Art. 7.
E' in facolta' del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente art. 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento, o della nomina.
E' in facolta' del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente art. 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento, o della nomina.