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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 282/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al R.G. n.282/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANCELLOTTI LAURA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale – status”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti congiuntamente hanno concluso come da verbale di udienza del 18/11/2025, del seguente tenore:
Per parte ricorrente e resistente: “I procuratori delle parti chiedono concordemente che venga emessa sentenza parziale di separazione limitatamente allo status”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 10/02/2025 onveniva Parte_1 in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in LU in data Controparte_1
22/09/2018 come da atto di matrimonio n. 11, Parte II- Serie A anno 2018;
• dall'unione sono nati: a Varese in data 16.11.2012, nato a Persona_1 Persona_2
TT (Va) in data 26.11.2017, nato a [...] il [...] tutti Persona_3 minorenni e residenti con la madre;
• negli ultimi anni la relazione coniugale si era deteriorata a seguito della scoperta da parte della sig.ra del tradimento del marito il quale, ammessa la relazione extra-coniugale, lasciava Pt_1 la casa coniugale nel dicembre 2022.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge con pronuncia di sentenza non definitiva e successivamente pronunciare Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Domandava l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e con la regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo quanto indicato nel ricorso;
assegnazione della casa coniugale a sé. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre per il mantenimento dei figli minori il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00= oltre al 80% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. In via istruttoria chiedeva l'ammissione per interrogatorio formale del sig. e l'ammissione della prova per Controparte_1 testi. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 18/04/2025 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione con sentenza anche Controparte_1 parziale e successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ma svolgendo le proprie difese e le proprie differenti richieste. In particolare, il resistente insisteva nella richiesta di affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto indicato nella comparsa;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
chiedeva di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli minori pari pagina 2 di 5 all'importo mensile di complessivi €. 600,00, aumentato a €. 700,00 a partire dal mese di giugno
2026, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese Vinte.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 04/11/2025 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 21/05/2025, venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi, il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio per valutare la proposta.
Alla successiva udienza del 18/06/2015, comparivano i procuratori delle parti i quali davano atto dell'impossibilità di raggiungere una intesa conciliativa e chiedevano l'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza in data 25/06/2025, il Giudice provvedeva in via temporanea ed urgente quanto segue “visto l'art. 473bis.22 c.p.c. autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
In via temporanea ed urgente:
1. affida i figli minori (nata il Per_1
16/11/2012), (nato il [...]) e (nato il [...]) congiuntamente ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2. autorizza il genitore non collocatario a tenere i figlio con sé, a settimane alterne, dalle ore 21 del venerdì sera alle ore 21 della domenica sera e, ogni settimana, al martedì dall'uscita da scuola al riaccompagno a scuola il mercoledì mattina;
nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, il padre potrà altresì tenere con sé i bambini a cena la sera del giovedì dalle ore 18,30/19 alle ore 21; il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, anche durante le festività ed in particolare: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di
Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; nel periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dispone che il genitore non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro genitore, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 1.050= (e cioè €. 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese; dispone che gli AF Svizzeri, quando verranno erogati, vengano suddivisi al 50% tra le parti, mentre l'AU rimarrà, come sino ad ora avvenuto, percepito interamente dalla madre;
4.
pagina 3 di 5 assegna l'abitazione familiare alla signora , genitore collocatario dei minori;
In Parte_1 via istruttoria: Non ammette le prove per testi richieste;
dispone che parte resistente provveda a depositare gli estratti conto mancanti;
ordina ad entrambe le parti di depositare in giudizio
l'ultima dichiarazione dei redditi/CU/Dichiarazione salariale, non appena disponibile, nonché le ultime 6 buste paga entro il termine del 31/10/2025”.
Alla successiva udienza del 18/11/2025 le parti chiedevano la pronuncia sullo status e il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio, disponendo il calendario per la prosecuzione del processo.
* * * * * * *
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LU in data Controparte_1
22/09/2018 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LU (Va) (anno 2018, atto n. 11, Parte II- Serie A).
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto. Anche in udienza entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra le parti.
Atteso che, in relazione alle domande formulate (anche con cumulo di domanda di divorzio), le parti hanno avanzato istanze sulle quali devono essere ancora espletati approfondimenti, si provvede come da separata contestuale ordinanza alla remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in LU in data 22/09/2018 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LU (Va) (anno 2018, atto n. 11, Parte II- Serie A).
pagina 4 di 5 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) RISERVA la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa EN Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al R.G. n.282/2025 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANCELLOTTI LAURA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale – status”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti congiuntamente hanno concluso come da verbale di udienza del 18/11/2025, del seguente tenore:
Per parte ricorrente e resistente: “I procuratori delle parti chiedono concordemente che venga emessa sentenza parziale di separazione limitatamente allo status”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 10/02/2025 onveniva Parte_1 in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in LU in data Controparte_1
22/09/2018 come da atto di matrimonio n. 11, Parte II- Serie A anno 2018;
• dall'unione sono nati: a Varese in data 16.11.2012, nato a Persona_1 Persona_2
TT (Va) in data 26.11.2017, nato a [...] il [...] tutti Persona_3 minorenni e residenti con la madre;
• negli ultimi anni la relazione coniugale si era deteriorata a seguito della scoperta da parte della sig.ra del tradimento del marito il quale, ammessa la relazione extra-coniugale, lasciava Pt_1 la casa coniugale nel dicembre 2022.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la separazione personale dal coniuge con pronuncia di sentenza non definitiva e successivamente pronunciare Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Domandava l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e con la regolamentazione delle frequentazioni del padre secondo quanto indicato nel ricorso;
assegnazione della casa coniugale a sé. Sotto il profilo economico, insisteva nel porre a carico del padre per il mantenimento dei figli minori il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00= oltre al 80% delle spese straordinarie così come indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Varese. In via istruttoria chiedeva l'ammissione per interrogatorio formale del sig. e l'ammissione della prova per Controparte_1 testi. Spese Vinte.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 18/04/2025 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione con sentenza anche Controparte_1 parziale e successiva pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ma svolgendo le proprie difese e le proprie differenti richieste. In particolare, il resistente insisteva nella richiesta di affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto indicato nella comparsa;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
chiedeva di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli minori pari pagina 2 di 5 all'importo mensile di complessivi €. 600,00, aumentato a €. 700,00 a partire dal mese di giugno
2026, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese Vinte.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 04/11/2025 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Depositate da entrambe le parti le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 21/05/2025, venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi, il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale i procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio per valutare la proposta.
Alla successiva udienza del 18/06/2015, comparivano i procuratori delle parti i quali davano atto dell'impossibilità di raggiungere una intesa conciliativa e chiedevano l'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza in data 25/06/2025, il Giudice provvedeva in via temporanea ed urgente quanto segue “visto l'art. 473bis.22 c.p.c. autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
In via temporanea ed urgente:
1. affida i figli minori (nata il Per_1
16/11/2012), (nato il [...]) e (nato il [...]) congiuntamente ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2. autorizza il genitore non collocatario a tenere i figlio con sé, a settimane alterne, dalle ore 21 del venerdì sera alle ore 21 della domenica sera e, ogni settimana, al martedì dall'uscita da scuola al riaccompagno a scuola il mercoledì mattina;
nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, il padre potrà altresì tenere con sé i bambini a cena la sera del giovedì dalle ore 18,30/19 alle ore 21; il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, anche durante le festività ed in particolare: nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di
Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
ulteriori festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza; nel periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di 2 settimane da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
3. dispone che il genitore non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro genitore, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 1.050= (e cioè €. 350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di
Varese; dispone che gli AF Svizzeri, quando verranno erogati, vengano suddivisi al 50% tra le parti, mentre l'AU rimarrà, come sino ad ora avvenuto, percepito interamente dalla madre;
4.
pagina 3 di 5 assegna l'abitazione familiare alla signora , genitore collocatario dei minori;
In Parte_1 via istruttoria: Non ammette le prove per testi richieste;
dispone che parte resistente provveda a depositare gli estratti conto mancanti;
ordina ad entrambe le parti di depositare in giudizio
l'ultima dichiarazione dei redditi/CU/Dichiarazione salariale, non appena disponibile, nonché le ultime 6 buste paga entro il termine del 31/10/2025”.
Alla successiva udienza del 18/11/2025 le parti chiedevano la pronuncia sullo status e il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio, disponendo il calendario per la prosecuzione del processo.
* * * * * * *
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LU in data Controparte_1
22/09/2018 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LU (Va) (anno 2018, atto n. 11, Parte II- Serie A).
Ѐ circostanza incontestata, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto. Anche in udienza entrambe le parti hanno confermato la volontà di separarsi, di talché allo stato non appare possibile una riconciliazione dei coniugi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che ricorrano i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta di separazione personale tra le parti.
Atteso che, in relazione alle domande formulate (anche con cumulo di domanda di divorzio), le parti hanno avanzato istanze sulle quali devono essere ancora espletati approfondimenti, si provvede come da separata contestuale ordinanza alla remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in LU in data 22/09/2018 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LU (Va) (anno 2018, atto n. 11, Parte II- Serie A).
pagina 4 di 5 2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) RISERVA la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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