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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/12/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/12/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3706/ 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. IRTOLO ANTONELLA Parte_1
Contro
CP_1 rappresentato e difesa dall'Avv. RI OR
Sono presenti l'Avv. IRTOLO ILENIA per delega dell'avv. IRTOLO ANTONELLA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e chiede la decisione della causa con vittoria di spese e compensi.
E' altresì presente per l' CP_1 l'avv. GIANLUCA MAISANO per delega dell'avv.
RI OR che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c. REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Seconda Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il GOT dr.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato in data
22.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n°3706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
Parte_2 C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa,
dall'avv. Antonella Irtolo, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' CP_2 e rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Triolo
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO - Pensione di inabilità ex art. 12 Legge n°118/71
e condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi dell'art 12 legge
118/71 e la condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 104/92.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità lavorativa. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' CP_1, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
― limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante della ricorrente.
*****
La causa è stata istruita mediante il rinnovo della consulenza.
Nel merito la domanda deve ritenersi fondata, in quanto il CTU nominato nel presente procedimento dott. nella sua relazione che qui deve intendersi Persona_1
integralmente richiamata ed alla quale ci si riporta, ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie per ottenere la pensione di inabilità, ritenendo che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente la rendono invalida nella misura del 100%, non riconoscendo invece la condizione di disabilità con sostegno elevato ai sensi dell'art. 3
comma 3 della legge 104/92.
In particolare, il CTU nella relazione ha precisato le patologie di cui la ricorrente è affetta, richiamando la relativa documentazione sanitaria ed indicando con riferimento a ciascuna patologia i codici tabellari e la relativa percentuale di invalidità riconosciuta.
Il consulente ha inoltre esplicitato il criterio utilizzato nella valutazione della condizione invalidante della ricorrente. Alla luce di una nuova e completa valutazione dei documenti di causa, il consulente d'ufficio ha accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 100%, con decorrenza dal 22.11.2024 data della visita oculistica, mentre ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità grace ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
Il nominato CTU ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico logico ed esaustivo ed ha basato l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Le conclusioni del consulente, meritano pertanto di essere condivise.
Quanto alle spese di lite, considerato il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e all'introduzione del procedimento di ATPO e considerata altresì la parziale soccombenza della parte ricorrente in merito alla domanda di condanna al pagamento della prestazione, ritenuta inammissibile, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU vanno posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' CP_1 in opposizione ad ATP n°4898/2023, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che in capo alla ricorrente Parte_1 sussiste il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dal 24.11.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) Pone a carico dell' CP_1 il costo dell'accertamento peritale liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 22.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr.ssa Rosanna Femia
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 22/12/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.3706/ 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. IRTOLO ANTONELLA Parte_1
Contro
CP_1 rappresentato e difesa dall'Avv. RI OR
Sono presenti l'Avv. IRTOLO ILENIA per delega dell'avv. IRTOLO ANTONELLA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e chiede la decisione della causa con vittoria di spese e compensi.
E' altresì presente per l' CP_1 l'avv. GIANLUCA MAISANO per delega dell'avv.
RI OR che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c. REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Seconda Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il GOT dr.ssa Rosanna Femia, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato in data
22.12.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n°3706 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
Parte_2 C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa,
dall'avv. Antonella Irtolo, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' CP_2 e rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Triolo
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO - Pensione di inabilità ex art. 12 Legge n°118/71
e condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.7.2024 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi dell'art 12 legge
118/71 e la condizione di disabilità ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 104/92.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità lavorativa. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' CP_1, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
― limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante della ricorrente.
*****
La causa è stata istruita mediante il rinnovo della consulenza.
Nel merito la domanda deve ritenersi fondata, in quanto il CTU nominato nel presente procedimento dott. nella sua relazione che qui deve intendersi Persona_1
integralmente richiamata ed alla quale ci si riporta, ha accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie per ottenere la pensione di inabilità, ritenendo che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente la rendono invalida nella misura del 100%, non riconoscendo invece la condizione di disabilità con sostegno elevato ai sensi dell'art. 3
comma 3 della legge 104/92.
In particolare, il CTU nella relazione ha precisato le patologie di cui la ricorrente è affetta, richiamando la relativa documentazione sanitaria ed indicando con riferimento a ciascuna patologia i codici tabellari e la relativa percentuale di invalidità riconosciuta.
Il consulente ha inoltre esplicitato il criterio utilizzato nella valutazione della condizione invalidante della ricorrente. Alla luce di una nuova e completa valutazione dei documenti di causa, il consulente d'ufficio ha accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 100%, con decorrenza dal 22.11.2024 data della visita oculistica, mentre ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità grace ex art. 3 comma 3 legge 104/92.
Il nominato CTU ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico logico ed esaustivo ed ha basato l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Le conclusioni del consulente, meritano pertanto di essere condivise.
Quanto alle spese di lite, considerato il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e all'introduzione del procedimento di ATPO e considerata altresì la parziale soccombenza della parte ricorrente in merito alla domanda di condanna al pagamento della prestazione, ritenuta inammissibile, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU vanno posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' CP_1 in opposizione ad ATP n°4898/2023, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che in capo alla ricorrente Parte_1 sussiste il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dal 24.11.2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) Pone a carico dell' CP_1 il costo dell'accertamento peritale liquidato come da separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 22.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dr.ssa Rosanna Femia