Articolo 7 della Legge 4 novembre 1951, n. 1511
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 gennaio 1952
Art. 7.
E' in facolta' del Ministro per la difesa di sottoporre, con l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, all'esperimento e al successivo giudizio della Commissione ordinaria di avanzamento, ufficiali compresi nelle graduatorie indicate al secondo comma del precedente art. 4 e nell'ordine di iscrizione delle medesime, in sostituzione di quelli giudicati non idonei dalla Commissione suddetta ai fini del trasferimento, o della nomina.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952