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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2812/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2812 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Liana Doro (pec: in Padova, Galleria Trieste n. 6, la Email_1
quale la rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
( C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2
Studio degli avvocati Sabrina Convento (pec: e Maurizio Email_2
Scattolin (pec: in Venezia, Dorsoduro 3488, per procura Email_3
allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 05.07.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso rettificate nelle di trattazione scritta depositate in data 26.06.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ( ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ) il 18.08.2018 in Fossò (VE), mandando alla Cancelleria per le annotazioni C.F._2
di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune;
2. Assegnazione della casa coniugale, di proprietà del GN , ubicata nel Comune di Campolongo Maggiore (VE), Via Don Martino Controparte_1
Durighello n. 50 int. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla GNa Parte_1
Per_ nell'interesse del figlio minore collocato presso la madre e ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Affidamento
Per_ del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
Per_ significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo fino al lunedì mattina, riportandolo a scuola. Nel week end di propria competenza vedrà il figlio da mercoledì all'uscita da scuola
(materna), fino al giovedì quando lo riporterà a scuola;
Nel week end di competenza della madre, il padre vedrà il figlio il lunedì dall'uscita da scuola, fino a martedì quando lo riporterà a scuola.
Ogni cambio di programma dovrà venire comunicato con un giusto preavviso, preferibilmente almeno due giorni. Durante le vacanze estive, potrà rimanere due settimane anche non consecutive con il papà o con la mamma. I periodi di vacanza con ciascun genitore verranno concordati entro il mese di maggio. Le parti si comunicheranno dove porteranno il figlio. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà metà giornata di Natale alternata con i genitori ed alcuni giorni delle vacanze scolastiche, dall'inizio della scuola elementare, trascorrerà con un genitore dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al rientro a scuola, alternando i periodi di anno in anno. Il fine settimana pasquale dall'inizio della scuola elementare sarà alternato così anche tutte le altre festività.
4. Il GN contribuirà al mantenimento della moglie con assegno di 700,00 Parte_1
euro mensili ed euro 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio per una durata di due anni a partire dal mese di maggio 2024; in seguito, a partire dal mese di maggio 2026, verrà mantenuto il solo assegno per il figlio il cui ammontare sarà pari ad euro 500,00 mensili. Il mantenimento verrà versato a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della GNa entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento agli indici Istat come per legge. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla GNa . Le spese straordinarie di natura medica e Parte_1
quelle relative all'asilo e successivamente alla scuola verranno pagate per metà da ogni genitore.
Tutte le altre spese straordinarie come indicate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, verranno previamente concordate e pagate per metà da ciascun genitore.
5. I coniugi prestano reciprocamente consenso al rilascio del passaporto o documenti validi per l'espatrio per loro e per il figlio. Spese del giudizio interamente compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 18.08.2018 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la loro separazione personale, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 03.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 102/2025 pubbl. il 21/01/2025, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 05.07.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 18.08.2018, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò al n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2018,
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 2812 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Liana Doro (pec: in Padova, Galleria Trieste n. 6, la Email_1
quale la rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
( C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2
Studio degli avvocati Sabrina Convento (pec: e Maurizio Email_2
Scattolin (pec: in Venezia, Dorsoduro 3488, per procura Email_3
allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 05.07.2025 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso rettificate nelle di trattazione scritta depositate in data 26.06.2025 che di seguito si riproducono: “pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ( ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ) il 18.08.2018 in Fossò (VE), mandando alla Cancelleria per le annotazioni C.F._2
di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune;
2. Assegnazione della casa coniugale, di proprietà del GN , ubicata nel Comune di Campolongo Maggiore (VE), Via Don Martino Controparte_1
Durighello n. 50 int. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla GNa Parte_1
Per_ nell'interesse del figlio minore collocato presso la madre e ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. Affidamento
Per_ del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
Per_ significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo fino al lunedì mattina, riportandolo a scuola. Nel week end di propria competenza vedrà il figlio da mercoledì all'uscita da scuola
(materna), fino al giovedì quando lo riporterà a scuola;
Nel week end di competenza della madre, il padre vedrà il figlio il lunedì dall'uscita da scuola, fino a martedì quando lo riporterà a scuola.
Ogni cambio di programma dovrà venire comunicato con un giusto preavviso, preferibilmente almeno due giorni. Durante le vacanze estive, potrà rimanere due settimane anche non consecutive con il papà o con la mamma. I periodi di vacanza con ciascun genitore verranno concordati entro il mese di maggio. Le parti si comunicheranno dove porteranno il figlio. Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà metà giornata di Natale alternata con i genitori ed alcuni giorni delle vacanze scolastiche, dall'inizio della scuola elementare, trascorrerà con un genitore dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al rientro a scuola, alternando i periodi di anno in anno. Il fine settimana pasquale dall'inizio della scuola elementare sarà alternato così anche tutte le altre festività.
4. Il GN contribuirà al mantenimento della moglie con assegno di 700,00 Parte_1
euro mensili ed euro 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio per una durata di due anni a partire dal mese di maggio 2024; in seguito, a partire dal mese di maggio 2026, verrà mantenuto il solo assegno per il figlio il cui ammontare sarà pari ad euro 500,00 mensili. Il mantenimento verrà versato a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della GNa entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento agli indici Istat come per legge. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla GNa . Le spese straordinarie di natura medica e Parte_1
quelle relative all'asilo e successivamente alla scuola verranno pagate per metà da ogni genitore.
Tutte le altre spese straordinarie come indicate dal Protocollo del Tribunale di Venezia, verranno previamente concordate e pagate per metà da ciascun genitore.
5. I coniugi prestano reciprocamente consenso al rilascio del passaporto o documenti validi per l'espatrio per loro e per il figlio. Spese del giudizio interamente compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 18.08.2018 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la loro separazione personale, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 03.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 102/2025 pubbl. il 21/01/2025, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 05.07.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 18.08.2018, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò al n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2018,
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore