Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Marella Giacomo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in CI, via S. Caterina, 6;
DE - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della cartella di pagamento n. 022 2021 00120519 39 000 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e del relativo ruolo emesso dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e, in particolare, avverso l'atto di iscrizione a ruolo e il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui essi, incidono nella sfera giuridica della stessa.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 febbraio 2023:
- dell’atto di intimazione di pagamento n.022 2022 90073165 92/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via raccomandata n. 69525003817-6 in data 02/12/2022 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. Tomaselli per la parte ricorrente, nessuno presente per le Amministrazioni intimate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo .
1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento n. 022 2021 00120519 39 000 emessa da DE - Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’importo complessivo di € 386.257,56 a titolo di prelievo supplementare quote latte riferito alle annate agrarie 2000/2001, 2001/2002 e 2006/2007.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
(i) la cartella impugnata sarebbe priva degli elementi essenziali sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo, e in particolare degli atti di accertamento del prelievo presupposti all’iscrizione, che non sarebbero mai stati notificati all’interessata, con conseguente difetto di motivazione dell’atto impugnato;
(ii) la cartella impugnata sarebbe affetta da manifesta illogicità nella parte in cui, da un lato descrive le modalità per il produttore per accedere alla rateizzazione dell’importo dovuto (pag. 2), mentre dall’altro precisa che la possibilità della rateizzazione è preclusa (pag.8);
(iii) la quantificazione del prelievo dovuto sarebbe inficiata dalla incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, per cui mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; in proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP); gli importi contenuti nella intimazione impugnata sarebbero pertanto frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati, sui quali AG non avrebbe effettuato alcuna verifica;
(iv) la quantificazione delle imputazioni di prelievo sarebbe altresì inficiata, a monte, dalla illegittimità della normativa nazionale applicata, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso escludendo i produttori che non hanno versato il prelievo; per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto;
(v) la cartella impugnata sarebbe inoltre priva di motivazione in relazione al computo degli interessi applicati sull’importo del prelievo;
(vi) la cartella impugnata sarebbe stata emessa sulla base di un nuovo ruolo formato illegittimamente da AG, in violazione di quanto previsto dall’art. 8-ter L. n. 33/09 secondo cui tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli sono iscritte da AG nel registro nazionale dei debiti, con effetto equivalente all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero; nel caso di specie, prima della formazione del ruolo da parte della regione, AG aveva già proceduto a formare altro ruolo relativamente agli stessi debiti mediante l’iscrizione dei registro nazionale debitori; in ogni caso, AG avrebbe omesso di detrarre dagli importi richiesti con la cartella impugnata le somme già trattenute mediante compensazione con gli aiuti PAC spettanti alla ricorrente;
(vii) AG sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere al recupero del prelievo di cui all’intimazione impugnata, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 - espressamente richiamato dall’art. 8-quinquies comma 10 L. 33/09 - avendo omesso di notificare al debitore la cartella di pagamento, “a pena di decadenza”, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; nel caso di specie, la cartella di pagamento non sarebbe mai stata notificata al debitore (ma solo al primo acquirente); in ogni caso, il credito il credito azionato dall’amministrazione si sarebbe prescritto per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 3 comma 1 Regolamento (CE) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995, ovvero del termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o comunque del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
2. I motivi aggiunti .
2.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’azienda ricorrente ha esteso l’impugnazione alla intimazione di pagamento n. 022 2022 90073165 92/000 emessa dalla stessa DE, per l’importo complessivo di € 151.113,93, e ne ha chiesto l’annullamento nella parte relativa alle somme richieste a titolo di capitale residuo e relativi interessi per prelievo supplementare sulle consegne 2000/2001, 2001/2002 e 2006/2007.
2.2. Con i motivi aggiunti, l’azienda ricorrente ha riproposto sostanzialmente le stesse censure dedotte con il ricorso introduttivo.
3. Svolgimento del processo .
3.1. AG si è costituita in giudizio con memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque l’esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo per consentire agli Uffici di reperire la documentazione cartacea pertinente all’oggetto del giudizio, riservando di svolgere difese più compiute all’esito di tale approfondimento.
3.2. DE, ritualmente intimata, non si è costituita.
3.3. La parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
3.4. Successivamente, AG ha integrato la propria documentazione e allegato due relazioni del competente ufficio sui fatti di causa; in particolare, nella seconda di esse, depositata a seguito della notifica dei motivi aggiunti, AG ha eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che, in relazione a tutte le annate oggetto del presente giudizio, sono intervenuti in corso di causa giudicati di annullamento delle presupposte imputazione di prelievo, a seguito della quali AG ha già proceduto all’annullamento delle imputazioni di prelievo per le annate 2000/2001 e 2001/2002 e sta provvedendo all’annullamento anche dell’annata 2006/2007, per poi procedere ai ricalcoli degli importi dovuti dal produttore.
3.5. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, nella quale ha richiamato i giudicati di annullamento intervenuti in relazione alle imputazioni di prelievo riferite alle annate per cui è causa, dichiarando di aderire alla richiesta di AG di declaratoria della cessazione della materia del contendere laddove AG dovesse provvedere, prima dell’udienza di merito, al discarico della cartella impugnata. In caso contrario, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e la rifusione delle spese di lite, alla luce dei giudicati favorevoli medio tempore intervenuti e della prescrizione dei crediti azionati dall’amministrazione, per capitale e interessi.
3.6. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, dopo la discussione del difensore di parte ricorrente (che ha evidenziato come AG non abbia ancora proceduto a documentare il discarico della cartella impugnata), il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Decisione .
4.1. Giova premettere che dalla relazione prodotta in giudizio da AG e dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti si evince che in relazione a tutte e tre le annate agrarie oggetto dei provvedimenti impugnati in giudizio (2000/01, 2001/02 e 2006/07) sono intervenute sentenze passate in giudicato su ricorsi proposti da numerose aziende agricole tra cui l’odierna ricorrente, e precisamente:
- sentenza Consiglio di Stato, sez. III, n. 3153 del 26 aprile 2022 (all. 6 AG) con cui, in riforma della sentenza TAR Lazio-Roma n. 9198 del 20 agosto 2014, è stato accolto l’appello di numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, e disposto per l’effetto l’annullamento dei provvedimenti di compensazione nazionale riferiti alla annata lattiera 2000/01, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi con ulteriori provvedimenti sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili, tenendo comunque conto dell’effetto interruttivo e sospensivo di ogni termine inerente alle pretese creditorie, in conseguenza della instaurazione dei contenziosi;
- sentenza Consiglio di Stato, sez. III, n. 3552 del 5 maggio 2022 (all. 8 AG), con cui, in riforma della sentenza TAR Lazio-Roma sez. II ter, 6 febbraio 2015 n. 2253, è stato accolto l’appello di numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, e disposto per l’effetto l’annullamento della comunicazioni del prelievo supplementare riferite all’annata lattiera 2001/02, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi con ulteriori provvedimenti sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili, tenendo comunque conto dell’effetto interruttivo e sospensivo di ogni termine inerente alle pretese creditorie, in conseguenza della instaurazione dei contenziosi;
- sentenza TAR Lazio-Roma, sez. Quinta Ter, n. 5605 del 21 marzo 2024, (all. 9 AG) con cui è stato accolto il ricorso proposto da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, avverso l’imputazione di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2006/07, per incompatibilità della disciplina introdotta dallo Stato italiano per la determinazione del prelievo, con conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva rideterminazione dei meccanismi di compensazione utilizzati nel calcolo dei prelievi. Il provvedimento è passato in giudicato in quanto non impugnato.
4.2. Tali sopravvenienze, osserva il Collegio, producono inevitabili riflessi processuali sul ricorso qui in esame. Infatti, con le citate sentenze, passate in giudicato, sono state annullate le imputazioni di prelievo relative alle tre annate qui in esame, costituenti atti presupposti rispetto ai provvedimenti qui impugnati.
4.3. Dagli atti di causa non risulta che, allo stato, AG abbia provveduto a richiedere il discarico degli atti impugnati, né che DE abbia comunque provveduto in tal senso.
4.4. Il ricorso va pertanto accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, in applicazione del principio della illegittimità “caducante”, riaffermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte nel caso di sopravvenuto annullamento, in corso di causa, di atti presupposti a quello impugnato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui “(…) poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata”).
4.5. Va invece respinta l’eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente.
4.5.1. Come già affermato da questa Sezione (cfr., in particolare, la sentenza 2 ottobre 2023 n. 728, alle cui ampie considerazioni si rinvia), nella materia qui in esame la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 “per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 D.L. n. 18/20 e s.m.i.).
4.5.2. Nel caso di specie, il termine di prescrizione è rimasto interrotto sia dalla notificazione degli atti pregressi, sia dalla resistenza dall’Amministrazione nei giudizi scaturiti dalla notifica di quegli atti ex art. 2945 c.c., sia dalle intimazioni ex art. 8-quinquies, comma 1, L. 33/2009 adottate da AG nei confronti della ricorrente, come documentate in atti, in particolare:
- intimazione n. di prot. AGEA.AGA.2014.0054706 del 9.10.2014, notificata all’azienda ricorrente a mezzo lettera raccomandata a/r (cfr. all. 14), relativa alla campagna lattiera 2000/01, alla quale ha fatto seguito, da parte del produttore, la presentazione della istanza di rateizzazione ex lege 33/2009 – prot. AGEA.AGA.2014.0069525 del 18.12.2014 (cfr. all. 15), poi non formalizzata per mancata adesione (cfr. all. 16 e all. 17);
- intimazione n. di prot. AGEA.AGA.2016.0002166 del 20.01.2016, notificata all’azienda ricorrente a mezzo lettera raccomandata a/r in data 26 gennaio 2016 (cfr. all. 18), relativa, tra le altre, alla campagna lattiera 2001/02, alla quale ha fatto seguito, da parte del produttore, la presentazione della istanza di rateizzazione ex lege 33/2009 – prot. AGEA.AGA.2016.0008878 del 25.03.2016 (cfr. all. 19), poi non formalizzata per mancata adesione (cfr. all. 20 e all. 21).
- intimazione n. di prot. AGEA.AGA.2009.32302 del 19.06.2009, notificata all’azienda ricorrente a mezzo lettera raccomandata a/r in data 21 luglio 2009 (all. 10 AG), relativa, tra le altre, alla campagna lattiera 2006/07, alla quale ha fatto seguito, da parte del produttore, la presentazione della istanza di rateizzazione ex lege 33/2009 – prot. AGEA.AGA.2010.002746 del 5.10.2009 (cfr. all. 11), poi non formalizzata per mancata adesione (cfr. all. 12 e all. 13).
4.5.3. Quanto alla prescrizione degli interessi, in relazione alla quale la parte ricorrente ha invocato, anche in udienza, l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., richiamando anche alcuni recenti precedenti del Consiglio di Stato, ritiene il Collegio che, allo stato, in presenza di un nuovo indirizzo del giudice di appello non ancora consolidato in un orientamento univoco sulla specifica tematica qui in esame, non si ravvisano sufficienti ragioni per modificare l’orientamento di questa Sezione, secondo cui “La prescrizione applicabile al prelievo supplementare, tanto per il capitale quanto per gli interessi, è quella decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche (v. CS Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659; TAR Lazio Sez. II-ter 30 gennaio 2020 n. 1320; TAR Lazio Sez. II-ter 4 dicembre 2018 n. 11776). Essendo basati sul medesimo inadempimento, gli interessi non sono scindibili dal capitale sotto il profilo della prescrizione” (cfr. sentenza TAR CI, II, 2 ottobre 2023, n. 728)
5. Conclusioni .
5.1. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, va accolta la domanda di annullamento proposta dalla parete ricorrente, ma va respinta l’eccezione di prescrizione.
5.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza e la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO