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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 7768/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 1.9.2022, iscritto al n. 4391/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Luigia Mandes (c.f. ) ed CodiceFiscale_1
Ornella Giaculli (c.f. , elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1 appellante nei confronti di
(p. iva ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Via O. Fragnito n. 102, in persona del suo legale rapp.te, dr. , Pt_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Musto (c.f. ), con studio in CodiceFiscale_3 Pt_1
Via dei Mille n. 40, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 18.10.2022, l' ha impugnato davanti a Parte_3 questa Corte la sentenza n. 7768/2022, pubblicata in data 1.9.2022, con cui il Tribunale di Napoli
l'aveva condannata al pagamento, in favore dell' Parte_4 dell'importo di 32.227,18 €, oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nel primo (fattura n. 3 del 5.4.2017, non pagata) e nel secondo (fattura n. 6 del 3.7.2017, pagata solo in parte) trimestre dell'anno 2017.
Il Tribunale infatti, ritenuta la propria giurisdizione, aveva affermato in punto di diritto che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
che in relazione alla fattura del primo trimestre non era stata data prova di una comunicazione di esaurimento presumibile del tetto di spesa e il verbale del tavolo tecnico prodotto era successivo alla scadenza del trimestre, mentre per la fattura relativa al secondo trimestre mancava sia una comunicazione preventiva sia la prova del superamento del tetto di spesa;
ne Cont derivava che l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria (di cui non era stata data prova) e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese. Cont Con un prolisso atto di appello, deduceva l' come primo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività CP_1 programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo motivo l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato non essere stato svolto correttamente il procedimento in ordine al tetto di spesa. Evidenziava la ineludibilità del rispetto dei tetti di spesa, la impossibilità del loro superamento, la tardività della sottoscrizione del contratto, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, la ininfluenza della tardività delle comunicazioni, e ribadiva quindi la non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget. Deduceva altresì che per il primo trimestre del 2017 l'esaurimento del limite di spesa si era verificato a consuntivo in una data successiva (28.2.2017) rispetto a quella comunicata -“(24.2.2017) data comunicata al centro con il monitoraggio I trimestre, in atti”- di previsione di esaurimento del tetto di spesa del primo trimestre, per cui quantomeno per dette prestazioni era corretta la integrale decurtazione in luogo della applicazione della regressione tariffaria;
mentre per la seconda fattura comunque il monitoraggio era stato sempre correttamente effettuato e comunicato.. Con un terzo motivo richiamava la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, e con un quarto motivo censurava l'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs. 231/2022, nonostante il loro richiamo nel contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
(la cui continuità con la società a responsabilità limitata appellata è desumibile dalla
[...] identità del codice fiscale), contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale dell'11.6.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema
Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti infondato e in parte anche inammissibile è il secondo motivo di appello. Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento a consuntivo in data anticipata rispetto alla data presunta di superamento del tetto di spesa, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi ridurre le CP_1 remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta Cont regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui afferma che vi sarebbe stata la comunicazione della data presumibile di esaurimento del tetto di spesa, detta affermazione non essendo collegata ad alcun richiamo di specifica documentazione prodotta (cfr. anche Cass. n.
3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
Nemmeno è invocabile la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto
(“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti
a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Appare infine infondato anche l'ultimo motivo di appello, inerente il riconoscimento degli interessi commerciali, come richiamati in contratto, alla luce dell'ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019, secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto
2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Sono sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7768/2022, in contraddittorio con Parte_3
l' , così provvede: Controparte_2
• Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Fabio
Musto.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 23.7.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo