Versione
27 agosto 1966
27 agosto 1966
Art. 11.
I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli e' ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.
Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed e' ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
La decisione del Comitato di vigilanza e' definitiva.
I contributi relativi ad attivita' che hanno dato titolo alla
iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.
Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.
I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli e' ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.
Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed e' ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
La decisione del Comitato di vigilanza e' definitiva.
I contributi relativi ad attivita' che hanno dato titolo alla
iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.
Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1982, n. 909Provvedimento: La mancata Determinazione e riscossione - con la procedura di cui all'art. 36 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 - da parte dell'i.N.P.S., dei contributi corrispondenti ad un periodo per il quale sia regolarmente avvenuta l'iscrizione dell'avente diritto alle prestazioni previdenziali nei ruoli dei commercianti di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1966 n. 613 costituisce una inadempienza addebitabile esclusivamente a detto istituto rispetto alla quale non sussiste alcun Onere di ricorso da parte dello interessato cui non può, pertanto, essere opposta l'acquiescenza per effetto di mancata proposizione del ricorso stesso.*Leggi di più...
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- iscrizione dell'avente diritto alle prestazioni previdenziali nei ruoli dei commercianti