Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1142 /2023
R.G.
TRA
, nato/a in data26/09/1965 a TERAMO (TE), rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv.STROZZIERI ANDREA, come da procura in atti
E
, in persona del suo Parte_2
Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.Piera Di Sante e dall'Avv.Luca
Maiorano
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che è affetto/a da ernie e Parte_1
protrusioni discali multiple con discomalacia di origine professionale che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M.
12.07.2000, nella seguente misura: 8% dalla data della domanda amministrativa e
12% dalla data della visita peritale;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'indennizzo commisurato ai predetti gradi di inabilità, di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs.23.02.2000 n°38, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione
monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, quanto alla prima percentuale, e, quanto alla differenza tra l'indennizzo commisurato alla maggiore percentuale successivamente accertata
(12%) e quello liquidato in relazione alla prima (8%), dalla data della visita peritale, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore dell'Avv. STROZZIERI ANDREA. antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la prescritta procedura amministrativa, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto alle CP_1
prestazioni ex art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale (ernie e protrusioni discali multiple con discomalacia) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa (autista), vantando postumi invalidanti permanenti in cumulo con esiti di precedenti eventi indennizzati dall' . Poiché in sede CP_1 amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, il/la ricorrente ha chiesto che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo ovvero alla CP_1
costituzione della rendita in misura corrispondente al grado di inabilità vantato, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi).
Costituitosi in giudizio, l' Controparte_2
ha resistito alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede
[...]
amministrativa.
*** L'esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la malattia denunciata nell'esercizio dell'attività lavorativa da lui svolta (autista) risulta dalle prove per testi assunte, dalle quali emerge che il lavoratore, 24 anni alla data del ricorso come autista di mezzi d'opera (camion da cantiere), ha sempre usato nel corso della propria attività lavorativa autobetoniere e camion con cassone da condurre dalla cava ai vari cantieri ove si svolgono le lavorazioni, percorrendo terreni sconnessi, ossia lungo strade non asfaltate, il tutto per sei giorni alla settimana e per la durata di otto ore al giorno (cfr. deposizioni rese dai testi e , ex colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2
ricorrente alle dipendenze della ditta EdilVomano CISA Appalti).
È inoltre risultato, anche alla luce dell'accurata analisi compiuta dal CTU, che le lavorazioni sono tali da esporre al rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide.
La sussistenza di tale rischio, ha precisato il CTU, è desumibile sia, seppur in maniera superficiale, dall'analisi dei DVR aziendale revisionato il 04/02/2022 da cui risulta la presenza di pericolo per vibrazioni con rischio di insorgenza di fenomeno di
Raynaud e lombalgia, sia, per quanto riguarda la mansione del ricorrente, dalla circostanza che lo stesso guidi i mezzi pesanti, quotidianamente su strade dissestate, come documentato fotograficamente e confermato nell'escussione dei testi in corso di causa, per trasportare la ghiaia ed il calcestruzzo dalle aree di produzione degli stessi.
3 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
.
Ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.179/1988 devono ritenersi comprese nella tutela di cui all'art.3 d.P.R. n.1124 del 1965 anche le malattie CP_1 contratte in lavorazioni diverse da quelle tabellate di cui sia accertata l'origine professionale, indicazione, questa, recepita nel d.m. 9 aprile 2008, contenente l'elenco delle malattie professionali nell'industria.
Ebbene, il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, è dunque pervenuto alla conclusione che effettivamente il ricorrente è affetto dalla malattia denunciata e che l'insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa.
Nello specifico l'ausiliare ha così motivato la risposta al quesito postogli:
“la tipologia dei trasporti ed i terreni sconnessi su cui quotidianamente questi avvengono, la frequenza quotidiana dei viaggi, ed il fatto che la mansione di autista trasportatore avvenga oramai da 24 anni rappresentano fattori che contribuiscono con altissima probabilità a contribuire in maniera quanto meno concorrenziale allo sviluppo ed alla progressione della patologia rachidea;
d'altro canto la componente esclusivamente costituzionale/idiopatica può comunque essere esclusa con buona probabilità: non sono difatti presenti agli atti documenti medici che dimostrino la presenza di quelle patologie preesistenti, congenite o acquisite (ad esempio marcati dismorfismi lungo i vari assi, spondilolisi e spondilolistesi, esiti post-traumatici, spondilite anchilosante, ecc.), che sarebbero state ben evidenti ad esempio alla risonanza magnetica ed alla tc, (e che non sono state riscontrate in sede di visita peritale), che possano indurre a ritenere la patologia erniaria non lavoro-correlata, come riportato nella Circolare n. 25 del 15 aprile 2004. CP_1
Gli studi epidemiologici attualmente disponibili depongono per una relazione causale tra esposizione professionale a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e patologia del rachide lombare, mentre l'associazione tra vibrazioni e lesioni ad altri organi o apparati non è stata ancora adeguatamente documentata. Infatti è dimostrata una maggior occorrenza di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche. Il rischio di insorgenza di patologie del rachide lombare aumenta con l'aumentare della durata e dell'intensità dell'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Il ruolo delle vibrazioni nella etiopatogenesi delle alterazioni del rachide lombare non è ancora completamente chiarito poiché la guida di macchine o veicoli comporta non solo l'esposizione a vibrazioni potenzialmente dannose ma anche a fattori disergonomici quali, ad esempio, una prolungata postura assisa o frequenti movimenti di torsione del rachide. Inoltre, alcune categorie di autisti, come gli addetti a lavori di trasporto in vari settori commerciali, possono svolgere attività di sollevamento e spostamento di carichi manuali che rappresentano un ulteriore fattore di stress per il tratto lombare del rachide.
Alcune caratteristiche individuali (ad esempio, età, indice di massa corporea, abitudine al fumo di tabacco), fattori di natura psicosociale e pregressi traumatismi alla schiena
4 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
sono anche riconosciuti come importanti variabili predittive della comparsa di disturbi al rachide, in particolare di lombalgie.
Ne deriva che risulta molto difficile separare il contributo delle vibrazioni da quello di altri fattori di rischio individuale ed ergonomico nell'insorgenza e/o aggravamento di disturbi del rachide”.
L'ausiliare ha comunque ritenuto che “Sulla base di tali premesse, nel caso de quo, si può quantomeno considerare la concausalità dell'attività lavorativa come autista di mezzi di cantiere nello sviluppo e progressione della patologia erniaria a carico del rachide lombosacrale”.
Il CTU ha infatti aggiunto che “La stessa Pubblicazione “I disturbi Muscolo CP_1
Scheletrici Lavorativi – edizione 2012”, riporta tra i fattori di rischio che contribuiscono alla comparsa di patologie a carico del rachide:
- l'esposizione a vibrazioni che ricorrono per esempio nell'attività lavorativa dei trasporti: nella guida prolungata di autoveicoli”
Il perito ha così specificato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia determinandola nella seguente misura: 8% dalla data della domanda amministrativa, e, dalla data della visita peritale del 28 marzo 2024, 12%.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nel ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta con le decorrenze e nelle misure sopra indicate.
La domanda va dunque accolta, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo e l' va condannato alla erogazione, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.B del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurata agli accertati gradi di inabilità (assorbito l'indennizzo in capitale dell'8% in quello spettante dal 24 marzo 2024 nella misura del 12%), secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000.
Vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa quanto all'indennizzo pari all'8% e quanto alla differenza con decorrenza dalla data in cui è insorto l'aggravamento, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost.
n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell' . CP_1
5 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di trasmissione telematica in Cancelleria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
6