Articolo 1 della Legge 10 giugno 1950, n. 397
Articolo 2
Versione
19 luglio 1950
Art. 1.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1949-50, la concessione di un contributo straordinario di lire 26.629.000 a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949.
Entrata in vigore il 19 luglio 1950