Articolo 11 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 agosto 1966
Art. 11.
I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli e' ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.
Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed e' ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
La decisione del Comitato di vigilanza e' definitiva.
I contributi relativi ad attivita' che hanno dato titolo alla
iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.
Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966
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