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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. CE Lucchesi Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2110 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...],C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, nel viale A. Diaz, presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E nata a [...] il [...], residente in [...] Cagliari CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni per la parte ricorrente: “
Voglia l'Ill.mo Tribunale a) Revocare l'assegno di mantenimento di € 300,00, che il sig. Pt_1
deve corrispondere alla sig.ra per la figlia CE. Ciò a modifica delle CP_1
statuizioni di cui al provvedimento n. 14229/2018 del 10 ottobre 2018 del Tribunale di Cagliari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso, depositato in data 05.04.2024, , ha adito in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
domandando a questo Tribunale che, in riforma delle condizioni di divorzio, disponesse la CP_1
revoca dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, posto a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CE.
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente, ha esposto di essersi avveduto che la figlia
CE, per la quale il Tribunale aveva riconosciuto l'importo di euro 300,00 per il suo mantenimento, aveva reperito un impiego lavorativo;
di aver inoltrato all'uopo richiesta di accesso agli atti all' per conoscere la situazione lavorativa della figlia e che, in Controparte_2
riscontro, gli veniva comunicato che la stessa aveva prestato attività lavorativa da luglio 2023 a ottobre 2023 con contratto di 20 ore settimanali;
che la figlia, successivamente, ha domandato e ottenuto il licenziamento, risultando così ancora legittimata alla fruizione del mantenimento.
Parte ricorrente ha dedotto, altresì, un peggioramento della propria condizione economica per essere allo stato privo di occupazione e di essere percettore Naspi
Ha precisato di ave dichiarato nel 2023 un reddito annuo di euro 12.407,68 annui;
di essere gravato dalla cessione di un quinto della retribuzione relativo ad un prestito contratto per far fronte alle esigenze della famiglia e di trovarsi quindi in condizioni economiche precarie.
*****
All'udienza del 14.10.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato: “fino ad ora era previsto il contributo di mantenimento per la figlia CE di 23 anni mentre era stato già revocato per la figlia di 30 anni e, l'assegno divorzile per la ex moglie Ho scoperto Per_1 CP_1
che CE lavora come addetta alle vendite presso un negozio a Cagliari via Manno. Io sono stato licenziato nel settembre 2022 per superamento del periodo di comporto per una malattia.
L'ultima indennità NASPI l'ho presa adesso a ottobre. Non ne ho più diritto. Devo provvedere al mantenimento di altri 3 figli avuti da altre due compagne.”
Il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'accesso agli atti presso dal quale è CP_3
risultato che CE ha lavorato dal luglio a fine ottobre 2023 e che la stessa si è dimessa dopo avere proposto opposizione all'accesso agli atti. Mentre il ricorrente è stato licenziato e percepirà la
Naspi fino al settembre 2024.
Pagina 2 Il Giudice, quindi, dichiarata la contumacia di parte convenuta, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. revocando l'assegno di mantenimento disposto a carico del ricorrente in favore della sig.ra Inoltre, non essendovi la necessità di ulteriore istruzione, essendo stata CP_1
fornita la prova di quanto dedotto su base documentale, il Giudice, a seguito di discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
****** Ciò premesso, il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
Si ricorda in primis la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio, ovvero la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto, salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede. Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di
"giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473 bis 29 c.p.c.; sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione,
trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento della separazione (cfr. Cass. civ. sez. I, 8/05/08 n. 11489, che rinvia a sez. I 5/03/01n.
3149. V. anche, circa la idoneità della pronuncia sull'assegno di mantenimento intervenuta in sede di separazione a dar luogo a un giudicato, atto a coprire il dedotto e il deducibile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, Cass. civ. sez. I 17/06/09 n. 14093).
E' altresì noto che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio non sono ravvisabili nella mera perdita da parte
Pagina 3 dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle "complessive risorse economiche", sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata (anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, in tema di assegno al coniuge separato, Cass. civ. sez. I, 7/12/99 n. 13666, nonché sez. I, 9/12/93n. 12125, che pure valorizza la necessità di compiere una concreta indagine sull'effettiva situazione economica derivante dalle dedotte mutate circostanze).
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salvo quanto si dirà in seguito con riferimento alla prole maggiorenne. Va da sé che anche le produzioni documentali normalmente richieste in materia, e segnatamente dal nuovo rito Cartabia, non possono non risentire della obiettiva peculiarità e funzione del procedimento di cui trattasi.
Nella specie, il ha in sostanza addotto, a sostegno delle proprie richieste, le seguenti Pt_1
circostanze: la figlia CE sarebbe divenuta di fatto autonoma avendo fatto ingresso nel mondo del lavoro;
le sue condizioni economiche sarebbero mutate in pejus.
Più precisamente, ha allegato e documentato di essere stato licenziato e di essere percettore Naspi.
Per quanto riguarda la figlia CE ha allegato di essere venuto a conoscenza che la stessa avrebbe trovato un'occupazione lavorativa e di essersene accertato con accesso agli atti all'agenzia dell'entrate dal quale è risultato che la stessa ha espletato attività lavorativa dal 17.07.2023 al
31.10.2023. Tali assunti sono in effetti veritieri, anche perché documentati (vedasi allegati al ricorso introduttivo).
In proposito, giova rammentare il noto e ovvio principio secondo il quale l' obbligo di contribuire al mantenimento, all' educazione e all' istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi – e in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147,148,316 bis, 337 ter c.c. e succ.
Pagina 4 modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05 n. 6197, 3/04/02 n. 4765
e 8/11/97 n. 11025, nonché 2/05/06n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle "risorse economiche dell'obbligato" e relativo "livello economico-sociale").
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della Suprema Corte, da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi.
Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica, sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132).
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che parte resistente non si è costituita in giudizio e non ha offerto in valutazione elementi capaci di dimostrare che la figlia non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Pagina 5 Al contempo, l'ingresso nel mondo del lavoro della figlia CE, documentato in atti, apre ad a una successiva spendita della capacità lavorativa e a rendimenti crescenti, così segnando la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle circostanze emerse nel corso del giudizio e alla mutata condizione economica del ricorrente, debba essere quindi revocato l'assegno di mantenimento in favore di per il mantenimento della figlia CE. Parte_2
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
ll Tribunale di Cagliari, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa, accoglie la domanda proposta dal e per l'effetto dichiara cessato il suo obbligo di corrispondere, in favore di Pt_1
, la somma di Euro 300,00 mensili dovuta a titolo di contributo di mantenimento per CP_1
la figlia CE, a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio;
spese del giudizio compensate
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 23.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. CE Lucchesi Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2110 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...],C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, nel viale A. Diaz, presso lo studio dell'avv. Cora Pusceddu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E nata a [...] il [...], residente in [...] Cagliari CP_1
-RESISTENTE-
Conclusioni per la parte ricorrente: “
Voglia l'Ill.mo Tribunale a) Revocare l'assegno di mantenimento di € 300,00, che il sig. Pt_1
deve corrispondere alla sig.ra per la figlia CE. Ciò a modifica delle CP_1
statuizioni di cui al provvedimento n. 14229/2018 del 10 ottobre 2018 del Tribunale di Cagliari.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso, depositato in data 05.04.2024, , ha adito in giudizio la sig.ra Parte_1 [...]
domandando a questo Tribunale che, in riforma delle condizioni di divorzio, disponesse la CP_1
revoca dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, posto a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CE.
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente, ha esposto di essersi avveduto che la figlia
CE, per la quale il Tribunale aveva riconosciuto l'importo di euro 300,00 per il suo mantenimento, aveva reperito un impiego lavorativo;
di aver inoltrato all'uopo richiesta di accesso agli atti all' per conoscere la situazione lavorativa della figlia e che, in Controparte_2
riscontro, gli veniva comunicato che la stessa aveva prestato attività lavorativa da luglio 2023 a ottobre 2023 con contratto di 20 ore settimanali;
che la figlia, successivamente, ha domandato e ottenuto il licenziamento, risultando così ancora legittimata alla fruizione del mantenimento.
Parte ricorrente ha dedotto, altresì, un peggioramento della propria condizione economica per essere allo stato privo di occupazione e di essere percettore Naspi
Ha precisato di ave dichiarato nel 2023 un reddito annuo di euro 12.407,68 annui;
di essere gravato dalla cessione di un quinto della retribuzione relativo ad un prestito contratto per far fronte alle esigenze della famiglia e di trovarsi quindi in condizioni economiche precarie.
*****
All'udienza del 14.10.2024, parte ricorrente, comparsa personalmente, ha dichiarato: “fino ad ora era previsto il contributo di mantenimento per la figlia CE di 23 anni mentre era stato già revocato per la figlia di 30 anni e, l'assegno divorzile per la ex moglie Ho scoperto Per_1 CP_1
che CE lavora come addetta alle vendite presso un negozio a Cagliari via Manno. Io sono stato licenziato nel settembre 2022 per superamento del periodo di comporto per una malattia.
L'ultima indennità NASPI l'ho presa adesso a ottobre. Non ne ho più diritto. Devo provvedere al mantenimento di altri 3 figli avuti da altre due compagne.”
Il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'accesso agli atti presso dal quale è CP_3
risultato che CE ha lavorato dal luglio a fine ottobre 2023 e che la stessa si è dimessa dopo avere proposto opposizione all'accesso agli atti. Mentre il ricorrente è stato licenziato e percepirà la
Naspi fino al settembre 2024.
Pagina 2 Il Giudice, quindi, dichiarata la contumacia di parte convenuta, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. revocando l'assegno di mantenimento disposto a carico del ricorrente in favore della sig.ra Inoltre, non essendovi la necessità di ulteriore istruzione, essendo stata CP_1
fornita la prova di quanto dedotto su base documentale, il Giudice, a seguito di discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
****** Ciò premesso, il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
Si ricorda in primis la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio, ovvero la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto, salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede. Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di
"giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473 bis 29 c.p.c.; sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione,
trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento della separazione (cfr. Cass. civ. sez. I, 8/05/08 n. 11489, che rinvia a sez. I 5/03/01n.
3149. V. anche, circa la idoneità della pronuncia sull'assegno di mantenimento intervenuta in sede di separazione a dar luogo a un giudicato, atto a coprire il dedotto e il deducibile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, Cass. civ. sez. I 17/06/09 n. 14093).
E' altresì noto che i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio non sono ravvisabili nella mera perdita da parte
Pagina 3 dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando comunque onere dell'interessato provare che detta perdita si sia tradotta in una effettiva riduzione delle "complessive risorse economiche", sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata (anche consensualmente) all'atto di determinazione dell'assegno (cfr. in tal senso, in tema di assegno al coniuge separato, Cass. civ. sez. I, 7/12/99 n. 13666, nonché sez. I, 9/12/93n. 12125, che pure valorizza la necessità di compiere una concreta indagine sull'effettiva situazione economica derivante dalle dedotte mutate circostanze).
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato, salvo quanto si dirà in seguito con riferimento alla prole maggiorenne. Va da sé che anche le produzioni documentali normalmente richieste in materia, e segnatamente dal nuovo rito Cartabia, non possono non risentire della obiettiva peculiarità e funzione del procedimento di cui trattasi.
Nella specie, il ha in sostanza addotto, a sostegno delle proprie richieste, le seguenti Pt_1
circostanze: la figlia CE sarebbe divenuta di fatto autonoma avendo fatto ingresso nel mondo del lavoro;
le sue condizioni economiche sarebbero mutate in pejus.
Più precisamente, ha allegato e documentato di essere stato licenziato e di essere percettore Naspi.
Per quanto riguarda la figlia CE ha allegato di essere venuto a conoscenza che la stessa avrebbe trovato un'occupazione lavorativa e di essersene accertato con accesso agli atti all'agenzia dell'entrate dal quale è risultato che la stessa ha espletato attività lavorativa dal 17.07.2023 al
31.10.2023. Tali assunti sono in effetti veritieri, anche perché documentati (vedasi allegati al ricorso introduttivo).
In proposito, giova rammentare il noto e ovvio principio secondo il quale l' obbligo di contribuire al mantenimento, all' educazione e all' istruzione dei figli, tenendo conto dei relativi bisogni - non solo alimentari, ma anche abitativi, scolastici, sanitari, sociali, ricreativi – e in proporzione delle rispettive sostanze e capacità economiche e lavorative (cfr. artt. 147,148,316 bis, 337 ter c.c. e succ.
Pagina 4 modif.) non cessa ipso facto con il semplice raggiungimento della maggiore età, persistendo fino al conseguimento della reale indipendenza economica;
e ciò sempre al fine essenziale di garantire anche alla prole il mantenimento del tenore di vita già goduto prima della rottura dell'unione familiare (v. ad es. Cass. civ. 3974/02. V. anche Cass. civ. sez. I, 22/03/05 n. 6197, 3/04/02 n. 4765
e 8/11/97 n. 11025, nonché 2/05/06n. 10119, circa il rilievo da attribuire alle "risorse economiche dell'obbligato" e relativo "livello economico-sociale").
In definitiva, secondo l'insegnamento più recente della Suprema Corte, da un verso - in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di auto responsabilità, contemperato con quello di solidarietà, ciò che è esigibile dal genitore è il dovere di assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, procurandogli il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo. Rientra invece nella responsabilità del figlio attivarsi con tutte le forze per la ricerca di un'occupazione, salvo concedergli un congruo e ragionevole lasso di tempo per completare gli studi prescelti e, in seguito, inserirsi nel mondo del lavoro;
per converso, una condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale costituirebbe piuttosto un indicatore forte di inerzia colpevole, dando così luogo ad una presunzione, che potrebbe essere vinta solo dimostrando la sussistenza di ragioni individuali specifiche, quali problematiche di salute o peculiari contingenze personali o motivi oggettivi.
Peraltro, spetterà allo stesso figlio maggiorenne provare sia la mancanza di indipendenza economica, sia di avere curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;
il che rappresenta una novità in tema di onere probatorio (inaugurata già da Cass. 17183/20), in linea con il principio generale di vicinanza o prossimità della prova (si veda anche Cass. civ. sez. I, 25/07/22 n. 23132).
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che parte resistente non si è costituita in giudizio e non ha offerto in valutazione elementi capaci di dimostrare che la figlia non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Pagina 5 Al contempo, l'ingresso nel mondo del lavoro della figlia CE, documentato in atti, apre ad a una successiva spendita della capacità lavorativa e a rendimenti crescenti, così segnando la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle circostanze emerse nel corso del giudizio e alla mutata condizione economica del ricorrente, debba essere quindi revocato l'assegno di mantenimento in favore di per il mantenimento della figlia CE. Parte_2
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della mancata opposizione della resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
ll Tribunale di Cagliari, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa, accoglie la domanda proposta dal e per l'effetto dichiara cessato il suo obbligo di corrispondere, in favore di Pt_1
, la somma di Euro 300,00 mensili dovuta a titolo di contributo di mantenimento per CP_1
la figlia CE, a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio;
spese del giudizio compensate
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 23.6.2025.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
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