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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/08/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5967/2022 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to TASCA MATTEO;
− Domicilio: VIA CANEVE 77/B VENEZIA - FRAZIONE presso lo studio CP_1 dell'Avv.to Matteo Tasca
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta BACCARINI MONICA
− Domicilio: C. G. MAZ. N. 51 48018 FAENZA presso lo studio dell'Avv.ta Monica Baccarini
Decisa a Bologna il 22/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“B) In via preliminare. Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia, ove la convenuta opponente ha la sede, Tribunale di Venezia competente sia in funzione dell'ubicazione della sede legale della Parte_1
, sia in funzione del luogo ove è sorto o dev'essere eseguita l'obbligazione ex art.
[...] 20 c.p.c. Annullarsi e/o dichiararsi conseguentemente nullo il decreto ingiuntivo opposto. C) Nel merito. Per tutto quanto esposto in narrativa, e contestata la misurazione dei consumi indicata nelle bollette azionate, da subito contestata dall' Parte_1
, annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non dovuto
[...]
l'importo indicato nelle fatture azionate. Fermo restando l'onere della ricorrente Hera 1 Comm s.p.a. di dimostrare l'effettività dei consumi riscontrati e la loro correttezza. Rigettata comunque ogni diversa istanza e conclusione”
Parte Convenuta:
“- in via preliminare, dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione e confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.1268/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti di Controparte_3
(c.f. ) con sede legale in Mestre (VE), Via Nino Bixio n.20, in
[...] P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., e comunque dichiarare tenuta e condannare la stessa al pagamento della somma di € 48077,53, con interessi ex art. 5 D. Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. Controparte_3 1268/2022 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a euro CP_2 48.077,53 oltre interessi e spese per somministrazione di gas in regime di default.
Part
eccepisce:
1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna;
2) la prescrizione del credito;
3) l'eccessività del consumo ipotizzato nel periodo delle fatture (ottobre 2016-marzo 2017) rispetto a quelli riscontrati nelle annualità precedenti e successive;
4) l'impossibilità ad accedere all'armadietto del contatore per controllare i consumi.
Pertanto, chiede la revoca del Controparte_3 decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa allega: CP_2
1) di aver somministrato gas a parte opponente in regime di default da ottobre 2016 a giugno 2017;
2) l'inadempimento di parte opponente, che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_2
2.
In via pregiudiziale, con riferimento alla competenza, il Tribunale osserva che, secondo l'orientamento della Cassazione, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente
2 dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. n. 17020 del 2011).
Nel caso di specie, l'eccezione è stata svolta solo in relazione all'art. 20 cpc.
Può pertanto radicarsi la competenza del Tribunale di Bologna.
3.
Sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva:
1) ai sensi della l. 205/2017, la prescrizione biennale nei contratti di fornitura di gas opera esclusivamente rispetto alle fatture aventi una scadenza successiva al 1° gennaio 2019 (cfr. art. 1, co. 4 e 10);
2) di conseguenza, si applica il termine quinquennale che, in ragione dei solleciti del 14 aprile 2017 e del 23 maggio 2017 (allegati dalla stessa parte opponente come docc. 6 e 7), non era ancora decorso al momento del deposito del ricorso per ingiunzione (21 marzo 2022).
4.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Premesso che parte opponente non contesta di aver ricevuto la somministrazione di gas in regime di default, il Tribunale osserva:
1) non vi è un riscontro istruttorio in ordine al minore consumo di gas, negli stessi periodi dell'anno, in epoca antecedente o successiva alle fatture per cui è causa (in particolare, anche senza considerare che la stessa parte opponente dà atto di un contenzioso con il precedente somministrante, i consumi delle annualità dal 2011 al 2016 sono calcolati solo proporzionalmente, raffrontando il verbale di installazione del 17 maggio 2011 e il prospetto di letture a partire dal 1° CP_2 ottobre 2016, quelli posteriori, peraltro registrati a partire dal 2018, sono contenuti in un documento di formazione unilaterale di parte);
2) in ogni caso, l'indice di un'anomalia potrebbe ravvisarsi solo in caso di allegazione e prova della circostanza per cui la fruizione dei campi da tennis coperti nel periodo ottobre 2016-giugno 2017 sia stata la medesima dei periodi ottobre-giugno degli anni antecedenti o successivi, non potendosi escludere che l'aumento del consumo di cui parte opponente si duole sia dipeso da un maggiore afflusso di
3 clientela (il capitolo 7 di parte opponente si riferisce alle condizioni di utilizzo non all'afflusso);
3) pertanto, non si attiva l'onere per parte opposta di provare la correttezza dei consumi addebitati (in tal senso il Tribunale ritiene di interpretare le coordinate ermeneutiche di Cassazione, ord. n. 18195/2021);
4) parte opponente ha anche eccepito di non aver mai avuto accesso all'armadietto del contatore fin dalla sua sostituzione nel 2011, epoca in cui però non sussisteva alcun rapporto di somministrazione con ciò da cui segue che eventuali CP_2 anomalie nel periodo per cui è causa potrebbero essere dipese da fattori causali antecedenti, che esulavano tuttavia dalla sfera di controllo di parte opposta.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1268/2022 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a Controparte_3 le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 oltre spese generali, CP_2 imposta e contributi.
Bologna, 22/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5967/2022 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to TASCA MATTEO;
− Domicilio: VIA CANEVE 77/B VENEZIA - FRAZIONE presso lo studio CP_1 dell'Avv.to Matteo Tasca
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta BACCARINI MONICA
− Domicilio: C. G. MAZ. N. 51 48018 FAENZA presso lo studio dell'Avv.ta Monica Baccarini
Decisa a Bologna il 22/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“B) In via preliminare. Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia, ove la convenuta opponente ha la sede, Tribunale di Venezia competente sia in funzione dell'ubicazione della sede legale della Parte_1
, sia in funzione del luogo ove è sorto o dev'essere eseguita l'obbligazione ex art.
[...] 20 c.p.c. Annullarsi e/o dichiararsi conseguentemente nullo il decreto ingiuntivo opposto. C) Nel merito. Per tutto quanto esposto in narrativa, e contestata la misurazione dei consumi indicata nelle bollette azionate, da subito contestata dall' Parte_1
, annullarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non dovuto
[...]
l'importo indicato nelle fatture azionate. Fermo restando l'onere della ricorrente Hera 1 Comm s.p.a. di dimostrare l'effettività dei consumi riscontrati e la loro correttezza. Rigettata comunque ogni diversa istanza e conclusione”
Parte Convenuta:
“- in via preliminare, dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione e confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.1268/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti di Controparte_3
(c.f. ) con sede legale in Mestre (VE), Via Nino Bixio n.20, in
[...] P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., e comunque dichiarare tenuta e condannare la stessa al pagamento della somma di € 48077,53, con interessi ex art. 5 D. Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto n. Controparte_3 1268/2022 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a euro CP_2 48.077,53 oltre interessi e spese per somministrazione di gas in regime di default.
Part
eccepisce:
1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna;
2) la prescrizione del credito;
3) l'eccessività del consumo ipotizzato nel periodo delle fatture (ottobre 2016-marzo 2017) rispetto a quelli riscontrati nelle annualità precedenti e successive;
4) l'impossibilità ad accedere all'armadietto del contatore per controllare i consumi.
Pertanto, chiede la revoca del Controparte_3 decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa allega: CP_2
1) di aver somministrato gas a parte opponente in regime di default da ottobre 2016 a giugno 2017;
2) l'inadempimento di parte opponente, che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_2
2.
In via pregiudiziale, con riferimento alla competenza, il Tribunale osserva che, secondo l'orientamento della Cassazione, “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente
2 dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. n. 17020 del 2011).
Nel caso di specie, l'eccezione è stata svolta solo in relazione all'art. 20 cpc.
Può pertanto radicarsi la competenza del Tribunale di Bologna.
3.
Sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione di prescrizione, il Tribunale osserva:
1) ai sensi della l. 205/2017, la prescrizione biennale nei contratti di fornitura di gas opera esclusivamente rispetto alle fatture aventi una scadenza successiva al 1° gennaio 2019 (cfr. art. 1, co. 4 e 10);
2) di conseguenza, si applica il termine quinquennale che, in ragione dei solleciti del 14 aprile 2017 e del 23 maggio 2017 (allegati dalla stessa parte opponente come docc. 6 e 7), non era ancora decorso al momento del deposito del ricorso per ingiunzione (21 marzo 2022).
4.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Premesso che parte opponente non contesta di aver ricevuto la somministrazione di gas in regime di default, il Tribunale osserva:
1) non vi è un riscontro istruttorio in ordine al minore consumo di gas, negli stessi periodi dell'anno, in epoca antecedente o successiva alle fatture per cui è causa (in particolare, anche senza considerare che la stessa parte opponente dà atto di un contenzioso con il precedente somministrante, i consumi delle annualità dal 2011 al 2016 sono calcolati solo proporzionalmente, raffrontando il verbale di installazione del 17 maggio 2011 e il prospetto di letture a partire dal 1° CP_2 ottobre 2016, quelli posteriori, peraltro registrati a partire dal 2018, sono contenuti in un documento di formazione unilaterale di parte);
2) in ogni caso, l'indice di un'anomalia potrebbe ravvisarsi solo in caso di allegazione e prova della circostanza per cui la fruizione dei campi da tennis coperti nel periodo ottobre 2016-giugno 2017 sia stata la medesima dei periodi ottobre-giugno degli anni antecedenti o successivi, non potendosi escludere che l'aumento del consumo di cui parte opponente si duole sia dipeso da un maggiore afflusso di
3 clientela (il capitolo 7 di parte opponente si riferisce alle condizioni di utilizzo non all'afflusso);
3) pertanto, non si attiva l'onere per parte opposta di provare la correttezza dei consumi addebitati (in tal senso il Tribunale ritiene di interpretare le coordinate ermeneutiche di Cassazione, ord. n. 18195/2021);
4) parte opponente ha anche eccepito di non aver mai avuto accesso all'armadietto del contatore fin dalla sua sostituzione nel 2011, epoca in cui però non sussisteva alcun rapporto di somministrazione con ciò da cui segue che eventuali CP_2 anomalie nel periodo per cui è causa potrebbero essere dipese da fattori causali antecedenti, che esulavano tuttavia dalla sfera di controllo di parte opposta.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1268/2022 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a Controparte_3 le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 oltre spese generali, CP_2 imposta e contributi.
Bologna, 22/08/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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