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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polime- ni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2370 del Ruolo generale per gli affari conten- ziosi dell'anno 2019 vertente tra ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Cacchiarelli e C.F._1
Paolo Giustozzi
-attrice- e ( rappresentata TRoparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Marco Proietto
-convenuta- Oggetto: contratti bancari – interessi ultralegali – commissione di massimo scoperto – ripetizione dell'indebito – prescrizione. Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzio- ne dell'udienza del 17 settembre 2024. Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato il 15 luglio 2019, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 [...] TR (in breve, e, premesso che: TRoparte_1 TR
- aveva intrattenuto con il rapporto di conto corren- Parte_1 te ordinario n. 14121 (già c/c n. 11979P, c/c n. 1090/V e c/c n. 10019V), il rap- porto di conto corrente anticipi n. 14631F (già c/c anticipi n. 80005X), e il rap- porto di finanziamento ipotecario sottoscritto in data 14/02/2012;
- la era fideiussore delle predette posizioni nonché erede uni- Parte_2 versale di deceduto a Mantova il 26/05/2010, anch'esso garante Persona_1 delle richiamate posizioni;
- con riferimento al conto corrente ordinario n. 14121 (già c/c n. 11979, c/c n. 1090 e c/c n. 10019V), la clausola di pattuizione degli interessi con rinvio agli usi piazza inserita nel contratto era da considerarsi nulla;
con riferimento al conto anticipi su fatture n. 14631 mancava il contratto di pattuizione degli inte- ressi;
dal 01/07/2000 alla data del 20/07/2012 (ultimo estratto conto in atti), TR non aveva mai provveduto a comunicare al correntista la pattuizione di pa- ri capitalizzazione degli interessi in conto corrente né aveva mai provveduto a far sottoscrivere al medesimo correntista la stessa clausola, onde l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
Pag. 1 a 10 - le commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate dalla banca nel corso del rapporto erano da reputarsi nulle;
- vi era stata applicazione di interessi usurari con riferimento alla linea di credito concessa sotto forma di anticipi su fatture a valere sul conto corrente n. 14631 ed inerenti alla linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito in c/c a valere sul conto corrente n. 14121 secondo la formula della banca d'Italia del 2009;
- la pattuizione della penale per l'estinzione anticipata al contratto di fi- nanziamento ipotecario era affetta da nullità per violazione della legge 108/1996 con conseguente gratuità del mutuo;
hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni altra istanza disattesa e respinta, per tutte le ragioni esposte in narrativa: In via principale e nel merito, accertato che per il periodo in oggetto sul rapporto negoziato in conto corrente ordinario n. 14121 (già c/c n. 11979, c/c n. 1090 e c/c n. 10019V) i tassi di interessi non risultano pattuiti, disporre la sostitu- zione dei tassi con i tassi bot ex art. 117 TUB (tassi attivi e passivi). Accertare e statuire sulla nullità delle CMS in relazione al conto corrente ordinario n. 14121 in quanto nel contratto non è indicata alcuna percentuale di CMS per i motivi di cui alla precedente narrativa. In via principale e nel merito, accertato quanto sopra con riferimento alla linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito a valere sul conto cor- rente di corrispondenza n. 14121, accertare e statuire la sussistenza di minori com- petenze nette per Euro 209.381,13 con contestuale restituzione degli interessi in- debitamente percetti dalla banca e ricalcolo del saldo. Sempre in via principale e nel merito, accerti l'applicazione di un saggio di interesse oltre tasso soglia usura ai rapporti di cui alla precedente narrativa - linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito a valere sul conto corrente bancario n. 14121 e linea di credito concessa sotto forma di anticipi fatture a valere sul conto corrente n. 14631 - con conseguente applicazione delle previsioni di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. ovvero ed in subordine contestualmente azzeramento del saggio di interesse per quei trimestri nei quali è stata accertata usura. Ancora in via principale e nel merito accertare, con riferimento alla linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito a valere sul conto corrente di corrispondenza n. 14121 minori competenze nette per Euro 222.128,86 con rical- colo del saldo e restituzione di quanto indebitamente percetto dalla banca. Sempre in via principale accertare la pattuizione di un interesse usurario al- la data di sottoscrizione del contratto di mutuo (usura pattizia) in relazione alla clausola sull'estinzione anticipata, dichiarare e statuire sulla nullità ovvero l'inefficacia della clausola inerente la pattuizione degli interessi con conseguente applicazione delle previsioni di cui all'art. 2815 comma 2 c.c. e relativa condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente percetti con contestuale istanza di rimodulazione del piano di ammortamento in considerazione della gra- tuità del mutuo. In subordine statuire sulla nullità relativa ex art. 1419 c.c. incidente sulla pattuizione degli interessi con la sostituzione del tasso usurario effettivamente ap- plicato dalla banca con il tasso legale.
Pag. 2 a 10 In via principale e nel merito statuire sulla nullità, ovvero sulla annullabili- tà del contratto per erronea indicazione del TAEG e conseguente nullità ex art. 117 TUB e contestuale applicazione, in forza dei commi 6 e 7, dei tassi sostitutivi BOT ai tassi contrattualmente pattuiti. In subordine condannare la banca al risarcimento del danno per responsabi- lità contrattuale in ragione dell'inadempimento da calcolarsi sulla differenza dell'importo effettivamente pagato dalla società sull'ISC contrattualmente pattuito con quello effettivamente pagato dalla ovvero in via equitativa dall'adito CP_1 giudice. In via subordinata statuire sulla nullità, ovvero annullabilità, delle clausole inerenti la pattuizione degli interessi sia nei contratti di conto corrente che in quel- lo di mutuo ipotecario stante la violazione da parte della del principio di CP_1 buona fede e correttezza contrattuale sia nella fase delle trattative che nella fase di esecuzione del contratto. In via subordinata statuire sulla nullità dei contratti di cui alla citazione per violazione dei principi di cui agli artt. 1175 c.c., 1375 c.c., 1336 c.c. e 1337 c.c. In via principale accertare l'esatto dare-avere tra le parti. In via principale e nel merito statuire e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sussistendo un collegamento negoziale tra gli stessi ed i contratti ga- rantiti anche in ragione della violazione dei principi posti a tutela dell'ordine pub- blico anche economico (usurarietà dei tassi). Condannare la alla restituzione in favore della degli CP_1 Parte_1 interessi indebitamente pagati per i motivi tutti di cui alla precedente narrativa.». TR Tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea contestando l'esistenza di un unico rapporto di conto corrente e di conto anticipi atteso che:
- il conto corrente ordinario n. 14121 (acceso in data 16/03/2004 doc. 5) non costituiva lo stesso rapporto precedentemente numerato 11979P, n. 1090/V
e n. 10019V, e il conto corrente anticipi n. 14631F (acceso in data 10/08/2006 – doc. 6) non costituiva lo stesso rapporto precedentemente numerato 80005X, tali rapporti essendo tutti autonomi e tra loro indipendenti;
in particolare, il c/c ordinario n. 1090/V era stato operativo sino al 2001, il c/c ordinario n. 10019V era stato operativo fino al 2004, il c/c ordinario n. 14121Y era stato operativo dal 15/03/2004 (data di accensione c/c – doc. 5) sino al 31/07/2012, il c/anticipi n. 80005X era stato operativo sino al 2004, il c/anticipi n. 14631F era stato ope- rativo dal 09/08/2006 (data di accensione c/c – doc. 6) sino al 31/07/2012; e, pertanto, eccependo la prescrizione del diritto di ripetizione di tutti gli eventuali pagamenti indebiti effettuati sul c/c ordinario n. 1090/V (operativo si- no al 2001), sul c/c ordinario n. 10019V (operativo fino al 2004) e sul c/anticipi n. 80005X (operativo sino al 2004), in quanto relativi a rapporti chiusi in epoca antecedente al decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione), nonché degli eventuali pagamenti indebiti effettuati in data anteriore al 15/07/2009 (quindi anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione) sul c/c ordinario 14121Y (costantemente scoperto) ed sul c/anticipi 14631F.
Istruita in via documentale nonché tramite l'espletamento di CTU contabi- le, la causa è ritenuta in decisione in data 17 settembre 2024.
Pag. 3 a 10 ***** Ai fini della corretta soluzione della controversia, è necessario in primo luogo stabilire se, come sostenuto da parte attrice, al di là delle diverse numera- zioni succedutesi nel tempo, tra le parti sia intercorso un unico rapporto di con- to corrente, vale a dire quello originatosi dal contratto del 14 gennaio 1985, là dove in particolare è contenuto il rinvio alle “condizioni praticate usualmente dal- le Banche sulla piazza”, con il quale è stato acceso il conto corrente di corrispon- denza n. 11979P (doc. denominato
”, depositato il 29 Email_1 luglio 2019), poi proseguito sino al conto da ultimo numerato con il n. 14121 dopo essere stato rinumerato una prima volta con il n. 1090/V e una seconda volta con il n. 10019V.
Tale assunto deve essere disatteso in quanto non solo non suffragato da al- cuna documentazione di carattere negoziale, ma neanche supportato da alcuna documentazione di natura contabile in grado di dare evidenza a una continuità quantomeno su un piano meramente contabile di detti conti, continuità contabi- le da cui poter evincere, se non altro su base indiziaria, anche una continuità di carattere giuridico-negoziale. Ed infatti, dalla documentazione contrattuale in atti e, segnatamente, quel- TR la di cui all'allegato n. 5 alla comparsa di costituzione di il conto 14121 ri- sulta essere stato acceso il 16 marzo 2004 in virtù del contratto stipulato con la allora da la cui azienda, ancorché parte attrice TRoparte_3 Persona_1 neanche si curi di allegare una simile e certo rilevante circostanza, è stata confe- rita nella il 16 giugno 2011 al momento della costituzione del- TRoparte_4 la società stessa, come comunque desumibile dalla visura camerale presente a pag. 13 del documento di parte attrice denominato
». Email_2
In tale documento contrattuale non vi è alcun riferimento ai precedenti conti correnti di cui il 14121, secondo l'assunto attoreo, sarebbe la prosecuzio- ne. Inoltre, il primo estratto del conto n. 14121 decorre dal 15.3.2004 con un saldo 0 a detta data e, sebbene alla data del 19.3.2004 venga ivi riportato un mo- vimento in “dare” di € 94.578,60 con la causale giroconto, tuttavia non vi è al- cuna specifica evidenza che detto importo provenga dal conto n. 10019V, in quanto l'ultimo estratto del conto 10019V in atti disponibile si conclude alla da- ta del 31.12.2003 e riporta un saldo negativo di € 81.839,67, di talché vi è una lacuna documentale che non consente di stabilire come si sia chiuso il conto 10019V e se il suo saldo finale sia stato girocontato proprio sul 14121. Tali rilievi trovano puntuale riscontro nella espletata CTU, là dove il con- sulente incaricato, dott. in maniera del tutto condivi- Persona_2 sibile, ha evidenziato che «1) Dall'esame della documentazione sopra esposta non sono stati rilevati collegamenti tra il Conto ordinario n. 10019 V ed il Conto ordi- nario n. 14121 Y aperto in data 16.3.2004. 2) Dagli estratti conto depositati risulta che:
- Sono stati depositati estratti conto relativi al Conto n. 10019V e l'ultimo e/c è relativo alla chiusura trimestrale al 31.12.2003;
Pag. 4 a 10 - Il primo e/c relativo al Conto n. 14121 Y (poi n. 14121.42; poi n. 14121.34) si apre con saldo “zero” al 15.3.2004 (contratto del 16.3.2004) e in esso non vengono rintracciate cifre o altri elementi che possano fare riferimento con cer- tezza al Conto n. 10019V. Figura solo un giroconto in dare datato 19.3.2004 valu- ta 19.3.2004 senza alcuna specifica circa la provenienza. Pertanto dagli estratti conto non si hanno elementi per affermare che i suddetti conti siano l'uno il proseguimento dell'altro in virtù di un mero cam- bio di numerazione» (pag. 24 Relazione del 18.7.2023).
Lo stesso CTU, rispondendo alle osservazioni di parte attrice, ha inoltre in maniera condivisibile evidenziato che «l'ultimo e/c in atti del Conto ordinario n. 10019V è relativo alla chiusura al 31.12.2003 e reca un saldo negativo di € 81.839,87. Tale saldo non può essere considerato come saldo di chiusura in quanto, come risulta dagli estratti conto del Conto anticipi n. 80005X (sopra riportati in copia fotografica per pronta evidenza) il conto n. 10019V continua ad esistere ben oltre la data di apertura del Conto ordinario n. 14121 Y e quantomeno sino a set- tembre 2004». Contestato e privo di riscontro probatorio è poi l'assunto di parte attrice in base al quale «la filiale di Macerata, di sua iniziativa, anziché trasferire il conto corrente, ha provveduto ad accreditare un importo pari al saldo passivo presente nel conto corrente n. 10019V (conto vigente presso la vecchia filiale di Tolentino) ed addebitare contestualmente tale medesimo importo nel “nuovo” conto corrente
n. 14121 (conto presso la nuova filiale di Macerata). Tale operazione è stata effet- tuata dalla senza alcuna autorizzazione del correntista, mediante CP_1 un'operazione interna (nella causale dell'operazione infatti vi è scritto FAX IN- TERNO BANCA), e addirittura senza far sottoscrivere al correntista alcun nuovo contratto» (pag. 2 memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1), c.p.c.). Per altro e connesso verso, anche ammettendo che il giroconto del 19.3.2004 di € 94.578,60 provenga proprio dal conto n. 10019V e che, dunque,
a detta data il conto 10019V presentasse una esposizione debitoria per un pari importo, in ogni caso, poiché in atti gli estratti del conto 10019V arrivano sino al 31.12.2003, non vi sarebbe comunque la prova che detta esposizione debitoria si sarebbe formata in forza di illegittimi addebiti e, pertanto, la stessa nel ricalcolo non potrebbe essere modificata (cfr. Cass. n. 1763/2024 infra citata). Dunque, stante la mancanza di prova del collegamento del conto n. 14121 con quello n. 10019V, risulta conseguentemente superfluo verificare se quest'ultimo derivi da quello n. 1090/V e questo a sua volta dall'11979, conto, quest'ultimo, rispetto al quale oltretutto non è stato prodotto in atti alcun estrat- to, onde qualsiasi verifica sarebbe comunque impossibile. Stesse considerazioni valgono per quanto concerne la relazione tra il conto anticipi n. 80005X e quello n. 14631F. TR Ed infatti, dall'allegato n. 6 alla comparsa di costituzione di il conto n. 14631F risulta essere stato acceso il 10 agosto 2006 in virtù del contratto sti- pulato con la allora da e in tale documento TRoparte_3 Persona_1 contrattuale non vi è alcun riferimento al conto n. 80005X di cui il n. 14631F, secondo l'assunto attoreo, sarebbe la prosecuzione. In tale prospettiva, è sufficiente riportare quanto rilevato dal CTU: «Il Conto anticipi n.14631F (poi 14631.53) è stato aperto in data 10.8.2006.
Pag. 5 a 10 - In atti per detto conto sono stati depositati estratti conto dal 9.8.2006 (sal- do iniziale “zero”) al 31.7.2012 data di chiusura. Il conto girocontava sul Conto or- dinario n. 14121 Y (poi n. 14121.42; poi n. 14121.34)
- Non sono sati rilevati collegamenti tra il conto n. 14631 F e il n. 80005 X. Il conto n. 80005 X è stato operativo sino al 31.8.2004 ed estinto in data 14.9.2004 (come risulta dagli estratti conto) e girocontava sul Conto ordinario n. 10019 V» (pag. 24 Relazione cit.), conto n. 10019V che, come già visto, non può essere considerato l'immediato antecedente del conto n. 14121.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è da ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione decennale del diritto di ripetere quanto illegittima- mente addebitato sul conto 11979, (poi) 1090/V e 10019V, con conseguente as- sorbimento di ogni questione relativa alle dedotte nullità negoziali e rigetto, in parte qua, della domanda di restituzione dell'indebito. Ciò posto, per quanto invece concerne il conto corrente n. 14121, come ri- sultante dal relativo contratto di apertura sopra richiamato e riscontrato anche dal CTU, risulta espressamente pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, così come risulta espressamente pattuito il tasso di interesse. Il CTU ha poi escluso, sia con riguardo al conto corrente 14121 che al con- to anticipi 14631, la pattuizione di tassi di interesse, ivi incluso quello moratorio, oltre la soglia rilevante ai fini dell'usura, riscontrando il superamento in 4 casi con riguardo al conto anticipi, ma solo per effetto della diminuzione delle soglie stabilite nei decreti ministeriali adottati in epoca successiva alla pattuizione. Quanto, poi, alla commissione di massimo scoperto, si deve rilevare che, come parimenti riscontrato dal CTU, sia nel contratto di apertura del conto cor- rente 14121 che in quello del conto anticipi 14631, la stessa viene determinata con la semplice dicitura «commissione massimo scoperto per utilizzi senza affida- mento» e la semplice indicazione del relativo tasso, pari a 0,50% nel caso del conto corrente e a 2,125% nel caso del conto anticipi. Orbene, premesso che quest'ultima deve ritenersi in astratto come corri- spettivo della banca per l'onere di tenere a disposizione una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento per la somma non utilizzata e dunque non remunerata dagli interessi passivi, nel caso di specie siffatta pattuizione è indeterminata in quanto prevede esclusivamente la misura numerica della com- missione senza stabilire alcun criterio di calcolo. Il correntista, infatti, non è in grado di verificarne la corretta applicazione in assenza di indicazione circa l'importo e il periodo di riferimento: la c.m.s. potrebbe essere applicata per un solo giorno di scoperto e per qualsiasi importo, oppure se lo scoperto supera un determinato importo e/o se perdura per un certo numero di giorni consecutivi o se si verifica più volte nel periodo di riferimento. Tale clausola, non essendo specificamente indicato il criterio di calcolo (ex ante e non ex post), non si presta ad una univoca interpretazione, con la conseguenza che deve ritenersi affetta da nullità risultandone indeterminato l'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma secondo, c.c.). Per altro verso, sebbene come affermato da Cass. n. 1373/2024 invocata da parte convenuta nella comparsa conclusionale del 15.11.2024, «In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissio- ne di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza
Pag. 6 a 10 alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti», tuttavia, la stessa parte convenuta nemmeno si cura di allegare quali sarebbero le altre previsioni negoziali che, nel caso di specie, renderebbero determinabile detta periodicità. Alla luce di tali rilievi, correttamente il CTU ha escluso dal ricalcolo del saldo le cms addebitate dall'istituto di credito. Per quanto poi concerne gli estratti di conto corrente, la mancata produ- zione dell'intera serie degli estratti, contrariamente a quanto eccepito dalla con- venuta, non preclude l'accoglimento della domanda con riferimento alla parte documentata. In tal senso, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità di recente ha avuto modo di affermare in linea di principio che, «In tema di rapporti banca- ri regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la ride- terminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a paga- re la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rappor- to, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e proceden- do, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documenta- zione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi in- termedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non co- perto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che ri- salga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un sal- do positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponi- bile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi in- termedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documen- tazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la contropar- te, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato
Pag. 7 a 10 che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo» (Cass. n. 1763/2024; cfr. anche Cass. 27 dicembre 2022 n. 37800; Cass. 7 dicembre 2022 n. 35979, Cass. 2 maggio 2019 n. 11543). Sulla scorta di tali considerazioni, sebbene nel caso in esame, come anche riscontrato dal CTU, vi siano lacune nella serie degli estratti in atti versata, non vi è comunque alcun ostacolo teorico o pratico al ricalcolo del saldo conside- rando i soli periodi documentati sulla base dei seguenti criteri indicati nell'ordinanza del 4 giugno 2021: «6) per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti os- servando i seguenti criteri: (a) ove non siano stati prodotti gli estratti conto inziali: i) dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal cor- rentista;
(b) ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: i) effet- tuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calco- lando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la diffe- renza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati». È del tutto evidente che in tal modo le lacune documentali, nel rispetto della regola dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. e della ratio sottesa alla decisione della S.C. sopra riportata, non possono che andare a discapito di parte attrice, senza dunque comportare, a suo favore, alcun vantaggio nella rico- struzione contabile del rapporto. A tali criteri si è correttamente adeguato il CTU nel ricalcolo del saldo, onde le contestazioni di parte convenuta devono essere disattese. Per quanto, infine, concerne l'eccezione di prescrizione del diritto di ripe- tere le rimesse solutorie, vale a dire quelle extra-fido o in assenza di fido, effet- tuate anteriormente al decennio precedente la data di notificazione della cita- zione, si deve rilevare che, nel caso di specie, sia facendo riferimento ai saldi ri- sultanti dagli estratti della banca che a quelli risultanti in seguito alla eliminazio- ne degli illegittimi addebiti, il CTU è pervenuto al medesimo risultato, onde sta- bilire se il conto fosse o meno affidato, in questa prospettiva, appare questione priva di rilevanza pratica, dovendosi in ogni caso ritenere che la soluzione posi- tiva cui è pervenuto il CTU è del tutto condivisibile. Ed infatti, premesso che nel quesito di cui alla sopra cit. ordinanza erano state date le seguenti indicazioni: «individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la pre- senza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per scon- finamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotan- ti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti», il Consulente, rispondendo alle osservazio- ni di parte convenuta, a pag. 44 della Relazione del 19.7.2023, ha puntualmente rilevato che «In atti risulta documento “Variazione di affidamento” del 10/08/2006 su Carta intestata “ Dipendenza di “Macerata”. TRoparte_3
Pag. 8 a 10 Le varie linee di credito sono contraddistinte a revoca ad eccezione di € 30.000,00 per scoperto di c/c a rientro a scadenza 31/01/2007».
Ciò posto, il CTU ha verificato che, anteriormente al decennio precedente la data di notificazione della citazione, vi sono stati versamenti in condizioni di eccedenza rispetto al limite dell'affidamento per complessivi 89.456,14 €, onde TR l'eccezione di prescrizione di è fondata nei limiti di detto importo. In conclusione, avuto riguardo al ricalcolo effettuato nella relazione inte- grativa depositata il 15 luglio 2024, non potendo essere preso in considerazione quello di cui alla relazione del 19 luglio 2023 per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 28 maggio 2024 cui integralmente si rimandai, depurati i saldi risultanti dagli estratti di conto dalla somma degli illegittimi addebiti e conside- TR rata la prescrizione del diritto di ripetizione nei limiti sopra detti, deve es- sere condannata al pagamento della complessiva somma di € 38.278,19, ma so- lamente in favore dell' TRoparte_4
Ed infatti, premesso che la domanda di condanna alla restituzione è stata formulata in maniera indistinta dalle parti attrici, appare del tutto evidente che la stessa non è suscettibile di accoglimento in favore della in quanto Parte_2 mera garante. L'attrice ha ancora lamentato la pattuizione di interessi usurari in ragione del costo previsto per l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario sottoscritto il 14 febbraio 2012, invocando conseguentemente la sanzione di cui all'art. 1815, comma secondo, c.c. i «rilevato che, con riguardo alla prescrizione, a pag. 76 della CTU è dato leggere quanto segue: “non risultano ripetibili (perché prescritte) le competenze bancarie periodiche ad eccezione di quelle relative alla chiusura trimestrale del 30/06/2009 in quanto non accertabili (movimenti analitici di conto relativi al periodo 01/07/2009 - 15/07/2009: non fruibili in atti)”; considerato che nel caso di specie ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate è il correntista, il quale pertanto è gravato dal relativo onere della prova, di talché il ricalcolo non appare rispettoso del criterio indicato alla lett. A, n. 6), lett. (b), i) del quesito peritale».
Pag. 9 a 10 La doglianza è da ritenersi infondata essendo sufficiente a tal fine osserva- re che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in linea con la prece- dente e prevalente giurisprudenza di merito, ivi inclusa quella di questo Tribu- nale, «In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costi- tuendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla du- rata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispetti- vo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352/2022). Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere di- chiarate integralmente compensate per metà, mentre per la residua metà come liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico della convenuta. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudi- zio, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 2370/2019 R.G., disat- tesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 14121 alla data di chiusura del 31.7.2012 era pari ad € 38.278,19 a credito della correntista per le motivazioni in parte motiva;
2) condanna parte convenuta a corrispondere a la TRoparte_4 somma di € 38.278,19;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate per metà e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la residua metà che liquida in complessivi € 393,00 per esborsi documentati ed € 3.900,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in pari mi- sura le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Macerata, 31 marzo 2025 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
Pag. 10 a 10
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polime- ni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2370 del Ruolo generale per gli affari conten- ziosi dell'anno 2019 vertente tra ( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti Luca Cacchiarelli e C.F._1
Paolo Giustozzi
-attrice- e ( rappresentata TRoparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Marco Proietto
-convenuta- Oggetto: contratti bancari – interessi ultralegali – commissione di massimo scoperto – ripetizione dell'indebito – prescrizione. Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzio- ne dell'udienza del 17 settembre 2024. Fatto e Diritto Con atto di citazione ritualmente notificato il 15 luglio 2019, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 [...] TR (in breve, e, premesso che: TRoparte_1 TR
- aveva intrattenuto con il rapporto di conto corren- Parte_1 te ordinario n. 14121 (già c/c n. 11979P, c/c n. 1090/V e c/c n. 10019V), il rap- porto di conto corrente anticipi n. 14631F (già c/c anticipi n. 80005X), e il rap- porto di finanziamento ipotecario sottoscritto in data 14/02/2012;
- la era fideiussore delle predette posizioni nonché erede uni- Parte_2 versale di deceduto a Mantova il 26/05/2010, anch'esso garante Persona_1 delle richiamate posizioni;
- con riferimento al conto corrente ordinario n. 14121 (già c/c n. 11979, c/c n. 1090 e c/c n. 10019V), la clausola di pattuizione degli interessi con rinvio agli usi piazza inserita nel contratto era da considerarsi nulla;
con riferimento al conto anticipi su fatture n. 14631 mancava il contratto di pattuizione degli inte- ressi;
dal 01/07/2000 alla data del 20/07/2012 (ultimo estratto conto in atti), TR non aveva mai provveduto a comunicare al correntista la pattuizione di pa- ri capitalizzazione degli interessi in conto corrente né aveva mai provveduto a far sottoscrivere al medesimo correntista la stessa clausola, onde l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
Pag. 1 a 10 - le commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate dalla banca nel corso del rapporto erano da reputarsi nulle;
- vi era stata applicazione di interessi usurari con riferimento alla linea di credito concessa sotto forma di anticipi su fatture a valere sul conto corrente n. 14631 ed inerenti alla linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito in c/c a valere sul conto corrente n. 14121 secondo la formula della banca d'Italia del 2009;
- la pattuizione della penale per l'estinzione anticipata al contratto di fi- nanziamento ipotecario era affetta da nullità per violazione della legge 108/1996 con conseguente gratuità del mutuo;
hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni altra istanza disattesa e respinta, per tutte le ragioni esposte in narrativa: In via principale e nel merito, accertato che per il periodo in oggetto sul rapporto negoziato in conto corrente ordinario n. 14121 (già c/c n. 11979, c/c n. 1090 e c/c n. 10019V) i tassi di interessi non risultano pattuiti, disporre la sostitu- zione dei tassi con i tassi bot ex art. 117 TUB (tassi attivi e passivi). Accertare e statuire sulla nullità delle CMS in relazione al conto corrente ordinario n. 14121 in quanto nel contratto non è indicata alcuna percentuale di CMS per i motivi di cui alla precedente narrativa. In via principale e nel merito, accertato quanto sopra con riferimento alla linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito a valere sul conto cor- rente di corrispondenza n. 14121, accertare e statuire la sussistenza di minori com- petenze nette per Euro 209.381,13 con contestuale restituzione degli interessi in- debitamente percetti dalla banca e ricalcolo del saldo. Sempre in via principale e nel merito, accerti l'applicazione di un saggio di interesse oltre tasso soglia usura ai rapporti di cui alla precedente narrativa - linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito a valere sul conto corrente bancario n. 14121 e linea di credito concessa sotto forma di anticipi fatture a valere sul conto corrente n. 14631 - con conseguente applicazione delle previsioni di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. ovvero ed in subordine contestualmente azzeramento del saggio di interesse per quei trimestri nei quali è stata accertata usura. Ancora in via principale e nel merito accertare, con riferimento alla linea di credito concessa sotto forma di apertura di credito a valere sul conto corrente di corrispondenza n. 14121 minori competenze nette per Euro 222.128,86 con rical- colo del saldo e restituzione di quanto indebitamente percetto dalla banca. Sempre in via principale accertare la pattuizione di un interesse usurario al- la data di sottoscrizione del contratto di mutuo (usura pattizia) in relazione alla clausola sull'estinzione anticipata, dichiarare e statuire sulla nullità ovvero l'inefficacia della clausola inerente la pattuizione degli interessi con conseguente applicazione delle previsioni di cui all'art. 2815 comma 2 c.c. e relativa condanna della banca alla restituzione degli interessi indebitamente percetti con contestuale istanza di rimodulazione del piano di ammortamento in considerazione della gra- tuità del mutuo. In subordine statuire sulla nullità relativa ex art. 1419 c.c. incidente sulla pattuizione degli interessi con la sostituzione del tasso usurario effettivamente ap- plicato dalla banca con il tasso legale.
Pag. 2 a 10 In via principale e nel merito statuire sulla nullità, ovvero sulla annullabili- tà del contratto per erronea indicazione del TAEG e conseguente nullità ex art. 117 TUB e contestuale applicazione, in forza dei commi 6 e 7, dei tassi sostitutivi BOT ai tassi contrattualmente pattuiti. In subordine condannare la banca al risarcimento del danno per responsabi- lità contrattuale in ragione dell'inadempimento da calcolarsi sulla differenza dell'importo effettivamente pagato dalla società sull'ISC contrattualmente pattuito con quello effettivamente pagato dalla ovvero in via equitativa dall'adito CP_1 giudice. In via subordinata statuire sulla nullità, ovvero annullabilità, delle clausole inerenti la pattuizione degli interessi sia nei contratti di conto corrente che in quel- lo di mutuo ipotecario stante la violazione da parte della del principio di CP_1 buona fede e correttezza contrattuale sia nella fase delle trattative che nella fase di esecuzione del contratto. In via subordinata statuire sulla nullità dei contratti di cui alla citazione per violazione dei principi di cui agli artt. 1175 c.c., 1375 c.c., 1336 c.c. e 1337 c.c. In via principale accertare l'esatto dare-avere tra le parti. In via principale e nel merito statuire e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sussistendo un collegamento negoziale tra gli stessi ed i contratti ga- rantiti anche in ragione della violazione dei principi posti a tutela dell'ordine pub- blico anche economico (usurarietà dei tassi). Condannare la alla restituzione in favore della degli CP_1 Parte_1 interessi indebitamente pagati per i motivi tutti di cui alla precedente narrativa.». TR Tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contrastato la domanda attorea contestando l'esistenza di un unico rapporto di conto corrente e di conto anticipi atteso che:
- il conto corrente ordinario n. 14121 (acceso in data 16/03/2004 doc. 5) non costituiva lo stesso rapporto precedentemente numerato 11979P, n. 1090/V
e n. 10019V, e il conto corrente anticipi n. 14631F (acceso in data 10/08/2006 – doc. 6) non costituiva lo stesso rapporto precedentemente numerato 80005X, tali rapporti essendo tutti autonomi e tra loro indipendenti;
in particolare, il c/c ordinario n. 1090/V era stato operativo sino al 2001, il c/c ordinario n. 10019V era stato operativo fino al 2004, il c/c ordinario n. 14121Y era stato operativo dal 15/03/2004 (data di accensione c/c – doc. 5) sino al 31/07/2012, il c/anticipi n. 80005X era stato operativo sino al 2004, il c/anticipi n. 14631F era stato ope- rativo dal 09/08/2006 (data di accensione c/c – doc. 6) sino al 31/07/2012; e, pertanto, eccependo la prescrizione del diritto di ripetizione di tutti gli eventuali pagamenti indebiti effettuati sul c/c ordinario n. 1090/V (operativo si- no al 2001), sul c/c ordinario n. 10019V (operativo fino al 2004) e sul c/anticipi n. 80005X (operativo sino al 2004), in quanto relativi a rapporti chiusi in epoca antecedente al decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione), nonché degli eventuali pagamenti indebiti effettuati in data anteriore al 15/07/2009 (quindi anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione) sul c/c ordinario 14121Y (costantemente scoperto) ed sul c/anticipi 14631F.
Istruita in via documentale nonché tramite l'espletamento di CTU contabi- le, la causa è ritenuta in decisione in data 17 settembre 2024.
Pag. 3 a 10 ***** Ai fini della corretta soluzione della controversia, è necessario in primo luogo stabilire se, come sostenuto da parte attrice, al di là delle diverse numera- zioni succedutesi nel tempo, tra le parti sia intercorso un unico rapporto di con- to corrente, vale a dire quello originatosi dal contratto del 14 gennaio 1985, là dove in particolare è contenuto il rinvio alle “condizioni praticate usualmente dal- le Banche sulla piazza”, con il quale è stato acceso il conto corrente di corrispon- denza n. 11979P (doc. denominato
”, depositato il 29 Email_1 luglio 2019), poi proseguito sino al conto da ultimo numerato con il n. 14121 dopo essere stato rinumerato una prima volta con il n. 1090/V e una seconda volta con il n. 10019V.
Tale assunto deve essere disatteso in quanto non solo non suffragato da al- cuna documentazione di carattere negoziale, ma neanche supportato da alcuna documentazione di natura contabile in grado di dare evidenza a una continuità quantomeno su un piano meramente contabile di detti conti, continuità contabi- le da cui poter evincere, se non altro su base indiziaria, anche una continuità di carattere giuridico-negoziale. Ed infatti, dalla documentazione contrattuale in atti e, segnatamente, quel- TR la di cui all'allegato n. 5 alla comparsa di costituzione di il conto 14121 ri- sulta essere stato acceso il 16 marzo 2004 in virtù del contratto stipulato con la allora da la cui azienda, ancorché parte attrice TRoparte_3 Persona_1 neanche si curi di allegare una simile e certo rilevante circostanza, è stata confe- rita nella il 16 giugno 2011 al momento della costituzione del- TRoparte_4 la società stessa, come comunque desumibile dalla visura camerale presente a pag. 13 del documento di parte attrice denominato
». Email_2
In tale documento contrattuale non vi è alcun riferimento ai precedenti conti correnti di cui il 14121, secondo l'assunto attoreo, sarebbe la prosecuzio- ne. Inoltre, il primo estratto del conto n. 14121 decorre dal 15.3.2004 con un saldo 0 a detta data e, sebbene alla data del 19.3.2004 venga ivi riportato un mo- vimento in “dare” di € 94.578,60 con la causale giroconto, tuttavia non vi è al- cuna specifica evidenza che detto importo provenga dal conto n. 10019V, in quanto l'ultimo estratto del conto 10019V in atti disponibile si conclude alla da- ta del 31.12.2003 e riporta un saldo negativo di € 81.839,67, di talché vi è una lacuna documentale che non consente di stabilire come si sia chiuso il conto 10019V e se il suo saldo finale sia stato girocontato proprio sul 14121. Tali rilievi trovano puntuale riscontro nella espletata CTU, là dove il con- sulente incaricato, dott. in maniera del tutto condivi- Persona_2 sibile, ha evidenziato che «1) Dall'esame della documentazione sopra esposta non sono stati rilevati collegamenti tra il Conto ordinario n. 10019 V ed il Conto ordi- nario n. 14121 Y aperto in data 16.3.2004. 2) Dagli estratti conto depositati risulta che:
- Sono stati depositati estratti conto relativi al Conto n. 10019V e l'ultimo e/c è relativo alla chiusura trimestrale al 31.12.2003;
Pag. 4 a 10 - Il primo e/c relativo al Conto n. 14121 Y (poi n. 14121.42; poi n. 14121.34) si apre con saldo “zero” al 15.3.2004 (contratto del 16.3.2004) e in esso non vengono rintracciate cifre o altri elementi che possano fare riferimento con cer- tezza al Conto n. 10019V. Figura solo un giroconto in dare datato 19.3.2004 valu- ta 19.3.2004 senza alcuna specifica circa la provenienza. Pertanto dagli estratti conto non si hanno elementi per affermare che i suddetti conti siano l'uno il proseguimento dell'altro in virtù di un mero cam- bio di numerazione» (pag. 24 Relazione del 18.7.2023).
Lo stesso CTU, rispondendo alle osservazioni di parte attrice, ha inoltre in maniera condivisibile evidenziato che «l'ultimo e/c in atti del Conto ordinario n. 10019V è relativo alla chiusura al 31.12.2003 e reca un saldo negativo di € 81.839,87. Tale saldo non può essere considerato come saldo di chiusura in quanto, come risulta dagli estratti conto del Conto anticipi n. 80005X (sopra riportati in copia fotografica per pronta evidenza) il conto n. 10019V continua ad esistere ben oltre la data di apertura del Conto ordinario n. 14121 Y e quantomeno sino a set- tembre 2004». Contestato e privo di riscontro probatorio è poi l'assunto di parte attrice in base al quale «la filiale di Macerata, di sua iniziativa, anziché trasferire il conto corrente, ha provveduto ad accreditare un importo pari al saldo passivo presente nel conto corrente n. 10019V (conto vigente presso la vecchia filiale di Tolentino) ed addebitare contestualmente tale medesimo importo nel “nuovo” conto corrente
n. 14121 (conto presso la nuova filiale di Macerata). Tale operazione è stata effet- tuata dalla senza alcuna autorizzazione del correntista, mediante CP_1 un'operazione interna (nella causale dell'operazione infatti vi è scritto FAX IN- TERNO BANCA), e addirittura senza far sottoscrivere al correntista alcun nuovo contratto» (pag. 2 memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1), c.p.c.). Per altro e connesso verso, anche ammettendo che il giroconto del 19.3.2004 di € 94.578,60 provenga proprio dal conto n. 10019V e che, dunque,
a detta data il conto 10019V presentasse una esposizione debitoria per un pari importo, in ogni caso, poiché in atti gli estratti del conto 10019V arrivano sino al 31.12.2003, non vi sarebbe comunque la prova che detta esposizione debitoria si sarebbe formata in forza di illegittimi addebiti e, pertanto, la stessa nel ricalcolo non potrebbe essere modificata (cfr. Cass. n. 1763/2024 infra citata). Dunque, stante la mancanza di prova del collegamento del conto n. 14121 con quello n. 10019V, risulta conseguentemente superfluo verificare se quest'ultimo derivi da quello n. 1090/V e questo a sua volta dall'11979, conto, quest'ultimo, rispetto al quale oltretutto non è stato prodotto in atti alcun estrat- to, onde qualsiasi verifica sarebbe comunque impossibile. Stesse considerazioni valgono per quanto concerne la relazione tra il conto anticipi n. 80005X e quello n. 14631F. TR Ed infatti, dall'allegato n. 6 alla comparsa di costituzione di il conto n. 14631F risulta essere stato acceso il 10 agosto 2006 in virtù del contratto sti- pulato con la allora da e in tale documento TRoparte_3 Persona_1 contrattuale non vi è alcun riferimento al conto n. 80005X di cui il n. 14631F, secondo l'assunto attoreo, sarebbe la prosecuzione. In tale prospettiva, è sufficiente riportare quanto rilevato dal CTU: «Il Conto anticipi n.14631F (poi 14631.53) è stato aperto in data 10.8.2006.
Pag. 5 a 10 - In atti per detto conto sono stati depositati estratti conto dal 9.8.2006 (sal- do iniziale “zero”) al 31.7.2012 data di chiusura. Il conto girocontava sul Conto or- dinario n. 14121 Y (poi n. 14121.42; poi n. 14121.34)
- Non sono sati rilevati collegamenti tra il conto n. 14631 F e il n. 80005 X. Il conto n. 80005 X è stato operativo sino al 31.8.2004 ed estinto in data 14.9.2004 (come risulta dagli estratti conto) e girocontava sul Conto ordinario n. 10019 V» (pag. 24 Relazione cit.), conto n. 10019V che, come già visto, non può essere considerato l'immediato antecedente del conto n. 14121.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è da ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione decennale del diritto di ripetere quanto illegittima- mente addebitato sul conto 11979, (poi) 1090/V e 10019V, con conseguente as- sorbimento di ogni questione relativa alle dedotte nullità negoziali e rigetto, in parte qua, della domanda di restituzione dell'indebito. Ciò posto, per quanto invece concerne il conto corrente n. 14121, come ri- sultante dal relativo contratto di apertura sopra richiamato e riscontrato anche dal CTU, risulta espressamente pattuita la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi, così come risulta espressamente pattuito il tasso di interesse. Il CTU ha poi escluso, sia con riguardo al conto corrente 14121 che al con- to anticipi 14631, la pattuizione di tassi di interesse, ivi incluso quello moratorio, oltre la soglia rilevante ai fini dell'usura, riscontrando il superamento in 4 casi con riguardo al conto anticipi, ma solo per effetto della diminuzione delle soglie stabilite nei decreti ministeriali adottati in epoca successiva alla pattuizione. Quanto, poi, alla commissione di massimo scoperto, si deve rilevare che, come parimenti riscontrato dal CTU, sia nel contratto di apertura del conto cor- rente 14121 che in quello del conto anticipi 14631, la stessa viene determinata con la semplice dicitura «commissione massimo scoperto per utilizzi senza affida- mento» e la semplice indicazione del relativo tasso, pari a 0,50% nel caso del conto corrente e a 2,125% nel caso del conto anticipi. Orbene, premesso che quest'ultima deve ritenersi in astratto come corri- spettivo della banca per l'onere di tenere a disposizione una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento per la somma non utilizzata e dunque non remunerata dagli interessi passivi, nel caso di specie siffatta pattuizione è indeterminata in quanto prevede esclusivamente la misura numerica della com- missione senza stabilire alcun criterio di calcolo. Il correntista, infatti, non è in grado di verificarne la corretta applicazione in assenza di indicazione circa l'importo e il periodo di riferimento: la c.m.s. potrebbe essere applicata per un solo giorno di scoperto e per qualsiasi importo, oppure se lo scoperto supera un determinato importo e/o se perdura per un certo numero di giorni consecutivi o se si verifica più volte nel periodo di riferimento. Tale clausola, non essendo specificamente indicato il criterio di calcolo (ex ante e non ex post), non si presta ad una univoca interpretazione, con la conseguenza che deve ritenersi affetta da nullità risultandone indeterminato l'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma secondo, c.c.). Per altro verso, sebbene come affermato da Cass. n. 1373/2024 invocata da parte convenuta nella comparsa conclusionale del 15.11.2024, «In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissio- ne di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza
Pag. 6 a 10 alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti», tuttavia, la stessa parte convenuta nemmeno si cura di allegare quali sarebbero le altre previsioni negoziali che, nel caso di specie, renderebbero determinabile detta periodicità. Alla luce di tali rilievi, correttamente il CTU ha escluso dal ricalcolo del saldo le cms addebitate dall'istituto di credito. Per quanto poi concerne gli estratti di conto corrente, la mancata produ- zione dell'intera serie degli estratti, contrariamente a quanto eccepito dalla con- venuta, non preclude l'accoglimento della domanda con riferimento alla parte documentata. In tal senso, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità di recente ha avuto modo di affermare in linea di principio che, «In tema di rapporti banca- ri regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la ride- terminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a paga- re la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rappor- to, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e proceden- do, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documenta- zione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi in- termedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non co- perto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che ri- salga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un sal- do positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponi- bile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi in- termedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documen- tazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la contropar- te, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato
Pag. 7 a 10 che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo» (Cass. n. 1763/2024; cfr. anche Cass. 27 dicembre 2022 n. 37800; Cass. 7 dicembre 2022 n. 35979, Cass. 2 maggio 2019 n. 11543). Sulla scorta di tali considerazioni, sebbene nel caso in esame, come anche riscontrato dal CTU, vi siano lacune nella serie degli estratti in atti versata, non vi è comunque alcun ostacolo teorico o pratico al ricalcolo del saldo conside- rando i soli periodi documentati sulla base dei seguenti criteri indicati nell'ordinanza del 4 giugno 2021: «6) per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti os- servando i seguenti criteri: (a) ove non siano stati prodotti gli estratti conto inziali: i) dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal cor- rentista;
(b) ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: i) effet- tuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calco- lando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la diffe- renza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati». È del tutto evidente che in tal modo le lacune documentali, nel rispetto della regola dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c. e della ratio sottesa alla decisione della S.C. sopra riportata, non possono che andare a discapito di parte attrice, senza dunque comportare, a suo favore, alcun vantaggio nella rico- struzione contabile del rapporto. A tali criteri si è correttamente adeguato il CTU nel ricalcolo del saldo, onde le contestazioni di parte convenuta devono essere disattese. Per quanto, infine, concerne l'eccezione di prescrizione del diritto di ripe- tere le rimesse solutorie, vale a dire quelle extra-fido o in assenza di fido, effet- tuate anteriormente al decennio precedente la data di notificazione della cita- zione, si deve rilevare che, nel caso di specie, sia facendo riferimento ai saldi ri- sultanti dagli estratti della banca che a quelli risultanti in seguito alla eliminazio- ne degli illegittimi addebiti, il CTU è pervenuto al medesimo risultato, onde sta- bilire se il conto fosse o meno affidato, in questa prospettiva, appare questione priva di rilevanza pratica, dovendosi in ogni caso ritenere che la soluzione posi- tiva cui è pervenuto il CTU è del tutto condivisibile. Ed infatti, premesso che nel quesito di cui alla sopra cit. ordinanza erano state date le seguenti indicazioni: «individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la pre- senza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per scon- finamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotan- ti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti», il Consulente, rispondendo alle osservazio- ni di parte convenuta, a pag. 44 della Relazione del 19.7.2023, ha puntualmente rilevato che «In atti risulta documento “Variazione di affidamento” del 10/08/2006 su Carta intestata “ Dipendenza di “Macerata”. TRoparte_3
Pag. 8 a 10 Le varie linee di credito sono contraddistinte a revoca ad eccezione di € 30.000,00 per scoperto di c/c a rientro a scadenza 31/01/2007».
Ciò posto, il CTU ha verificato che, anteriormente al decennio precedente la data di notificazione della citazione, vi sono stati versamenti in condizioni di eccedenza rispetto al limite dell'affidamento per complessivi 89.456,14 €, onde TR l'eccezione di prescrizione di è fondata nei limiti di detto importo. In conclusione, avuto riguardo al ricalcolo effettuato nella relazione inte- grativa depositata il 15 luglio 2024, non potendo essere preso in considerazione quello di cui alla relazione del 19 luglio 2023 per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 28 maggio 2024 cui integralmente si rimandai, depurati i saldi risultanti dagli estratti di conto dalla somma degli illegittimi addebiti e conside- TR rata la prescrizione del diritto di ripetizione nei limiti sopra detti, deve es- sere condannata al pagamento della complessiva somma di € 38.278,19, ma so- lamente in favore dell' TRoparte_4
Ed infatti, premesso che la domanda di condanna alla restituzione è stata formulata in maniera indistinta dalle parti attrici, appare del tutto evidente che la stessa non è suscettibile di accoglimento in favore della in quanto Parte_2 mera garante. L'attrice ha ancora lamentato la pattuizione di interessi usurari in ragione del costo previsto per l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario sottoscritto il 14 febbraio 2012, invocando conseguentemente la sanzione di cui all'art. 1815, comma secondo, c.c. i «rilevato che, con riguardo alla prescrizione, a pag. 76 della CTU è dato leggere quanto segue: “non risultano ripetibili (perché prescritte) le competenze bancarie periodiche ad eccezione di quelle relative alla chiusura trimestrale del 30/06/2009 in quanto non accertabili (movimenti analitici di conto relativi al periodo 01/07/2009 - 15/07/2009: non fruibili in atti)”; considerato che nel caso di specie ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate è il correntista, il quale pertanto è gravato dal relativo onere della prova, di talché il ricalcolo non appare rispettoso del criterio indicato alla lett. A, n. 6), lett. (b), i) del quesito peritale».
Pag. 9 a 10 La doglianza è da ritenersi infondata essendo sufficiente a tal fine osserva- re che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in linea con la prece- dente e prevalente giurisprudenza di merito, ivi inclusa quella di questo Tribu- nale, «In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costi- tuendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla du- rata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispetti- vo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (Cass. n. 7352/2022). Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere di- chiarate integralmente compensate per metà, mentre per la residua metà come liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico della convenuta. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudi- zio, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 2370/2019 R.G., disat- tesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 14121 alla data di chiusura del 31.7.2012 era pari ad € 38.278,19 a credito della correntista per le motivazioni in parte motiva;
2) condanna parte convenuta a corrispondere a la TRoparte_4 somma di € 38.278,19;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate per metà e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la residua metà che liquida in complessivi € 393,00 per esborsi documentati ed € 3.900,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in pari mi- sura le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
Macerata, 31 marzo 2025 Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
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