TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 9548/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9548/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 19.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9548/2025 promossa da nata in data [...] a [...], cod. fisc. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Viale Lorenzo Bolano n. 45, presso lo studio dell'Avv.
MA MO che la rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania
-Resistente-
OGGETTO: REVOCAZIONE DELLA SENTENZA n. 3356/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, chiedeva a questo giudice la revocazione della sentenza n. 3356/2025 pronunciata il 22.09.2025 tra le medesime parti con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato ex art. 445 bis VI co.
c.p.c. con la compensazione delle spese e la condanna dell'opponente alle spese della CTU espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo.
Deduceva parte ricorrente che a seguito di visita di revisione del 26/02/2024, la Commissione
Medica per l'accertamento delle invalidità civili c/o Centro Medico Legale di Catania CP_1 la dichiarava invalida civile totale e che a seguito di visita di revisione del 26/02/2024, la
Commissione per l'accertamento dell'Handicap c/o Centro Medico Legale di Catania, CP_1 la dichiarava, altresì, portatrice di handicap;
Precisava, ancora, che avverso i relativi verbali sono stati proposti due differenti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex .art. 445 bis c.p.c., iscritti ai nn.7959/2024 e 8228/2024 del ruolo generale del Tribunale Lavoro di Catania, poi riuniti dal Giudice del Lavoro designato, con provvedimento del 04/09/2024, il quale disponeva consulenza tecnica medico-legale nominando quale C.T.U. il dott. . Persona_1
Precisava, quindi, che il nominato CTU, nella sua relazione definitiva di consulenza, nonostante ella, con osservazioni inviate a mezzo pec del 10.12.2024, avesse chiesto di integrare la relazione con riferimento al requisito sanitario per handicap grave richiesto nel procedimento n.8228/2024 R.G., le riconosceva solo la sussistenza del requisito sanitario per la pensione in favore dell'invalido civile totale, omettendo del tutto di pronunciarsi sul requisito sanitario per i benefici per handicap grave;
Precisava, quindi, che, data, la cancelleria, comunicazione della conclusione delle operazioni di accertamento tecnico preventivo il 07/01/2025, avverso le risultanze del predetto accertamento è stata depositata
2 dichiarazione di dissenso in data 06/02/2025 e che depositato, il 10.03.2025, ricorso di merito oppositivo ad ATP, iscritto al n. 2342/2025 avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario per i benefici per handicap grave, in esito alla trattazione cartolare del 19/09/2025 veniva depositata in data 22/09/2025 sentenza n. 3356/2025 che dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva;
compensava le spese di lite, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio della fase di ATP a carico di parte opponente.
Precisava, dunque, che la sentenza impugnata per revocazione è affetta da errore di fatto in quanto il Giudice non ha tenuto conto che il 30° giorno successivo al deposito della dichiarazione di dissenso (8 marzo 2025) corrispondeva con la giornata di sabato e, pertanto, ai sensi dell'art. 155 c.p.c. la scadenza viene prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (10 marzo 2025). Pertanto, il ricorso di merito oppositivo ad ATP, depositato in data
10.03.2025 è tempestivo.
Precisava, altresì, che la sentenza impugnata per revocazione è affetta da ulteriore errore di fatto in quanto la decisione si basa sul presupposto che l'opponente non abbia presentato la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, provvedendo a porre a carico di quest'ultima le spese della CTU mentre in realtà, la ricorrente, assieme al deposito del ricorso di merito in opposizione ad ATP, ha depositato la prescritta dichiarazione di esenzione dalle spese di lite.
Concludeva chiedendo: revocare la sentenza n. 3356/2025 depositata in data 22/09/2025 e non notificata e per effetto pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso di merito in opposizione ad ATP per la sussistenza del requisito sanitario per i benefici per handicap grave.
Allegava in atti autocertificazione e, impegnandosi, fino a che il procedimento non sia definito, a comunicare entro trenta giorni le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. e del D.L. 98/11 convertito dalla L. 111/2011 dichiarava che ha percepito nell'anno 2024 un reddito imponibile, tenuto conto anche dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte e dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva, pari o inferiore ad euro 23.000,00 ovvero pari o inferiore al doppio dell'importo previsto dall'art. 76 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002 n. 115 per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
3 Depositava, altresì, autocertificazione e, ai fini dell'esenzione del Contributo Unificato, dichiarava di aver percepito negli anni 2023 e 2024 un reddito imponibile cumulato a quello dei propri familiari conviventi inferiore ad euro 34.500,00.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare l'avversa domanda, poiché inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto. Spese, competenze e onorari come per legge.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.11.2025, da tenersi in modalità cartolare, all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è ammissibile
La revocazione della sentenza costituisce mezzo di impugnazione straordinario ed è possibile, tra gli altri, nel caso in cui emerga che la sentenza è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
In tal caso le sentenze possono essere impugnate entro il termine di tre anni innanzi allo stesso Collegio.
E' pacifico in giurisprudenza che questo eccezionale rimedio è ammissibile unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione da revocare o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di essa. Occorre, pertanto, che intercorra tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, se la percezione fosse stata corretta, una diversa pronuncia (cfr. Cass. SS.UU., ordinanza n.1666 del 23.01.2009)
Essendo causato, appunto, da un difetto nella percezione sensoriale di un elemento della realtà
l'errore revocatorio si sostanzia in una falsa percezione della realtà stessa, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. Sez. I, Sent. 25.06.2008 n. 17443)
Esso presuppone perciò la divergenza ovvero il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto - emergenti l'una dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali
– e non anche la (pretesa) valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. L. Sent.
29.10.2020 n. 22171)
4 Deve trattarsi dunque di errore risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che non investe direttamente la formulazione del giudizio, sul piano logico/giuridico, poiché ricorre solo in presenza di mere “sviste” ovvero percezione di fatti, in contrasto con le risultanze, che abbiano avuto decisiva influenza sul convincimento del Giudice.
Ciò posto, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395 IV co. c.p.c. atteso che questo giudice nell'effettuare il calcolo dei trenta giorni, previsti dall'art. 445 bis VI co. c.p.c., non si avvedeva che lo spirare del detto termine perentorio ricadeva nella giornata di sabato 8 marzo
2025
Or bene, in merito all'applicazione a tale termine dell'art. 155 c.p.c. si è già consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale con l'Ordinanza n. 21489 del
15.09.2017, confermando il suo orientamento di cui alla pronuncia n. 11269/2016 ed in generale la n. 310/2016, ha statuito che “… il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno …”.
Orientamento seguito anche dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Catania, Sezione
Lavoro, che ha recepito tale orientamento nella sentenza n. 1056 del 10.10.2017, nella quale così dispone “Con l'unico motivo di appello si censura il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l'opposizione ad una delle 4 cartelle, evidenziando che il 21 agosto 2010, data di scadenza del termine di giorni 40 di cui all'art. 24 d lgs n. 46/1999, era sabato per cui, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., lo stesso doveva ritenersi prorogato al 23 agosto, cioè al lunedì successivo. La deduzione dell'appellante è corretta: effettivamente giorno 21 agosto (data indicata dallo stesso Tribunale quale scadenza dei 40 giorni) era sabato;
in base al combinato disposto dei commi IV ("Se il giorno di scadenza è
festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo") e V ("La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato") la scadenza viene prorogata al lunedì successivo 23 agosto 2010” e ciò indipendentemente dalle modalità con cui è eseguito il deposito di un atto – di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico – che non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
di conseguenza, anche agli atti
5 depositati con modalità telematiche ( V. ordinanza 25742/2025, pubblicata il 21 settembre
2025)
Alla luce delle superiori considerazioni, atteso che la decisione è stata determinata da un'errata o falsa percezione di un presupposto fattuale, il rimedio impugnatorio proposto è ammissibile e la sentenza deve essere revocata con la conseguente remissione sul ruolo del giudizio, come da separata ordinanza
In merito alle spese del presente giudizio appare equo compensare le spese di lite, rimanda alla definizione del giudizio rescissorio la decisione in merito alle restanti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9548/2025
R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca la sentenza n. 3356/2025 pubbl. il 20/09/2025
Compensa interamente le spese del presente giudizio, per il resto rimanda alla fase rescissoria e rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 15 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9548/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 19.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9548/2025 promossa da nata in data [...] a [...], cod. fisc. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Viale Lorenzo Bolano n. 45, presso lo studio dell'Avv.
MA MO che la rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania
-Resistente-
OGGETTO: REVOCAZIONE DELLA SENTENZA n. 3356/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, chiedeva a questo giudice la revocazione della sentenza n. 3356/2025 pronunciata il 22.09.2025 tra le medesime parti con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato ex art. 445 bis VI co.
c.p.c. con la compensazione delle spese e la condanna dell'opponente alle spese della CTU espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo.
Deduceva parte ricorrente che a seguito di visita di revisione del 26/02/2024, la Commissione
Medica per l'accertamento delle invalidità civili c/o Centro Medico Legale di Catania CP_1 la dichiarava invalida civile totale e che a seguito di visita di revisione del 26/02/2024, la
Commissione per l'accertamento dell'Handicap c/o Centro Medico Legale di Catania, CP_1 la dichiarava, altresì, portatrice di handicap;
Precisava, ancora, che avverso i relativi verbali sono stati proposti due differenti ricorsi per accertamento tecnico preventivo ex .art. 445 bis c.p.c., iscritti ai nn.7959/2024 e 8228/2024 del ruolo generale del Tribunale Lavoro di Catania, poi riuniti dal Giudice del Lavoro designato, con provvedimento del 04/09/2024, il quale disponeva consulenza tecnica medico-legale nominando quale C.T.U. il dott. . Persona_1
Precisava, quindi, che il nominato CTU, nella sua relazione definitiva di consulenza, nonostante ella, con osservazioni inviate a mezzo pec del 10.12.2024, avesse chiesto di integrare la relazione con riferimento al requisito sanitario per handicap grave richiesto nel procedimento n.8228/2024 R.G., le riconosceva solo la sussistenza del requisito sanitario per la pensione in favore dell'invalido civile totale, omettendo del tutto di pronunciarsi sul requisito sanitario per i benefici per handicap grave;
Precisava, quindi, che, data, la cancelleria, comunicazione della conclusione delle operazioni di accertamento tecnico preventivo il 07/01/2025, avverso le risultanze del predetto accertamento è stata depositata
2 dichiarazione di dissenso in data 06/02/2025 e che depositato, il 10.03.2025, ricorso di merito oppositivo ad ATP, iscritto al n. 2342/2025 avente ad oggetto il riconoscimento del requisito sanitario per i benefici per handicap grave, in esito alla trattazione cartolare del 19/09/2025 veniva depositata in data 22/09/2025 sentenza n. 3356/2025 che dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva;
compensava le spese di lite, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio della fase di ATP a carico di parte opponente.
Precisava, dunque, che la sentenza impugnata per revocazione è affetta da errore di fatto in quanto il Giudice non ha tenuto conto che il 30° giorno successivo al deposito della dichiarazione di dissenso (8 marzo 2025) corrispondeva con la giornata di sabato e, pertanto, ai sensi dell'art. 155 c.p.c. la scadenza viene prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (10 marzo 2025). Pertanto, il ricorso di merito oppositivo ad ATP, depositato in data
10.03.2025 è tempestivo.
Precisava, altresì, che la sentenza impugnata per revocazione è affetta da ulteriore errore di fatto in quanto la decisione si basa sul presupposto che l'opponente non abbia presentato la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, provvedendo a porre a carico di quest'ultima le spese della CTU mentre in realtà, la ricorrente, assieme al deposito del ricorso di merito in opposizione ad ATP, ha depositato la prescritta dichiarazione di esenzione dalle spese di lite.
Concludeva chiedendo: revocare la sentenza n. 3356/2025 depositata in data 22/09/2025 e non notificata e per effetto pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso di merito in opposizione ad ATP per la sussistenza del requisito sanitario per i benefici per handicap grave.
Allegava in atti autocertificazione e, impegnandosi, fino a che il procedimento non sia definito, a comunicare entro trenta giorni le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. e del D.L. 98/11 convertito dalla L. 111/2011 dichiarava che ha percepito nell'anno 2024 un reddito imponibile, tenuto conto anche dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte e dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva, pari o inferiore ad euro 23.000,00 ovvero pari o inferiore al doppio dell'importo previsto dall'art. 76 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002 n. 115 per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
3 Depositava, altresì, autocertificazione e, ai fini dell'esenzione del Contributo Unificato, dichiarava di aver percepito negli anni 2023 e 2024 un reddito imponibile cumulato a quello dei propri familiari conviventi inferiore ad euro 34.500,00.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: rigettare l'avversa domanda, poiché inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto. Spese, competenze e onorari come per legge.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19.11.2025, da tenersi in modalità cartolare, all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è ammissibile
La revocazione della sentenza costituisce mezzo di impugnazione straordinario ed è possibile, tra gli altri, nel caso in cui emerga che la sentenza è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
In tal caso le sentenze possono essere impugnate entro il termine di tre anni innanzi allo stesso Collegio.
E' pacifico in giurisprudenza che questo eccezionale rimedio è ammissibile unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione da revocare o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di essa. Occorre, pertanto, che intercorra tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, se la percezione fosse stata corretta, una diversa pronuncia (cfr. Cass. SS.UU., ordinanza n.1666 del 23.01.2009)
Essendo causato, appunto, da un difetto nella percezione sensoriale di un elemento della realtà
l'errore revocatorio si sostanzia in una falsa percezione della realtà stessa, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. Sez. I, Sent. 25.06.2008 n. 17443)
Esso presuppone perciò la divergenza ovvero il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto - emergenti l'una dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali
– e non anche la (pretesa) valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. L. Sent.
29.10.2020 n. 22171)
4 Deve trattarsi dunque di errore risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che non investe direttamente la formulazione del giudizio, sul piano logico/giuridico, poiché ricorre solo in presenza di mere “sviste” ovvero percezione di fatti, in contrasto con le risultanze, che abbiano avuto decisiva influenza sul convincimento del Giudice.
Ciò posto, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395 IV co. c.p.c. atteso che questo giudice nell'effettuare il calcolo dei trenta giorni, previsti dall'art. 445 bis VI co. c.p.c., non si avvedeva che lo spirare del detto termine perentorio ricadeva nella giornata di sabato 8 marzo
2025
Or bene, in merito all'applicazione a tale termine dell'art. 155 c.p.c. si è già consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale con l'Ordinanza n. 21489 del
15.09.2017, confermando il suo orientamento di cui alla pronuncia n. 11269/2016 ed in generale la n. 310/2016, ha statuito che “… il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno …”.
Orientamento seguito anche dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Catania, Sezione
Lavoro, che ha recepito tale orientamento nella sentenza n. 1056 del 10.10.2017, nella quale così dispone “Con l'unico motivo di appello si censura il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l'opposizione ad una delle 4 cartelle, evidenziando che il 21 agosto 2010, data di scadenza del termine di giorni 40 di cui all'art. 24 d lgs n. 46/1999, era sabato per cui, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., lo stesso doveva ritenersi prorogato al 23 agosto, cioè al lunedì successivo. La deduzione dell'appellante è corretta: effettivamente giorno 21 agosto (data indicata dallo stesso Tribunale quale scadenza dei 40 giorni) era sabato;
in base al combinato disposto dei commi IV ("Se il giorno di scadenza è
festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo") e V ("La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato") la scadenza viene prorogata al lunedì successivo 23 agosto 2010” e ciò indipendentemente dalle modalità con cui è eseguito il deposito di un atto – di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico – che non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
di conseguenza, anche agli atti
5 depositati con modalità telematiche ( V. ordinanza 25742/2025, pubblicata il 21 settembre
2025)
Alla luce delle superiori considerazioni, atteso che la decisione è stata determinata da un'errata o falsa percezione di un presupposto fattuale, il rimedio impugnatorio proposto è ammissibile e la sentenza deve essere revocata con la conseguente remissione sul ruolo del giudizio, come da separata ordinanza
In merito alle spese del presente giudizio appare equo compensare le spese di lite, rimanda alla definizione del giudizio rescissorio la decisione in merito alle restanti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9548/2025
R.G. così statuisce:
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Accoglie il ricorso e per l'effetto revoca la sentenza n. 3356/2025 pubbl. il 20/09/2025
Compensa interamente le spese del presente giudizio, per il resto rimanda alla fase rescissoria e rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 15 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6