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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 2170/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Danilo Volpe
-opponente-
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. da avv. Francesca Mastrorilli
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 00040621
46 000, notificatogli dall' in data 15.1.2024, per l'importo complessivo di € CP_1
21.649,72, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali presuntivamente dovuti alla Gestione Commercianti nel periodo gennaio 2016/dicembre 2016.
1 Parte opponente in via preliminare eccepisce la prescrizione estintiva triennale parziale ex art. 11, co. 5 della L. 613/1966, in via subordinata, eccepisce comunque l'ordinaria prescrizione quinquennale del credito contributivo.
Nel merito della questione sostiene l'erronea iscrizione nella gestione commercianti per carenza dei requisiti soggettivi ex art. 29 co. 1, l. 160/1975
e, in subordine, contesta i conteggi dei contributi e delle sanzioni nonché degli interessi.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con memoria di costituzione, contestava CP_1 gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Quanto alle ragioni di credito, trattasi di contributi eccedenti il minimale, riferiti ai redditi prodotti nell'anno 2016 anno in relazione al quale risultano versati dalla parte opponente i relativi contributi fissi (allegati parte opposta).
Dunque, appare evidente che se parte opponente ha versato la contribuzione ivs fissa di volta in volta dovuta, allo stesso modo, evidentemente, ha omesso di versare quella correlata al reddito eccedente il minimale di legge con riferimento al periodo di cui è causa.
Senza dubbio, trattandosi nel caso di specie di contribuzione previdenziale, è operante il termine di prescrizione quinquennale ex l. 335/95.
In particolare, come anche sostenuto dall' il termine Controparte_2 prescrizionale, decorre dal giorno in cui i contributi iscritti a ruolo dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento e cioè il 2016, in scadenza a giugno 2017.
La comunicazione di debito risulta spedita al ricorrente il 13.02.2023 e notificata per compiuta giacenza il 04.04.2023 (allegati in atti).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la stessa è stata interrotta dalla notifica della comunicazione di debito richiamata e
2 documentata, e dall'applicazione della sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale del D.L. n. 18/2020 e successivi, per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Ne consegue che il diritto vantato dall' non è prescritto. CP_1
Infine, quanto alla richiesta di riduzione delle sanzioni civili liquidate nell'avviso di addebito opposto fino alla misura degli interessi legali, di cui all'art. 8 co. 15 lett. a) della L. 388/2000, la stessa deve essere rigettata atteso che, come prontamente documentato dall' , l'opponente per gli anni di CP_1 cui è causa non solo non ha corrisposto la contribuzione dovuta ma non ha neanche compilato il quadro RR previsto per gli iscritti alle gestioni autonome CP_1 rientrando così a pieno titolo nella ipotesi sub B) della normativa applicata.
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: -rigetta il ricorso;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che si liquidano in € 2.500, oltre oneri riflessi. CP_1
Bari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 2170/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Francesco Stolfa e Danilo Volpe
-opponente-
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. da avv. Francesca Mastrorilli
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2023 00040621
46 000, notificatogli dall' in data 15.1.2024, per l'importo complessivo di € CP_1
21.649,72, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali presuntivamente dovuti alla Gestione Commercianti nel periodo gennaio 2016/dicembre 2016.
1 Parte opponente in via preliminare eccepisce la prescrizione estintiva triennale parziale ex art. 11, co. 5 della L. 613/1966, in via subordinata, eccepisce comunque l'ordinaria prescrizione quinquennale del credito contributivo.
Nel merito della questione sostiene l'erronea iscrizione nella gestione commercianti per carenza dei requisiti soggettivi ex art. 29 co. 1, l. 160/1975
e, in subordine, contesta i conteggi dei contributi e delle sanzioni nonché degli interessi.
Si costituiva in giudizio l' il quale, con memoria di costituzione, contestava CP_1 gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Quanto alle ragioni di credito, trattasi di contributi eccedenti il minimale, riferiti ai redditi prodotti nell'anno 2016 anno in relazione al quale risultano versati dalla parte opponente i relativi contributi fissi (allegati parte opposta).
Dunque, appare evidente che se parte opponente ha versato la contribuzione ivs fissa di volta in volta dovuta, allo stesso modo, evidentemente, ha omesso di versare quella correlata al reddito eccedente il minimale di legge con riferimento al periodo di cui è causa.
Senza dubbio, trattandosi nel caso di specie di contribuzione previdenziale, è operante il termine di prescrizione quinquennale ex l. 335/95.
In particolare, come anche sostenuto dall' il termine Controparte_2 prescrizionale, decorre dal giorno in cui i contributi iscritti a ruolo dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento e cioè il 2016, in scadenza a giugno 2017.
La comunicazione di debito risulta spedita al ricorrente il 13.02.2023 e notificata per compiuta giacenza il 04.04.2023 (allegati in atti).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, la stessa è stata interrotta dalla notifica della comunicazione di debito richiamata e
2 documentata, e dall'applicazione della sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della disciplina emergenziale del D.L. n. 18/2020 e successivi, per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Ne consegue che il diritto vantato dall' non è prescritto. CP_1
Infine, quanto alla richiesta di riduzione delle sanzioni civili liquidate nell'avviso di addebito opposto fino alla misura degli interessi legali, di cui all'art. 8 co. 15 lett. a) della L. 388/2000, la stessa deve essere rigettata atteso che, come prontamente documentato dall' , l'opponente per gli anni di CP_1 cui è causa non solo non ha corrisposto la contribuzione dovuta ma non ha neanche compilato il quadro RR previsto per gli iscritti alle gestioni autonome CP_1 rientrando così a pieno titolo nella ipotesi sub B) della normativa applicata.
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore eccezione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: -rigetta il ricorso;
-condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' che si liquidano in € 2.500, oltre oneri riflessi. CP_1
Bari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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