Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
Ordinanza collegiale 18 novembre 2024
Sentenza 9 maggio 2025
Decreto presidenziale 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 09/05/2025, n. 8987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8987 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02660/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da NE De AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Galeani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EN SA, EN RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’atto dell’Agenzia delle Entrate prot. 5284/2024 di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), a firma del Direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, pubblicato in data 11 gennaio 2024 (allegato n. 1);
dell’Allegato A alla predetta nota contenente la graduatoria di merito della predetta selezione (allegato n. 2);
dell’Allegato B alla nota prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024, parte integrante della stessa e contenente l’elenco dei vincitori della selezione (allegato n. 3);
dei punteggi attribuiti al Dott. De AN per la valutazione dei titoli, sia in sede di rivalutazione operata in esecuzione delle sentenze nn. 6327 e 6328 del 2023 del Consiglio di Stato, allegati al verbale n. 4 del 26 ottobre 2023, di cui costituiscono parte integrante (allegato n. 4) sia in sede di “prima valutazione” (allegato n. 5);
dell’art. 3, comma 7, del bando di concorso (allegato n. 6);
ove occorrer possa dell’implicito rigetto dell’istanza di autotutela presentata dal Dott. De AN (allegato n. 7) e del verbale n. 6 del 27 novembre 2023 (allegato n. 8), in cui la Commissione ha stabilito di non dover provvedere alla valutazione delle istanze di riesame in autotutela trasmesse dall’Ufficio, nonché del provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 396028 dell’8 novembre 2023, ove interpretato nel senso di impedire alla Commissione di valutare le istanze di autotutela dei candidati (allegato n. 9)
Annullamento parziale della graduatoria di merito del concorso per 175 dirigenti dell''Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE AN MO il 29\10\2024 :
annullamento dell’atto prot. 379056/2024, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»
dell’allegato A al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito
dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE AN MO il 3\2\2025 :
Annullamento dell’atto prot. 414780/2024, recante «Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia»;
dell’allegato A, al predetto atto, contenente la graduatoria finale di merito e dell’allegato B, al predetto atto, contenente la graduatoria dell’elenco dei vincitori.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
In tale graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
Successivamente, a seguito dell’accoglimento di alcuni ricorsi proposti davanti a questo TAR da taluni candidati, la graduatoria ha subito ulteriori scorrimenti.
2. L’odierno ricorrente, nella graduatoria di cui al provvedimento prot. n. 5284/2024 dell’11 gennaio 2024, si trova collocato nella posizione n. 274, e dunque in posizione “significativamente peggiorata” rispetto a quella conseguita nella originaria graduatoria.
3. Pertanto, con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato l’8.03.2024 e depositato il successivo giorno 12, dopo aver esperito accesso agli atti e presentato istanza in autotutela, il ricorrente – ritenuto che illegittimamente non siano stati valutati in suo favore i titoli relativi al Master in Gestione d’Impresa Istao e alla abilitazione alla professione di Dottore Commercialista – e rappresentata la ricorrenza del suo interesse a ricorrere, ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 7, DEL BANDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ;
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 18 DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000;
Sotto questi profili il ricorrente ha censurato l’azione amministrativa per non aver la Commissione proceduto alla valutazione del titolo di cui alla abilitazione alla professione di Dottore Commercialista in quanto “non documentato”, nonostante lo stesso fosse stato oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva nel c.v. allegato alla domanda.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL BANDO. VIOLAZIONE DEL VERBALE CONTENENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto “ non corrispondente ai criteri stabiliti ” il diverso titolo di cui al master in Gestione d’Impresa, nonostante si tratti di un corso rispondente a tutti i requisiti fissati dalla Commissione ai fini della valutazione; ciò integrerebbe altresì disparità di trattamento, perché il titolo sarebbe stato valorizzato per altro candidato, dopo aver presentato apposito quesito.
4. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE , perché la nuova Commissione, per l’incarico ricevuto, avrebbe dovuto valutare le istanze in autotutela ricevute.
4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. Con ordinanza n. 6910 del 10 aprile 2024 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e fissata l’udienza per la discussione del merito.
6. Con motivi aggiunti, depositati in data 29.10.2024 (oggetto di notificazione per pubblici proclami come da ordinanza n. 20454 del 18 novembre 2024), il ricorrente ha impugnato la rettifica della graduatoria di merito del 7 ottobre 2024, con la quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5609/2024, si è proceduto al riesame dei titoli presentati dal candidato ZO NA.
Nel ricorso accessorio il ricorrente ha dedotto l’illegittimità in via derivata della graduatoria rettificata, per gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo.
7. Con secondi motivi aggiunti depositati in data 3.2.2025 il ricorrente ha gravato un’ulteriore rettifica della graduatoria.
8. All’odierna pubblica udienza, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha rinunciato ai secondi motivi aggiunti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso e i primi motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti nei sensi di seguito specificati, ferma, preliminarmente, la improcedibilità dei secondi motivi aggiunti, alla luce della rinuncia al ricorso comunicata in udienza, da valutarsi ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
10. Ancora in via preliminare il Collegio ritiene di esaminare il rilievo in rito sollevato dalla difesa erariale, per tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per non avere il ricorrente impugnato la graduatoria emessa nel giugno 2021 che aveva già valutato i titoli, rilievo che deve essere respinto.
Sul punto va, infatti, condivisa la ricostruzione di parte ricorrente, che ha evidenziato come l’interesse a ricorrere sia sorto a seguito dell’approvazione della nuova graduatoria del 2024, che ha sostituito integralmente, a seguito dell’annullamento giurisdizionale e di una rinnovata istruttoria, quella precedente, e nella quale egli si trova in collocazione meno favorevole rispetto alla posizione rivestita nella precedente graduatoria.
Come già rilevato in precedenti decisioni, ritiene in proposito il Collegio di aderire all’indirizzo giurisprudenziale che ha osservato come, poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria (cfr., con specifico riferimento al concorso in esame, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2024 nn. 20434, 20442, 20445, 20452 e 20475).
Nel caso in esame, in particolare, va considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione.
11. Sempre in rito, va rilevata la procedibilità del ricorso – pur in presenza dell’adozione di provvedimenti di rettifica successivi a quello impugnato con i primi motivi aggiunti, non gravati da parte ricorrente, che, come detto, ha rinunciato al secondo ricorso acessorio – trovando applicazione, nella fattispecie, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui laddove l’atto di rettifica sia posto in essere sulla base di criteri di valutazione dei titoli per l’accesso predeterminati dal bando o in esecuzione di un giudicato, senza che ciò abbia implicato l'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione ovvero l'esercizio di discrezionalità, è escluso qualsiasi effetto preclusivo conseguente alla sua mancata impugnazione (Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7685, che richiama sez. VII, n. 1324 del 2022 e n. 205 del 2023).
E infatti, come rilevato da consolidata giurisprudenza, formatasi su casi per molti aspetti analoghi a quello in esame, laddove l’Amministrazione competente abbia proceduto a rettificare più volte una graduatoria e i ricorrenti abbiano impugnato il solo primo atto di rettifica e non i successivi, tale circostanza “non costituisce valido elemento per ritenere che sia venuto meno il loro interesse a ricorrere” (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 gennaio 2025, n. 178, con ampi richiami giurisprudenziali).
12. Nel merito il ricorso è da accogliere.
12.1. Per ciò che concerne la mancata valutazione del titolo di dottore commercialista non allegato in copia, bensì soltanto oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva nel c.v., il ricorrente ha denunciato la violazione delle previsioni della lex specialis e del d.P.R. 445/2000, posto che la mancata allegazione non avrebbe dovuto comportare l’impossibilità di valutazione del titolo, potendo, al più, formare oggetto di soccorso istruttorio.
La prospettazione deve essere condivisa per le ragioni puntualmente illustrate dalla Sezione, con specifico riferimento alla procedura in esame, con la sentenza n. 8594 del 19 maggio 2023, alla cui diffusa motivazione il Collegio si richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
Nella detta decisione, si è, in sintesi, osservato come l’operato della Commissione, laddove ha ritenuto di non valutare i titoli non allegati in originale o in copia conforme, ma dichiarati nel c.v., si ponga in contrasto con l’art. 3 del Bando della selezione, che testualmente precisava che quanto dichiarato nel curriculum vitae doveva essere oggetto di valutazione, tanto più che il detto Bando non conteneva disposizioni che imponessero la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione, disponendo espressamente la mancata valutazione del titolo fatto valere soltanto per le due specifiche ipotesi concernenti la mancata sottoscrizione del cv e le pubblicazioni, per le quali era stato comprensibilmente stabilito (vista la necessità di procedere ad una valutazione anche contenutistica della pubblicazione) un obbligo di produzione in originale (ovvero, ove prodotti in fotocopia, l’obbligo di accompagnarli con una nota con la quale l’aspirante dichiarasse, sotto la propria responsabilità, la paternità dell’opera ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e da un documento di identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione).
La sentenza ha conclusivamente osservato come il sistema della lex specialis , con riguardo alle “dichiarazioni rese dai candidati” (ivi incluse quelle relative ai titoli e quelle comprese nel curriculum vitae), richiamasse espressamente la disciplina delle autocertificazioni, con relative sanzioni, e che la mancata produzione dei titoli vantati in originale o in copia dichiarata conforme non era assistita dalla sanzione della mancata valutazione, rilevando, come, in ogni caso, trattandosi di regolarizzazione e non di integrazione della domanda, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
12.2. Sono parimenti da condividere le doglianze sollevate con riguardo alla mancata valutazione del Master in Gestione di Impresa, anche sotto il profilo del difetto di motivazione.
Invero, preso atto di quanto sostenuto dalla resistente in giudizio (secondo cui il Master non sarebbe stato valutato in quanto non attinente alle attività istituzionali) il Collegio deve rilevare che, in verità – proprio per i titoli accademici – la stessa Commissione aveva stabilito di valutare (sebbene con un punteggio inferiore, cui infatti il ricorrente ha fatto riferimento) anche i titoli “non attinenti”; in vista di tanto, l’azione amministrativa risulta effettivamente affetta dai vizi denunciati.
13. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi illustrati, nei limiti dell’interesse del ricorrente, con consequenziale annullamento, in parte qua, del provvedimento n. 5284 dell’11 gennaio 2024, di “ approvazione della graduatoria finale di merito e dell’elenco dei vincitori della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami) ” e necessità – sotto il profilo conformativo – che l’Amministrazione rivaluti la posizione della ricorrente alla luce dei motivi ritenuti fondati dal Collegio, con effetti in ordine alle successive rettifiche.
14. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui primi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nella parte in cui si riferiscono al punteggio conseguito dal ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alle successive rettifiche; dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO