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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2589/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2589/2020 tra
ATTORICE Parte_1
e
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. SODARO SALVATORE per Parte_1 L'avv. DI SALVO GIUSEPPE per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.30
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2589/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, (p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Termini Imerese (PA) via Sant'Antoninello n.14, elettivamente domiciliata in
Termini Imerese via Falcone e Borsellino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sodaro, che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice/opponente contro
(p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Porticello – Santa AV (PA) via E. Toti n. 11, elettivamente domiciliata in Palermo via Giuseppe
Vergara n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Salvo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
convenuto/opposto
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 741/2020
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 19.02.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato e iscritto in data 16.10.2020, l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 741/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
07.07.2020 e notificato il 31.07.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti di
[...] la complessiva somma di €. 30.491,75 oltre interessi e spese della procedura, al fine di CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) nel merito respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n. 741/2020 del 7.7.2020 RG n. 1482/2020 per i motivi di cui in premessa;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA”.
L'opponente contestava la pretesa creditoria dell'opposta sul presupposto della mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. e 634 c.p.c.
Nei fatti l'attrice deduceva di avere regolarmente corrisposto, tramite assegni, cambiali e pagamenti in contanti, le somme dovute alla convenuta per le forniture di merce attestate nelle fatture emesse dall'odierna opposta e poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.09.2021 si costituiva l'opposta, la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Precisava l'opposta che i rapporti commerciali tra le odierne parti in causa erano risalenti nel tempo e afferivano a numerose forniture, da parte di essa opposta, di farina e altri generi alimentari, per le quali erano sempre state emesse regolari fatture trascritte nei libri contabili. In particolare, esponeva che erano state emesse numerose fatture per forniture effettuate nel periodo tra il 2014 e il 2017, che erano state solo parzialmente pagate dall'opponente. Deduceva che, nel periodo da giugno 2014 a febbraio 2015, il proprio credito, nei confronti della , ammontava alla somma complessiva di €. 22.206,76, per la Parte_1
quale le parti, nel maggio del 2015, avevano raggiunto un accordo per l'emissione di n. 44 effetti cambiari di importo pari ad €. 500,00, regolarmente pagate dall'opponente alla scadenza programmata del 25.02.2019. Riferiva, infine, che le fatture rimaste insolute afferivano alle forniture effettuate tra giugno 2015 e aprile 2017, mentre parte dei pagamenti dedotti dall'opponente si riferivano a fatture diverse rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e non contestate dall'opposta e, un'altra parte, nello specifico alcuni assegni prodotti dall'opponente, non erano mai stati ricevuti da essa opposta.
Ciò premesso, concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 3 di 7 Con provvedimento del 16.09.2021, reso all'esito dell'udienza c.d. “figurata” svoltasi in pari dati, il
G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo un rinvio per discussione e decisione, all'udienza del 23.10.2024, la causa, con provvedimento del 18.10.2024, veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire il fascicolo del procedimento monitorio.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava per discussione orale e decisione ex art. 281 - sexies c.p.c. l'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n.
13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul
"quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
pagina 4 di 7 In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n.
5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso di specie, la ha agito nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di CP_1
opposizione, con azione diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo della merce fornita, in forza di numerose fatture prodotte nella predetta fase monitoria.
Può dirsi pacifica, perché non contestata dall'opponente, l'esistenza di un rapporto commerciale intercorso tra le parti e il relativo debito trasposto nelle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
Invero, l'opponente non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Controparte_1
ma ha dedotto di avere onerato il credito, attivato in sede monitoria, attraverso l'emissione di assegni, cambiali e pagamenti in contanti.
Le deduzioni di parte attrice, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria svolta.
Deve essere osservato come, in presenza di contestazione di imputazione, ricade in capo all'opponente l'onere di provare che il pagamento della somma complessivamente corrisposta tramite cambiali e assegni fosse riferito proprio al credito (ed alle fatture) attivati dall'opposta con il procedimento ingiuntivo. Invero, deve essere ricordato che, ai sensi dell'art. 1993 c.c., il debitore deve dare in primo luogo prova di avere effettuato un pagamento puntualmente riferito alla estinzione di un determinato credito;
una volta fornita tale prova, spetta al creditore, ove voglia imputare il pagamento ad altro e diverso credito, dare prova di tale diversa imputazione. Tale distribuzione dell'onere della prova non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (ex multiis Cass. 26275/2017).
Orbene, a fronte della documentazione versata in atti dall'opposta, in particolare dalle numerose fatture emesse in un periodo compreso tra giugno del 2015 e aprile 2017, oltre al registro delle fatture di vendita, regolarmente bollato e vidimato, il quale fa prova ex art. 2710 c.c. tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, dalla quale si desume la sussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta e della fonte negoziale da cui trae origine, gli asseriti pagamenti effettuati dall'opponente non risultano provati.
pagina 5 di 7 In primo luogo, in riferimento alle cambiali prodotte dall'opponente, si osserva che alle stesse non può essere riferita un'imputazione di pagamento riconducibile al debito per cui è causa;
peraltro, l'opposta ha riferito come le stesse cambiali siano da imputare ad un pregresso debito della nei Parte_1
confronti della convenuta, per il quale le parti avevano stabilito, tramite un accordo nel maggio del
2015, non contestato in questa sede dall'opponente, il pagamento tramite l'emissione di n. 44 effetti cambiari di importo pari ad €. 500,00, effettivamente corrispondente all'importo delle cambiali versati in atti.
Inoltre, con riferimento agli assegni asseritamente corrisposti dalla all'odierna Parte_1
convenuta, devono, in primo luogo valorizzarsi le conclusioni della consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, le cui argomentazioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto rese all'esito di un esame completo della documentazione in atti e immuni da vizi logici.
Il CTU, infatti, dopo avere esaminato la documentazione prodotta, consistente in un estratto conto della per il periodo dal 12.01.2015 al 30.06.2018 e non, anche, copia degli assegni Controparte_2 cui parte opponente fa riferimento, ha concluso affermando che “non è possibile determinare che siano stati emessi in favore della società “ ne tanto meno che siano imputabili alle fatture CP_1 oggetto del provvedimento monitorio e che siano stati effettivamente incassati da parte opposta” (cfr. pag. 8 CTU del 14.11.2022).
Peraltro, dal confronto della documentazione prodotta in atti dall'opposta e, in particolare, dei bigliettini riportanti alcune annotazioni di pagamento, con l'estratto conto prodotto dall'opponente, emerge la corrispondenza di date e importi versati/ricevuti; seppur tali documenti non possano, invero, assurgere in alcun modo a valore di provare legale, tuttavia, possono essere valutati, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, quale elemento indiziario, che consente di ritenere verosimili, in assenze di prove contrarie fornite dall'opponente, le argomentazioni di parte convenuta per cui tali pagamenti si riferiscono a fatture diverse da quelle oggetto di giudizio.
Infine, sono rimasti privi di alcun fondamento probatorio, anche minimo, i pagamenti in contanti dedotti dall'opponente in citazione e, invero, neppure specificati nei successi scritti difensivi.
Il rigetto della presente opposizione muove, quindi, dalla constatazione della carenza, sul piano probatorio, di elementi idonei a supportare le doglianze di parte attrice. In conseguenza del rigetto della presente opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo.
***
pagina 6 di 7 In base al principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 3147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 - valori minimi) e dell'attività defensionale effettuata (con riduzione della fase decisionale, stante la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
Va, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese, già liquidate, della fase monitoria.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, seguono parimenti la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 741/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
07.07.2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di euro 3.100,00 per competenze, oltre Spese Generali, CPA e IVA;
-pone definitivamente le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta
Così deciso in Termini Imerese il 19.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia
Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2589/2020 tra
ATTORICE Parte_1
e
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. SODARO SALVATORE per Parte_1 L'avv. DI SALVO GIUSEPPE per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.30
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2589/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, (p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Termini Imerese (PA) via Sant'Antoninello n.14, elettivamente domiciliata in
Termini Imerese via Falcone e Borsellino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Sodaro, che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice/opponente contro
(p.iva. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Porticello – Santa AV (PA) via E. Toti n. 11, elettivamente domiciliata in Palermo via Giuseppe
Vergara n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Salvo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
convenuto/opposto
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 741/2020
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 19.02.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato e iscritto in data 16.10.2020, l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 741/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
07.07.2020 e notificato il 31.07.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti di
[...] la complessiva somma di €. 30.491,75 oltre interessi e spese della procedura, al fine di CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) nel merito respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto ed in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n. 741/2020 del 7.7.2020 RG n. 1482/2020 per i motivi di cui in premessa;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA”.
L'opponente contestava la pretesa creditoria dell'opposta sul presupposto della mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. e 634 c.p.c.
Nei fatti l'attrice deduceva di avere regolarmente corrisposto, tramite assegni, cambiali e pagamenti in contanti, le somme dovute alla convenuta per le forniture di merce attestate nelle fatture emesse dall'odierna opposta e poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.09.2021 si costituiva l'opposta, la quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Precisava l'opposta che i rapporti commerciali tra le odierne parti in causa erano risalenti nel tempo e afferivano a numerose forniture, da parte di essa opposta, di farina e altri generi alimentari, per le quali erano sempre state emesse regolari fatture trascritte nei libri contabili. In particolare, esponeva che erano state emesse numerose fatture per forniture effettuate nel periodo tra il 2014 e il 2017, che erano state solo parzialmente pagate dall'opponente. Deduceva che, nel periodo da giugno 2014 a febbraio 2015, il proprio credito, nei confronti della , ammontava alla somma complessiva di €. 22.206,76, per la Parte_1
quale le parti, nel maggio del 2015, avevano raggiunto un accordo per l'emissione di n. 44 effetti cambiari di importo pari ad €. 500,00, regolarmente pagate dall'opponente alla scadenza programmata del 25.02.2019. Riferiva, infine, che le fatture rimaste insolute afferivano alle forniture effettuate tra giugno 2015 e aprile 2017, mentre parte dei pagamenti dedotti dall'opponente si riferivano a fatture diverse rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e non contestate dall'opposta e, un'altra parte, nello specifico alcuni assegni prodotti dall'opponente, non erano mai stati ricevuti da essa opposta.
Ciò premesso, concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
pagina 3 di 7 Con provvedimento del 16.09.2021, reso all'esito dell'udienza c.d. “figurata” svoltasi in pari dati, il
G.I., vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo un rinvio per discussione e decisione, all'udienza del 23.10.2024, la causa, con provvedimento del 18.10.2024, veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire il fascicolo del procedimento monitorio.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava per discussione orale e decisione ex art. 281 - sexies c.p.c. l'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ, sez. un., n.
13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000
e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Con specifico riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dietro presentazione di fatture, si osserva che
“le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'"an" o sul
"quantum" del credito vantato in giudizio” (Cass. civ. n. 3090/1979; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 9685/2000, n. 6879/1994 e n. 3261/1979).
pagina 4 di 7 In altri termini, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ. n.
5915/2011 e n. 5071/2009).
Nel caso di specie, la ha agito nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di CP_1
opposizione, con azione diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo della merce fornita, in forza di numerose fatture prodotte nella predetta fase monitoria.
Può dirsi pacifica, perché non contestata dall'opponente, l'esistenza di un rapporto commerciale intercorso tra le parti e il relativo debito trasposto nelle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
Invero, l'opponente non ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Controparte_1
ma ha dedotto di avere onerato il credito, attivato in sede monitoria, attraverso l'emissione di assegni, cambiali e pagamenti in contanti.
Le deduzioni di parte attrice, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria svolta.
Deve essere osservato come, in presenza di contestazione di imputazione, ricade in capo all'opponente l'onere di provare che il pagamento della somma complessivamente corrisposta tramite cambiali e assegni fosse riferito proprio al credito (ed alle fatture) attivati dall'opposta con il procedimento ingiuntivo. Invero, deve essere ricordato che, ai sensi dell'art. 1993 c.c., il debitore deve dare in primo luogo prova di avere effettuato un pagamento puntualmente riferito alla estinzione di un determinato credito;
una volta fornita tale prova, spetta al creditore, ove voglia imputare il pagamento ad altro e diverso credito, dare prova di tale diversa imputazione. Tale distribuzione dell'onere della prova non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (ex multiis Cass. 26275/2017).
Orbene, a fronte della documentazione versata in atti dall'opposta, in particolare dalle numerose fatture emesse in un periodo compreso tra giugno del 2015 e aprile 2017, oltre al registro delle fatture di vendita, regolarmente bollato e vidimato, il quale fa prova ex art. 2710 c.c. tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, dalla quale si desume la sussistenza della pretesa creditoria avanzata dalla convenuta e della fonte negoziale da cui trae origine, gli asseriti pagamenti effettuati dall'opponente non risultano provati.
pagina 5 di 7 In primo luogo, in riferimento alle cambiali prodotte dall'opponente, si osserva che alle stesse non può essere riferita un'imputazione di pagamento riconducibile al debito per cui è causa;
peraltro, l'opposta ha riferito come le stesse cambiali siano da imputare ad un pregresso debito della nei Parte_1
confronti della convenuta, per il quale le parti avevano stabilito, tramite un accordo nel maggio del
2015, non contestato in questa sede dall'opponente, il pagamento tramite l'emissione di n. 44 effetti cambiari di importo pari ad €. 500,00, effettivamente corrispondente all'importo delle cambiali versati in atti.
Inoltre, con riferimento agli assegni asseritamente corrisposti dalla all'odierna Parte_1
convenuta, devono, in primo luogo valorizzarsi le conclusioni della consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, le cui argomentazioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto rese all'esito di un esame completo della documentazione in atti e immuni da vizi logici.
Il CTU, infatti, dopo avere esaminato la documentazione prodotta, consistente in un estratto conto della per il periodo dal 12.01.2015 al 30.06.2018 e non, anche, copia degli assegni Controparte_2 cui parte opponente fa riferimento, ha concluso affermando che “non è possibile determinare che siano stati emessi in favore della società “ ne tanto meno che siano imputabili alle fatture CP_1 oggetto del provvedimento monitorio e che siano stati effettivamente incassati da parte opposta” (cfr. pag. 8 CTU del 14.11.2022).
Peraltro, dal confronto della documentazione prodotta in atti dall'opposta e, in particolare, dei bigliettini riportanti alcune annotazioni di pagamento, con l'estratto conto prodotto dall'opponente, emerge la corrispondenza di date e importi versati/ricevuti; seppur tali documenti non possano, invero, assurgere in alcun modo a valore di provare legale, tuttavia, possono essere valutati, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, quale elemento indiziario, che consente di ritenere verosimili, in assenze di prove contrarie fornite dall'opponente, le argomentazioni di parte convenuta per cui tali pagamenti si riferiscono a fatture diverse da quelle oggetto di giudizio.
Infine, sono rimasti privi di alcun fondamento probatorio, anche minimo, i pagamenti in contanti dedotti dall'opponente in citazione e, invero, neppure specificati nei successi scritti difensivi.
Il rigetto della presente opposizione muove, quindi, dalla constatazione della carenza, sul piano probatorio, di elementi idonei a supportare le doglianze di parte attrice. In conseguenza del rigetto della presente opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e, ai sensi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., dichiarato esecutivo.
***
pagina 6 di 7 In base al principio della soccombenza, parte attrice va condannata al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 3147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 - valori minimi) e dell'attività defensionale effettuata (con riduzione della fase decisionale, stante la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.).
Va, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese, già liquidate, della fase monitoria.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, seguono parimenti la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta, per quanto in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 741/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
07.07.2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di euro 3.100,00 per competenze, oltre Spese Generali, CPA e IVA;
-pone definitivamente le spese di ctu, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta
Così deciso in Termini Imerese il 19.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia
Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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