Ordinanza cautelare 9 luglio 2024
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2024, proposto da
FL S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Rona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Certosa di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro, Nicolò Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento di risoluzione del contratto di concessione REP. N. 3268 in data 10.6.2022 emesso dal Comune di Certosa di Pavia in data 19.3.2024 prot. 2212, (doc. 1) notificato via pec in data 19.3.2024 con il quale il Comune dichiarava la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della FL chiedendo la restituzione del parcheggio
b) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali tra cui la comunicazione Prot. 1551 del 23.2.2024 notificata il 24.2.2024 (doc. 3).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Certosa di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa IL BI e udito il difensore del Comune, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La società ricorrente ha sottoscritto in data 10.6.2022 con il Comune di Certosa di Pavia il contratto di concessione per l’affidamento della gestione del parcheggio ad uso pubblico di via del Monumento, per ventinove anni. Il contratto prevedeva l'obbligo, per il concessionario di corrispondere un canone annuo parametrato agli introiti effettivamente percepiti in ragione della gestione del parcheggio, nonché la realizzazione, con oneri a carico del concessionario, di lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’area, secondo le seguenti scadenze:
l’impianto a barriera automatico e 64 stalli di sosta alla consegna; entro il primo anno di gestione, lavori di riqualificazione dei servizi igienici esistenti, del percorso ciclopedonale, di barriere protettive in corten e di un nuovo attraversamento pedonale; entro il secondo anno di gestione, una nuova area giochi e di procedere alla fornitura di arredi urbani.
A seguito di un sopralluogo svoltosi in data 1.2.2024, l’Amministrazione Comunale ha accertato la mancata esecuzione dei lavori previsti a carico del concessionario nei primi due anni; nonché il mancato pagamento dei canoni stabiliti.
Veniva quindi disposta la risoluzione del contratto di concessione, “ per grave inadempimento della concessionaria ” ai sensi degli artt. 1453 e 1456 cc, dell’art. 108 e dell’art 176 Dlgs n. 50/2016 e di quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 13 della concessione contratto e dagli articoli 12, 22 e 38 del capitolato speciale di gara, intimando al contempo l’immediata restituzione del bene.
In data 27.3.2024 la concessionaria restituiva spontaneamente l’area a parcheggio, notificando tuttavia il presente ricorso avverso i provvedimenti in oggetto, contestando la carenza dei presupposti per disporre la risoluzione.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n 695 del 8.7.2024 la domanda cautelare veniva respinta.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. il Comune ha sollevato l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Si può prescindere dall’esame dell’eccezione, in quanto il ricorso è infondato.
Con un unico motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento, in quanto il mancato rispetto dei termini sarebbe stato determinato da causa non imputabile alla FL, in quanto il Comune non era in grado di trovare il contatore dell’ENEL riferito al parcheggio.
La FL ha predisposto la sbarra d’entrata, gli stalli ed ha eseguito a proprie spese la manutenzione del verde.
Anche rispetto alle altre opere, il termine non sarebbe stato rispettato a causa di lentezze burocratiche.
Per tale motivo, secondo la prospettazione della ricorrente, gli inadempienti contestati non sono addebitabili alla FL la quale non è da intendersi gravemente inadempiente.
Il motivo non è fondato.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa comunale si evince chiaramente che sussistono gravi
inadempimenti definitivamente accertati a carico della società, che ben possono giustificare il provvedimento di risoluzione contrattuale.
La ricorrente ha violato l’obbligo di versare il canone, trattenendo le somme direttamente riscosse durante il periodo di gestione del parcheggio pubblico e non ha realizzato la quasi totalità delle opere previste dalla concessione, in violazione all'art. 5 della concessione e all'art. 22 del capitolato speciale.
Trattandosi di un grave inadempimento agli obblighi assunti con la convenzione, riconducibile al modello della concessione-contratto, l’Amministrazione ha fatto ricorso ai normali rimedi civilistici, come tra l’altro previsto dall’art. 13 della convenzione.
III) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Certosa di Pavia, quantificate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EL, Presidente
IL BI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL BI | NO EL |
IL SEGRETARIO