Sentenza breve 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 10/04/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Sciortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
previa sospensione
- del decreto prot. n-OMISSIS- con il quale il Prefetto di Palermo ha revocato il decreto prot. -OMISSIS- di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi a tassa ridotta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di formale costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno – U.T.G. - Prefettura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, per le parti i difensori presenti ai quali è stato dato avviso della possibile decisione nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., così come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che il ricorrente:
- dal 25 gennaio 2019, è lavoratore dipendente con mansioni di guardia particolare giurata presso l’impresa Sicurtrasport s.p.a. con sede a Palermo;
- con atto notificato il 26 febbraio 2025 e depositato il 5 marzo seguente, ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, il decreto prot. n-OMISSIS- notificatogli il 9 gennaio 2025, con il quale il Prefetto di Palermo ha revocato il decreto prot. -OMISSIS- di rinnovo (in attesa delle risultanze istruttorie sul permanere dei requisiti soggettivi ex artt. 11, 43 e 138, TULPS ) della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta, a causa della pendenza, a suo carico, del procedimento penale R.G.N.R.-OMISSIS- innanzi al Tribunale di Palermo, per il reato di truffa (art. 640, comma 2, n. 2 bis , c.p.);
- ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per i motivi di “I Violazione e falsa applicazione di legge: articolo art 11, 43 e 138 TULPS- eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti, e per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di presunzione di innocenza. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. Contraddittorietà e arbitrarietà del provvedimento. II Violazione e falsa applicazione di legge: articolo art 11, 43 e 138 TULPS; eccesso di potere per erronea presupposizione dei fatti, e per difetto di istruttoria e motivazione. travisamento dei fatti; III Violazione del principio di presunzione di innocenza (art. 27 Cost. ); IV Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere e violazione del diritto al lavoro –V Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza. Contraddittorietà e arbitrarietà del provvedimento; VI Eccesso di potere per carenza di motivazione in quanto i provvedimenti impugnati non sono coerenti con lo schema legale tipico dell’atto amministrativo, 7 secondo la chiara indicazione recata dall’art 3 della legge 7 agosto 1990, n 241, e difetto d’istruttoria, difetto di presupposti, sviamento. Difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento” sostenendo, in sintesi: di non avere mai riportato una condanna penale e di avere sempre posseduto il requisito della buona condotta; che l’Amministrazione ha espresso un giudizio negativo di inaffidabilità non preceduto da un'autonoma valutazione dell’attuale pericolosità o di specifici elementi di condotta incompatibili con la funzione esercitata; non sono state adeguatamente confutate le controdeduzioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in violazione dei principi di partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che l’amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio; con successiva memoria del 21 marzo 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
RITENUTO che il ricorso è infondato, di guisa che può essere adottata sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. già all’odierna udienza camerale, come da avviso dato a verbale alle parti presenti.
CONSIDERATO che per consolidata e condivisa giurisprudenza in materia di detenzione e porto di armi " l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all'art. 699 del codice penale ed all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza. Il legislatore ha quindi affidato alla ridetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell'arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza " (TAR Sicilia, II, 27.01.2023, n. 221).
Quanto poi, nello specifico, al titolo di guardia giurata, la giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. TAR Sicilia, IV, 12 agosto 2024, n. 2443) ha precisato, con indirizzo costante, i seguenti principi:
- le guardie giurate, ai sensi dell'art. 138 del R.D. n. 773 del 1931, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, considerato che l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure;
- la buona condotta, che l'art. 138 del R.D. n. 773 del 1931 eleva a presupposto per l'emissione del decreto di nomina a guardia giurata, è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto dovendo essere valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata; è perciò pretesa una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa (cfr. Cons. St., III, 25 gennaio 2023, n. 840);
- il giudizio alla base di un provvedimento di divieto è un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del giudizio di pericolosità sociale, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta; non è pertanto richiesto necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, IV, 8 luglio 2024, n.2150; Consiglio di Stato, III, 10 luglio 2018, n. 4215);
RITENUTO che, alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione ampiamente discrezionale in ordine all'insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di affidabilità richiesti per il mantenimento del titolo di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di armi per difesa personale, sia stata nel caso di specie esaurientemente motivata sulla base delle risultanze acquisite nell'istruttoria, con preciso riferimento alla pendenza di un procedimento penale per una condotta della quale il ricorrente, nelle memorie presentate su invito dell’Amministrazione a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, ha scelto di “ non fornire alcuna notizia ” non consentendo all’Amministrazione di desumere alcun elemento a suo vantaggio, nel bilanciamento tra interessi contrapposti: in altre parole, il ricorrente non ha evidenziato circostanze concrete tali da giustificare la propria condotta sub iudice , ma si è limitato a invocare una presunzione di non colpevolezza che può rilevare precipuamente solo in ambito penale.
Risulta quindi evidente che è stato rispettato il diritto di partecipazione procedimentale e che le memorie difensive sono state valutate adeguatamente dall’Amministrazione così come evidenziato nella motivazione con il richiamo alla preferenza del ricorrente di non circostanziare i fatti di reato contestatigli;
RITENUTO, inoltre, nel merito della questione, che l’amministrazione non si è appiattita sul mero dato della pendenza del processo penale pendente a carico del ricorrente, ma ha operato una propria istruita valutazione dei fatti di reato.
Risulta infatti dal provvedimento impugnato che la Prefettura resistente, al fine della puntuale confutazione delle osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale dal ricorrente, ha acquisito lo stralcio della c.n.r. n. 52/87 del 13 agosto 2020, redatta dal NORM - Nucleo Operativo dei Carabinieri di Bagheria nell'ambito delle indagini di p.g. relative al menzionato processo penale, valorizzando le parti dalle quali emerge il volontario e consapevole coinvolgimento dell'interessato nelle attività illecite frutto di un’associazione per delinquere stabile con un programma criminoso indeterminato non finalizzato alla realizzazione di un solo reato, a cui il medesimo ha fornito appoggio nel territorio bagherese risultando essere l’intermediario che intratteneva rapporti con il dirigente della concessionaria e un suo dipendente, attuando truffe aggravate in ordine all'acquisto di autovetture intestate alle cosiddette teste di legno in seno al sodalizio criminoso.
Con evidente autonoma valutazione dei fatti di reato, l’amministrazione invero ha ragionevolmente rilevato che “ la condotta ascritta all'interessato nell'ambito del suddetto processo penale non assume rilievo solo come fatto penalmente sanzionabile (attività che rimane riservata all'autorita giudiziaria e per la quale si richiede un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio), bensì come attuale indicatore della personalità del soggetto ai fini del giudizio prognostico di inaffidabilità che spetta all'Autorita di P.S., più che sufficiente a far ritenere che l'interessato non riunisca più il requisito della buona condotta e che non offra più adeguate garanzie di affidabilità per esercitare, armato, le delicate funzioni di guardia particolare giurata ”;
RITENUTO di precisare, per completezza, quanto alle conseguenze sulla vita professionale del ricorrente, che la Corte Costituzionale, con sentenza 17 luglio 1995, n. 326, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 138, comma 1, n. 4, del TULPS (che prevede il requisito della assenza di condanne per delitto), ha affermato che dalla mancanza di tale requisito e dal conseguente rigetto dell’istanza di autorizzazione a nomina di guardia giurata (o revoca così come nel caso di specie) “… non deriva alcun provvedimento che, con automatismo, inerisca al rapporto di lavoro ” giacché la mancanza del provvedimento autorizzativo del Prefetto non comporta “… necessariamente la perdita del posto di lavoro sia per le eventuali (libere) valutazioni datoriali sia per la possibilità di accordi collettivi che, entro certi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore ”.
Il datore di lavoro, in linea di principio, può quindi legittimamente attribuire o adibire una determinata categoria di prestatori di lavoro, privi della licenza prefettizia di guardia giurata, alle mansioni di vigilanza e tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso imprenditore all'interno dell'azienda e cioè nell'ambito della sua proprietà privata, sia in ambienti chiusi, sia in aree all'aperto, a prescindere dall’applicazione delle leggi di p.s. concernenti le guardie particolari giurate che attraverso il rilascio della licenza suddetta - seppure non titolari di compiti di polizia giudiziaria alla stregua degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S. e dell’art. 255 del regolamento attuativo – possono intervenire a fronte di reati offensivi dei beni soggetti alla loro vigilanza (cfr., in tal senso, TAR Sicilia, Palermo, IV, 8 luglio 2024, n.2150);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso va rigettato, con salvezza dell’atto impugnato;
RITENUTO, infine, che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Amministrazione resistente che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.