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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 712 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea BAVA e dall'Avv. Parte_1
FR AD, elettivamente domiciliato nello studio del secondo sito in Via S.re Lo Forte n.13, Palermo.
- Appellante - C O N T R O
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Villareale n. 6, è per legge domiciliato. Appellato e appellante incidentale All'udienza del 16 ottobre 2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale G.L. di Trapani il 17.02.2021 esponeva: Parte_1
- di prestare servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco;
- che in data 01.03.2007, nel corso di una operazione di spegnimento di un incendio all'interno di una unità abitativa, a causa di una esplosione, aveva riportato “trauma contusivo regione del rachide lombo sacrale e regione fianco dx” e “barotrauma da scoppio” – patologia ascritta alla tabella A cat 8^ - con riconoscimento della causa di servizio (Decreto del Ministero dell'Interno del 11.07/2008);
- che, per il medesimo evento lesivo la Commissione Medica del Dipartimento Militare del , dato il giudizio diagnostico “lievi esiti di trauma Controparte_1
1 contusivo LS e fianco dx ed esiti di barotrauma da scoppio con gap uditivo sui 4000 bilaterale e voce di conversazione percepita a mt. 3 bilateralmente”, aveva espresso parere favorevole per l'attribuzione dello status di “vittima del dovere” riconoscendo, con verbale del 4.10.2012, in base ai criteri di cui all'art. 5 del dpr 243/06, una IP del 5% e un DB del 2%, con conseguente declaratoria di tale status (decreto del 20.05.2013) ed erogazione della speciale elargizione (con decreto del 24.05.2013), calcolata su 5 punti percentuali moltiplicati per € 2.000,00;
- che in data 4 settembre 2010, durante un'operazione di soccorso dell' occupante di un veicolo incidentato e invaso dalle fiamme, correndo a spegnere l'incendio, era inciampato, gravato del peso dell'estintore, e nel cadere si era procurato un serio trauma distorsivo alla caviglia, tanto che i compagni avevano dovuto trascinarlo via di peso per allontanarlo dalle fiamme;
che sottoposto a cure per “trauma distorsivo alla caviglia sinistra” aveva conservato nel tempo problematiche algiche e statiche sulla caviglia offesa, giudicata poi ascrivibile a Tabella B, 8^ cat., come da verbale del 15.12.2010 della CMO di Caserta, richiamata nel decreto del Min.Interno del 7.11.11;
- che per tale secondo evento la Commissione Medica aveva espresso parere negativo in merito all'attribuzione dello status di “vittima del dovere” ritenendo che
“l'applicazione della disciplina sulle vittime del dovere presuppone la presenza di invalidità effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi … in operazioni di soccorso”, e che nel contesto operativo di intervento “non appalesano condizioni straordinarie, imprevedibili od incontrollabili tali da aumentare il rischio dell'ordinario, ma trattasi, piuttosto, di lesione riportata nell'espletamento dell'attività di istituto”;
- di avere invano richiesto la revisione del punteggio per il primo evento, sia per la sottovalutazione delle conseguenze effettivamente subite, che per impiego di criteri errati rispetto a quelli, nuovi – ex dpr 181/2009 - già in vigore al tempo della visita, che la modifica della decisione relativa al secondo evento.
Tanto premesso, aveva domandato:
- la rivalutazione del punteggio indennizzabile ex DPR 181/09 della patologia legata all'evento 01.03.07, nonché la quantificazione del punteggio indennizzabile in base ai criteri del DPR 181/09 della patologia “trauma distorsivo alla caviglia sinistra” derivante dall'evento del 4.09.2010;
- la disapplicazione, sul punto, dei decreti del del 20.05.2018, Controparte_3
24.05.2018, 27.02.20, e 10.04.19 e, conseguentemente, dichiarare il suo status
“Vittima del dovere” anche per le conseguenze permanenti dell'evento del 04.09.2010;
2 - la determinazione della percentuale indennizzabile a titolo di “Vittima del dovere” per ambo gli eventi del 01.03.07 e 04.09.10, nel 74,5% (o, in subordine, per il solo evento del giorno 1.03.07 del 70%, o di quella meglio vista), o comunque nella percentuale. anche superiore. determinata tramite la richiesta CTU;
- conseguentemente, la condanna del alla riliquidazione della Controparte_3 speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/04, come estesa alle vittime del dovere ex art. 34 D.L. 159/07 convertito in L. 222/07, sulla base della così rideterminata percentuale di invalidità complessiva propria delle due o in subordine della patologia indennizzabile, detratto l'importo già versato al medesimo titolo come da decreto 24.03.18 di euro 11.140,00, previa riliquidazione in ogni caso sulla base del valore – punto di euro 2000,00 oltre rivalutazione monetaria ex lege calcolata dalla data della creazione del beneficio, 26.08.2004 fino alla data del Maggio 2018;
- la condanna del alla liquidazione dell'assegno vitalizio ex art. Controparte_3
2 L. 407/98, nell'importo di euro 500,00 oltre perequazione ex lege dal 01.01.2004, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/04, con decorrenza dal 15.12.10, o da quella meglio vista.
Il aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_3 ordinario ritenendo che i provvedimenti n.549/2013 e 539/2013 (ossia i su citati decreti di attribuzione dello status di vittima del dovere e di riconoscimento della speciale elargizione) essendo atti vincolati motivati per relationem, dovessero essere impugnati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nonché l'intervenuta prescrizione dei ratei non corrisposti e inerenti al quinquennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale;
aveva contestato, nel merito, l'avversa pretesa deducendo il difetto dei presupposti di cui all'art. 1, comma 563, della Legge n. 266/2005 e negando, in particolare, con riguardo al secondo evento, la presenza delle “particolari condizioni ambientali od operative” richieste quali requisiti di operatività dell'istituto; aveva dedotto, altresì, che ove, fossero state accolte le domande di parte ricorrente in termini di riconducibilità degli eventi lesivi occorsi, nelle ipotesi previste dalla legge sulle vittime del dovere, non poteva procedersi alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 nella misura di € 500,00, giacché la maggiorazione, introdotta dalla L. n.350/2003, era riconosciuta dalla legge solo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con la sentenza n. 355/2023 dell'11 luglio 2023 il Tribunale, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione (facendosi valere, nel caso di specie “un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti della P.A., e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva
3 nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. Ord. 2 luglio 2019; Cass. Sez. Un. 16/11/2016, n. 23300; Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982) ha accolto la domanda, riconoscendo in favore del ricorrente, previo espletamento di ctu sanitaria, la percentuale di invalidità complessiva del 65% ex DPR 181/2009, quale vittima del dovere ex art. 1, comma 563, della legge 266/2005 in relazione ai fatti a costui occorsi in data 01 marzo 2007 e in data 04 settembre 2010: il diritto del ricorrente alla speciale elargizione, ex art. 5, comma 1 e 5, della L. n. 206/2004, previa riliquidazione in proporzione alla invalidità complessiva del 65%,in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, detratte le somme già corrisposte;
il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/1998nella misura di euro 500,00 mensili, nonché allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, legge 206/2004nella misura di euro 1.033,00 mensili, detratte le somme già corrisposte. Ha condannato, per l'effetto, il ad erogare al ricorrente Controparte_3 le suddette prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale, da computarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso, oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Richiamato il testo della Legge n. 266 del 2005 (art. 1, ai commi 563, 564 e 565), che ha esteso i benefici, previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte quelle che vengono definite “vittime del dovere" ossia a coloro che abbiano riportato menomazioni nell'adempimento del dovere, e l'orientamento di legittimità secondo cui l'ipotesi di cui al comma 563, a differenza di quella di cui al comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass. n.32158/2021) ha valutato che per potersi ritenere un pubblico dipendente vittima del dovere occorre non solo che l'invalidità permanente dipenda da attività di servizio o di funzioni ma anche che si tratti di una delle attività previste dalle lett. a) ad f) in quanto tese alla tutela di interessi pubblici ritenuti meritevoli di particolare tutela dalla legge e che solo nelle ipotesi tipizzate al successivo comma 564, pertanto, occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali o operative”.
4 Ha ritenuto, quindi, che, nel caso di specie, dovesse ritenersi irrilevante - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del - accertare se l'evento CP_3 lesivo del 04.09.2010 fosse riconducibile a particolari condizioni ambientali o operative che abbiano esposto il dipendente ad un rischio maggiore rispetto a quello già insito all'intervento, essendo l'evento in questione - verificatosi durante l'operazione di spegnimento di un incendio di un'autovettura coinvolta in un incidente - sussumibile nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma 563 (eventi accaduti in occasione di operazioni di soccorso); con la conseguenza che doveva ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego n. 94/20/ adottato dal CP_4
il 27.02.2020, dovendo piuttosto riconoscersi al ricorrente lo Controparte_3 status di vittima del dovere, e i conseguenti benefici, anche in relazione al secondo evento del 04.09.2010. Quanto al grado di invalidità indennizzabile di pertinenza del ricorrente, quale vittima del dovere, per gli eventi del 1 marzo 2007 e del 4 settembre 2010, il Tribunale si è rimesso alle valutazioni del C.T.U. che, per ambedue gli eventi, del 1° marzo 2007 e del 4 settembre 2010, ha proposto le percentuali di invalidità indennizzabile, ….sia secondo le previsioni del DPR n. 243 del 2006, sia secondo quelle del DPR 181 del 2009…:
1) invalidità indennizzabile secondo DPR n. 243 del 2006: a. Invalidità permanente: 46,4% b. Danno biologico: 40,56%
2) invalidità indennizzabile secondo DPR n. 181 del 2009: a. Invalidità complessiva: 65%”. Il giudice ha, poi, reputato corretto tale secondo criterio di rideterminazione dell'invalidità complessiva, richiamando i principi da ultimo espressi dalle SS.UU. della Cassazione (sent.n.6214/2022), chiamata a risolvere la questione controversa relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009. In applicazione dei criteri stabiliti da tale ultimo dpr , tenuto conto degli esiti della consulenza, ha riconosciuta al ricorrente, per entrambi gli eventi, una invalidità complessiva del 65%, con diritto alla riliquidazione della speciale elargizione, nonché, tenuto conto della accertata riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un quarto, all'assegno vitalizio (art.2 L.n.407/98) e allo speciale assegno vitalizio (art.5 c.3,4 L.n.206/2004), estesi alle vittime del dovere e soggetti a perequazione automatica, da erogarsi a cura del – previa decurtazione di quanto già CP_3 corrisposto – nei limiti della prescrizione decennale, da computarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso, con interessi e rivalutazione.
5 Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 17 luglio 2023, dolendosi della errata declaratoria di prescrizione dei benefici antecedenti alla notifica al 18.02.201, evidenziando l'esistenza di numerosi atti interruttivi e la circostanza che gli esiti dei postumi del primo evento si erano stabilizzati già nel novembre 2008. Ha resistito al gravame il , costituitosi con memoria Controparte_3 depositata il 13.09.2023 che proponeva, al contempo, impugnazione incidentale sia in merito all' erroneo riconoscimento dello status di vittima del dovere anche per le conseguenze invalidanti del secondo evento del 4/09/2010, in violazione dell'art. 1 comma 563 della L.n.266/2005, sia in merito alla percentuale di invalidità complessiva del 65% riconosciuta per entrambi gli eventi, ribadendo, in proposito, l'eccezione di difetto di giurisdizione. All'udienza del 16 ottobre 2025, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce. MOTIVI E' preliminare l'esame dell'appello incidentale. Con il primo motivo lamenta, anzitutto, il che per il sorgere del CP_3 diritto alla speciale elargizione, prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da un rischio specificatamente attinente all'espletamento di attività di soccorso, in connessione a determinate circostanze eccezionali riferite alle precipue prestazioni di servizio svolte al momento dell'evento; che la lesione insorta a seguito dell'evento del 4/09/2010 è compatibile con i normali livelli di rischio connessi allo svolgimento della più consueta attività d'istituto quale quella di spegnimento di un'autovettura in fiamme, che correttamente ha comportato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'attribuzione dell'equo indennizzo laddove, invece, il rischio deve essere, specifico, causa diretta ed immediata di lesioni verificatesi durante lo svolgimento di operazioni di soccorso estremamente rischiose ed eccedenti la ordinaria difficoltà e pericolosità dei servizi abituali. Il motivo è fondato. l'art. 1, ai commi 563, 564 e 565, stabilisce:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b)
6 nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti [...]”. Vale richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte a proposito della natura di tale “rischio specifico” al quale può ritenersi riconducibile la previsione dell'art. 1 c.566 L.n.266/2005. Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore). (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16669 del 22/06/2025, conforme Cass. Sez. L - , Sentenza n. 34299 del 24/12/2024). Precisa la Suprema Corte, in motivazione, che questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire, con riguardo alla nozione di “soccorso” delineata nel combinato disposto degli artt. 3 e 4, l. n. 466/1980, che la necessità di adoperarsi per aiutare chi si trovi in una situazione di pericolo imminente può scaturire sia in conseguenza di una richiesta specifica di assistenza avanzata nell'immediatezza della situazione di pericolo, sia in conseguenza di un obbligo qualificato di soccorso che abbia fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla
7 legge e distinto dal generico dovere di soccorso che opera per il comune cittadino (cfr. in tal senso Cass. n. 30902 del 2021);e dal momento che la nozione di
“operazione di soccorso” di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, deve necessariamente essere modulata su quella di cui agli artt. 3 e 4, l. n. 466/1980, cit., stante l'assimilazione operata dall'art. 1, comma 563, cit., tra “gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto” e “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, deve logicamente ritenersi che una “operazione di soccorso”, ai sensi della lett. d) della norma in esame, può configurarsi sia in conseguenza dell'espletamento di compiti che istituzionalmente contemplino l'aiuto prestato a chi si trova in situazione di pericolo imminente, sia in conseguenza di un'improvvisa situazione di pericolo determinatasi nell'espletamento di compiti che istituzionalmente non abbiano tale finalità. Non può, tuttavia, ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di una operazione di soccorso possa valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere. È bensì vero che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel richiedere, per quanto qui rileva, che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, sembra evocare una concezione naturalistica (o meglio, logica) del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività (in specie, di soccorso) costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo. È però altrettanto vero che questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024)…omissis Ciò posto, si è già visto che l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due
8 categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività. Dunque, secondo la Corte, fermo restando che il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia – come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. – connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività; Tanto non può dirsi nel caso di specie in cui (come nella vicenda similare esaminata dalla Suprema Corte che ha valutato che l'evento traumatico di cui è rimasto vittima il ricorrente si dovette al fatto che, nel tentativo di raggiungere un bimbo che, sottrattosi al controllo della madre, si era allontanato lungo il marciapiede adiacente alla strada trafficata, egli scivolò e, perdendo l'equilibrio,
9 cadde, battendo il capo contro un cestino metallico portarifiuti), l'evento traumatico del 4.09.2010 si è verificato durante un'operazione di spegnimento di un veicolo incidentato e invaso dalle fiamme, allorché il , correndo a spegnere l'incendio, Pt_1 era inciampato, gravato del peso dell'estintore, e nel cadere si era procurato un trauma distorsivo alla caviglia. (v. in tal senso le dichiarazioni rese dai colleghi del
, componenti la squadra di intervento- che hanno precisato di avere allontanato Pt_1 il collega e di avere proseguito nelle operazioni di spegnimento del fuoco- il rapporto di intervento e la scheda statistica- doc. nn.da 10 a 14, fascicolo ricorrente) E se è indiscutibile che ciò accadde in occasione dell'“operazione di soccorso” finalizzata ad evitare ulteriori danni quali conseguenza della presenza dell'auto in fiamme sulla carreggiata stradale (essendo rimasto escluso, come invece asserito dal
, che all'interno del veicolo in fiamme vi fosse il conducente intrappolato, Pt_1 circostanza verosimilmente solo presunta al momento dell'intervento), ritiene la Corte che la caduta verificatasi “inciampando sul marciapiede”, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non possa essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo, piuttosto, identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario, ossia, nella specie, che il vigile del fuoco potesse rimanere coinvolto nell'incendio. Ne segue che le conseguenze dell'evento lesivo subito dal il 4.09.2010 Pt_1 non sono valutabili ai fini del riconoscimento dei benefici rivendicati. Quanto alla percentuale di invalidità complessiva, che il ha CP_3 contestato anche con riferimento all'evento traumatico del l'1 marzo 2007, va, innanzi tutto, dichiarata inammissibile la ragione di gravame con cui è riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione, in relazione alla natura di atto vincolato motivato per relationem dei provvedimenti del che, in merito alla diagnosi CP_3 di infermità e al grado di invalidità della stessa, si attiene al parere delle Commissioni mediche quale atto endoprocedimentale vincolante rispetto al successivo provvedimento dell'Amministrazione. Il Tribunale ha, in proposito, già richiamato l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, a proposito dei benefici previsti per le vittime del dovere, secondo il quale : "In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che
10 alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale."
Quello configurato dal legislatore, secondo la Suprema Corte, è quindi un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse. (v. Cass. ordinanza n.4238/2019 e Cass. Sez. Unite 10791/2017, 759/2017, 23396/2016, n. 23300/2016).
Le ragioni pedissequamente riproposte in appello non tengono in alcun conto le argomentazioni su trascritte e i principi espressi dalla Suprema Corte.
Nel merito il chiede la rinnovazione della ctu in quanto la percentuale di CP_3 invalidità individuata:
1) tiene conto di entrambi gli eventi ma, nel caso di accoglimento del primo motivo di appello, andrebbe senz'altro circoscritta al solo evento del 2007;
2) è esorbitante e incompatibile con l'idoneità al servizio operativo accertata, successivamente all'evento del 4/09/2010, dalla Commissione Medica Ospedaliera di Caserta, specificatamente preposta a tale incombenza, con il verbale prima descritto;
3) a tutt'oggi, infatti, il ricorrente presta la propria attività operativa presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo;
4) è stata erroneamente calcolata cumulando le due infermità contratte. In ogni caso, per l'evento del 2007, la CMO di Palermo aveva quantificato nella percentuale del 5% l'invalidità permanente riportata, talché, avuto riguardo all'infermità asseritamente riportata in seguito all'evento del 2010, i risultati cui giunge il CTU sembrano comunque difficilmente sostenibili;
5) il CTU ha erroneamente ricompreso nella percentuale di invalidità il danno morale, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e D.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181, recante “regolamento recante i criteri medicolegali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità permanente e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a norma dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004 n. 206”. Richiamando un parere del Consiglio di Stato n.2881/2015, ritiene che l'art. 6 della legge 206/2004, e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R.
11 181/2009, si applicano esclusivamente alle vittime del terrorismo e non anche alle vittime del dovere. Tale ragione di gravame è infondata.
Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 206 del 3 agosto 2004, alle vittime di atti di terrorismo è dovuta la speciale elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in ragione di 2.000,00 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata, sino alla misura massima di 200.000 euro;
se, inoltre, l'invalidità riportata a seguito di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo non è inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, spetta altresì (non solo alla vittima ma anche ai superstiti) uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033,00 euro mensili (art. 5 comma 3 L. cit.). Ancora, l'articolo 6 della legge 206 del 2004 stabilisce che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale: la norma primaria non ha indicato i criteri per una concreta valutazione, criteri che sono stati dettati dalla norma regolamentare attuativa, rappresentata dal DPR n. 181 del 2009, diretto proprio a «disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999». Nell'applicazione della normativa appena citata appare opportuno richiamare i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con sentenza n. 6214 del 24/02/2022, su citata, ha fornito in merito autorevoli e condivisibili chiarimenti, in special modo, in ordine ai criteri di determinazione del danno indennizzabile con la speciale elargizione, previsti dal DPR n. 181/2009, criteri che, come precisato dalla Corte, non si riferiscono soltanto alla rivalutazione degli indennizzi già liquidati prima dell'entrata in vigore della L. n. 206/2004, ma costituiscono un nuovo criterio regolatore applicabile a tutti gli indennizzi, anche di nuova liquidazione, tra i quali rientra quello per cui è causa. La Corte, chiamata a risolvere proprio la questione controversa relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009, ha ritenuto che “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l.
12 n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009” (Sez. Un., n. 6214 del 24/02/2022). Anche per le vittime del dovere, quindi, l'invalidità indennizzabile va calcolata in base al DPR n. 181 del 2009. Orbene, onde far chiarezza sui termini e le categorie giuridiche utilizzati dal legislatore, l'art. 1 del D.P.R. n. 181/2009, precisa che a tal fine deve intendersi per:
- danno biologico, «la lesione di carattere permanente dell'indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»;
- danno morale, «il pregiudizio non patrimoniale costituto dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato».
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.P.R., la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 è espressa in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale («la valutazione della percentuale d'invalidità [...] è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale»). Tanto precisato, e venendo ai criteri per la valutazione della suddetta indennità, soccorrono gli artt. 3 e 4 dello stesso DPR, precisamente:
- l'art. 3, rubricato «Criteri medico legali per la valutazione dell'invalidità permanente» dispone che la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle approvate con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle A, B, E, F1 annesse al d.P.R. n. 915/1978, stabilendo le modalità per il loro utilizzo. La norma, dunque, fissa le regole per la determinazione dell'invalidità permanente, anche mediante conversione di preesistenti categorie e tabelle normative, prevedendo che essa sia stabilita secondo il valore più favorevole derivante da tali plurimi parametri;
- l'art. 4, rubricato «Criteri medico legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale» stabilisce i criteri per la rivalutazione delle indennità già riconosciute ed indennizzate, disponendo che:
13 - la percentuale di invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, venga attribuita secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
- la percentuale di danno biologico (DB), venga determinata in base alla tabella delle menomazioni di cui agli artt. 138, comma 1 e 139, comma 4, d.lgs. n. 209/2005;
- la percentuale di danno morale (DM) venga determinata caso per caso (secondo i parametri indicati dalla medesima norma) fino ad un massimo di 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
- la percentuale unica di invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 I. n. 206/2004 sia pari, in misura comunque non superiore al 100%, alla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza, se positiva, tra l'invalidità riferita alla capacità lavorativa ed il danno biologico, secondo la formula IC = DB + DM + (IP-DB). Ciò posto, la Suprema Corte ha dunque chiarito che “L'art. 4… si occupa dei criteri attraverso cui l'invalidità permanente di cui al precedente art. 3 va integrata con il danno biologico (di cui si indica la tabella di calcolo: lett. b) e con il danno morale (di cui vengono ivi fissate le regole di determinazione: lett. c). Infine, vi è un criterio (lett. d) che definisce la sommatoria tra tali voci di danno, in una prospettiva di massimo favore per i beneficiari, in quanto al danno biologico ed al danno morale si aggiungono, se superiori, i valori differenziali inerenti all'invalidità permanente di cui all'art. 3, calcolati appunto sottraendo da essa la percentuale inerente al danno biologico stesso”. Ora, che i criteri di cui all'art. 4 debbano applicarsi a tutti i casi, sia di rivalutazione di precedenti indennizzi che ai nuovi, si ricava dall'art. 6 comma 1 del DPR n. 181/2009 (Disposizioni finali) laddove prevede che: «1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti [...]».
“La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della I. n. 206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi
14 principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004 (norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale) laddove stabilisce che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano 'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse”. (v. Cass. SSUU n. n. 6214 del 24/02/2022 in motivazione). Tanto premesso in diritto, si osserva che dalla lettura del verbale del 4 ottobre 2012 – con riguardo all'evento del marzo 2007 - appare di tutta evidenza come la CMO si sia attenuta esclusivamente ai criteri indicati all'art. 5 del dpr n.243/2006, piuttosto che a quelli, corretti di cui al dpr n.181/2009 ed ha, quindi, del tutto obliterato i criteri integrativi previsti dall'art. 4 di tale dpr, da applicarsi al fine di procedere alla rivalutazione prescritta dall'art. 6 della L n. 206/2004, allo scopo di ricomprendere nella sua valutazione anche il danno biologico ed il danno morale. Criteri, questi ultimi, ai quali si è, invece, correttamente attenuto il ctu di prime cure che ha proposto due differenti calcoli dell'invalidità, rispettivamente secondo il DPR n. 243 del 2006 e secondo il DPR n. 181 del 2009, in modo che il Giudice disponga del risultato qualunque sia la decisione in merito alla applicabilità del decreto 181/09 al caso in specie, tanto più che la questione generale sull'estensione dell'applicabilità di detto decreto alle vittime del dovere è oggetto di valutazione in atto da parte della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro. Per ciascuna delle valutazioni verrà anche effettuato un calcolo con esclusione dell'invalidità derivante dal trauma del 4 settembre 2010 (v. relazione del Prof.
, depositata il 12 gennaio 2022, in fascicolo di primo grado). Persona_1
Il consulente dopo aver posto, per il primo evento del marzo 2007, diagnosi di - Esiti di trauma contusivo del rachide cervicale e lombosacrale, nonché del fianco destro, associati ad esiti di barotrauma da scoppio con ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio per i toni acuti e gap sulla frequenza di 4000 Hz da trauma acustico bilaterale. - Disturbo post traumatico da stress di entità lieve ha così concluso: Calcolo dell'invalidità e del danno biologico secondo DPR n. 181 del 2009 Il DPR prevede una percentuale unica indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la
15 misura del cento per cento, data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi.
Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze già citate in precedenza. La determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità̀ della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
Nella tabella riepilogativa, la colonna “IP migliore” riporta le percentuali migliori nel confronto tra tabelle del Decreto Ministeriale del 1992 e del DPR 915/78. Il risultato del calcolo riduzionistico previsto per le invalidità multiple coesistenti restituisce una percentuale pari al 51,99%. Il danno biologico complessivo è pari, per quanto detto in precedenza, al 40,56%. La differenza IP – DB è positiva, pari a 11,43%.
In ragione della sofferenza e del turbamento ancora attuale dello stato d'animo del periziato, il sottoscritto ritiene che il danno morale debba essere quantificato pari ad 1/3 del danno biologico, nella misura del 13%.
La formula prevista per legge restituisce pertanto il seguente risultato: IC= DB+DM+ (IP-DB) = 40,56 + 13 + 11,43 = 64,99 da arrotondare a 65%.
In subordine, qualora il Giudice dovesse ritenere che solo per il primo trauma il periziato sia da considerare vittima del dovere, l'invalidità permanente da ciò derivante sarà pari a 47,27% ed il danno biologico a 38,08%, mantenendo la percentuale del 13% relativa al danno morale. La differenza IP – DB è positiva, pari a 9,19%. La formula prevista per legge restituisce pertanto il seguente risultato: IC= DB+DM+ (IP-DB) = 38,08 + 13 + 9,19 = 52,27 da arrotondare a 52%.
16 Ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali e delle norme richiamate, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. In particolare, quanto al danno morale, lo stesso va riconosciuto, a norma dell'art. 138 del Dlgs 209/2005 (cui fa rinvio l'art. 4 del dpr sopra citato) “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali”; (solo) in tal caso “l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Deve, dunque, escludersi che la norma autorizzi ad un riconoscimento automatico di tale voce di danno, dovendosi invece, secondo i principi generali, affermarsi che la parte lesa sia comunque onerata di dedurre e provare la sussistenza di quei particolari patimenti che, a motivo delle lesioni subite, hanno inciso negativamente sugli aspetti dinamico relazionali personali. Pur difettando, in concreto, qualsivoglia allegazione sul punto, in considerazione della accertata gravità dei postumi invalidanti subiti che consentono di ritenere presuntivamente incisa, per effetto delle subite menomazioni fisiche, la sfera dinamico relazionale del soggetto leso, può essere qui riconosciuto a tale titolo l'aumento percentuale previsto, potendosi, conseguentemente attribuire a tale voce di danno un valore pari a quello quantificato dal ctu. Ne consegue che la speciale elargizione, cui ha diritto il , andrà Pt_1 determinata applicando il parametro di € 2.000,00 a punto, in base alla percentuale complessiva del 52% e decurtata la somma già percepita al medesimo titolo. Risultano, quindi, privi di pregio gli argomenti del ancorati CP_3 all'invalidità permanente del 5%, avendo, peraltro, il ctu concluso che, anche secondo i criteri di cui al dpr n.243/2006, adottati dalla CMO per l'evento del marzo 2007, l'invalidità permanente da ciò derivante sarà pari a 40,44% ed il danno biologico a 38,08%. E', altresì, fondata la doglianza del che si appunta sull'omessa Pt_1 valutazione degli atti interruttivi della prescrizione decennale ai fini della decorrenza degli assegni già attribuiti. All'evento del 1° marzo 2007 è, difatti, seguito il decreto del 20.05.2013 di attribuzione dello status di vittima del dovere e quello del 24.05.2013, di riconoscimento della speciale elargizione pari al 5%; quindi l'istanza di revisione del 26.09.2013, ricevuta l'8 ottobre 2013 e la nota del 15.03.2019 – ricevuta il
17 18.03.2019 - di richiesta di rivalutazione ex dpr n.191/2009, delle conseguenze del primo evento- v.doc nn.5,6,7 e17. Ne deriva che sia l'assegno vitalizio – L.n.407/98- che lo speciale assegno vitalizio – L.n.206/2004 – vanno attribuiti con decorrenza dalla domanda del 22.07.2011 volta ad ottenere detti benefici, piuttosto che, come ritenuto dal Tribunale, dal 6.09.2011 (decennio anteriore alla notifica del ricorso). In parziale riforma della sentenza vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui in dispositivo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel contraddittorio delle parti, in parzale riforma della sentenza n. 355/2023 emessa l'11 luglio 2023 dal Tribunale G.L. di Trapani, dichiara che ha riportato una percentuale di invalidità Parte_1 complessiva pari al 52% ai sensi del DPR 181/2009, quale vittima del dovere ex art. 1, comma 563, della legge 266/2005 in relazione all'evento verificatosi in data 01 marzo 2007; dichiara il diritto del ricorrente alla speciale elargizione, ex art. 5, comma 1 e 5, della L. n. 206/2004, previa riliquidazione in proporzione alla invalidità complessiva del 52%, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, detratte le somme già corrisposte dall'appellato;
-dichiara il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio ex art. 2 legge 407/1998 nella misura di euro 500,00 mensili, nonché allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, legge 206/2004nella misura di euro 1.033,00 mensili, detratte le somme già percepite a tale titolo. Condanna, per l'effetto, il ad erogare a le Controparte_3 Parte_1 suddette prestazioni assistenziali, dalla data della domanda (22.07.2011), oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo soddisfo. Conferma nel resto la sentenza e compensa fra le parti le spese di questo grado. Cpsì deciso in Palermo, il 16 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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