CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3980/2021 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 7/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3980/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 445/2021, emessa dal Tribunale di Santa IA Capua Vetere, pubblicata in data
22.02.2021, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso da sé stesso e, anche disgiuntamente, in virtù di procura alle liti allegata alla citazione in appello, dall'Avv. IA PA TI (C.F.
); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(C. F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3
difeso dagli Avv.ti PA Tamborino e LT MO (C.F.
), giusta procura allegata all'atto di costituzione C.F._4
in appello;
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) riformare “in toto” la sentenza appellata n.
445/2021 riconoscendo la fondatezza della domanda avanzata dall'Avv.
nei confronti del Prof. Dott. avente Parte_1 Controparte_1
pag. 2/25 ad oggetto il diritto di credito pari ad € 31.103,45, ovvero della somma che l'Ecc.ma Corte vorrà eventualmente rideterminare, quale corrispettivo dell'attività professionale prestata in suo favore assolvendo al seguente mandato: “valutazione dello stato e del probabile esito dei giudizi patrocinati dagli Avv.ti Prof. Amedeo AS e Leonardo OC nell'ambito di previsioni circa l'opportunità di proseguirli nella più ampia prospettiva della possibile riattivazione della Clinica San Luca”;
b) per l'effetto condannare il Prof. Dott. al pagamento Controparte_1
in favore dell'Avv. , per il precisato titolo, dell'importo Parte_1
pari ad 31.103,45 ovvero di quella diversa somma che codesta ecc.ma
Corte riterrà di determinare per lo stesso titolo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
c) condannare, altresì, il Prof. Dott. alla refusione delle Controparte_1
spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione all'Avv.
IA PA TI che se ne dichiara antistataria.”;
per l'appellato: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
- nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari con anticipo al sottoscritto procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 22.5.2017, gli Avv.ti e IA PA Pt_1
TI convenivano, innanzi al Tribunale di Santa IA Capua pag. 3/25 , e , al fine di sentirli CP_2 Controparte_3 Controparte_1
condannare al pagamento, in loro favore, della somma di euro €
31.103,45 quale corrispettivo per l'attività professionale stragiudiziale che assumevano di avere svolto su incarico dei convenuti.
A fondamento della domanda, gli istanti esponevano che: “A) Il Prof.
Dott. residente in [...], ha rivestito la carica di Controparte_1
socio, di Presidente del C.d.A., di Consigliere, di Direttore della branca di ortopedia e traumatologia, di responsabile dello studio ambulatoriale ortopedico, con proprie attrezzature chirurgiche, della Controparte_4
con sede legale in Caserta alla Via Unità d'Italia n.13 e per tali
[...]
rapporti ebbe ad intraprendere alcune azioni penali nei confronti del liquidatore della predetta società affidandosi per la tutela dei propri diritti all'Avv. Alessandro RI, con studio in Caserta alla Via Roma
11 – Parco Europa. Inoltre, per una serie di azioni giudiziarie di natura civilistica nei confronti della società Clinica San Luca, ebbe a conferire i relativi mandati alcuni all'Avv. Leonardo OC di Caserta ed altri al Prof
Avv. Amedeo AS, pure di Caserta. Avendo manifestato all'Avv. RI
l'interesse a “riattivare” la Clinica facendo cessare lo stato di liquidazione in cui versava attraverso l'acquisizione anche delle quote di altri soci, chiese di poter essere presentato ad un legale esperto di diritto societario per poter realizzare questo suo progetto, previa una valutazione di tutte le vicende giudiziarie pendenti. Numerosi furono gli incontri tra l'Avv. , il Dott. e la Parte_1 Controparte_1
Sig.ra , socia e dipendente con funzioni Controparte_3
amministrative della Clinica, in Napoli alla Via Cesario Console n.3, in
pag. 4/25 Caserta allo Studio RI alla Via Roma n.11 – Parco Europa e, sempre in Caserta, presso lo studio del Prof. Avv. Amedeo AS. Nei primi incontri il Dott. e la Dott.ssa consegnarono Controparte_1 CP_3
una serie di copie di atti relativi ai giudizi di cui appresso si dirà, accompagnati da una relazione scritta a mano e da altra su quattro pagine dattiloscritte. Il Dott. e la Sig.ra Controparte_5 CP_3
sempre nell'ambito del progetto di riavvio delle attività
[...]
produttive dalla Clinica San Luca, chiesero all'Avv. TI di valutare tutti i giudizi da essi intentati, essendo loro intenzione di conferirgli il mandato di affiancamento ai legali o di difesa esclusiva con revoca dei mandati agli Avv. ti OC e AS. L'Avv. TI provvide a prendere contatti con gli Avv.ti OC e AS e ad esaminare i documenti ricevuti dai Dott.ri e quelli depositati presso i vari Tribunali CP_1 CP_3
anche dalle controparti. Successivamente il Dott. ed i Controparte_1
suoi figli, ebbero a conferire incarico agli Avv.ti TI di difenderli nelle azioni intraprese nei loro confronti dalla Controparte_6
. I giudizi a cui si è fatto riferimento sono i seguenti: -
[...]
giudizio innanzi al Tribunale di Santa IA Capua Vetere, sezione
Lavoro, dott. Cislaghi RGN3163/2011; -Giudizio innanzi al Tribunale di
Santa IA Capua Vetere ex Sezione Distaccata di Caserta RGN
682/2010; -Giudizio innanzi al Tribunale di Santa IA Capua Vetere sezione III Civile RGN 475/2012; -Giudizio innanzi al Tribunale di Napoli
– Sezione Specializzata delle Imprese;
-Giudizio innanzi al Tribunale di
Santa IA Capua Vetere RGN 6103/2008;
pag. 5/25 B) Gli avv.ti TI, riportano la nota specifica delle loro prestazioni, redatta secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55/14, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, comma V, del D.M. 120/2012 (…);
C) Relativamente ai suddetti giudizi, i ricorrenti procuratori hanno svolto intensa ed approfondita attività di studio e consulenza su espressa richiesta del dottor e della sig.ra , Controparte_1 Controparte_3
i quali, tra l'altro, hanno fornito gli stessi atti e la documentazione afferente ai fascicoli in esame;
D) A tutt'oggi, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso e nonostante le numerose missive inviate a mezzo lettera raccomandata a/r del
03.02.16, il dott. e la sig.ra non Controparte_1 Controparte_3
hanno mai preso contatti al fine di provvedere al pagamento dei relativi onorari professionali;
E) La procedura prevista dall'art.14 del D.lgs. n.150/2011 (che ha sostituito la Legge n.794/42), ovvero la previsione del rito sommario di cognizione per la liquidazione degli onorari professionali degli avvocati, anche alla luce delle recenti sentenze rese dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. n.4002 del 29.02.16; n.12248 del 14.06.16; n.19025 del
27.09.16), non impediscono al professionista di optare per il “rito ordinario di cognizione” laddove lo stesso ritenga che l'oggetto del giudizio che intende proporre per ottenere la liquidazione delle proprie competenze ecceda il thema decidendum della mera liquidazione del quantum della pretesa ed investa invece anche i presupposti del diritto al compenso (cfr. sul punto anche Trib. Napoli, Sent. 744/17 del 19.01.17,
G.U. Scotto di Carlo); pag. 6/25 F) In assenza di qualsiasi riscontro da parte degli interessati, gli Avv.ti
TI, hanno avviato un procedimento di mediazione conclusosi negativamente per la mancata partecipazione al procedimento delle parti convenute”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, con separate comparse,
e , i quali contestavano la Controparte_1 Controparte_3
fondatezza della domanda e ne sollecitavano il rigetto, negando di avere mai conferito all'attore alcun incarico finalizzato allo studio di giudizi in corso in ordine ai quali erano già assistiti da altri legali.
In particolare, il assumeva che la disponibilità, da parte CP_1
dell'attore, degli atti processuali relativi ai giudizi in corso, sui quali l'avv. TI fondava la pretesa, si spiegava in ragione dell'incarico di assistenza giudiziale che egli gli aveva conferito in relazione ad altri due giudizi, sempre relativi alla Clinica San Luca. Assumeva, infatti, che su richiesta dell'avv. TI ed al solo fine di permettere a questi, in vista della costituzione nei giudizi da instaurarsi, di avere contezza della situazione, gli aveva consentito di accedere agli atti dei giudizi già pendenti.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento degli interrogatori formali dei convenuti e l'audizione dei testi intimati da entrambe le parti.
Quindi, all'esito, il giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronunciando la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “- rigetta la domanda attorea;
- condanna e Parte_1
pag. 7/25 TI IA PA, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano in € Controparte_3
6.738,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese del giudizio tra , TI IA Parte_1
PA e .”. Controparte_1
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., l'avv. interponeva Parte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata nei confronti di in data 21.09.2021, nel rispetto del termine di cui Controparte_1
all'art. 327 c.p.c., sollecitando la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 20.12.2021, CP_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava
[...]
l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 14.01.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.01.2024.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al pag. 8/25 7.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo, inoltre, con successivo provvedimento del
18.7.2025, veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premessa l'estraneità ai fatti di causa dell'avv. IA PA TI e di con Controparte_3
statuizione non censurata e coperta da giudicato, rigettava la domanda proposta dall'Avv. TI in quanto “non si ritiene che parte attorea sia riuscita alternativamente a dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto e, in particolar modo, che la documentazione agli atti sia stata consegnata allo scopo di poter ottenere dal TI una consulenza e una valutazione e non al solo obiettivo di poter consentire al legale lo studio degli atti finalizzato ai successivi giudizi nei quali difendere il
. CP_1
Nel pervenire a siffatta conclusione, il Giudice rilevava che: “In primis deve considerarsi che, seppur è vero che il mandato in parola non richiede necessariamente la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, è anche altrettanto vero che un mandato in forma scritta in tal senso sarebbe stata una valida prova idonea a dimostrare
l'incarico stragiudiziale conferito e detto mandato scritto manca agli
pag. 9/25 atti. Allo stesso tempo manca agli atti un parere scritto fornito dagli attori. Se, infatti, come essi rappresentano, lo scopo della documentazione conferita era quella di poter permettere al TI di svolgere un'analisi e fornire consulenza e valutazione in merito ai giudizi in corso, sarebbe stato utile avere agli atti l'esito scritto di detta attività.
L'intensa documentazione depositata da parte attorea, invero, nulla dimostra. Gli attori, infatti, producono tutta una serie di atti inerenti sì principalmente i giudizi elencati ma detta produzione non è di per sé idonea a dimostrare che il abbia conferito incarico CP_1
stragiudiziale di studio, consulenza e valutazione di detti giudizi ma è ben possibile che la consegna della suddetta documentazione era funzionale agli ulteriori (pacifici) nuovi incarichi giudiziali conferiti per consentire al TI di avere piena contezza delle vicende non solo meramente societarie ma anche giurisdizionali che stavano interessando il ei rapporti con la clinica San Luca”. CP_1
Secondo il giudice di primo grado non risultavano idonee a fornire tale prova le dichiarazioni del teste di parte attorea (avv. RI
Alessandro), in quanto non risultavano determinanti rispetto a quanto affermato, invece, dal teste della parte convenuta ( ). Testimone_1
La ragione posta dal Giudice a fondamento di tale valutazione risiedeva nella circostanza per cui il teste RI: “nell'indicare quando ci fu il primo incontro (avvenuto presso il suo studio) tra le parti, al termine del quale “il TI chiese di fornire tutta la documentazione in possesso del e nel quale il avrebbe fornito il “mandato al CP_1 CP_1
TI anche di consulenza per l'attività già in itinere” e specificando
pag. 10/25 che pochi giorni dopo detto incontro pervenne al suo studio la documentazione di dette cause, chiarisce che tanto “mi pare che fu tra il
2008 e il 2009”. Ebbene, come si evince dagli incartamenti in atti, ad eccezione del giudizio NRG 6103/2008, gli altri sono tutti successivi al
2009”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva che il Tribunale, nel ritenere non provato il mandato, aveva, sul piano fattuale, erroneamente valutato l'attività stragiudiziale da esso svolta, circoscrivendola ad una mera “valutazione di correttezza dei giudizi affidati agli Avv.ti Leonardo OC e Amedeo AS”.
L'istante obiettava che, in base ad una lettura complessiva e più attenta degli atti processuali, il Giudice di prime cure avrebbe potuto individuare “con assoluta precisione l'oggetto del mandato che il Prof. aveva conferito all'Avv. TI pur senza affidarlo ad un CP_1
atto scritto”, in modo tale da attribuire “alla consultazione e studio dei numerosissimi documenti processuali consegnati dal Prof. e CP_1
dalla Signora all'Avv. TI, pluralità di incontri presso il CP_3
suo Studio e presso l'Avv. Alessandro RI ed ai contatti stabiliti con gli Avv.ti OC e AS confluiti nel parere sulla opportunità dell'accordo transattivo finalizzato all'eliminazione dei giudizi in corso (unica soluzione alla impossibile riattivazione della Clinica San Luca) la giusta qualificazione giuridica che giustificava la richiesta economica oggetto della domanda giudiziale, non esistendo ragione alcuna per affermare la
pag. 11/25 gratuità della prestazione che assolse ad un oggetto specificamente concordato eseguita dall'Avv. TI”.
In particolare, l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto valorizzare il contenuto dei capitoli di prova da esso articolati, dal quale emergeva che “l'oggetto del mandato consistette nella valutazione dello stato dei giudizi individuati nell'atto di citazione nell'ambito di previsioni circa l'opportunità di proseguirli e l'eventuale esito nella più ampia prospettiva di convenienza della possibile riattivazione della Clinica San Luca” e che “l'Avv. Parte_1
dopo aver vagliato tutti gli atti processuali non espresse alcun giudizio in ordine alla impostazione delle tesi difensive costruite dai colleghi, limitandosi ovviamente ad esprimere al Prof. ed alla dott.ssa CP_1
il suo suggerimento di coltivare un accordo transattivo che, CP_3
però non avrebbe potuto mai prevedere la ripresa dell'attività della
Clinica San Luca, ormai pregiudicata dalla inidoneità dell'immobile” e, a riprova del proprio assunto, assumeva che “Quell'accordo, infatti, venne concluso anche con la collaborazione dell'Avv. che, a Parte_1
tal fine, contattò il Prof. Avv. Carlo Di Nanni ed il Prof. Avv. Andrea NI
LE, della cui amicizia oltre che stima professionale entrambi lo gratificavano”.
Quindi, deduceva l'appellante, “laddove il Giudice “ a quo”, accingendosi allo studio prodromico alla decisione, avesse ampliato la sfera di lettura
a tutti gli atti processuali, comprese le note ottemperanti al II termine previsto dall'art. 183 VI c. c.p.c. (contenente i riportati capi di prova) e la relativa ordinanza che li ammise, avrebbe, quanto meno, allargato
pag. 12/25 l'orizzonte dell'attività di consulenza svolta dall'Avv. TI individuando con assoluta precisione l'oggetto del mandato che il Prof. aveva conferito all'Avv. TI pur senza affidarlo ad un CP_1
atto scritto. E la certezza dell'assolvimento e della relativa conoscenza che ne ebbe il Prof. discende dalla conclusione proprio CP_1
dell'accordo suggerito dall'Avv. TI al quale, come già precisato, egli attivamente partecipò”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Riguardo ad esso, giova rimarcare che la definizione del thema decidendum debba essere operata dal Giudice avuto riguardo all'attività assertiva delle parti, per le quali il codice di rito pone lo sbarramento rappresentato dal deposito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., essendo quella di cui al n. 2 dello stesso articolo deputata alla formulazione delle istanze istruttorie.
Ne segue che, nella specie, correttamente il Giudice abbia ritenuto che il thema decidendum vertesse nel verificare se, in base alle risultanze istruttorie, potesse ritenersi provato che aveva Controparte_1
conferito, all'avv. , incarico stragiudiziale di studio, Parte_1
consulenza e valutazione dei cinque giudizi pendenti, affidati agli Avv.ti
AS e OC.
Del resto, a conferma della correttezza della statuizione impugnata, si deve rammentare che, nella citazione, gli attori avevano dedotto, quanto alla prestazione svolta dall'avv. , che la Parte_1
pag. 13/25 stessa era consistita nel valutare “tutti i giudizi da essi intentati, essendo loro intenzione di conferirgli il mandato di affiancamento ai legali o di difesa esclusiva con revoca dei mandati agli Avv. ti OC e AS” e che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., gli attori precisavano che nei successivi “.. incontri tra il dott. e l'Avv. CP_1
si discusse dell'intento, manifestato dal dott. Parte_1 CP_1
di affidare all'Avv. incarichi contenziosi, essendo egli, Parte_1
ormai, a perfetta conoscenza delle vicende che avevano determinato i procedimenti giudiziari.
Ed infatti l'Avv. rappresentò gli interessi del dott. Parte_1
in due successivi giudizi per le cui competenze pende altro CP_1
procedimento avanti il medesimo Tribunale”, ribadendosi, quanto all'attività stragiudiziale, che “all'avv. venne Parte_1
conferito “IL MANDATO” di analizzare e valutare attraverso la relativa documentazione, le prospettive che potessero eventualmente aprirsi per i
Lombari nell'ambito della comproprietà della Clinica San Luca e la loro posizione rispetto alla società”.
Alla stregua di tali allegazioni, non può, quindi, l'appellante dolersi del fatto che il Giudice, nell'individuare l'oggetto della prestazione stragiudiziale espletata, costituente, in ultima analisi, la causa petendi dell'azione, non abbia valorizzato il contenuto dei capi di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., essendo gli stessi, come dinanzi detto, finalizzati ad un'attività probatoria, successiva a quella meramente assertiva, per la quale la preclusione processuale era maturata con il deposito della prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p..
pag. 14/25 § 6.
Con il secondo motivo l'appellante si doleva dell'omessa adeguata valorizzazione, da parte del Giudice, della testimonianza di RI
Alessandro, la quale, ad avviso di esso istante, doveva considerarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, maggiormente attendibile rispetto a quella resa dal teste di parte convenuta. Difatti,
l'appellante opinava che il RI, che veniva individuato quale
““AUTORE” dei rapporti intercorsi tra il Prof. e l'Avv. Controparte_1
ai quali egli partecipò anche personalmente”, Parte_1
risultava “credibile ed imparziale”.
In particolare, l'istante lamentava che il Giudice non avesse correttamente valorizzato il passo della testimonianza nel quale l'avv.
RI aveva riferito che “ il mandato era finalizzato anche alla verifica dell'opportunità o meno di proseguire i giudizi già in corso”, che
“L'interesse del ra di tenere in vita l'azienda (Clinica San Luca CP_1
– n.d.r.) che il sosteneva che gli altri soci volevano farla CP_1
chiudere”, che “il TI suggerì una soluzione transattiva relativamente ai giudizi in corso. Il TI stesso disse che avrebbe chiamato i Prof. Di Nanni e l'Avv. NI LE i quali rappresentavano soci in contrasto con il . CP_1
Per converso, opinava l'istante, il teste ritenuto dal Testimone_1
primo Giudice maggiormente attendibile, collocava gli avvenimenti narrati negli anni 2011 – 2012, mentre l'inizio di quelli riferiti dall'Avv.
RI si inquadrava nell'arco temporale 2008 – 2009. Peraltro, la stessa presenza del teste in occasione degli incontri tra le CP_1
pag. 15/25 parti, era stata esclusa dal RI, avendo questi riferito di incontri cui avevano partecipato l'avv. TI e la Controparte_1
. CP_3
In teste quindi, aveva fatto riferimento ad altri incontri, CP_1
prodromici al conferimento di incarichi professionali finalizzati alla costituzione in giudizi, svoltisi in epoca successiva.
§ 7.
Anche il secondo motivo è infondato.
E' pacifico che unitamente ai due figli, tra i quali Controparte_1
escusso come teste, abbia conferito incarico all'avv. Testimone_1
al fine di essere da questi assistito nell'ambito di Parte_1
due procedimenti che riguardavano la Controparte_4
Tanto, invero, oltre ad essere stato dedotto dagli stessi attori nell'atto di citazione, emerge dal contenuto della deposizione testimoniale di
Testimone_1
In particolare, quest'ultimo dichiarava che “ .. In relazione ai tre incontri di cui sopra il primo è avvenuto presso lo studio dell'Avv.
TI ed eravamo presenti io, mio padre, la dott.ssa e CP_3
l'Avv. . Il secondo incontro è avvenuto presso lo studio Parte_1
dell'Avv. RI. Eravamo presenti io, mio padre, mio fratello e l'Avv.
TI. Non mi pare che fossero presenti .. al momento dell'incontro anche l'Avv. RI e la sign. In quell'incontro CP_3
formalizzammo il primo incarico per il primo dei contenziosi di cui sopra che non avevano a oggetto alcuna consulenza. Il terzo incontro avvenne
pag. 16/25 sempre dall'Avv. RI. Eravamo presenti io, mio padre, mio fratello e
l'Avv. TI. L'Avv. RI non era presente all'interno della sala;
ci metteva a disposizione lo studio. La signora non mi pare fosse CP_3
presente. In questo terzo incontro fornimmo il secondo incarico. Da quanto mi ricordo la era socia della società. Era parte in causa CP_3
in altro contenzioso. La signora per quanto riguarda CP_3
l'incontro in cui è stata presente, non fornì incarico ma era presente quale memoria storica delle vicende. In quell'incontro la non CP_3
mi pare che fornì documentazione. Fornì, tuttavia, una serie di informazioni che dovevano servire alle cause da introdurre. Voglio precisare che non si parlò mai di giudizi precedenti. Viene mostrato al teste l'elenco dei giudizi indicati nell'atto di citazione. Posso dire che di qualcuno di questi giudizi se ne parlò solo marginalmente e in maniera unicamente funzionale agli incarichi giudiziali da conferire .. Le informazioni preliminari ai due giudizi di cui ai due mandati riguardavano i rapporti conflittuali tra e il nuovo CDA Controparte_1
della clinica. Preciso, tuttavia, che il primo contenzioso, trattandosi di nomina di un sequestratario, si risolse nel giro di qualche udienza.
Questo primo contenzioso non presupponeva da parte dell'Avv.
TI la conoscenza di vicissitudini societarie importanti. Per il secondo contenzioso, invece, che riguardava una richiesta di risarcimento della clinica ai proprietari dell'immobile, l'Avv. TI chiese di conoscere qual era la storia critica e le ragioni della crisi della società e se ci fossero in essere altri tipi di liti. Tutto, specifico, unicamente finalizzato al conferimento dell'incarico giudiziale. Queste informazioni e queste richieste sono avvenute dinanzi a me .. Dinanzi pag. 17/25 all'Avv. TI non si è mai parlato di accordi transattivi relativamente alla clinica .. “.
Al cospetto di tale circostanziata emergenza probatoria, che fornisce una plausibile ragione del perché l'odierno appellante avesse avuto conoscenza dello stato dei pregressi giudizi, nei quali Controparte_1
era già assistito da altri avvocati (OC e AS), ricevendo anche copia della documentazione ad essi relativa, non appare dirimente la deposizione del teste RI, unica risultanza istruttoria che l'istante ha posto a fondamento della pretesa.
Ed invero, la deposizione del RI, laddove sostanzialmente riconosce il ruolo dirimente che l'avv. TI avrebbe rivestito nella decisione assunta dal di definire transattivamente il CP_1
contenzioso già pendente, (contenzioso in relazione allo studio ed esame del quale l'attore aveva fondato il suo diritto al pagamento del corrispettivo), risulta oltremodo generica.
Invero, il teste si limitava a riferire di un mero suggerimento, reso dall'avv. TI al inerente alla convenienza di una CP_1
definizione transattiva delle cause pendenti e del ruolo che l'odierno appellante avrebbe assunto al riguardo, consistito nel prendere contatti con gli avvocati degli altri soci della Clinica San Luca al fine di raggiungere l'intesa.
Ma, a ben vedere, tale ulteriore attività, che sola avrebbe in ipotesi potuto giustificare il riconoscimento di un compenso al professionista, non può ritenersi provata.
pag. 18/25 Basti considerare che il teste RI non riportava alcun particolare di rilievo in ordine agli esiti dei riferiti contatti avuti dal TI con gli avvocati NI LE e Di Nanni.
Lo stesso, inoltre, dichiarava di avere partecipato, su delega del
TI, ad un incontro cui avevano preso parte la figlia dell'avv.
NI LE ed il prof. Di Nanni, ma niente di specifico riferiva in ordine al contenuto ed all'esito della riunione.
Né, del resto, l'appellante ha prodotto il contenuto del verbale scritto di tale incontro, che, secondo il teste RI, veniva redatto.
Inoltre, se realmente l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. TI fosse consistita nel favorire la conclusione transattiva delle 5 cause pendenti, indicate nell'atto di citazione, è logico ritenere che, non solo,
l'appellante avrebbe depositato il documento nel quale siffatta transazione era consacrata, ma, soprattutto, in essa si sarebbe costituito.
L'assoluta lacunosità, sul punto, della prova offerta, sia in termini di produzione documentale che di istruttoria orale, considerata la laconicità delle dichiarazioni rese dal teste RI in relazione alla suddetta transazione, induce ad escludere che l'istante abbia offerto la prova del credito.
Tra l'altro l'oggettiva vaghezza, al riguardo, della pretesa si desume anche dal rilievo per cui, nel quantificare il compenso professionale,
l'appellante faceva riferimento al D.M. n, 55/14, senza avere nemmeno cura di giustificarne l'applicabilità ratione temporis alla fattispecie in pag. 19/25 esame, che, come noto, avrebbe presupposto una conclusione della prestazione professionale in epoca successiva alla relativa entrata in vigore.
Ora, a prescindere da tale erroneo riferimento, cui la Corte avrebbe in ipotesi potuto rimediare applicando eventualmente il D.M. n. 127 del
2004, è rilevante, ai fini della valutazione della complessiva inattendibilità della pretesa creditoria, rimarcare come l'appellante abbia finanche omesso di chiarire quando la dedotta prestazione stragiudiziale si sarebbe conclusa. Tale palese lacuna assertiva dimostra, ulteriormente, l'infondatezza della domanda, essendo ragionevole affermare che, in caso di reale espletamento dell'indicata prestazione, e, in specie, di attiva partecipazione all'accordo transattivo, l'avv. TI avrebbe quantomeno indicato la data di relativa conclusione.
D'altra parte, l'appellante non ha nemmeno fornito motivata giustificazione del particolare, dal primo Giudice indicato come ragione di inattendibilità del teste RI, relativo alla scarsa compatibilità della collocazione temporale, dallo stesso indicata, degli incontri avuti dall'avv. TI con il – che il teste faceva risalire al CP_1
2008/2009 – e la datazione del contenzioso oggetto della pretesa attività di consulenza stragiudiziale – contenzioso che, fatta eccezione per un giudizio, era tutto di epoca successiva al 2009.
Tale aspetto, che, nel corpo del motivo di appello, non è fatto oggetto di una convincente censura, corrobora il convincimento del Collegio relativo alla scarsa credibilità del teste RI, pur sempre legato da pag. 20/25 vincolo di parentela con l'avv. TI, di cui è il nipote, specie se raffrontato al contenuto della deposizione del teste che, CP_1
invece, come rilevato dallo stesso appellante, collocava gli avvenimenti narrati negli anni 2011 – 2012.
Siffatta datazione, invero, risulta logicamente più plausibile, considerato che, dei cinque giudizi pendenti della cui disamina stragiudiziale si sarebbe interessato il TI, solo uno, come rilevato dal Tribunale, risaliva al 2008, mentre gli altri erano uno del
2010, uno del 2011 e due del 2012.
E', quindi, arduo credere che, come sostenuto dal teste RI,
l'incontro avvenuto presso lo studio del medesimo, nel corso del quale il sponeva al TI notizie sul contenzioso in essere ed il CP_1
professionista chiedeva di poter ricevere la documentazione relativa, poi giunta al medesimo studio pochi giorni dopo, possa risalire al
2008/2009.
Tra l'altro, non meno rilevante è, sempre nell'ottica della valutazione relativa all'attendibilità del teste, la discrasia tra quanto dichiarato dal
RI – “Al termine dell'incontro al mio studio pochi giorni dopo
(n.d.r.: pervenne) al mio studio la documentazione di queste cause che era stata richiesta. Io trasferii la documentazione allo studio del
TI” – e quanto dichiarato dall'avv. TI nel corso dell'interrogatorio formale -: “La copiosa documentazione che ho esibito mi è stata portata presso il mio studio a Napoli da entrambi e CP_3
”. CP_1
pag. 21/25 Alla stregua di quanto sin qui osservato, quindi, la decisione impugnata resiste alle critiche dell'appellante, dovendosi ragionevolmente ritenere, in difetto di prove contrarie capaci di dimostrare l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale svolta dal professionista, che l'attività di studio e consulenza, prestata dal difensore, si inserisse pur sempre nell'ambito dell'espletamento del mandato dallo stesso ricevuto per assistere giudizialmente il ei due processi in cui CP_1
era coinvolta la Clinica San Luca.
A conforto di tale conclusione depone, del resto, quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004
(vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021).
Peraltro, la S.C. ha chiarito che ”.. a principi non diversi s'ispira la nuova disciplina introdotta dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha stabilito i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, in attuazione del
pag. 22/25 nuovo regime introdotto dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 17: nel disporre che la determinazione dei compensi relativi all'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria abbia luogo in base ai parametri previsti dall'allegata Tabella A - Avvocati, l'art. 11 di detto decreto ribadisce infatti espressamente il carattere omnicomprensivo dell'importo risultante dalla loro applicazione, richiamando l'art. 1, comma terzo, secondo cui «i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa», e precisando inoltre, per maggior chiarezza, al comma ottavo, che «il compenso, ai sensi dell'art. 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati» ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 24682 del 2017).
§ 8.
Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero,
pag. 23/25 oggetto e complessità delle questioni controverse, fatta eccezione per la fase decisoria, in relazione alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
LT MO, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Avv. LT
MO, procuratore antistatario dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.256,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 24/25 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/25
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3980/2021 R.G., con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 7/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3980/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 445/2021, emessa dal Tribunale di Santa IA Capua Vetere, pubblicata in data
22.02.2021, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso da sé stesso e, anche disgiuntamente, in virtù di procura alle liti allegata alla citazione in appello, dall'Avv. IA PA TI (C.F.
); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(C. F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_3
difeso dagli Avv.ti PA Tamborino e LT MO (C.F.
), giusta procura allegata all'atto di costituzione C.F._4
in appello;
APPELLATO
Oggetto: pagamento compenso avvocato.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) riformare “in toto” la sentenza appellata n.
445/2021 riconoscendo la fondatezza della domanda avanzata dall'Avv.
nei confronti del Prof. Dott. avente Parte_1 Controparte_1
pag. 2/25 ad oggetto il diritto di credito pari ad € 31.103,45, ovvero della somma che l'Ecc.ma Corte vorrà eventualmente rideterminare, quale corrispettivo dell'attività professionale prestata in suo favore assolvendo al seguente mandato: “valutazione dello stato e del probabile esito dei giudizi patrocinati dagli Avv.ti Prof. Amedeo AS e Leonardo OC nell'ambito di previsioni circa l'opportunità di proseguirli nella più ampia prospettiva della possibile riattivazione della Clinica San Luca”;
b) per l'effetto condannare il Prof. Dott. al pagamento Controparte_1
in favore dell'Avv. , per il precisato titolo, dell'importo Parte_1
pari ad 31.103,45 ovvero di quella diversa somma che codesta ecc.ma
Corte riterrà di determinare per lo stesso titolo, oltre interessi dalla domanda al saldo;
c) condannare, altresì, il Prof. Dott. alla refusione delle Controparte_1
spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione all'Avv.
IA PA TI che se ne dichiara antistataria.”;
per l'appellato: “- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto;
- nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari con anticipo al sottoscritto procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 22.5.2017, gli Avv.ti e IA PA Pt_1
TI convenivano, innanzi al Tribunale di Santa IA Capua pag. 3/25 , e , al fine di sentirli CP_2 Controparte_3 Controparte_1
condannare al pagamento, in loro favore, della somma di euro €
31.103,45 quale corrispettivo per l'attività professionale stragiudiziale che assumevano di avere svolto su incarico dei convenuti.
A fondamento della domanda, gli istanti esponevano che: “A) Il Prof.
Dott. residente in [...], ha rivestito la carica di Controparte_1
socio, di Presidente del C.d.A., di Consigliere, di Direttore della branca di ortopedia e traumatologia, di responsabile dello studio ambulatoriale ortopedico, con proprie attrezzature chirurgiche, della Controparte_4
con sede legale in Caserta alla Via Unità d'Italia n.13 e per tali
[...]
rapporti ebbe ad intraprendere alcune azioni penali nei confronti del liquidatore della predetta società affidandosi per la tutela dei propri diritti all'Avv. Alessandro RI, con studio in Caserta alla Via Roma
11 – Parco Europa. Inoltre, per una serie di azioni giudiziarie di natura civilistica nei confronti della società Clinica San Luca, ebbe a conferire i relativi mandati alcuni all'Avv. Leonardo OC di Caserta ed altri al Prof
Avv. Amedeo AS, pure di Caserta. Avendo manifestato all'Avv. RI
l'interesse a “riattivare” la Clinica facendo cessare lo stato di liquidazione in cui versava attraverso l'acquisizione anche delle quote di altri soci, chiese di poter essere presentato ad un legale esperto di diritto societario per poter realizzare questo suo progetto, previa una valutazione di tutte le vicende giudiziarie pendenti. Numerosi furono gli incontri tra l'Avv. , il Dott. e la Parte_1 Controparte_1
Sig.ra , socia e dipendente con funzioni Controparte_3
amministrative della Clinica, in Napoli alla Via Cesario Console n.3, in
pag. 4/25 Caserta allo Studio RI alla Via Roma n.11 – Parco Europa e, sempre in Caserta, presso lo studio del Prof. Avv. Amedeo AS. Nei primi incontri il Dott. e la Dott.ssa consegnarono Controparte_1 CP_3
una serie di copie di atti relativi ai giudizi di cui appresso si dirà, accompagnati da una relazione scritta a mano e da altra su quattro pagine dattiloscritte. Il Dott. e la Sig.ra Controparte_5 CP_3
sempre nell'ambito del progetto di riavvio delle attività
[...]
produttive dalla Clinica San Luca, chiesero all'Avv. TI di valutare tutti i giudizi da essi intentati, essendo loro intenzione di conferirgli il mandato di affiancamento ai legali o di difesa esclusiva con revoca dei mandati agli Avv. ti OC e AS. L'Avv. TI provvide a prendere contatti con gli Avv.ti OC e AS e ad esaminare i documenti ricevuti dai Dott.ri e quelli depositati presso i vari Tribunali CP_1 CP_3
anche dalle controparti. Successivamente il Dott. ed i Controparte_1
suoi figli, ebbero a conferire incarico agli Avv.ti TI di difenderli nelle azioni intraprese nei loro confronti dalla Controparte_6
. I giudizi a cui si è fatto riferimento sono i seguenti: -
[...]
giudizio innanzi al Tribunale di Santa IA Capua Vetere, sezione
Lavoro, dott. Cislaghi RGN3163/2011; -Giudizio innanzi al Tribunale di
Santa IA Capua Vetere ex Sezione Distaccata di Caserta RGN
682/2010; -Giudizio innanzi al Tribunale di Santa IA Capua Vetere sezione III Civile RGN 475/2012; -Giudizio innanzi al Tribunale di Napoli
– Sezione Specializzata delle Imprese;
-Giudizio innanzi al Tribunale di
Santa IA Capua Vetere RGN 6103/2008;
pag. 5/25 B) Gli avv.ti TI, riportano la nota specifica delle loro prestazioni, redatta secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55/14, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, comma V, del D.M. 120/2012 (…);
C) Relativamente ai suddetti giudizi, i ricorrenti procuratori hanno svolto intensa ed approfondita attività di studio e consulenza su espressa richiesta del dottor e della sig.ra , Controparte_1 Controparte_3
i quali, tra l'altro, hanno fornito gli stessi atti e la documentazione afferente ai fascicoli in esame;
D) A tutt'oggi, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso e nonostante le numerose missive inviate a mezzo lettera raccomandata a/r del
03.02.16, il dott. e la sig.ra non Controparte_1 Controparte_3
hanno mai preso contatti al fine di provvedere al pagamento dei relativi onorari professionali;
E) La procedura prevista dall'art.14 del D.lgs. n.150/2011 (che ha sostituito la Legge n.794/42), ovvero la previsione del rito sommario di cognizione per la liquidazione degli onorari professionali degli avvocati, anche alla luce delle recenti sentenze rese dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. n.4002 del 29.02.16; n.12248 del 14.06.16; n.19025 del
27.09.16), non impediscono al professionista di optare per il “rito ordinario di cognizione” laddove lo stesso ritenga che l'oggetto del giudizio che intende proporre per ottenere la liquidazione delle proprie competenze ecceda il thema decidendum della mera liquidazione del quantum della pretesa ed investa invece anche i presupposti del diritto al compenso (cfr. sul punto anche Trib. Napoli, Sent. 744/17 del 19.01.17,
G.U. Scotto di Carlo); pag. 6/25 F) In assenza di qualsiasi riscontro da parte degli interessati, gli Avv.ti
TI, hanno avviato un procedimento di mediazione conclusosi negativamente per la mancata partecipazione al procedimento delle parti convenute”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, con separate comparse,
e , i quali contestavano la Controparte_1 Controparte_3
fondatezza della domanda e ne sollecitavano il rigetto, negando di avere mai conferito all'attore alcun incarico finalizzato allo studio di giudizi in corso in ordine ai quali erano già assistiti da altri legali.
In particolare, il assumeva che la disponibilità, da parte CP_1
dell'attore, degli atti processuali relativi ai giudizi in corso, sui quali l'avv. TI fondava la pretesa, si spiegava in ragione dell'incarico di assistenza giudiziale che egli gli aveva conferito in relazione ad altri due giudizi, sempre relativi alla Clinica San Luca. Assumeva, infatti, che su richiesta dell'avv. TI ed al solo fine di permettere a questi, in vista della costituzione nei giudizi da instaurarsi, di avere contezza della situazione, gli aveva consentito di accedere agli atti dei giudizi già pendenti.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento degli interrogatori formali dei convenuti e l'audizione dei testi intimati da entrambe le parti.
Quindi, all'esito, il giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronunciando la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “- rigetta la domanda attorea;
- condanna e Parte_1
pag. 7/25 TI IA PA, in solido tra di loro, al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano in € Controparte_3
6.738,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa le spese del giudizio tra , TI IA Parte_1
PA e .”. Controparte_1
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., l'avv. interponeva Parte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata nei confronti di in data 21.09.2021, nel rispetto del termine di cui Controparte_1
all'art. 327 c.p.c., sollecitando la riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa depositata il 20.12.2021, CP_1
nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava
[...]
l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 14.01.2022 e celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.01.2024.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al pag. 8/25 7.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo, inoltre, con successivo provvedimento del
18.7.2025, veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premessa l'estraneità ai fatti di causa dell'avv. IA PA TI e di con Controparte_3
statuizione non censurata e coperta da giudicato, rigettava la domanda proposta dall'Avv. TI in quanto “non si ritiene che parte attorea sia riuscita alternativamente a dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto e, in particolar modo, che la documentazione agli atti sia stata consegnata allo scopo di poter ottenere dal TI una consulenza e una valutazione e non al solo obiettivo di poter consentire al legale lo studio degli atti finalizzato ai successivi giudizi nei quali difendere il
. CP_1
Nel pervenire a siffatta conclusione, il Giudice rilevava che: “In primis deve considerarsi che, seppur è vero che il mandato in parola non richiede necessariamente la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, è anche altrettanto vero che un mandato in forma scritta in tal senso sarebbe stata una valida prova idonea a dimostrare
l'incarico stragiudiziale conferito e detto mandato scritto manca agli
pag. 9/25 atti. Allo stesso tempo manca agli atti un parere scritto fornito dagli attori. Se, infatti, come essi rappresentano, lo scopo della documentazione conferita era quella di poter permettere al TI di svolgere un'analisi e fornire consulenza e valutazione in merito ai giudizi in corso, sarebbe stato utile avere agli atti l'esito scritto di detta attività.
L'intensa documentazione depositata da parte attorea, invero, nulla dimostra. Gli attori, infatti, producono tutta una serie di atti inerenti sì principalmente i giudizi elencati ma detta produzione non è di per sé idonea a dimostrare che il abbia conferito incarico CP_1
stragiudiziale di studio, consulenza e valutazione di detti giudizi ma è ben possibile che la consegna della suddetta documentazione era funzionale agli ulteriori (pacifici) nuovi incarichi giudiziali conferiti per consentire al TI di avere piena contezza delle vicende non solo meramente societarie ma anche giurisdizionali che stavano interessando il ei rapporti con la clinica San Luca”. CP_1
Secondo il giudice di primo grado non risultavano idonee a fornire tale prova le dichiarazioni del teste di parte attorea (avv. RI
Alessandro), in quanto non risultavano determinanti rispetto a quanto affermato, invece, dal teste della parte convenuta ( ). Testimone_1
La ragione posta dal Giudice a fondamento di tale valutazione risiedeva nella circostanza per cui il teste RI: “nell'indicare quando ci fu il primo incontro (avvenuto presso il suo studio) tra le parti, al termine del quale “il TI chiese di fornire tutta la documentazione in possesso del e nel quale il avrebbe fornito il “mandato al CP_1 CP_1
TI anche di consulenza per l'attività già in itinere” e specificando
pag. 10/25 che pochi giorni dopo detto incontro pervenne al suo studio la documentazione di dette cause, chiarisce che tanto “mi pare che fu tra il
2008 e il 2009”. Ebbene, come si evince dagli incartamenti in atti, ad eccezione del giudizio NRG 6103/2008, gli altri sono tutti successivi al
2009”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante deduceva che il Tribunale, nel ritenere non provato il mandato, aveva, sul piano fattuale, erroneamente valutato l'attività stragiudiziale da esso svolta, circoscrivendola ad una mera “valutazione di correttezza dei giudizi affidati agli Avv.ti Leonardo OC e Amedeo AS”.
L'istante obiettava che, in base ad una lettura complessiva e più attenta degli atti processuali, il Giudice di prime cure avrebbe potuto individuare “con assoluta precisione l'oggetto del mandato che il Prof. aveva conferito all'Avv. TI pur senza affidarlo ad un CP_1
atto scritto”, in modo tale da attribuire “alla consultazione e studio dei numerosissimi documenti processuali consegnati dal Prof. e CP_1
dalla Signora all'Avv. TI, pluralità di incontri presso il CP_3
suo Studio e presso l'Avv. Alessandro RI ed ai contatti stabiliti con gli Avv.ti OC e AS confluiti nel parere sulla opportunità dell'accordo transattivo finalizzato all'eliminazione dei giudizi in corso (unica soluzione alla impossibile riattivazione della Clinica San Luca) la giusta qualificazione giuridica che giustificava la richiesta economica oggetto della domanda giudiziale, non esistendo ragione alcuna per affermare la
pag. 11/25 gratuità della prestazione che assolse ad un oggetto specificamente concordato eseguita dall'Avv. TI”.
In particolare, l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto valorizzare il contenuto dei capitoli di prova da esso articolati, dal quale emergeva che “l'oggetto del mandato consistette nella valutazione dello stato dei giudizi individuati nell'atto di citazione nell'ambito di previsioni circa l'opportunità di proseguirli e l'eventuale esito nella più ampia prospettiva di convenienza della possibile riattivazione della Clinica San Luca” e che “l'Avv. Parte_1
dopo aver vagliato tutti gli atti processuali non espresse alcun giudizio in ordine alla impostazione delle tesi difensive costruite dai colleghi, limitandosi ovviamente ad esprimere al Prof. ed alla dott.ssa CP_1
il suo suggerimento di coltivare un accordo transattivo che, CP_3
però non avrebbe potuto mai prevedere la ripresa dell'attività della
Clinica San Luca, ormai pregiudicata dalla inidoneità dell'immobile” e, a riprova del proprio assunto, assumeva che “Quell'accordo, infatti, venne concluso anche con la collaborazione dell'Avv. che, a Parte_1
tal fine, contattò il Prof. Avv. Carlo Di Nanni ed il Prof. Avv. Andrea NI
LE, della cui amicizia oltre che stima professionale entrambi lo gratificavano”.
Quindi, deduceva l'appellante, “laddove il Giudice “ a quo”, accingendosi allo studio prodromico alla decisione, avesse ampliato la sfera di lettura
a tutti gli atti processuali, comprese le note ottemperanti al II termine previsto dall'art. 183 VI c. c.p.c. (contenente i riportati capi di prova) e la relativa ordinanza che li ammise, avrebbe, quanto meno, allargato
pag. 12/25 l'orizzonte dell'attività di consulenza svolta dall'Avv. TI individuando con assoluta precisione l'oggetto del mandato che il Prof. aveva conferito all'Avv. TI pur senza affidarlo ad un CP_1
atto scritto. E la certezza dell'assolvimento e della relativa conoscenza che ne ebbe il Prof. discende dalla conclusione proprio CP_1
dell'accordo suggerito dall'Avv. TI al quale, come già precisato, egli attivamente partecipò”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Riguardo ad esso, giova rimarcare che la definizione del thema decidendum debba essere operata dal Giudice avuto riguardo all'attività assertiva delle parti, per le quali il codice di rito pone lo sbarramento rappresentato dal deposito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., essendo quella di cui al n. 2 dello stesso articolo deputata alla formulazione delle istanze istruttorie.
Ne segue che, nella specie, correttamente il Giudice abbia ritenuto che il thema decidendum vertesse nel verificare se, in base alle risultanze istruttorie, potesse ritenersi provato che aveva Controparte_1
conferito, all'avv. , incarico stragiudiziale di studio, Parte_1
consulenza e valutazione dei cinque giudizi pendenti, affidati agli Avv.ti
AS e OC.
Del resto, a conferma della correttezza della statuizione impugnata, si deve rammentare che, nella citazione, gli attori avevano dedotto, quanto alla prestazione svolta dall'avv. , che la Parte_1
pag. 13/25 stessa era consistita nel valutare “tutti i giudizi da essi intentati, essendo loro intenzione di conferirgli il mandato di affiancamento ai legali o di difesa esclusiva con revoca dei mandati agli Avv. ti OC e AS” e che, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., gli attori precisavano che nei successivi “.. incontri tra il dott. e l'Avv. CP_1
si discusse dell'intento, manifestato dal dott. Parte_1 CP_1
di affidare all'Avv. incarichi contenziosi, essendo egli, Parte_1
ormai, a perfetta conoscenza delle vicende che avevano determinato i procedimenti giudiziari.
Ed infatti l'Avv. rappresentò gli interessi del dott. Parte_1
in due successivi giudizi per le cui competenze pende altro CP_1
procedimento avanti il medesimo Tribunale”, ribadendosi, quanto all'attività stragiudiziale, che “all'avv. venne Parte_1
conferito “IL MANDATO” di analizzare e valutare attraverso la relativa documentazione, le prospettive che potessero eventualmente aprirsi per i
Lombari nell'ambito della comproprietà della Clinica San Luca e la loro posizione rispetto alla società”.
Alla stregua di tali allegazioni, non può, quindi, l'appellante dolersi del fatto che il Giudice, nell'individuare l'oggetto della prestazione stragiudiziale espletata, costituente, in ultima analisi, la causa petendi dell'azione, non abbia valorizzato il contenuto dei capi di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., essendo gli stessi, come dinanzi detto, finalizzati ad un'attività probatoria, successiva a quella meramente assertiva, per la quale la preclusione processuale era maturata con il deposito della prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p..
pag. 14/25 § 6.
Con il secondo motivo l'appellante si doleva dell'omessa adeguata valorizzazione, da parte del Giudice, della testimonianza di RI
Alessandro, la quale, ad avviso di esso istante, doveva considerarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, maggiormente attendibile rispetto a quella resa dal teste di parte convenuta. Difatti,
l'appellante opinava che il RI, che veniva individuato quale
““AUTORE” dei rapporti intercorsi tra il Prof. e l'Avv. Controparte_1
ai quali egli partecipò anche personalmente”, Parte_1
risultava “credibile ed imparziale”.
In particolare, l'istante lamentava che il Giudice non avesse correttamente valorizzato il passo della testimonianza nel quale l'avv.
RI aveva riferito che “ il mandato era finalizzato anche alla verifica dell'opportunità o meno di proseguire i giudizi già in corso”, che
“L'interesse del ra di tenere in vita l'azienda (Clinica San Luca CP_1
– n.d.r.) che il sosteneva che gli altri soci volevano farla CP_1
chiudere”, che “il TI suggerì una soluzione transattiva relativamente ai giudizi in corso. Il TI stesso disse che avrebbe chiamato i Prof. Di Nanni e l'Avv. NI LE i quali rappresentavano soci in contrasto con il . CP_1
Per converso, opinava l'istante, il teste ritenuto dal Testimone_1
primo Giudice maggiormente attendibile, collocava gli avvenimenti narrati negli anni 2011 – 2012, mentre l'inizio di quelli riferiti dall'Avv.
RI si inquadrava nell'arco temporale 2008 – 2009. Peraltro, la stessa presenza del teste in occasione degli incontri tra le CP_1
pag. 15/25 parti, era stata esclusa dal RI, avendo questi riferito di incontri cui avevano partecipato l'avv. TI e la Controparte_1
. CP_3
In teste quindi, aveva fatto riferimento ad altri incontri, CP_1
prodromici al conferimento di incarichi professionali finalizzati alla costituzione in giudizi, svoltisi in epoca successiva.
§ 7.
Anche il secondo motivo è infondato.
E' pacifico che unitamente ai due figli, tra i quali Controparte_1
escusso come teste, abbia conferito incarico all'avv. Testimone_1
al fine di essere da questi assistito nell'ambito di Parte_1
due procedimenti che riguardavano la Controparte_4
Tanto, invero, oltre ad essere stato dedotto dagli stessi attori nell'atto di citazione, emerge dal contenuto della deposizione testimoniale di
Testimone_1
In particolare, quest'ultimo dichiarava che “ .. In relazione ai tre incontri di cui sopra il primo è avvenuto presso lo studio dell'Avv.
TI ed eravamo presenti io, mio padre, la dott.ssa e CP_3
l'Avv. . Il secondo incontro è avvenuto presso lo studio Parte_1
dell'Avv. RI. Eravamo presenti io, mio padre, mio fratello e l'Avv.
TI. Non mi pare che fossero presenti .. al momento dell'incontro anche l'Avv. RI e la sign. In quell'incontro CP_3
formalizzammo il primo incarico per il primo dei contenziosi di cui sopra che non avevano a oggetto alcuna consulenza. Il terzo incontro avvenne
pag. 16/25 sempre dall'Avv. RI. Eravamo presenti io, mio padre, mio fratello e
l'Avv. TI. L'Avv. RI non era presente all'interno della sala;
ci metteva a disposizione lo studio. La signora non mi pare fosse CP_3
presente. In questo terzo incontro fornimmo il secondo incarico. Da quanto mi ricordo la era socia della società. Era parte in causa CP_3
in altro contenzioso. La signora per quanto riguarda CP_3
l'incontro in cui è stata presente, non fornì incarico ma era presente quale memoria storica delle vicende. In quell'incontro la non CP_3
mi pare che fornì documentazione. Fornì, tuttavia, una serie di informazioni che dovevano servire alle cause da introdurre. Voglio precisare che non si parlò mai di giudizi precedenti. Viene mostrato al teste l'elenco dei giudizi indicati nell'atto di citazione. Posso dire che di qualcuno di questi giudizi se ne parlò solo marginalmente e in maniera unicamente funzionale agli incarichi giudiziali da conferire .. Le informazioni preliminari ai due giudizi di cui ai due mandati riguardavano i rapporti conflittuali tra e il nuovo CDA Controparte_1
della clinica. Preciso, tuttavia, che il primo contenzioso, trattandosi di nomina di un sequestratario, si risolse nel giro di qualche udienza.
Questo primo contenzioso non presupponeva da parte dell'Avv.
TI la conoscenza di vicissitudini societarie importanti. Per il secondo contenzioso, invece, che riguardava una richiesta di risarcimento della clinica ai proprietari dell'immobile, l'Avv. TI chiese di conoscere qual era la storia critica e le ragioni della crisi della società e se ci fossero in essere altri tipi di liti. Tutto, specifico, unicamente finalizzato al conferimento dell'incarico giudiziale. Queste informazioni e queste richieste sono avvenute dinanzi a me .. Dinanzi pag. 17/25 all'Avv. TI non si è mai parlato di accordi transattivi relativamente alla clinica .. “.
Al cospetto di tale circostanziata emergenza probatoria, che fornisce una plausibile ragione del perché l'odierno appellante avesse avuto conoscenza dello stato dei pregressi giudizi, nei quali Controparte_1
era già assistito da altri avvocati (OC e AS), ricevendo anche copia della documentazione ad essi relativa, non appare dirimente la deposizione del teste RI, unica risultanza istruttoria che l'istante ha posto a fondamento della pretesa.
Ed invero, la deposizione del RI, laddove sostanzialmente riconosce il ruolo dirimente che l'avv. TI avrebbe rivestito nella decisione assunta dal di definire transattivamente il CP_1
contenzioso già pendente, (contenzioso in relazione allo studio ed esame del quale l'attore aveva fondato il suo diritto al pagamento del corrispettivo), risulta oltremodo generica.
Invero, il teste si limitava a riferire di un mero suggerimento, reso dall'avv. TI al inerente alla convenienza di una CP_1
definizione transattiva delle cause pendenti e del ruolo che l'odierno appellante avrebbe assunto al riguardo, consistito nel prendere contatti con gli avvocati degli altri soci della Clinica San Luca al fine di raggiungere l'intesa.
Ma, a ben vedere, tale ulteriore attività, che sola avrebbe in ipotesi potuto giustificare il riconoscimento di un compenso al professionista, non può ritenersi provata.
pag. 18/25 Basti considerare che il teste RI non riportava alcun particolare di rilievo in ordine agli esiti dei riferiti contatti avuti dal TI con gli avvocati NI LE e Di Nanni.
Lo stesso, inoltre, dichiarava di avere partecipato, su delega del
TI, ad un incontro cui avevano preso parte la figlia dell'avv.
NI LE ed il prof. Di Nanni, ma niente di specifico riferiva in ordine al contenuto ed all'esito della riunione.
Né, del resto, l'appellante ha prodotto il contenuto del verbale scritto di tale incontro, che, secondo il teste RI, veniva redatto.
Inoltre, se realmente l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. TI fosse consistita nel favorire la conclusione transattiva delle 5 cause pendenti, indicate nell'atto di citazione, è logico ritenere che, non solo,
l'appellante avrebbe depositato il documento nel quale siffatta transazione era consacrata, ma, soprattutto, in essa si sarebbe costituito.
L'assoluta lacunosità, sul punto, della prova offerta, sia in termini di produzione documentale che di istruttoria orale, considerata la laconicità delle dichiarazioni rese dal teste RI in relazione alla suddetta transazione, induce ad escludere che l'istante abbia offerto la prova del credito.
Tra l'altro l'oggettiva vaghezza, al riguardo, della pretesa si desume anche dal rilievo per cui, nel quantificare il compenso professionale,
l'appellante faceva riferimento al D.M. n, 55/14, senza avere nemmeno cura di giustificarne l'applicabilità ratione temporis alla fattispecie in pag. 19/25 esame, che, come noto, avrebbe presupposto una conclusione della prestazione professionale in epoca successiva alla relativa entrata in vigore.
Ora, a prescindere da tale erroneo riferimento, cui la Corte avrebbe in ipotesi potuto rimediare applicando eventualmente il D.M. n. 127 del
2004, è rilevante, ai fini della valutazione della complessiva inattendibilità della pretesa creditoria, rimarcare come l'appellante abbia finanche omesso di chiarire quando la dedotta prestazione stragiudiziale si sarebbe conclusa. Tale palese lacuna assertiva dimostra, ulteriormente, l'infondatezza della domanda, essendo ragionevole affermare che, in caso di reale espletamento dell'indicata prestazione, e, in specie, di attiva partecipazione all'accordo transattivo, l'avv. TI avrebbe quantomeno indicato la data di relativa conclusione.
D'altra parte, l'appellante non ha nemmeno fornito motivata giustificazione del particolare, dal primo Giudice indicato come ragione di inattendibilità del teste RI, relativo alla scarsa compatibilità della collocazione temporale, dallo stesso indicata, degli incontri avuti dall'avv. TI con il – che il teste faceva risalire al CP_1
2008/2009 – e la datazione del contenzioso oggetto della pretesa attività di consulenza stragiudiziale – contenzioso che, fatta eccezione per un giudizio, era tutto di epoca successiva al 2009.
Tale aspetto, che, nel corpo del motivo di appello, non è fatto oggetto di una convincente censura, corrobora il convincimento del Collegio relativo alla scarsa credibilità del teste RI, pur sempre legato da pag. 20/25 vincolo di parentela con l'avv. TI, di cui è il nipote, specie se raffrontato al contenuto della deposizione del teste che, CP_1
invece, come rilevato dallo stesso appellante, collocava gli avvenimenti narrati negli anni 2011 – 2012.
Siffatta datazione, invero, risulta logicamente più plausibile, considerato che, dei cinque giudizi pendenti della cui disamina stragiudiziale si sarebbe interessato il TI, solo uno, come rilevato dal Tribunale, risaliva al 2008, mentre gli altri erano uno del
2010, uno del 2011 e due del 2012.
E', quindi, arduo credere che, come sostenuto dal teste RI,
l'incontro avvenuto presso lo studio del medesimo, nel corso del quale il sponeva al TI notizie sul contenzioso in essere ed il CP_1
professionista chiedeva di poter ricevere la documentazione relativa, poi giunta al medesimo studio pochi giorni dopo, possa risalire al
2008/2009.
Tra l'altro, non meno rilevante è, sempre nell'ottica della valutazione relativa all'attendibilità del teste, la discrasia tra quanto dichiarato dal
RI – “Al termine dell'incontro al mio studio pochi giorni dopo
(n.d.r.: pervenne) al mio studio la documentazione di queste cause che era stata richiesta. Io trasferii la documentazione allo studio del
TI” – e quanto dichiarato dall'avv. TI nel corso dell'interrogatorio formale -: “La copiosa documentazione che ho esibito mi è stata portata presso il mio studio a Napoli da entrambi e CP_3
”. CP_1
pag. 21/25 Alla stregua di quanto sin qui osservato, quindi, la decisione impugnata resiste alle critiche dell'appellante, dovendosi ragionevolmente ritenere, in difetto di prove contrarie capaci di dimostrare l'autonoma rilevanza dell'attività stragiudiziale svolta dal professionista, che l'attività di studio e consulenza, prestata dal difensore, si inserisse pur sempre nell'ambito dell'espletamento del mandato dallo stesso ricevuto per assistere giudizialmente il ei due processi in cui CP_1
era coinvolta la Clinica San Luca.
A conforto di tale conclusione depone, del resto, quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con d.m. n. 127 del 2004
(vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021).
Peraltro, la S.C. ha chiarito che ”.. a principi non diversi s'ispira la nuova disciplina introdotta dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha stabilito i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, in attuazione del
pag. 22/25 nuovo regime introdotto dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 17: nel disporre che la determinazione dei compensi relativi all'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria abbia luogo in base ai parametri previsti dall'allegata Tabella A - Avvocati, l'art. 11 di detto decreto ribadisce infatti espressamente il carattere omnicomprensivo dell'importo risultante dalla loro applicazione, richiamando l'art. 1, comma terzo, secondo cui «i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa», e precisando inoltre, per maggior chiarezza, al comma ottavo, che «il compenso, ai sensi dell'art. 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati» ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 24682 del 2017).
§ 8.
Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero,
pag. 23/25 oggetto e complessità delle questioni controverse, fatta eccezione per la fase decisoria, in relazione alla quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
LT MO, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Avv. LT
MO, procuratore antistatario dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.256,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 24/25 dr. Massimiliano Sacchi
dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/25