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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Giudice unico dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12840/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], CUI 01SYHYP, difeso dall'avv. Parte_1 Natalie GHIRARDI presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
PARTE ATTRICE CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui è domiciliato CP_1 PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 30.1.2024, notificato il 1.7.2024 di rigetto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co.2 TUI e 28 DPR 394/1999.
Conclusioni parte attrice: accertare il diritto del ricorrente al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi famigliari con vittoria di spese.
Conclusioni Parte convenuta: rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 18.8.2022, il sig. presentava istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per Pt_1 motivi familiari e, in data 27.4.23, con provvedimento notificato il 1.7.2024, la Questura di CP_1 rigettava tale richiesta evidenziando come, a carico dell'interessato, risultassero numerose condanne ostative al rinnovo e indici di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Avverso tale provvedimento, la difesa ha tempestivamente proposto ricorso avanti questo
Tribunale, lamentando il mancato bilanciamento dei fatti di reato per cui il ricorrente è stato condannato, con la durata del soggiorno, il buon comportamento inframurario e il serio percorso di revisione critica dei propri comportamenti, il reperimento di attività lavorativa regolare e l'esistenza di significativi legami famigliari sul territorio, da ritenersi prevalenti per il rilascio del permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 8.5.2025, si è costituita l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando, in sintesi, come le numerose condanne, compresa quella più recente (del 2022) per un reato molto grave, siano indici di una pericolosità sociale oltremodo attuale.
All'udienza del 14.5.2025 la difesa insisteva per l'escussione dei testi indicati in ricorso, che venivano sentiti dal Giudice all'udienza del 20.11.2025, all' esito della quale le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione.
* * *
In diritto si osserva che l'art. 4 c. 3 TUI stabilisce che “non è ammesso in Italia lo straniero che
(…) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Fatta questa premessa di carattere normativo, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
E' agli atti il casellario giudiziale del ricorrente, da cui si evincono tre condanne definitive (per i reati di furto aggravato, lesioni personali, appropriazione indebita e rapina), tra cui si evidenzia come la rapina (art. 628 c.p.) sia espressamente contemplata dall'art. 380 comma 2 c.p.p. e, quindi, sia considerato dal TUI come reato ostativo alla permanenza sul territorio nazionale (cfr. ALL n. 1 parte resistente).
Se è vero e pacifico in giurisprudenza (cfr. ex multis Cass civ. n. 5872/2020) che l'esistenza di sentenze di condanna definitive non può valere come automatismo ai fini del rigetto della domanda e va bilanciata con altri indicatori (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, la personalità del soggetto...), è altresì vero che, nel caso di specie, a fronte di una presenza in Italia di oltre venticinque anni e della presenza sul territorio dei genitori e del fratello, il ricorrente ha commesso, oltre alle condanne di cui si è detto poc'anzi (risalenti agli anni 2007, 2014 e 2015), un fatto di reato in tempi recenti, estrinsecatosi in un condotta molto grave. Egli è, infatti, stato condannato il 4.7.2022 dal Tribunale di Torino alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio, atti persecutori, furto aggravato e porto d'armi.
Ciò che emerge dalla lettura di tale sentenza di condanna agli atti (cfr. ALL. 2 parte resistente) è, dunque, che ha tenuto, in tempi molto recenti, condotte molto gravi, ora sotto il profilo Pt_1 della violenza e delle modalità dell'aggressione nei confronti della in allora compagna (tentato omicidio con un coltello, nell'androne delle scale del luogo di lavoro della vittima), ora sotto il profilo della abitualità del comportamento vessatorio (nel caso di atti persecutori).
Peraltro, si evince dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino dell'11.11.2024 (cfr. all. n. 2 nota di deposito 12.11.2025 di parte ricorrente) che, durante l'espiazione della pena, il ricorrente si è anche reso responsabile del reato di evasione, in data 27.2.2023 e 31.3.2023.
A fronte, dunque, di alcuni elementi documentati, confermati dai testi all'udienza del 20.11.2025 e, peraltro, non contestati (quali la lunga permanenza in Italia del ricorrente, che vive con i genitori - di cui il padre è cittadino italiano-, il reperimento di una regolare attività lavorativa e il percorso seguito al Serd – cfr. doc. 3,4,5,6) ciò che, tuttavia, emerge in modo altrettanto evidente e significativo dalla lettura del casellario e della recente sentenza di condanna del 2022 è il persistere di una condotta antigiuridica in capo al ricorrente, fatto che denota una seria e vieppiù attuale pericolosità sociale in capo allo stesso.
Se, peraltro, la pena legata ai più recenti fatti di reato è stata interamente espiata solo pochissimi mesi orsono, non è possibile valutare in modo adeguato e prolungato in un tempo significativamente successivo al periodo di detenzione, il comportamento tenuto dal ricorrente che, invece, ha dimostrato negli anni di non essere in grado di comprendere e fare proprie le più basilari regole di una pacifica convivenza civile e di rispetto delle leggi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso.
-Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali a favore del convenuto che liquida CP_1 nella somma di € 1.200,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
Il Giudice unico dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12840/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], CUI 01SYHYP, difeso dall'avv. Parte_1 Natalie GHIRARDI presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
PARTE ATTRICE CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui è domiciliato CP_1 PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 30.1.2024, notificato il 1.7.2024 di rigetto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co.2 TUI e 28 DPR 394/1999.
Conclusioni parte attrice: accertare il diritto del ricorrente al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi famigliari con vittoria di spese.
Conclusioni Parte convenuta: rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 18.8.2022, il sig. presentava istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per Pt_1 motivi familiari e, in data 27.4.23, con provvedimento notificato il 1.7.2024, la Questura di CP_1 rigettava tale richiesta evidenziando come, a carico dell'interessato, risultassero numerose condanne ostative al rinnovo e indici di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Avverso tale provvedimento, la difesa ha tempestivamente proposto ricorso avanti questo
Tribunale, lamentando il mancato bilanciamento dei fatti di reato per cui il ricorrente è stato condannato, con la durata del soggiorno, il buon comportamento inframurario e il serio percorso di revisione critica dei propri comportamenti, il reperimento di attività lavorativa regolare e l'esistenza di significativi legami famigliari sul territorio, da ritenersi prevalenti per il rilascio del permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 8.5.2025, si è costituita l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando, in sintesi, come le numerose condanne, compresa quella più recente (del 2022) per un reato molto grave, siano indici di una pericolosità sociale oltremodo attuale.
All'udienza del 14.5.2025 la difesa insisteva per l'escussione dei testi indicati in ricorso, che venivano sentiti dal Giudice all'udienza del 20.11.2025, all' esito della quale le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione.
* * *
In diritto si osserva che l'art. 4 c. 3 TUI stabilisce che “non è ammesso in Italia lo straniero che
(…) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Fatta questa premessa di carattere normativo, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
E' agli atti il casellario giudiziale del ricorrente, da cui si evincono tre condanne definitive (per i reati di furto aggravato, lesioni personali, appropriazione indebita e rapina), tra cui si evidenzia come la rapina (art. 628 c.p.) sia espressamente contemplata dall'art. 380 comma 2 c.p.p. e, quindi, sia considerato dal TUI come reato ostativo alla permanenza sul territorio nazionale (cfr. ALL n. 1 parte resistente).
Se è vero e pacifico in giurisprudenza (cfr. ex multis Cass civ. n. 5872/2020) che l'esistenza di sentenze di condanna definitive non può valere come automatismo ai fini del rigetto della domanda e va bilanciata con altri indicatori (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, la personalità del soggetto...), è altresì vero che, nel caso di specie, a fronte di una presenza in Italia di oltre venticinque anni e della presenza sul territorio dei genitori e del fratello, il ricorrente ha commesso, oltre alle condanne di cui si è detto poc'anzi (risalenti agli anni 2007, 2014 e 2015), un fatto di reato in tempi recenti, estrinsecatosi in un condotta molto grave. Egli è, infatti, stato condannato il 4.7.2022 dal Tribunale di Torino alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio, atti persecutori, furto aggravato e porto d'armi.
Ciò che emerge dalla lettura di tale sentenza di condanna agli atti (cfr. ALL. 2 parte resistente) è, dunque, che ha tenuto, in tempi molto recenti, condotte molto gravi, ora sotto il profilo Pt_1 della violenza e delle modalità dell'aggressione nei confronti della in allora compagna (tentato omicidio con un coltello, nell'androne delle scale del luogo di lavoro della vittima), ora sotto il profilo della abitualità del comportamento vessatorio (nel caso di atti persecutori).
Peraltro, si evince dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino dell'11.11.2024 (cfr. all. n. 2 nota di deposito 12.11.2025 di parte ricorrente) che, durante l'espiazione della pena, il ricorrente si è anche reso responsabile del reato di evasione, in data 27.2.2023 e 31.3.2023.
A fronte, dunque, di alcuni elementi documentati, confermati dai testi all'udienza del 20.11.2025 e, peraltro, non contestati (quali la lunga permanenza in Italia del ricorrente, che vive con i genitori - di cui il padre è cittadino italiano-, il reperimento di una regolare attività lavorativa e il percorso seguito al Serd – cfr. doc. 3,4,5,6) ciò che, tuttavia, emerge in modo altrettanto evidente e significativo dalla lettura del casellario e della recente sentenza di condanna del 2022 è il persistere di una condotta antigiuridica in capo al ricorrente, fatto che denota una seria e vieppiù attuale pericolosità sociale in capo allo stesso.
Se, peraltro, la pena legata ai più recenti fatti di reato è stata interamente espiata solo pochissimi mesi orsono, non è possibile valutare in modo adeguato e prolungato in un tempo significativamente successivo al periodo di detenzione, il comportamento tenuto dal ricorrente che, invece, ha dimostrato negli anni di non essere in grado di comprendere e fare proprie le più basilari regole di una pacifica convivenza civile e di rispetto delle leggi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso.
-Condanna il ricorrente a rifondere le spese legali a favore del convenuto che liquida CP_1 nella somma di € 1.200,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo