Articolo 1 della Legge 30 maggio 1950, n. 374
Articolo 2
Versione
13 luglio 1950
Art. 1.
E' ripristinata la facolta' di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.
Il Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.
Entrata in vigore il 13 luglio 1950