 presentata e difesa come da procura versata in atti;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(cf ) in persona dei Ministri legali rappresentanti
[...] P.IVA_2 pro tempore, rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , nei cui uffici domiciliano alla via A. Diaz, 11 P.IVA_3
- CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.04.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclu- sioni ivi formulate come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' attrice, premesso di es- sere proprietaria di diversi immobili siti in Giugliano in Campania (NA) lo- calità Varcaturo Via Madonna del Pantano n.16 (identificati al catasto foglio 55 particella 3226 sub 5; foglio 55 particella 3226 sub 6; foglio 55 particella 3226 sub 8 - generato a seguito della soppressione del sub 7; foglio 55 particella 3226 sub 9 - generato a seguito di soppressione del sub 7), conveniva in giudizio il ed il Controparte_2 Controparte_1
, esponendo quanto segue: - i predetti cespiti immobiliari in da-
[...]
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ta 30/01/2017 venivano sottoposti a perquisizione e sequestro preven- tivo d'urgenza dal Comando Carabinieri di Giugliano in Campania per i reati di cui agli art. 110 c.p. e 3 legge 58/75, sequestro poi convalidato dal Gip in data 9/02/2017; - di vivere da anni in Polonia e di essere venu- ta a conoscenza della trascrizione del decreto di sequestro preventivo, emesso in data 9/02/2017 e trascritto in data 15/02/2017, solo in un momento successivo in quanto non aveva mai ricevuto la notifica di tale decreto;
- al momento del sequestro le abitazioni erano perfette, abita- bili, dotate di mobilio, servizi igienici, allacci alla luce ed al gas;
- in data 12/03/2019 veniva depositava istanza di dissequestro che veniva dispo- sto nell'ambito del procedimento penale n.1380/2017 rg nr 4796/2018 (emesso in data 26/06/2019 dal Tribunale di Napoli Nord); - che, delegato il sig. nato a [...] il [...] alle operazioni di Controparte_3 dissequestro, in data 8/07/2019 si rilevava il furto dei contatori elettrici Enel e la mancanza dei cavi di rame;
inoltre le abitazioni presentavano danni ingenti al mobilio, ai servizi igienici, agli infissi ed addirittura una televisione risultava rotta con il calcio di una pistola;
- che per il ripristi- no dei predetti cespiti immobiliari occorrevano ingenti lavori di ristrut- turazione mentre il mobilio era da “cestinare” perché inservibile e dove- va essere ripristinato ex novo.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo, accertata la re- sponsabilità del per non averle notificato il de- Controparte_1 creto di sequestro (impedendole di fatto il diritto alla difesa ed alla no- mina di un custode di fiducia), la condanna dei convenuti al ri- CP_4 sarcimento di tutti i danni subiti agli immobili ed ai mobili di sua proprie- tà per omessa e/o negligente custodia.
Si costituivano in giudizio regolarmente il ed il Controparte_2 [...]
che eccepivano la loro carenza di legittimazione Controparte_5 passiva e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda per infonda- tezza della stessa.
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In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dai CP_4
Al riguardo giova osservare che la legittimazione ad agire e a contraddi- re è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità del- la domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta.
Ne deriva che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella doman- da è affermato come soggetto passivo del diritto azionato.
La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stre- gua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale,
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investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa.
La legittimazione passiva nell'accezione suddetta può essere verificata già in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che, da un lato, ove, alla stregua di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizio- ne normativa è il titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto neanche ipoteticamente accoglibile;
dall'altro, nel caso, in cui venga accertata detta coincidenza soggettiva, la domanda potrebbe, ciò non di meno, essere respinta ove, all'esito dell'accertamento giudiziale e dell'espletamento dell'attività istruttoria, il convenuto non risulti l'effettivo titolare del rapporto de- dotto in giudizio.
La legittimazione a contraddire deve, in conclusione, essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie, considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbli- go, primario o derivato, dalla stessa imposto.
Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata median- te deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (sul carattere astratto dell'accertamento della legitimatio ad causam, cfr., tra le altre, Cass. Nr. 3639/1998; Cass., n. 6894/1999).
Ne consegue che una concreta ed autonoma questione di carenza di le- gittimazione passiva si delinea quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità ri- spetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso (si pensi al caso dell'azione di condanna della società di capitali all'adempimento di un'obbligazione contrattuale esperita nei confronti del legale rappresentante in proprio, ovvero all'a- zione di risoluzione del contratto stipulato dal liquidatore esperita dall'ex amministratore o dal socio della società in liquidazione, ovvero ad un'azione proposta ai sensi dell'art 2051 cc nei confronti del possessore non titolato della res individuata come fonte del danno).
L'assenza di titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale si configura, invece, come una questione che attiene al merito della lite e, in quanto tale, deve essere verificata in concreto, all'esito dello svolgi- mento dell'attività istruttoria.
La distinzione appena delineata, sostenuta in dottrina dai fautori della concezione astratta dell'azione, è da lungo condivisa dalla giurispruden- za di legittimità (cfr. Cass. n°15759/2014) nonché da chi scrive.
Orbene, nel caso in esame è evidente che rispetto alla prospettazione effettuata da parte attrice, vi è coincidenza tra il diritto al risarcimento
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del danno avanzato dall' istante per i danni subiti a seguito del decreto di sequestro e l'attribuita qualità di proprietaria degli immobili suddetti, ma non vi è coincidenza tra i soggetti nei cui confronti la domanda è proposta, e , e quello che Controparte_2 Controparte_1 secondo la disposizione normativa è il titolare passivo del rapporto ob- bligatorio, ovvero il custode giudiziario.
In particolare, il custode di cose sequestrate sia in sede civile (ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 c.p.c.), che in sede penale (ai sensi dell'articolo 344 c.p.p.), opera per conto del giudice al cui controllo è sottoposto, ma assume una propria responsabilità svincolata da rapporti di dipendenza ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose poste sotto sequestro. In assenza di un rapporto di dipendenza tra il custode giudiziario ed il , un'eventuale responsabilità per inadempi- CP_2 mento delle obbligazioni scaturenti dall'incarico di custodia non può estendersi al in ragione dell'assenza di un'immedesimazione CP_2 organica del funzionario: ed infatti “il custode di cose sequestrate in se- de penale ai sensi dell'art. 344 c.p.p. abrogato e dagli art. 65, 66 e 67 c.p.c. opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sot- toposto come suo ausiliare, il che, se comporta l'assenza di ogni rappor- to di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro non esclude che nei confronti degli stessi il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove ca- gioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti al- la conservazione delle cose affidategli in custodia;
… restando peraltro escluso che in relazione ai beni suddetti sussista a carico dell'amministrazione una responsabilità per mancato adempimento dell'obbligazione accessoria di custodire a norma dell'art. 1177 c.c., mancando in tale ipotesi l'obbligazione principale di consegnare rispetto alla quale l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio” (cfr. Cass. civ., sez. III, 24-05-1997, n. 4635).
Questo giudice condividendo l'oramai consolidato orientamento giuri- sprudenziale della Suprema Corte ritiene pertanto che “Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, co- stituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, ri- sponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08-04- 2013, n. 8483).
Alla luce delle esposte considerazioni, eventuali condotte commissive e/o omissive nell'adempimento dell'incarico di custodia giudiziale non possono essere ascritte ai convenuti, di guisa che deve essere CP_4
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accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai convenuti.
Ad abundatiam, e passando al merito della controversia, occorre preci- sare che nel giudizio di risarcimento del danno da responsabilità extra- contrattuale, qual è il presente, ai sensi del disposto dell'art. 2043 c.c., affinché sorga in capo ad un soggetto l'obbligo del risarcimento è neces- sario che il danno sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto altrui (cfr. Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000); al fine dell'accertamento dell'insorge- re dell'obbligazione risarcitoria è necessario esaminare il nesso di causa- lità sotto il profilo della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e sotto il profilo della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria. Con riferi- mento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare, non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento (commissivo o omissivo) del convenuto (ossia il nesso causale): pertanto in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr. Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013).
Premesso ciò, nel caso in esame l'attrice, in qualità di proprietaria degli immobili oggetto di sequestro, non ha dimostrato il nesso causale tra quanto in atti denunciato ed i danni lamentati;
non ha soprattutto dimo- strato che tali danni siano riconducibili alle condotte, commissive o omissive, imputabili ai ministeri convenuti e poste in essere durante il periodo di custodia degli immobili in questione.
In ogni caso, come si evince dalla documentazione versata in atti, parte istante risultava irreperibile all'indirizzo di residenza: allo stato alcun profilo di responsabilità può pertanto configurarsi in capo al CP_2 per la mancata comunicazione del provvedimento di sequestro degli immobili oggetto di reato.
Essendo sfornita del necessario corredo probatorio, atteso che l'attrice nulla ha provato di quanto doveva ex art. 2697 cc (non ha provato la condotta negligente del custode nell'adempimento degli obblighi di cu- stodia;
non ha dimostrato che da tale condotta commissiva e/o omissiva sia derivato un danno ingiusto;
non ha provato l'entità di tali danni e la
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loro derivazione causali da atti o fatti ovvero omissioni imputabili ai convenuti) la domanda va rigettata.
Omessa ogni considerazione sull'assenza di prova in merito allo stato dei luoghi prima del provvedimento di sequestro e successivamente ad es- so, che ancor di più non consente di verificare la fondatezza della prete- sa risarcitoria sia in merito all'an che all'eventuale quantum della stessa.
Tale onere probatorio non è stato assolto nel corso del giudizio, ove par- te attrice ha formulato richieste istruttorie di prova orale su capi generi- ci, irrilevanti e/o inammissibili, ovvero istanza di CTU del tutto esplorati- va: in tema è pacifico che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte, ma deve essere richiesta per accertare fatti specifici e oggettivi (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048)
Alla luce delle esposte ragioni la domanda attorea va rigettata.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzional- mente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla ba- se della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logica- mente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di ce- lerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie que- stioni di merito, quella che ritiene "più liquida")
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle medesime difese svolte dai convenuti, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla ba- se dell'importo di cui in domanda (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 – complessità media ) contemperato con il decisum ai valori medi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva ovvero perché infondata;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti CP_4 delle spese di lite liquidate in € 7616 per compensi, oltre Iva Cpa e spese generali se dovute per legge.
Così deciso in Napoli il 02/07/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudi- ce dott.ssa Barbara Di Tonto , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°4221 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Frattamaggiore (Na) alla Via Roma n.25 presso lo studio dell'Avv. CIMINO VINCENZO (c.f.: dal quale è rap- C.F._2 presentata e difesa come da procura versata in atti;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(cf ) in persona dei Ministri legali rappresentanti
[...] P.IVA_2 pro tempore, rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , nei cui uffici domiciliano alla via A. Diaz, 11 P.IVA_3
- CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.04.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclu- sioni ivi formulate come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l' attrice, premesso di es- sere proprietaria di diversi immobili siti in Giugliano in Campania (NA) lo- calità Varcaturo Via Madonna del Pantano n.16 (identificati al catasto foglio 55 particella 3226 sub 5; foglio 55 particella 3226 sub 6; foglio 55 particella 3226 sub 8 - generato a seguito della soppressione del sub 7; foglio 55 particella 3226 sub 9 - generato a seguito di soppressione del sub 7), conveniva in giudizio il ed il Controparte_2 Controparte_1
, esponendo quanto segue: - i predetti cespiti immobiliari in da-
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ta 30/01/2017 venivano sottoposti a perquisizione e sequestro preven- tivo d'urgenza dal Comando Carabinieri di Giugliano in Campania per i reati di cui agli art. 110 c.p. e 3 legge 58/75, sequestro poi convalidato dal Gip in data 9/02/2017; - di vivere da anni in Polonia e di essere venu- ta a conoscenza della trascrizione del decreto di sequestro preventivo, emesso in data 9/02/2017 e trascritto in data 15/02/2017, solo in un momento successivo in quanto non aveva mai ricevuto la notifica di tale decreto;
- al momento del sequestro le abitazioni erano perfette, abita- bili, dotate di mobilio, servizi igienici, allacci alla luce ed al gas;
- in data 12/03/2019 veniva depositava istanza di dissequestro che veniva dispo- sto nell'ambito del procedimento penale n.1380/2017 rg nr 4796/2018 (emesso in data 26/06/2019 dal Tribunale di Napoli Nord); - che, delegato il sig. nato a [...] il [...] alle operazioni di Controparte_3 dissequestro, in data 8/07/2019 si rilevava il furto dei contatori elettrici Enel e la mancanza dei cavi di rame;
inoltre le abitazioni presentavano danni ingenti al mobilio, ai servizi igienici, agli infissi ed addirittura una televisione risultava rotta con il calcio di una pistola;
- che per il ripristi- no dei predetti cespiti immobiliari occorrevano ingenti lavori di ristrut- turazione mentre il mobilio era da “cestinare” perché inservibile e dove- va essere ripristinato ex novo.
Tanto premesso, parte attrice concludeva chiedendo, accertata la re- sponsabilità del per non averle notificato il de- Controparte_1 creto di sequestro (impedendole di fatto il diritto alla difesa ed alla no- mina di un custode di fiducia), la condanna dei convenuti al ri- CP_4 sarcimento di tutti i danni subiti agli immobili ed ai mobili di sua proprie- tà per omessa e/o negligente custodia.
Si costituivano in giudizio regolarmente il ed il Controparte_2 [...]
che eccepivano la loro carenza di legittimazione Controparte_5 passiva e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda per infonda- tezza della stessa.
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In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dai CP_4
Al riguardo giova osservare che la legittimazione ad agire e a contraddi- re è una condizione dell'azione e coincide con l'ipotetica accoglibilità del- la domanda sotto il profilo soggettivo, derivante dal fatto che il diritto azionato è affermato come diritto di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta.
Ne deriva che la legittimazione a contraddire è la coincidenza soggettiva tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella doman- da è affermato come soggetto passivo del diritto azionato.
La sussistenza di tale condizione va verificata esclusivamente alla stre- gua della fattispecie giuridica prospettata con l'azione, prescindendo quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, la quale,
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investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, attiene, invece, al merito della causa.
La legittimazione passiva nell'accezione suddetta può essere verificata già in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che, da un lato, ove, alla stregua di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizio- ne normativa è il titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto neanche ipoteticamente accoglibile;
dall'altro, nel caso, in cui venga accertata detta coincidenza soggettiva, la domanda potrebbe, ciò non di meno, essere respinta ove, all'esito dell'accertamento giudiziale e dell'espletamento dell'attività istruttoria, il convenuto non risulti l'effettivo titolare del rapporto de- dotto in giudizio.
La legittimazione a contraddire deve, in conclusione, essere riconosciuta in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto evocato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie, considera destinatario passivo della pretesa, ovvero il titolare dell'obbli- go, primario o derivato, dalla stessa imposto.
Per la sussistenza di tale condizione è, pertanto, necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata median- te deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (sul carattere astratto dell'accertamento della legitimatio ad causam, cfr., tra le altre, Cass. Nr. 3639/1998; Cass., n. 6894/1999).
Ne consegue che una concreta ed autonoma questione di carenza di le- gittimazione passiva si delinea quando l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità ri- spetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso (si pensi al caso dell'azione di condanna della società di capitali all'adempimento di un'obbligazione contrattuale esperita nei confronti del legale rappresentante in proprio, ovvero all'a- zione di risoluzione del contratto stipulato dal liquidatore esperita dall'ex amministratore o dal socio della società in liquidazione, ovvero ad un'azione proposta ai sensi dell'art 2051 cc nei confronti del possessore non titolato della res individuata come fonte del danno).
L'assenza di titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale si configura, invece, come una questione che attiene al merito della lite e, in quanto tale, deve essere verificata in concreto, all'esito dello svolgi- mento dell'attività istruttoria.
La distinzione appena delineata, sostenuta in dottrina dai fautori della concezione astratta dell'azione, è da lungo condivisa dalla giurispruden- za di legittimità (cfr. Cass. n°15759/2014) nonché da chi scrive.
Orbene, nel caso in esame è evidente che rispetto alla prospettazione effettuata da parte attrice, vi è coincidenza tra il diritto al risarcimento
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del danno avanzato dall' istante per i danni subiti a seguito del decreto di sequestro e l'attribuita qualità di proprietaria degli immobili suddetti, ma non vi è coincidenza tra i soggetti nei cui confronti la domanda è proposta, e , e quello che Controparte_2 Controparte_1 secondo la disposizione normativa è il titolare passivo del rapporto ob- bligatorio, ovvero il custode giudiziario.
In particolare, il custode di cose sequestrate sia in sede civile (ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 c.p.c.), che in sede penale (ai sensi dell'articolo 344 c.p.p.), opera per conto del giudice al cui controllo è sottoposto, ma assume una propria responsabilità svincolata da rapporti di dipendenza ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose poste sotto sequestro. In assenza di un rapporto di dipendenza tra il custode giudiziario ed il , un'eventuale responsabilità per inadempi- CP_2 mento delle obbligazioni scaturenti dall'incarico di custodia non può estendersi al in ragione dell'assenza di un'immedesimazione CP_2 organica del funzionario: ed infatti “il custode di cose sequestrate in se- de penale ai sensi dell'art. 344 c.p.p. abrogato e dagli art. 65, 66 e 67 c.p.c. opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sot- toposto come suo ausiliare, il che, se comporta l'assenza di ogni rappor- to di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro non esclude che nei confronti degli stessi il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove ca- gioni loro un danno a causa dell'inosservanza dei suoi doveri inerenti al- la conservazione delle cose affidategli in custodia;
… restando peraltro escluso che in relazione ai beni suddetti sussista a carico dell'amministrazione una responsabilità per mancato adempimento dell'obbligazione accessoria di custodire a norma dell'art. 1177 c.c., mancando in tale ipotesi l'obbligazione principale di consegnare rispetto alla quale l'obbligazione di custodia ha carattere accessorio” (cfr. Cass. civ., sez. III, 24-05-1997, n. 4635).
Questo giudice condividendo l'oramai consolidato orientamento giuri- sprudenziale della Suprema Corte ritiene pertanto che “Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, co- stituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, ri- sponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08-04- 2013, n. 8483).
Alla luce delle esposte considerazioni, eventuali condotte commissive e/o omissive nell'adempimento dell'incarico di custodia giudiziale non possono essere ascritte ai convenuti, di guisa che deve essere CP_4
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accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai convenuti.
Ad abundatiam, e passando al merito della controversia, occorre preci- sare che nel giudizio di risarcimento del danno da responsabilità extra- contrattuale, qual è il presente, ai sensi del disposto dell'art. 2043 c.c., affinché sorga in capo ad un soggetto l'obbligo del risarcimento è neces- sario che il danno sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto altrui (cfr. Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000); al fine dell'accertamento dell'insorge- re dell'obbligazione risarcitoria è necessario esaminare il nesso di causa- lità sotto il profilo della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e sotto il profilo della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria. Con riferi- mento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare, non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento (commissivo o omissivo) del convenuto (ossia il nesso causale): pertanto in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr. Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013).
Premesso ciò, nel caso in esame l'attrice, in qualità di proprietaria degli immobili oggetto di sequestro, non ha dimostrato il nesso causale tra quanto in atti denunciato ed i danni lamentati;
non ha soprattutto dimo- strato che tali danni siano riconducibili alle condotte, commissive o omissive, imputabili ai ministeri convenuti e poste in essere durante il periodo di custodia degli immobili in questione.
In ogni caso, come si evince dalla documentazione versata in atti, parte istante risultava irreperibile all'indirizzo di residenza: allo stato alcun profilo di responsabilità può pertanto configurarsi in capo al CP_2 per la mancata comunicazione del provvedimento di sequestro degli immobili oggetto di reato.
Essendo sfornita del necessario corredo probatorio, atteso che l'attrice nulla ha provato di quanto doveva ex art. 2697 cc (non ha provato la condotta negligente del custode nell'adempimento degli obblighi di cu- stodia;
non ha dimostrato che da tale condotta commissiva e/o omissiva sia derivato un danno ingiusto;
non ha provato l'entità di tali danni e la
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loro derivazione causali da atti o fatti ovvero omissioni imputabili ai convenuti) la domanda va rigettata.
Omessa ogni considerazione sull'assenza di prova in merito allo stato dei luoghi prima del provvedimento di sequestro e successivamente ad es- so, che ancor di più non consente di verificare la fondatezza della prete- sa risarcitoria sia in merito all'an che all'eventuale quantum della stessa.
Tale onere probatorio non è stato assolto nel corso del giudizio, ove par- te attrice ha formulato richieste istruttorie di prova orale su capi generi- ci, irrilevanti e/o inammissibili, ovvero istanza di CTU del tutto esplorati- va: in tema è pacifico che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte, ma deve essere richiesta per accertare fatti specifici e oggettivi (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048)
Alla luce delle esposte ragioni la domanda attorea va rigettata.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzional- mente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla ba- se della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logica- mente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di ce- lerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie que- stioni di merito, quella che ritiene "più liquida")
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle medesime difese svolte dai convenuti, con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla ba- se dell'importo di cui in domanda (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 – complessità media ) contemperato con il decisum ai valori medi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva ovvero perché infondata;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti CP_4 delle spese di lite liquidate in € 7616 per compensi, oltre Iva Cpa e spese generali se dovute per legge.
Così deciso in Napoli il 02/07/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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