Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 5973/2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi res.te alla via Orazio n. 31 Cod. Fisc. Parte_1
, elett.te dom.to in Napoli alla via Torrione San Martino n. 51 presso lo studio C.F._1 dell' Avv. Claudio Castellano dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - OPPONENTE -
E
in NAPOLI, in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te, Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli al P.IVA_1
Corso Umberto I° n. 237 presso lo studio dell'Avv. Dolores Scotto di Uccio dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – OPPOSTO –
Conclusioni: come da verbale del 21.02.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 8517/2019 emesso dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile in forma provvisoriamente esecutiva in data 22.11.2019 e notificato in uno ad atto di precetto in data 14.01.2020, ad istanza del in Napoli, per il Controparte_1 pagamento senza dilazione della somma di € 40.979,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali per quote a conguaglio dal 2004 al 2016 nonché per fondo cassa, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la revoca. A sostegno della propria opposizione, il eccepiva 1) la carenza di legittimazione Parte_1 passiva, avendo trasferito la proprietà dell'immobile con atto per notaio del 23.11.2016; 2) il Per_1 difetto di legittimazione ad agire del Condominio per mancanza della delibera autorizzativa dell'assemblea al recupero del credito azionato nella fase monitoria;
3) la prescrizione del credito;
4) l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, sia in punto di fatto che di diritto, onde ne chiedeva il rigetto.
Svoltasi in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria, sebbene con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc all'esito dei quali, in mancanza di richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, rese le quali all'udienza del 21.02.2025, tenutasi nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 04.03.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
Giova premettere che nel presente giudizio, il Condominio, attore sostanziale, alcuna ulteriore documentazione ha prodotto rispetto a quella della fase monitoria, il cui fascicolo comprendente anche la produzione di parte risulta acquisita al presente fascicolo telematico, e che ha condotto all'emissione del provvedimento opposto con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 40.979,77 oltre interessi e spese.
Mercè la produzione, quindi, delle delibere di approvazione dei bilanci consuntivi per il periodo dal 2005 al 2016, preventivo per la gestione ordinaria 2017 e dei relativi piani di riparto, del 24.05.2015, del 15.03.2017 e del 21.05.2019; delle delibere del 10.10.2016 per i Fondo Cassa e della delibera del 18.07.2016 per la liquidazione di differenze retributive in favore del dipendente , tutti Parte_2 documenti posti a fondamento della richiesta di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto, il ha fornito la prova del fatto costitutivo del credito ed ha, quindi, fornito gli elementi CP_1 probatori, su di esso incombenti, a sostegno della propria pretesa.
Va, inoltre, osservato che le citate delibere, sulla scorta delle quali veniva richiesto ed ottenuto l'opposto decreto ingiuntivo, sono da ritenersi valide ed efficaci, non essendo state impugnate dal odierno opponente, né colpite da provvedimento di sospensione o di revoca, che solo CP_1 avrebbero reso indebita l'approvazione e la ripartizione delle spese o di valutare eventuali errori e/o pregressi pagamenti.
A fronte di tale documentazione, assertiva del credito, va rilevato che l'opponente non ha specificamente contestato che gli oneri condominiali richiesti fossero relativi al periodo in cui esso era condomino, né ha contestato l'ammontare della pretesa creditoria del Condominio, come alcuna prova ha fornito circa l'imputabilità ai crediti richiesti, di alcuni pagamenti eseguiti prima della vendita.
E venendo, così, all'esame dei specifici motivi di opposizione, va rilevato che essi sono tutti infondati e vanno, pertanto, disattesi.
In ordine alla carenza di legittimazione passiva dell'opponente rispetto al credito ingiunto in considerazione della vendita dell'immobile, va osservato che non è in contestazione che gli oneri condominiali richiesti siano relativi al periodo in cui il era condomino. Infatti, Parte_1
l'immobile è stato venduto con atto del 23.11.2016 mentre gli oneri richiesti si riferiscono alla gestione dal 2004 al 2016 e, nello specifico, trattasi di quote derivanti dall'approvazione di consuntivi condominiali con relativi riparti afferenti a gestioni condominiali in periodo in cui proprietario dell'immobile era proprio l'opponente.
In ordine al difetto di legittimazione ad agire del per mancanza della relativa delibera CP_1 assembleare, si osserva che rientra tra i compiti ex lege attribuiti all'amministratore quello di agire giudizialmente – decreto ingiuntivo - per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, ex art. 63, comma 1, disp. att. cpc, senza bisogno alcuno di autorizzazione, non necessitando di un'apposita delibera assembleare. Rientra, infatti, nelle attribuzioni dell'amministratore la riscossione dei contributi condominiali ed, a tal fine, è legittimato ad agire ed a resistere in giudizio senza alcuna necessità di autorizzazione dell'assemblea (Cass. Civ. 27292/2005).
In ordine, infine, alla prescrizione del credito azionato, va osservato che quella relativa alle spese ordinarie è quinquennale mentre per quella relativa alle spese straordinarie è decennale ed essa inizia a decorrere dall'approvazione del rendiconto.
La prevalente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135 n. 3 c.c., sorge soltanto dal momento dell'approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Da ciò consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. Civ. 4489/2014).
Nel caso di specie, tanto i bilanci quanto i riparti di spesa risultano approvati con delibere condominiali rispettivamente del 24.05.2015, 10.10.2016, 18.07.2016, 15.03.2017 e 21.05.2019, laddove il ricorso della fase monitoria risulta depositato in data 17.10.2019 ben entro il termine prescrizionale indicato.
Ne consegue che l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma anche nelle spese il decreto ingiuntivo n. 8517/2019 emesso dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile in data 21.11.2019, già munito della clausola di esecutorietà.
2) Condanna l'opponete al pagamento in favore del delle spese di giudizio che si CP_1 liquidano in € 50,00 per spese ed € 4.000,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute.
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano