Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 791/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/02/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BERTANI UMBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … -1) - Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le parentele.
-2) - Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, ivi Per_1 stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunta l'autosufficienza economica. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo
previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali di martedì e giovedì compatibilmente con gli impegni scolastici fino alle ore 21,00; comunque previo accordo con la madre;
B) durante le festività comandate di Vigilia, Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio secondo il criterio dell'alternanza settimanale. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
-3) La casa familiare sita a Bozzolo (MN) in via Forni n.13 resterà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Parte_2
-4) - Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio a) la somma mensile di € 400,00 Per_1
(quattrocento euro) che sarà versata tramite accredito in c/c intestato alla sig.ra anticipata entro il giorno 11, e sarà annualmente rivalutata in Parte_2 base agli indici ISTAT costo della vita;
b) la somma mensile di € 100,00 (cento euro) tramite accredito in c/c n.1000/00002068 banca Intesa San Paolo – agenzia di Bozzolo (MN) intestato al figlio minore con potere di firma della madre Per_1 sig.ra la quale si obbliga semestralmente a consegnare al sig. Parte_2
l'estratto- rendiconto del predetto conto corrente nell'esclusivo Parte_1 interesse del figlio minore.
-5) - Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di Per_1 ciascun genitore nella misura del 50 % secondo il Protocollo n.1978 / 2024 del
Tribunale di Mantova 28.05.2024.
-6) - Le spese e competenze legali sono poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50 %. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi
2 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SPINEDA (CR) il 19/04/2009 ed ivi trascritto al numero 1, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2009;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPINEDA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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