Ordinanza collegiale 27 ottobre 2022
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 08/09/2023, n. 13667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13667 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2023
N. 13667/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04832/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4832 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- emesso in data 7 marzo 2017, di diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 28 gennaio 2014.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha, con DM del 7 marzo del 2017, respinto la domanda, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, a causa della presenza dei seguenti pregiudizi penali emersi sul conto del ricorrente in fase istruttoria:
- notizia di reato del 10.04.2015 per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art. 476 c.p. emessa da CP Nuc. Opv./R.Mob Cremona;
- notizia di reato del 25.10.2006 per materia edilizia inosservanza alle norme art. 44 comma 1 lett. a) DPR 380/2001 emessa da Pol. Mun. Arzignano (VI).
III. – Avverso il provvedimento denegativo insorge l’interessato, affidando il gravame ad un unico motivo di ricorso: Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; illogicità e arbitrarietà della motivazione .
Il ricorrente sostiene, in particolare, che su di lui non pende alcun carico e al riguardo rappresenta che:
- il procedimento penale relativo alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici riguarda un omonimo, come chiarito dalla compagnia dei Carabinieri che ha accertato il fatto;
- che la condotta del 2006, da cui è scaturita l’apertura di un procedimento meramente amministrativo, riguarda la costruzione di due tettoie in aderenza all'immobile di civile abitazione di proprietà del ricorrente, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, di cui non sarebbe stato a conoscenza, immediatamente rimosse.
IV. - L’Amministrazione resistente ha depositato documenti e una relazione difensiva, contestando nel merito le difese ex adverso svolte e chiedendo il rigetto del ricorso.
V. – Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2022 sono stati disposti incombenti istruttori, al fine di elementi informativi circa le circostanze riferite da parte ricorrente a confutazione dei fatti contestati “ Considerato, in particolare, che con riferimento alla contestazione del reato di falsità materiale parte ricorrente ha dedotto che riguarderebbe un omonimo (riferisce, invero, che i Carabinieri della Compagnia di Cremona avevano affermato che la persona indagata nel procedimento penale relativo alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, si riferiva ad altro soggetto avente i suoi stessi dati anagrafici, lo stesso nome, lo stesso cognome, la stessa data di nascita e che pertanto si trattava di un caso di omonimia) ”.
VI. – La p.a. ha ottemperato con documenti e memoria difensiva depositati il 31 maggio 2023, in cui, pur confermando la riconducibilità ad un omonimo del carico pendente del 2013 per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ha escluso in ogni caso il venir meno della legittimità del provvedimento, stante l’immutabilità del giudizio di inaffidabilità del richiedente che nella sua domanda di cittadinanza avrebbe reso una dichiarazione mendace, omettendo di riportare il pregiudizio penale del 2006. Il ricorrente ha replicato, riportandosi al ricorso e alle memorie successive e ribadendo le tesi ivi dispiegate, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
VII. – All’udienza straordinaria del 7 luglio 2023, che si è svolta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è fondato.
II. - Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
III. – Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
IV. – Applicando le coordinate tracciate al caso in esame, il Collegio giunge a ritenere censurabile l’operato dell’autorità procedente che ha formulato un giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione dell’istante e negato il rilascio dello status civitatis , sulla base di elementi di controindicazione insussistenti ovvero non puntualmente individuati.
Orbene il decreto di rigetto è basato sulla presenza dei seguenti motivi ostativi riscontrati in fase istruttoria:
- notizia di reato del 10.04.2015 per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art. 476 c.p. emessa da CP Nuc. Opv./R.Mob Cremona;
- notizia di reato del 25.10.2006 per materia edilizia inosservanza alle norme art. 44 comma 1 lett. a) DPR 380/2001 emessa da Pol. Mun. Arzignano (VI).
Tuttavia, il quadro di elementi di controindicazione delineato, che ha rappresentato per l’autorità pubblica la base su cui poggiare il contestato diniego, ha rivelato, nel corso del presene giudizio, la propria inesattezza e inattendibilità: i documenti versati in atto e i chiarimenti raccolti hanno in effetti dimostrato la fondatezza delle deduzioni attoree.
In primo luogo ha trovato conferma la dedotta non riconducibilità al richiedente del carico pendente per falsità materiale.
A seguito degli incombenti istruttori disposti dalla Sezione con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2022, la stessa amministrazione ha confermato che il contenuto del rapporto del 3 aprile 2017 del Nucleo operativo Radiomobile dei Carabinieri di Cremona - autorità accertatrice della condotta, cui l’interessato si era rivolto per ottenere chiarimenti - e rilevato l’omonimia con il soggetto agente “ nato lo stesso giorno 8.08.1978 ma in città diverse dell’India (l’odierno interessato è nato ad -OMISSIS-, mentre l’omonimo è nato a -OMISSIS-)” .
Nonostante la riscontrata l’omonimia, la p.a. ha tuttavia ribadito il giudizio di inaffidabilità del richiedente, per avere nell’istanza di cittadinanza omesso di riportare il pregiudizio penale di cui alla notizia di reato del 25.10.2006, rendendo così una dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, circostanza potenzialmente integrante nuova ipotesi di reato.
Detta tesi però non può ritenersi condivisibile.
Deve essere evidenziato, infatti, ad avviso del Collegio, che la contestata violazione di norme in materia edilizia - per la costruzione di tettoie adiacenti all’abitazione del richiedente, ricadente in area soggetta a vincolo ambientale, in assenza di idoneo titolo abilitativo - ha dato vita all’apertura di un mero procedimento amministrativo, come emerge dal relativo avviso di avvio del Comune di Arzignano del -OMISSIS-.2006 cui l’interessato ha dato riscontro con la comunicazione del 04.01.2017 di rimozione delle tettoie (quindi con l’immediato ripristino dei luoghi) e disponibilità ad un controllo (v. documentazione di cui all’ultimo allegato al ricorso parte, prodotta già in sede di riscontro del preavviso di rigetto nota).
Da qui discende l’erroneità della contestazione al ricorrente della dichiarazione non veritiera nella domanda di cittadinanza sulla propria posizione giudiziaria, contestazione che peraltro è stata formulata solo nel corso del presente giudizio, di cui non vi è cenno nel provvedimento, con un’inammissibile tentativo di motivazione postuma (cfr. ex plurimis , Tar Lazio, sez. V bis, 4 luglio 2022, n. 9022).
Non è in ogni caso possibile, come anticipato, muovere alcun addebito per mendacio dichiarativo al ricorrente: al momento della presentazione della domanda nel 2014, invero, questi, oltre a non aver riportato condanne penali, non era neppure sottoposto ad alcun procedimento penale, vista la dimostrata rilevanza esclusivamente sul piano amministrativo (oltre che la già intervenuta – in tempo risalente - definizione procedimentale) dell’unico pregiudizio addebitabile con certezza allo stesso, per violazione di norme in materia edilizia, cui l’interessato ha peraltro immediatamente posto rimedio con la rimozione delle opere contestate, in quanto realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che gli elementi istruttori raccolti, risultati non puntuali, non consentono di ravvisare in maniera univoca dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, su cui fondare il giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché la valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
Il provvedimento impugnato quindi non risulta supportato da una adeguata individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, tenuto delle risultanze dell'istruttoria e la conseguente non puntuale valutazione dei fatti occorsi.
V. - Conclusivamente il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, l’avversato decreto del Ministero dell’interno del 7 marzo 2017 annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
VI. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.