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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13787 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Maria
LA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata a [...]/SP/Brasile, il 04/06/1968; Parte_1 [...]
, nato a [...]/SP/Brasile, il Controparte_1
07/03/1995; , nato a Controparte_2
Ourinhos/SP/Brasile, l'11/12/1993; , Controparte_3 nata a [...]/SP/Brasile, il 25/07/1999; Controparte_4
, nata a [...]/SP/Brasile, l'11/08/2001;
[...] CP_5
nata a [...]/SP/Brasile, il 10/11/1971;
[...] Per_1 Pt_1
nato Ourinhos/SP/Brasile, il 21/10/1974 in proprio e in qualità di genitore
[...] esercente la responsabilità genitoriale sulle minori: Persona_2
nata a [...]/SP/Brasile, il 01/09/2010 e di
[...] [...]
nato a [...]/SP/Brasile il 30/08/2014; Persona_3
, nata a [...]/SP/Brasile, il Controparte_6
17/09/1970; , nato Ourinhos/SP/Brasile, Controparte_7 il 01/12/1999; nata a [...]/SP/Brasile il Controparte_8
14/08/1974, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori: , nata a [...]/SP/Brasile, il Persona_4
26/01/2009; nato a [...]/SP/Brasile, il Parte_2
14/01/1972, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata a Persona_5
Jacarezinho/PR/Brasile, il 20/04/2009, nata a Parte_3 Ourinhos/SP/Brasile, il 04/09/1984, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato Persona_6
a Ourinhos/PR/Brasile, il 17/12/2015, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De
Lima;
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_9 CP_10 ex lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente depositato, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo che venisse dichiarato il loro status di cittadini Controparte_9 italiani iure sanguinis in virtù della discendenza dal cittadino italiano , Persona_7 nato in Italia a [...] in data [...], successivamente emigrato in
Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 31).
Il , nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituito Controparte_9 in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Risulta che il sig. non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, Persona_7 pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Invero, l'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra discendente Persona_8 diretta del sig. . Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_7
Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile
2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18)”. (v. sent. SSUU cit.).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_9 Sussistono giusti motivi, considerato che non risulta che gli attori abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa e tenuto conto della mancata costituzione e opposizione della resistente per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_9
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_9 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 06.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria LA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Maria
LA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata a [...]/SP/Brasile, il 04/06/1968; Parte_1 [...]
, nato a [...]/SP/Brasile, il Controparte_1
07/03/1995; , nato a Controparte_2
Ourinhos/SP/Brasile, l'11/12/1993; , Controparte_3 nata a [...]/SP/Brasile, il 25/07/1999; Controparte_4
, nata a [...]/SP/Brasile, l'11/08/2001;
[...] CP_5
nata a [...]/SP/Brasile, il 10/11/1971;
[...] Per_1 Pt_1
nato Ourinhos/SP/Brasile, il 21/10/1974 in proprio e in qualità di genitore
[...] esercente la responsabilità genitoriale sulle minori: Persona_2
nata a [...]/SP/Brasile, il 01/09/2010 e di
[...] [...]
nato a [...]/SP/Brasile il 30/08/2014; Persona_3
, nata a [...]/SP/Brasile, il Controparte_6
17/09/1970; , nato Ourinhos/SP/Brasile, Controparte_7 il 01/12/1999; nata a [...]/SP/Brasile il Controparte_8
14/08/1974, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori: , nata a [...]/SP/Brasile, il Persona_4
26/01/2009; nato a [...]/SP/Brasile, il Parte_2
14/01/1972, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata a Persona_5
Jacarezinho/PR/Brasile, il 20/04/2009, nata a Parte_3 Ourinhos/SP/Brasile, il 04/09/1984, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato Persona_6
a Ourinhos/PR/Brasile, il 17/12/2015, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De
Lima;
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_9 CP_10 ex lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente depositato, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo che venisse dichiarato il loro status di cittadini Controparte_9 italiani iure sanguinis in virtù della discendenza dal cittadino italiano , Persona_7 nato in Italia a [...] in data [...], successivamente emigrato in
Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 31).
Il , nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituito Controparte_9 in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Risulta che il sig. non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, Persona_7 pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
Invero, l'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra discendente Persona_8 diretta del sig. . Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_7
Costituzionale n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile
2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18)”. (v. sent. SSUU cit.).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_9 Sussistono giusti motivi, considerato che non risulta che gli attori abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa e tenuto conto della mancata costituzione e opposizione della resistente per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_9
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_9 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 06.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria LA MA