Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3488.2023 R.A.C.L., promossa da:
Giuseppe Amico
Avv. Cafiero
Contro
della difesa CP_1
Avvocatura dello Stato
Ministero e dell'interno Controparte_2
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in data 21.3.23, chiedendo dichiararsi il proprio status di vittima del terrorismo o in subordine del dovere ex art.1, comma 563 o 564 dPR
266.05 con condanna dei ministeri convenuti, per quanto di competenza, al pagamento, previa quantificazione della invalidità indennizzabile, dei benefici di legge ed al pagamento delle spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori.
All'uopo espone come, già militare in congedo a domanda dal 24.4.17, abbia invano presentato in data 2.12.22 domanda tesa al riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e richiesto i connessi benefici, avendo subito un danno acustico a seguito dei traumi acustici patiti durante il suo impiego nella missione Isaf Italfor xx in Afghanistan, tra maggio ed ottobre 2009; come la ipoacusia subita sia stata già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
Ritenuta la giurisdizione e la competenza del giudice adito [ Cass., Sez. U. 27/03/2017, n.
7761], si deve osservare quanto segue.
In punto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno, l'art.3 del D.P.R. 07/07/2006,
n. 243 [Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266] recita: “Termini e modalità delle procedure.
1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006.
In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione….”
Che è quanto vale a fondare, alla luce della domanda azionata, la legittimazione passiva dei e della difesa dicastero. Controparte_4
In relazione al Ministero dell'economia, si deve osservare come detto dicastero rivesta la funzione di soggetto ordinatore secondario di spesa sì da non essere legittimato passivo nel giudizio per cui è causa.
Parte ricorrente allega in ricorso di avere presentato domanda di riconoscimento quale vittima del terrorismo e non del dovere o equiparato.
Ciò detto, vale ricordare come l'art.1 della l. 03/08/2004, n. 206 [Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice] reciti: “
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”
Nella specie, parte ricorrente assume come abbia subito traumi acustici “a causa del fuoco di supporto amico, attraverso il tiro con i mortai”. Pertanto, a prescindere dalla eventuale connotazione terroristica degli “insorti del posto”, si deve osservare come le lesioni sarebbero conseguenza non dell'azione degli insorti ma della reazione amica.
In merito poi alla pretesa al riconoscimento quale vittima del dovere o soggetto equiparato, valga quanto segue.
Ebbene, “la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come visto, di diritto di libertà Parte_1 costituzionalmente garantito” [Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 02/02/2022) 30-05-2022, n.
17440]
Nella specie alcuna domanda funzionale al riconoscimento di detto status e dei connessi benefici risulta presentata con conseguente improponibilità del ricorso.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigettata ogni altra domanda, dichiara improponibile la domanda tesa al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed ai connessi benefici.
Spese compensate.
Lecce, 07/05/2025
Lorenzo Bellanova