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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 929/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LINGUA PIER PAOLO (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in Saluzzo (CN), Piazza Vineis;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], (c.f. ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“- rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
- previa ogni attività istruttoria che si rendesse necessaria in relazione alle avversarie difese;
pagina 1 di 3 - pronunciare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 19 luglio Parte_1
2021 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio civile in Caraglio CP_1
(CN) il 17 novembre 2020. Con vittoria di spese di lite”.
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/04/2025 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in IO (CN) il 17/11/2020, CP_1 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte I, Serie A, dell'anno 2020;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile.
Parte ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 01/10/2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
(ALBANIA), e , nata il [...] a [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in IO (CN) il 17/11/2020, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 7, parte I, Serie A, dell'anno 2020;
2) Spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 929/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], (c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LINGUA PIER PAOLO (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo sito in Saluzzo (CN), Piazza Vineis;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], (c.f. ); CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“- rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione;
- previa ogni attività istruttoria che si rendesse necessaria in relazione alle avversarie difese;
pagina 1 di 3 - pronunciare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 19 luglio Parte_1
2021 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio civile in Caraglio CP_1
(CN) il 17 novembre 2020. Con vittoria di spese di lite”.
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/04/2025 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in IO (CN) il 17/11/2020, CP_1 matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte I, Serie A, dell'anno 2020;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile.
Parte ricorrente chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Designato dal Presidente il giudice relatore, questi ha fissato udienza di prima comparizione, ma parte convenuta – pur ritualmente notificata – non si è costituita né ha presenziato in udienza e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 01/10/2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c., in quanto le ragioni esposte dal ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte convenuta al processo, sebbene regolarmente citata.
Il Collegio prende atto dell'assenza di ulteriori domande, nonché di figli sicché la presente sentenza è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...] Parte_1
(ALBANIA), e , nata il [...] a [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in IO (CN) il 17/11/2020, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 7, parte I, Serie A, dell'anno 2020;
2) Spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3